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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4881/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 12.6.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Borrani, come dichiarato nell'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
5336/2024, R.G. n. 342/2014, pubblicata il 25.3.2024, con cui il tribunale di Roma ha così provveduto:
‹‹-accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22003/2013 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 16.10.2013, quale proposta dalla società nei confronti della Controparte_1 società e, per l'effetto, Parte_1
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-rigetta le domande di condanna al pagamento della somma di € 115.665,56 e di risarcimento dei danni, quali, in via riconvenzionale, dall'opponente società proposte nei confronti Controparte_1 dell'opposta società Parte_1
- compensa integralmente le spese del presente giudizio››.
***
L'appellata non si è costituita in giudizio.
***
All'udienza di prima trattazione del 6.3.2025, l'appellante non è comparso.
Alla successiva udienza del 13.3.2025, la Corte ha concesso alla parte termine sino al
3.4.2025 per il deposito telematico della notifica dell'atto introduttivo e, alla fissata udienza del
17.4.2025, ha rinviato la causa al 24.4.2025 per lo stesso incombente.
Il deposito della pec di notifica è stato effettuato in data 22.4.2025.
Dalla stessa risulta che l'atto di citazione in appello è stato notificato il 17.9.2024.
La causa è stata iscritta a ruolo il 29.9.2024.
Con ordinanza del 24.4.2025, la Corte, ritenuta la necessità di verificare preliminarmente la procedibilità dell'appello, ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.6.2025, con termine fino al
15.5.2025 per il deposito di note conclusionali (non depositate).
All'udienza del 5.6.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 12.6.2025, nella quale l'appellante è comparso e si è riportato all'atto di appello, concludendo come da verbale.
pagina 2 di 3 ***
Orbene, il termine di 10 giorni per iscrivere la causa a ruolo scadeva il venerdì 27.9.2024, sicché la causa è stata iscritta a ruolo tardivamente (il 29.9.2024).
Ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., la mancata costituzione in termini dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. (da intendersi richiamato dall'art. 347 c.p.c.) determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello (Cass. n. 1322/2006; Cass. n. 13898/2014).
***
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
***
Nulla per le spese nei confronti dell'appellata, non costituitasi in giudizio.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata improcedibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 5336/2024, R.G. n. 342/2014, pubblicata il 25.3.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
- nulla per spese;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4881/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 12.6.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Borrani, come dichiarato nell'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
5336/2024, R.G. n. 342/2014, pubblicata il 25.3.2024, con cui il tribunale di Roma ha così provveduto:
‹‹-accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22003/2013 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 16.10.2013, quale proposta dalla società nei confronti della Controparte_1 società e, per l'effetto, Parte_1
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-rigetta le domande di condanna al pagamento della somma di € 115.665,56 e di risarcimento dei danni, quali, in via riconvenzionale, dall'opponente società proposte nei confronti Controparte_1 dell'opposta società Parte_1
- compensa integralmente le spese del presente giudizio››.
***
L'appellata non si è costituita in giudizio.
***
All'udienza di prima trattazione del 6.3.2025, l'appellante non è comparso.
Alla successiva udienza del 13.3.2025, la Corte ha concesso alla parte termine sino al
3.4.2025 per il deposito telematico della notifica dell'atto introduttivo e, alla fissata udienza del
17.4.2025, ha rinviato la causa al 24.4.2025 per lo stesso incombente.
Il deposito della pec di notifica è stato effettuato in data 22.4.2025.
Dalla stessa risulta che l'atto di citazione in appello è stato notificato il 17.9.2024.
La causa è stata iscritta a ruolo il 29.9.2024.
Con ordinanza del 24.4.2025, la Corte, ritenuta la necessità di verificare preliminarmente la procedibilità dell'appello, ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.6.2025, con termine fino al
15.5.2025 per il deposito di note conclusionali (non depositate).
All'udienza del 5.6.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 12.6.2025, nella quale l'appellante è comparso e si è riportato all'atto di appello, concludendo come da verbale.
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Orbene, il termine di 10 giorni per iscrivere la causa a ruolo scadeva il venerdì 27.9.2024, sicché la causa è stata iscritta a ruolo tardivamente (il 29.9.2024).
Ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., la mancata costituzione in termini dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. (da intendersi richiamato dall'art. 347 c.p.c.) determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello (Cass. n. 1322/2006; Cass. n. 13898/2014).
***
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
***
Nulla per le spese nei confronti dell'appellata, non costituitasi in giudizio.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata improcedibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 5336/2024, R.G. n. 342/2014, pubblicata il 25.3.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
- nulla per spese;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 3 di 3