Decreto presidenziale 8 aprile 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2024, proposto da
SC LU Di RD, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loriana Ninci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Rettorato - piazza San Marco n. 4;
nei confronti
RA CA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
in parte qua del provvedimento prot. n. 0315230 del 22/12/2023 a firma della Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica dell’Università degli Studi di Firenze Dott.ssa Maria Orfeo contenente l’elenco degli ammessi e idonei al concorso per l’accesso agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale C.U. in Medicina e Chirurgia (LM-41) A.A. 2023-2024, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente sig. SC LU Di RD - In parte qua del provvedimento prot. n. 0006612 del 10/01/2024 a firma della Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica dell’Università degli Studi di Firenze Dott.ssa Maria Orfeo contenente l’elenco del 1^ scorrimento degli ammessi e idonei al concorso per l’accesso agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale C.U. in Medicina e Chirurgia (LM-41) A.A. 2023-2024, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente sig. SC LU Di RD;
- In parte qua del provvedimento prot. n. 0013326 del 18/01/2024 a firma della Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica dell’Università degli Studi di Firenze Dott.ssa Maria Orfeo contenente il 2^ scorrimento dell’elenco degli ammessi e idonei al concorso per l’accesso agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale C.U. in Medicina e Chirurgia (LM-41) A.A. 2023-2024, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente sig. SC LU Di RD;
- In parte qua della scheda di valutazione del ricorrente CA LU Di RD nella parte in cui non gli vengono riconosciuti ulteriori 29 cfu (4 cfu per la lingua inglese, 7 cfu per genetica e 1 cfu di economia aziendale);
- Ove esistenti dei verbali di valutazione del Comitato per la Didattica per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia degli esami sostenuti e dei relativi CFU del ricorrente,
per la declaratoria
- Del diritto del sig. SC LU Di RD ad essere inserito nell’elenco anche in soprannumero, comprensivo del 1^ e del 2^ scorrimento, degli ammessi e idonei al concorso per l’accesso agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale C.U. in Medicina e Chirurgia (LM-41) A.A. 2023-2024, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente sig. SC LU Di RD con 29 cfu.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. OV HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. SC LU Di RD ha impugnato il provvedimento (prot. n. 0315230) del 22 dicembre 2023 dell’Università degli Studi di Firenze, contenente l’elenco degli ammessi e idonei al concorso per l’accesso agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale C.U. in Medicina e Chirurgia (LM-41) A.A. 2023-2024, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente.
Nel ricorso, il sig. SC LU Di RD, ha avuto modo di evidenziare di essersi iscritto il 12 ottobre 2022 per l’anno accademico 2022/2023, presso la “Saint Camillus International University of health Sciences”, al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia.
Con decreto del Rettore (prot. n. 0190156) del 31 agosto 2023, l’Università degli Studi di Firenze ha emanato il bando di selezione per l’accesso agli anni di corso successivi al primo dei corsi a numero programmato nazionale della Scuola di Scienze della Salute Umana per l’anno accademico 2023/2024, bando che prevedeva cinque posti disponibili per il trasferimento al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
In adesione a tale bando e dopo che il ricorrente aveva presentato domanda di trasferimento e di ammissione al secondo anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, l’Università di Firenze gli ha riconosciuto un totale di 17 cfu, punteggio tuttavia che è risultato insufficiente per essere incluso nell’ambito dei soggetti ammessi e idonei al concorso per l’accesso agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale C.U. in Medicina e Chirurgia (LM-41) A.A. 2023-2024.
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene, con un’unica ma articolata censura, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’insufficiente motivazione, in quanto ai 17 crediti che sono stati riconosciuti al ricorrente l’Università avrebbe dovuto aggiungere 4 cfu per la lingua inglese, 7 cfu per genetica e 1 cfu di economia aziendale, per un totale 29 cfu.
L’aggiunta di detti crediti consentirebbe l’inserimento del ricorrente nell’elenco degli ammessi al concorso per l’accesso agli anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale C.U. in Medicina e Chirurgia (LM-41) e per l’anno accademico 2023-2024.
Si è costituita l’Università di Firenze che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, in quanto anche l’asserito riconoscimento dei 29 CFU per gli esami già sostenuti presso l’Università di provenienza, non consentirebbe al ricorrente di conseguire alcuna concreta utilità e, ciò, in quanto nella graduatoria le prime sette posizioni sono state attribuite a studenti (ugualmente provenienti da corsi di laurea in medicina presso altri atenei) ai quali sono stati riconosciuti 32 CFU.
