Articolo 56 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 55Articolo 54
Versione
5 febbraio 1976
Art. 56. Irricevibilita' del ricorso

E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.
Se il ricorso non e' corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 , e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.
In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso e' dichiarato irricevibile.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1976
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