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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6241 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa IL Di AT – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 2033 dell'anno 2022
tra
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Francesca Frisina;
- appellante
e
(P.I. rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Zeno;
Controparte_1 P.IVA_1
- appellata
e
( rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avvocato Silvano Maria Serafini;
- appellato nonché
P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Clemente CP_3 P.IVA_2 - terza chiamata
(P.I. Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avvocato Sveva Bernardini;
P.IVA_3
- terza chiamata
avverso
sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1155/2021
oggetto
appalto
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in appello la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e l' per chiedere la riforma della sentenza pronunciata dal CP_5 CP_3
Tribunale di Viterbo con cui era stata rigettata la domanda, proposta dalla stessa di Pt_1 risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore e di risarcimento del danno;
era stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla ditta appaltatrice nei confronti dell'attrice, condannandola al pagamento della somma di euro 11.330,00, oltre interessi legali nonché al pagamento delle spese di lite.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall'odierna appellante e quindi accogliere la domanda promossa dalla sig.ra Parte_1 nei confronti della e del geom. ”
[...] CP_1 Controparte_6
Si costituiva in giudizio chiedendo “…in via preliminare dichiarare Controparte_1
l'improponibilità del gravame per le ragioni esposte. Nel merito, confermare la parte della sentenza che ha dichiarato l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1892 c.c., e la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c. e comunque respingere la domanda di manleva azionata dal geometra In ogni caso, respingere il gravame proposto nei CP_2 confronti dell'Assicurato, con conseguente caducazione della domanda di manleva azionata dal geometra nei confronti della Compagnia, comunque da respingersi per inoperatività e prescrizione.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il geometra Controparte_2 costui in primo grado aveva chiamato in causa le compagnie assicurative e CP_3 [...]
ai fini della manleva. CP_4
Costui, in appello, rassegnava le seguenti conclusioni “in via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. o, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c., non avendo il presente gravame ragionevoli probabilità di essere accolto;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste, disporre lo stralcio dall'odierno giudizio del documento di parte appellante (rectius, relazione C.T.P.
Ing. Moneta del 20 marzo 2021 di cui all'avversa richiesta di remissione sul ruolo istruttorio del 26 aprile 2021), dichiarandone l'inammissibilità e/o inutilizzabilità per deposito oltre i termini di Legge;
in via principale: - respingere le domande tutte di parte appellante - poiché infondate in fatto e/o in diritto - e, all'esito, confermare la sentenza n. 1155/21, R.G.N. 2572/16
… per l'effetto dichiarando … che nulla è dovuto dal Geom. alla Signora Controparte_2
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento - anche Parte_1 parziale - delle domande formulate dalla Signora condannare “ Parte_1 CP_3
a tenere indenne e manlevare il Geom. da ogni conseguenza
[...] Controparte_2 negativa derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale delle domande di parte appellante…”
Si costituivano in giudizio anche e , terze chiamate CP_3 Controparte_4 in causa dal geometra che chiedevano il rigetto dell'appello e conferma della CP_2 sentenza di primo grado.
Il geometra faceva presente, poi, che per quanto riguarda le domande svolte nei confronti di era intervenuto, nelle more, uno specifico accordo Controparte_4 transattivo.
Preliminarmente, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall'appellante “ritenuto che i motivi di impugnazione, alla luce dell'esame sommario Pt_1 proprio di questa sede appaiono meritevoli di approfondimento…”.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025 con i termini ordinari per il deposito di atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha accolto l'eccezione di decadenza dell'azione di garanzia per i vizi dell'opera appaltata.
In particolare, sarebbe errata la ricostruzione operata in sentenza dal Giudice, in base alla quale la consegna del cantiere sarebbe avvenuta nel luglio 2015 e la committente, avendo denunciato i vizi per la prima volta il 4/11/2015, sarebbe incorsa nel termine di decadenza di
60 giorni ex art. 1667, comma 2 c.p.c.
Il giudice di prime cure parte dal presupposto secondo cui i vizi lamentati dalla committente non fossero occulti, a differenza di quanto sostenuto dalla stessa.
