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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 236/2025 R.G.
TRIBUNALE DI BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il Giudice designato, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. e P.I. , in persona del l.r.p.t.; Parte_1 P.IVA_1 ritenuta la propria competenza;
rilevato che, in virtù della produzione degli ordini d'acquisto e di manutenzione, nonché delle fatture emesse dalla società ricorrente, il credito risulta certo, liquido ed esigibile, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.; osservato che in atti vi è documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere ed atta a ritenere sussistente un pericolo di grave pregiudizio in caso di ritardata esecuzione
(doc. n. 8 parte ricorrente) e che dunque ricorrono i presupposti per ingiungerne il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c. ed per autorizzare l'esecuzione senza il rispetto del termine di cui all'art. 482 c.p.c.; ritenuto concedibile in punto spese un aumento del 15% per la predisposizione dell'atto con collegamenti ipertestuali ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 sui valori medi tabellari per i procedimenti monitori, tenuto conto del valore della domanda monitoria;
INGIUNGE
a (C.F. e P.I. ), di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al CP_1 P.IVA_2 ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 31.603,30;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.575,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché in € 286,00 per spese di iscrizione a ruolo, oltre alle successive occorrende,
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO CON ESECUZIONE AUTORIZZATA
SENZA OSSERVANZA DEL TERMINE EX ART. 482 C.P.C.
Biella, 24 marzo 2025 Il Giudice
dott. Enrico Chemollo
TRIBUNALE DI BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il Giudice designato, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. e P.I. , in persona del l.r.p.t.; Parte_1 P.IVA_1 ritenuta la propria competenza;
rilevato che, in virtù della produzione degli ordini d'acquisto e di manutenzione, nonché delle fatture emesse dalla società ricorrente, il credito risulta certo, liquido ed esigibile, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.; osservato che in atti vi è documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere ed atta a ritenere sussistente un pericolo di grave pregiudizio in caso di ritardata esecuzione
(doc. n. 8 parte ricorrente) e che dunque ricorrono i presupposti per ingiungerne il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c. ed per autorizzare l'esecuzione senza il rispetto del termine di cui all'art. 482 c.p.c.; ritenuto concedibile in punto spese un aumento del 15% per la predisposizione dell'atto con collegamenti ipertestuali ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 sui valori medi tabellari per i procedimenti monitori, tenuto conto del valore della domanda monitoria;
INGIUNGE
a (C.F. e P.I. ), di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al CP_1 P.IVA_2 ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 31.603,30;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.575,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché in € 286,00 per spese di iscrizione a ruolo, oltre alle successive occorrende,
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO CON ESECUZIONE AUTORIZZATA
SENZA OSSERVANZA DEL TERMINE EX ART. 482 C.P.C.
Biella, 24 marzo 2025 Il Giudice
dott. Enrico Chemollo