Nel merito l’Università ha contestato le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Ministero dell'Università e della Ricerca, nel costituirsi, ha chiesto invece l’estromissione dal giudizio.
All’udienza del 28 marzo 2024 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Con decreto presidenziale (n. 115/2024) dell’8 aprile 2024 questo Tribunale ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, adempimento quest’ultimo poi posto in essere dall’Università.
All’udienza del 26 febbraio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è possibile disporre l’estromissione del Ministero dell'Università e della Ricerca, in quanto la mancata inclusione del ricorrente fra gli ammessi agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è conseguenza dello svolgimento di una procedura di selezione che rientra nell’ambito della autonomia universitaria, senza che risulti dedotta alcuna censura che coinvolga provvedimenti adottati dal Ministero.
1.1 Stante l’estromissione del Ministero così disposta è possibile esaminare il ricorso, anticipando sin d’ora come quest’ultimo sia da dichiarare inammissibile per difetto di interesse.
1.2 È necessario premettere che il ricorrente non è stato inserito nella predetta graduatoria, in quanto gli sono stati riconosciuti solo n. 17 CFU per gli esami conseguiti presso l’Università Unicamillus e, quindi, un numero di CFU insufficiente rispetto al requisito minimo previsto di 21 CFU.
1.3 Sul punto è dirimente constatare che anche l’eventuale riconoscimento degli ulteriori 12 CFU oggetto del presente ricorso, con il risultato che il ricorrente potrebbe vantare complessivi 29 CFU, non avrebbe nessun effetto utile nei confronti del ricorrente, in quanto come ha evidenziato l’Università di Firenze le precedenti posizioni sono state attribuite a studenti (ugualmente provenienti da corsi di laurea in medicina presso altri atenei) e, ciò, sulla base dell’avvenuto riconoscimento di un numero di credi ancora maggiore e, precisamente, pari a 32 CFU.
1.4 Si consideri inoltre che, all’esito del primo scorrimento, sono state completate tutte le immatricolazioni per i posti disponibili, di cui l’ultimo risulta collocato nella sesta posizione della graduatoria.
1.5 Ne consegue che la stessa graduatoria ha già esaurito la propria funzione con l’immatricolazione di tutti gli studenti utilmente collocatisi per i posti disponibili e non ha alcuna successiva validità per eventuali posti disponibili nel futuro che, invece, saranno oggetto di un nuovo bando per l’anno successivo.
1.6 Di conseguenza non avrebbe alcuna utilità nemmeno l’iscrizione in sovrannumero richiesta dal ricorrente e, ciò, anche considerando che nessuna disposizione di legge o di regolamento prevede la durata biennale della graduatoria di cui si tratta.
1.7 È noto, infatti, che la materia dell’accesso agli anni successivi al primo nei corsi di laurea a numero programmato nazionale, è disciplinata dall’ordinamento interno di ciascun Ateneo nell’ambito dell’autonomia universitaria prevista dalla legge n. 168/89 e dalla legge n. 240/2010.
1.8 Nemmeno può applicarsi al caso in questione la normativa generale prevista per le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, che rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione, come dispone l’attuale normativa posta dal Testo unico sul pubblico impiego.
1.9 Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, stante l’assenza di un effettivo interesse alla sua decisione.
2. Si consideri, da ultimo, che anche qualora si intendesse prescindere da detta eccezione (che allo stato deve ritenersi assorbente) il ricorso sarebbe risultato comunque infondato.
2.1 Infatti, come indicato anche dal Comitato per la Didattica del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, cui compete la valutazione delle domande, gli esami di Lingua Inglese, Economia Aziendale e Genetica Medica, in relazione ai quali il ricorrente pretenderebbe il riconoscimento di ulteriori CFU, non sono esami previsti tra i requisiti di ammissione alla procedura selettiva di cui si tratta (in questo senso è l’art. 3 del bando).
2.2 E’ allora evidente che la valutazione di detti esami non potrebbe portare al riconoscimento di CFU valutabili ai fini del possesso dei requisiti di accesso alla selezione oggetto della presente controversia.
2.3 In conclusione il ricorso, risultando fondata l’eccezione preliminare e previa estromissione del Ministero dell'Università e della Ricerca, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse nei termini sopra citati.
2.4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti dell’Università di Firenze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e previa estromissione del Ministero dell'Università e della Ricerca, lo dichiara inammissibile nei termini di cui alla parte motiva.
Condanna il ricorrente e nei confronti dell’Università di Firenze, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR NI, Presidente
LU Viola, Consigliere
OV HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV HI | AR NI |
IL SEGRETARIO