Tale motivo è parzialmente fondato.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che “i vizi denunciati con la racc. a.r. data
4.11.2015 … non possono qualificarsi come vizi occulti;
trattasi, infatti di vizi noti alla committenza o comunque facilmente conoscibili con l'ordinaria diligenza”.
Ebbene, i vizi di muffa e infiltrazione, oggetto delle lamentele della non sono Pt_1 riconoscibili o noti ma sono riconducibili alla categoria dei vizi occulti.
Le infiltrazioni in una ristrutturazione rappresentano il caso emblematico e più frequente di vizi occulti;
se il committente, infatti, scopre i problemi di umidità nascosti da una recente tinteggiatura, può richiedere all'appaltatore di intervenire per il ripristino.
È del tutto plausibile, quindi, che la committente abbia preso consapevolezza dei suddetti vizi solo nel momento in cui sono terminati tutti i lavori, anche di rifinitura degli interni, e quando, con la stagione autunnale, al verificarsi delle prime piogge si sono viste le prime macchie da infiltrazioni.
Infatti, “In tema di appalto, l'azione contro l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, comma
3, c.c., si prescrive in due anni decorrenti dalla consegna definitiva dei lavori, in caso di vizi palesi e riconoscibili, ovvero, laddove occulti o non immediatamente rilevabili, dal giorno in cui il committente, anche mediante le necessarie indagini tecniche, abbia avuto piena conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto, essendo in entrambi i casi necessario che il giudice di merito compia un previo accertamento sulla natura del vizio fatto valere, onde valutare l'eventuale maturare della prescrizione”. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22649 del 05/08/2025.
Nel caso di specie, lo stato dei luoghi interessato dalle infiltrazioni lamentate, come si presenta nelle foto allegate alla perizia tecnica di parte dell'ing. , è relativo al Persona_1 periodo in cui viene svolto detto sopralluogo e cioè ad ottobre 2015. In tale occasione la committente ha avuto piena conoscenza non solo dell'esistenza dei vizi ma anche del fatto che questi dipendessero dall'imperfetta esecuzione dell'appalto.
Il sopralluogo sopra citato veniva effettuato precisamente il giorno 16 ottobre 2015 ed
è da questa data che decorre il termine per la denuncia dei vizi dell'opera. Infatti, come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 18409 del 7 luglio 2025), qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), “la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi.”
Trattandosi di vizi occulti, il dies a quo per la denuncia decorre pertanto dall'avvenuta conoscenza e quindi dal 16 ottobre 2015.
Ebbene, la ha, poi, denunciato i vizi il 4/11/2015 e quindi tempestivamente Pt_1 entro il termine di cui all'articolo 1667 c.c. di 60 giorni.
In questo quadro, quindi, a nulla rileva il momento dell'accettazione. Si legge nell'impugnata sentenza che “l'accettazione dell'opera segna il discrimine della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, mentre una volta che l'opera sia stata positivamente verificata anche per facta concludentia, spetta al committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente, la parte gravata all'onere della prova della tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico, in sintonia con il principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. Tale dimostrazione non è stata fornita da parte dell'attrice e, pertanto, la stessa è decaduta dall'azione di garanzia per
i vizi e difetti dell'opera appaltata alla società convenuta”. Diverso è il discorso che deve essere fatto in relazione agli altri vizi lamentati dalla committente.
Tali vizi, infatti, erano facilmente riconoscibili, trattandosi, in particolare, del malfunzionamento degli infissi, dell'eccessivo spessore di polistirolo messo a rivestimento del pilastro e del difetto della scala di collegamento tra i piani.
Appare, così, condivisibile l'accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione di decadenza di cui all'articolo 1667, comma 2 c.c., in quanto i lavori strutturali eseguiti dalla
[...] si concludevano nel settembre 2014, come affermato dalla committente stessa (pag. CP_1
4 dell'atto di citazione, fascicolo di primo grado dell'appellante).
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'illegittimità dell'accoglimento della domanda riconvenzionale promossa dalla in quanto priva di motivazione. In Controparte_1 particolare, la ritiene che il Tribunale abbia accolto tale domanda sull'errato Pt_1 presupposto che la fosse decaduta dall'azione di garanzia. Pt_1
Tale motivo è infondato.
