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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1010/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
),
[...]
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv. ti Rocco CUDA e Sara PERFETTO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, Piazza Trento e Trieste n. 1,
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 21 gennaio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 13 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Granarolo dell'Emilia, il 20 giugno 2009. Perso Dall'unione sono nati il 6 febbraio 2012, e , il 29 ottobre 2016. Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 4 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Bologna il 2 dicembre 1981 e nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Granarolo dell'Emilia, il 20 giugno 2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 9, p. II serie A anno 2009; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
Perso
2) affida e a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo le Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Ugualmente, le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (in via esemplificativa e non esaustiva: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; Perso
2) colloca con residenza anagrafica, presso il padre al quale assegna la casa familiare;
3) colloca , con residenza anagrafica, presso la madre nell'abitazione di Per_2
Granarolo dell'Emilia (Bo), via Piantata n. 9, fino a quando non avrà trovato una nuova abitazione;
4) dispone che entrambi i figli possano trascorrere il proprio tempo in egual misura con il padre e con la madre in base alle proprie esigenze e previo accordo tra i genitori. In caso di disaccordo tra i genitori durante l'anno scolastico:
pagina 2 di 4 - ZO permarrà presso la madre ogni martedì e giovedì nonché a week-end alternati, con pernottamento;
- resterà dal padre il lunedì e il mercoledì nonché a week-end alternati, con Per_2 pernottamento;
5) stabilisce che nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive, i figli trascorreranno egual tempo con il padre e con la madre, previo accordo tra gli stessi e in considerazione delle esigenze dei minori e, comunque, in caso di mancato accordo tra i genitori, ad anni alterni:
- nelle festività natalizie sette giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore alternando di anno in anno tra il padre e la madre il 24 e i 25 dicembre nonché il 31 dicembre e 1° gennaio;
- nelle vacanze pasquali tre giorni, anche non consecutivi, alternando di anno in anno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
- ad agosto quindici giorni, anche non consecutivi, sia col padre che con la madre;
- in occasione dei ponti o degli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno lo stesso tempo con ciascun genitore, previo accordo tra loro e in considerazione delle esigenze dei minori;
6) a far data dal deposito della domanda sancisce che il signor e la Parte_2 signora provvedano direttamente al mantenimento ordinario dei figli nel Parte_1 tempo in cui li avranno con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a decorrere dalla data del deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 3 di 4 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: g) spese per iscrizione a corsi di studio integrativi, per gite scolastiche con pernottamento e/o comunque necessarie all'istruzione dei figli;
h) spese per ulteriori attività sportive o ricreative e relative attrezzature;
i) spese per viaggi di istruzione;
Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate al momento della richiesta di pagamento. Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che il signor si farà integralmente carico delle spese Parte_2 relative alla mensa scolastica e alla quota di iscrizione per la pratica sportiva extra scolastica di;
Per_2
9) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% ciascuno;
10) prende atto che i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'espatrio per motivi di lavoro e turistici nonché al rilascio del passaporto Perso per e;
Per_2
11) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare reciprocamente a ogni altra pretesa economica, di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e che ogni altro rapporto di natura patrimoniale è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione;
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 18 marzo 2025.
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
),
[...]
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv. ti Rocco CUDA e Sara PERFETTO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, Piazza Trento e Trieste n. 1,
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 21 gennaio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 13 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Granarolo dell'Emilia, il 20 giugno 2009. Perso Dall'unione sono nati il 6 febbraio 2012, e , il 29 ottobre 2016. Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 4 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Bologna il 2 dicembre 1981 e nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Granarolo dell'Emilia, il 20 giugno 2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 9, p. II serie A anno 2009; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
Perso
2) affida e a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo le Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Ugualmente, le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (in via esemplificativa e non esaustiva: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; Perso
2) colloca con residenza anagrafica, presso il padre al quale assegna la casa familiare;
3) colloca , con residenza anagrafica, presso la madre nell'abitazione di Per_2
Granarolo dell'Emilia (Bo), via Piantata n. 9, fino a quando non avrà trovato una nuova abitazione;
4) dispone che entrambi i figli possano trascorrere il proprio tempo in egual misura con il padre e con la madre in base alle proprie esigenze e previo accordo tra i genitori. In caso di disaccordo tra i genitori durante l'anno scolastico:
pagina 2 di 4 - ZO permarrà presso la madre ogni martedì e giovedì nonché a week-end alternati, con pernottamento;
- resterà dal padre il lunedì e il mercoledì nonché a week-end alternati, con Per_2 pernottamento;
5) stabilisce che nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive, i figli trascorreranno egual tempo con il padre e con la madre, previo accordo tra gli stessi e in considerazione delle esigenze dei minori e, comunque, in caso di mancato accordo tra i genitori, ad anni alterni:
- nelle festività natalizie sette giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore alternando di anno in anno tra il padre e la madre il 24 e i 25 dicembre nonché il 31 dicembre e 1° gennaio;
- nelle vacanze pasquali tre giorni, anche non consecutivi, alternando di anno in anno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
- ad agosto quindici giorni, anche non consecutivi, sia col padre che con la madre;
- in occasione dei ponti o degli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno lo stesso tempo con ciascun genitore, previo accordo tra loro e in considerazione delle esigenze dei minori;
6) a far data dal deposito della domanda sancisce che il signor e la Parte_2 signora provvedano direttamente al mantenimento ordinario dei figli nel Parte_1 tempo in cui li avranno con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a decorrere dalla data del deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 3 di 4 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: g) spese per iscrizione a corsi di studio integrativi, per gite scolastiche con pernottamento e/o comunque necessarie all'istruzione dei figli;
h) spese per ulteriori attività sportive o ricreative e relative attrezzature;
i) spese per viaggi di istruzione;
Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate al momento della richiesta di pagamento. Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che il signor si farà integralmente carico delle spese Parte_2 relative alla mensa scolastica e alla quota di iscrizione per la pratica sportiva extra scolastica di;
Per_2
9) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% ciascuno;
10) prende atto che i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'espatrio per motivi di lavoro e turistici nonché al rilascio del passaporto Perso per e;
Per_2
11) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare reciprocamente a ogni altra pretesa economica, di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e che ogni altro rapporto di natura patrimoniale è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione;
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 18 marzo 2025.
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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