Quanto alla fattura emessa dalla nel marzo 2015, imputata ai lavori della CP_1 realizzazione del muro di cinta, va osservato che nessun vizio o inadempimento viene lamentato dalla committente in ordine a detti lavori.
La stessa appellante si limita a sostenere di non aver adempiuto al pagamento a seguito dell'inadempimento da parte della ditta appaltatrice in ordine ai vizi scoperti nell'ottobre 2015, ma tale eccezione non può essere sufficiente a paralizzare il pagamento di lavori diversi e che devono ritenersi eseguiti a regola d'arte, in assenza di contestazioni sul punto.
Conseguentemente il mancato pagamento della fattura oggetto della domanda riconvenzionale non può ritenersi giustificato.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione della ctu in ordine ai vizi insistenti sull'immobile e rinnova la richiesta di istanze istruttorie in appello.
Tale motivo non può essere accolto.
La consulenza svolta in primo grado appare completa, ben motivata ed esente da vizi.
Le osservazioni sollevate dalla sono state oggetto di approfondimento e di Pt_1 chiarimenti da parte del ctu. Alla luce del parziale accoglimento dell'appello la è tenuta al Controparte_1 risarcimento del danno nei confronti della da quantificarsi in euro 1.450,00 alla luce Pt_1 della consulenza. Dalla ctu, infatti, emergono profili di responsabilità della in Controparte_1 relazione ai vizi strutturali.
Il risarcimento è da quantificarsi tenendo conto dei vizi di umidità riconducibili ai lavori realizzati dalla ditta dovuti ad infiltrazioni attribuibili a difetti di posa degli Controparte_1 elementi di scarico e i lavori di raschiatura e/o scartavetratura delle parti polverose, nonché la rimozione di porzioni di intonaco e il ripristino della superficie intonacata, come da consulenza.
Dunque, i vizi riconducibili ai lavori realizzati dalla indicati al paragrafo Controparte_1
6 della consulenza, si riassumono nei “difetti e danni da umidità relativi all'aggetto gronda tra piano terra e piano primo (sottopunto a2) e nel 50% dei difetti e danni relativi all'umidità riscontrati sulle pareti del vano locale tecnico (50% sottopunto a3). I costi presunti ammontano, sommando tutti gli interventi necessari, ad euro 4.500,00
(quattromilacinquecento/00). I costi degli interventi ascrivibili ai lavori realizzati dalla
[...] sono parte della somma complessiva suddetta (costo a2 + 50%.a3) ed ammontano CP_1 ad euro 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00)” (pag. 35 consulenza tecnica d'ufficio ).
La domanda di risarcimento dei danni “a fronte del disagio subito dall'esponente per aver vissuto, con la propria famiglia, in una casa che presenta … vizi che ne compromettono la fruibilità…” avanzata dalla deve essere rigettata. Pt_1
Dalle descrizioni dei vizi/difformità riscontrati, l'unico ambiente per il quale è sconsigliato il soggiorno prolungato per la presenza di umidità è il vano tecnico al piano interrato, vano di solo 2,8 metri quadrati privo di finestre e utilizzabile solo come vano tecnico o come ripostiglio. E dalle foto emerge che al momento del sopralluogo quell'ambiente era utilizzato come tale. Tutti gli altri ambienti potevano e possono essere utilizzati anche in presenza dei difetti descritti ed illustrati, come emerge dalla consulenza.
Si ritiene pertanto che la situazione riscontrata non abbia determinato limitazione della fruibilità degli ambienti.
In conseguenza del rigetto del secondo motivo e della conferma della sentenza nella parte in cui condanna la al pagamento di euro 11.330,00 a titolo di fattura non pagata, Pt_1 può operarsi una compensazione tra i due crediti accertati in questa sede.
In particolare, residua un credito a favore della di euro 9.880,00. Controparte_1 Diverso è il discorso che deve essere fatto per quanto riguarda la posizione del geometra
CP_2
La domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del Geometra in qualità di direttore dei lavori deve essere rigettata e confermata, sul punto, la sentenza di primo grado.
In particolare, non si ravvisa alcuna responsabilità dello stesso. “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae
a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16987 del 24/06/2025).
Nel caso di specie il geometra ha assolto correttamente alla sua obbligazione di accertamento della conformità della realizzazione dell'opera al progetto e quindi nessuna responsabilità può essergli addebitata.
Ciò emerge dal particolare episodio in cui il geometra, in qualità di direttore dei lavori, proponeva alla committente l'immediata sospensione di ogni lavoro di cantiere, avvertendo la
- che sottoscriveva per accettazione - che, in difetto di concessione, la medesima Pt_1 avrebbe da quel momento assunto la esclusiva custodia del cantiere, manlevando così il
Direttore dei Lavori da ogni responsabilità per fatti, atti e/o azioni compiute e/o da compiersi da quel momento e fino alla fine dei lavori. La non autorizzava tale sospensione, di Pt_1 tal che i lavori all'interno del cantiere continuavano.
Ne consegue l'assorbimento di tutte le altre domande proposte nei confronti delle assicurazioni, terze chiamate in causa nel giudizio di primo grado e la conferma della restante sentenza. Gli altri motivi devono ritenersi assorbiti.
Le spese nei confronti delle assicurazioni vanno compensate.
Per le altre parti, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
le spese a carico dell'appellante possono essere compensate per 1/3.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1155 dell'anno 2021, così decide:
a) accoglie parzialmente l'appello riconoscendo in capo a un credito di Parte_1 euro 1.450,00;
b) operata la compensazione tra la somma di euro 11.330,00 (dovuta dalla alla Pt_1
e la predetta somma di euro 1.450,00, condanna la al Controparte_1 Pt_1 pagamento in favore della della minor somma di euro 9.880,00, oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo, conferma nel resto la sentenza impugnata;
c) condanna al pagamento di 1/3 delle spese di lite del presente giudizio Parte_1 in favore della che si liquidano, per l'intero, in euro 3.966,00, oltre CP_1 accessori di legge, compensandole per i restanti 2/3;
d) condanna la al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Pt_1
che si liquidano in euro 3.966,00 oltre accessori di legge, Controparte_2
e) compensa le spese tra la e l' e le altre parti. Controparte_4 CP_3
Roma, lì 15 ottobre 2025
Il presidente estensore
IL Di AT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa IL Di AT – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 2033 dell'anno 2022
tra
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Francesca Frisina;
- appellante
e
(P.I. rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Zeno;
Controparte_1 P.IVA_1
- appellata
e
( rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avvocato Silvano Maria Serafini;
- appellato nonché
P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Clemente CP_3 P.IVA_2 - terza chiamata
(P.I. Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avvocato Sveva Bernardini;
P.IVA_3
- terza chiamata
avverso
sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1155/2021
oggetto
appalto
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in appello la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e l' per chiedere la riforma della sentenza pronunciata dal CP_5 CP_3
Tribunale di Viterbo con cui era stata rigettata la domanda, proposta dalla stessa di Pt_1 risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore e di risarcimento del danno;
era stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla ditta appaltatrice nei confronti dell'attrice, condannandola al pagamento della somma di euro 11.330,00, oltre interessi legali nonché al pagamento delle spese di lite.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall'odierna appellante e quindi accogliere la domanda promossa dalla sig.ra Parte_1 nei confronti della e del geom. ”
[...] CP_1 Controparte_6
Si costituiva in giudizio chiedendo “…in via preliminare dichiarare Controparte_1
l'improponibilità del gravame per le ragioni esposte. Nel merito, confermare la parte della sentenza che ha dichiarato l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1892 c.c., e la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c. e comunque respingere la domanda di manleva azionata dal geometra In ogni caso, respingere il gravame proposto nei CP_2 confronti dell'Assicurato, con conseguente caducazione della domanda di manleva azionata dal geometra nei confronti della Compagnia, comunque da respingersi per inoperatività e prescrizione.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il geometra Controparte_2 costui in primo grado aveva chiamato in causa le compagnie assicurative e CP_3 [...]
ai fini della manleva. CP_4
Costui, in appello, rassegnava le seguenti conclusioni “in via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. o, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c., non avendo il presente gravame ragionevoli probabilità di essere accolto;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste, disporre lo stralcio dall'odierno giudizio del documento di parte appellante (rectius, relazione C.T.P.
Ing. Moneta del 20 marzo 2021 di cui all'avversa richiesta di remissione sul ruolo istruttorio del 26 aprile 2021), dichiarandone l'inammissibilità e/o inutilizzabilità per deposito oltre i termini di Legge;
in via principale: - respingere le domande tutte di parte appellante - poiché infondate in fatto e/o in diritto - e, all'esito, confermare la sentenza n. 1155/21, R.G.N. 2572/16
… per l'effetto dichiarando … che nulla è dovuto dal Geom. alla Signora Controparte_2
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento - anche Parte_1 parziale - delle domande formulate dalla Signora condannare “ Parte_1 CP_3
a tenere indenne e manlevare il Geom. da ogni conseguenza
[...] Controparte_2 negativa derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale delle domande di parte appellante…”
Si costituivano in giudizio anche e , terze chiamate CP_3 Controparte_4 in causa dal geometra che chiedevano il rigetto dell'appello e conferma della CP_2 sentenza di primo grado.
Il geometra faceva presente, poi, che per quanto riguarda le domande svolte nei confronti di era intervenuto, nelle more, uno specifico accordo Controparte_4 transattivo.
Preliminarmente, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall'appellante “ritenuto che i motivi di impugnazione, alla luce dell'esame sommario Pt_1 proprio di questa sede appaiono meritevoli di approfondimento…”.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025 con i termini ordinari per il deposito di atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha accolto l'eccezione di decadenza dell'azione di garanzia per i vizi dell'opera appaltata.
In particolare, sarebbe errata la ricostruzione operata in sentenza dal Giudice, in base alla quale la consegna del cantiere sarebbe avvenuta nel luglio 2015 e la committente, avendo denunciato i vizi per la prima volta il 4/11/2015, sarebbe incorsa nel termine di decadenza di
60 giorni ex art. 1667, comma 2 c.p.c.
Il giudice di prime cure parte dal presupposto secondo cui i vizi lamentati dalla committente non fossero occulti, a differenza di quanto sostenuto dalla stessa.
Tale motivo è parzialmente fondato.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che “i vizi denunciati con la racc. a.r. data
4.11.2015 … non possono qualificarsi come vizi occulti;
trattasi, infatti di vizi noti alla committenza o comunque facilmente conoscibili con l'ordinaria diligenza”.
Ebbene, i vizi di muffa e infiltrazione, oggetto delle lamentele della non sono Pt_1 riconoscibili o noti ma sono riconducibili alla categoria dei vizi occulti.
Le infiltrazioni in una ristrutturazione rappresentano il caso emblematico e più frequente di vizi occulti;
se il committente, infatti, scopre i problemi di umidità nascosti da una recente tinteggiatura, può richiedere all'appaltatore di intervenire per il ripristino.
È del tutto plausibile, quindi, che la committente abbia preso consapevolezza dei suddetti vizi solo nel momento in cui sono terminati tutti i lavori, anche di rifinitura degli interni, e quando, con la stagione autunnale, al verificarsi delle prime piogge si sono viste le prime macchie da infiltrazioni.
Infatti, “In tema di appalto, l'azione contro l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, comma
3, c.c., si prescrive in due anni decorrenti dalla consegna definitiva dei lavori, in caso di vizi palesi e riconoscibili, ovvero, laddove occulti o non immediatamente rilevabili, dal giorno in cui il committente, anche mediante le necessarie indagini tecniche, abbia avuto piena conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto, essendo in entrambi i casi necessario che il giudice di merito compia un previo accertamento sulla natura del vizio fatto valere, onde valutare l'eventuale maturare della prescrizione”. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22649 del 05/08/2025.
Nel caso di specie, lo stato dei luoghi interessato dalle infiltrazioni lamentate, come si presenta nelle foto allegate alla perizia tecnica di parte dell'ing. , è relativo al Persona_1 periodo in cui viene svolto detto sopralluogo e cioè ad ottobre 2015. In tale occasione la committente ha avuto piena conoscenza non solo dell'esistenza dei vizi ma anche del fatto che questi dipendessero dall'imperfetta esecuzione dell'appalto.
Il sopralluogo sopra citato veniva effettuato precisamente il giorno 16 ottobre 2015 ed
è da questa data che decorre il termine per la denuncia dei vizi dell'opera. Infatti, come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 18409 del 7 luglio 2025), qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), “la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi.”
Trattandosi di vizi occulti, il dies a quo per la denuncia decorre pertanto dall'avvenuta conoscenza e quindi dal 16 ottobre 2015.
Ebbene, la ha, poi, denunciato i vizi il 4/11/2015 e quindi tempestivamente Pt_1 entro il termine di cui all'articolo 1667 c.c. di 60 giorni.
In questo quadro, quindi, a nulla rileva il momento dell'accettazione. Si legge nell'impugnata sentenza che “l'accettazione dell'opera segna il discrimine della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, mentre una volta che l'opera sia stata positivamente verificata anche per facta concludentia, spetta al committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente, la parte gravata all'onere della prova della tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico, in sintonia con il principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. Tale dimostrazione non è stata fornita da parte dell'attrice e, pertanto, la stessa è decaduta dall'azione di garanzia per
i vizi e difetti dell'opera appaltata alla società convenuta”. Diverso è il discorso che deve essere fatto in relazione agli altri vizi lamentati dalla committente.
Tali vizi, infatti, erano facilmente riconoscibili, trattandosi, in particolare, del malfunzionamento degli infissi, dell'eccessivo spessore di polistirolo messo a rivestimento del pilastro e del difetto della scala di collegamento tra i piani.
Appare, così, condivisibile l'accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione di decadenza di cui all'articolo 1667, comma 2 c.c., in quanto i lavori strutturali eseguiti dalla
[...] si concludevano nel settembre 2014, come affermato dalla committente stessa (pag. CP_1
4 dell'atto di citazione, fascicolo di primo grado dell'appellante).
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'illegittimità dell'accoglimento della domanda riconvenzionale promossa dalla in quanto priva di motivazione. In Controparte_1 particolare, la ritiene che il Tribunale abbia accolto tale domanda sull'errato Pt_1 presupposto che la fosse decaduta dall'azione di garanzia. Pt_1
Tale motivo è infondato.
Quanto alla fattura emessa dalla nel marzo 2015, imputata ai lavori della CP_1 realizzazione del muro di cinta, va osservato che nessun vizio o inadempimento viene lamentato dalla committente in ordine a detti lavori.
La stessa appellante si limita a sostenere di non aver adempiuto al pagamento a seguito dell'inadempimento da parte della ditta appaltatrice in ordine ai vizi scoperti nell'ottobre 2015, ma tale eccezione non può essere sufficiente a paralizzare il pagamento di lavori diversi e che devono ritenersi eseguiti a regola d'arte, in assenza di contestazioni sul punto.
Conseguentemente il mancato pagamento della fattura oggetto della domanda riconvenzionale non può ritenersi giustificato.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione della ctu in ordine ai vizi insistenti sull'immobile e rinnova la richiesta di istanze istruttorie in appello.
Tale motivo non può essere accolto.
La consulenza svolta in primo grado appare completa, ben motivata ed esente da vizi.
Le osservazioni sollevate dalla sono state oggetto di approfondimento e di Pt_1 chiarimenti da parte del ctu. Alla luce del parziale accoglimento dell'appello la è tenuta al Controparte_1 risarcimento del danno nei confronti della da quantificarsi in euro 1.450,00 alla luce Pt_1 della consulenza. Dalla ctu, infatti, emergono profili di responsabilità della in Controparte_1 relazione ai vizi strutturali.
Il risarcimento è da quantificarsi tenendo conto dei vizi di umidità riconducibili ai lavori realizzati dalla ditta dovuti ad infiltrazioni attribuibili a difetti di posa degli Controparte_1 elementi di scarico e i lavori di raschiatura e/o scartavetratura delle parti polverose, nonché la rimozione di porzioni di intonaco e il ripristino della superficie intonacata, come da consulenza.
Dunque, i vizi riconducibili ai lavori realizzati dalla indicati al paragrafo Controparte_1
6 della consulenza, si riassumono nei “difetti e danni da umidità relativi all'aggetto gronda tra piano terra e piano primo (sottopunto a2) e nel 50% dei difetti e danni relativi all'umidità riscontrati sulle pareti del vano locale tecnico (50% sottopunto a3). I costi presunti ammontano, sommando tutti gli interventi necessari, ad euro 4.500,00
(quattromilacinquecento/00). I costi degli interventi ascrivibili ai lavori realizzati dalla
[...] sono parte della somma complessiva suddetta (costo a2 + 50%.a3) ed ammontano CP_1 ad euro 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00)” (pag. 35 consulenza tecnica d'ufficio ).
La domanda di risarcimento dei danni “a fronte del disagio subito dall'esponente per aver vissuto, con la propria famiglia, in una casa che presenta … vizi che ne compromettono la fruibilità…” avanzata dalla deve essere rigettata. Pt_1
Dalle descrizioni dei vizi/difformità riscontrati, l'unico ambiente per il quale è sconsigliato il soggiorno prolungato per la presenza di umidità è il vano tecnico al piano interrato, vano di solo 2,8 metri quadrati privo di finestre e utilizzabile solo come vano tecnico o come ripostiglio. E dalle foto emerge che al momento del sopralluogo quell'ambiente era utilizzato come tale. Tutti gli altri ambienti potevano e possono essere utilizzati anche in presenza dei difetti descritti ed illustrati, come emerge dalla consulenza.
Si ritiene pertanto che la situazione riscontrata non abbia determinato limitazione della fruibilità degli ambienti.
In conseguenza del rigetto del secondo motivo e della conferma della sentenza nella parte in cui condanna la al pagamento di euro 11.330,00 a titolo di fattura non pagata, Pt_1 può operarsi una compensazione tra i due crediti accertati in questa sede.
In particolare, residua un credito a favore della di euro 9.880,00. Controparte_1 Diverso è il discorso che deve essere fatto per quanto riguarda la posizione del geometra
CP_2
La domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del Geometra in qualità di direttore dei lavori deve essere rigettata e confermata, sul punto, la sentenza di primo grado.
In particolare, non si ravvisa alcuna responsabilità dello stesso. “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae
a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16987 del 24/06/2025).
Nel caso di specie il geometra ha assolto correttamente alla sua obbligazione di accertamento della conformità della realizzazione dell'opera al progetto e quindi nessuna responsabilità può essergli addebitata.
Ciò emerge dal particolare episodio in cui il geometra, in qualità di direttore dei lavori, proponeva alla committente l'immediata sospensione di ogni lavoro di cantiere, avvertendo la
- che sottoscriveva per accettazione - che, in difetto di concessione, la medesima Pt_1 avrebbe da quel momento assunto la esclusiva custodia del cantiere, manlevando così il
Direttore dei Lavori da ogni responsabilità per fatti, atti e/o azioni compiute e/o da compiersi da quel momento e fino alla fine dei lavori. La non autorizzava tale sospensione, di Pt_1 tal che i lavori all'interno del cantiere continuavano.
Ne consegue l'assorbimento di tutte le altre domande proposte nei confronti delle assicurazioni, terze chiamate in causa nel giudizio di primo grado e la conferma della restante sentenza. Gli altri motivi devono ritenersi assorbiti.
Le spese nei confronti delle assicurazioni vanno compensate.
Per le altre parti, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
le spese a carico dell'appellante possono essere compensate per 1/3.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1155 dell'anno 2021, così decide:
a) accoglie parzialmente l'appello riconoscendo in capo a un credito di Parte_1 euro 1.450,00;
b) operata la compensazione tra la somma di euro 11.330,00 (dovuta dalla alla Pt_1
e la predetta somma di euro 1.450,00, condanna la al Controparte_1 Pt_1 pagamento in favore della della minor somma di euro 9.880,00, oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo, conferma nel resto la sentenza impugnata;
c) condanna al pagamento di 1/3 delle spese di lite del presente giudizio Parte_1 in favore della che si liquidano, per l'intero, in euro 3.966,00, oltre CP_1 accessori di legge, compensandole per i restanti 2/3;
d) condanna la al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Pt_1
che si liquidano in euro 3.966,00 oltre accessori di legge, Controparte_2
e) compensa le spese tra la e l' e le altre parti. Controparte_4 CP_3
Roma, lì 15 ottobre 2025
Il presidente estensore
IL Di AT