Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo -Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi -Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 133 dell'anno 2025 R.G., riservato in decisione all'udienza del 16.4.2025, promosso
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. PASTORINO CLIZIA e VALLARINO AGNESE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in VIA ROBATTO 3/1 SAVONA giusta delega in atti,
-ricorrente - nei confronti di
( , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'Avv. SAVANT ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Toni Donato in
Savona, Via Pirandello n. 1A/37 giusta procura in atti,
- resistente-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Fatto e Diritto
Rilevato che con ricorso depositato in data 23/01/2025 ha proposto domanda per sentire Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
, con ogni conseguente statuizione anche in ordine ai tre figli maggiorenni;
[...]
Rilevato che si è costituita nel relativo giudizio;
Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 16.4.2025, le parti hanno aderito alla proposta giudiziale formulata dal Giudice rel. alle condizioni seguenti:
− declaratoria di divorzio;
− in punto economico:
Per_ rivalutabili secondo gli indici Istat, e per il mantenimento della figlia pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui alle nuove linee guida in uso presso questo Tribunale come di seguito individuate. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
• assegno divorzile in favore di e a carico di pari a 400,00 euro, Controparte_1 Parte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
• spese compensate”;
Constatato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 633 del31.3.2015 e che da allora la separazione dura ininterrottamente e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
Esaminata la documentazione prodotta;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 -n. 2, lett. b- della legge 1 dicembre
1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo
1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015;
Rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto né con norme imperative né con l'ordine pubblico ed anzi risultano conformi rispetto all'interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, udite le parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Quiliano in data 7.8.1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Quiliano, anno 1999, n. 19, p. 2, Serie A alle condizioni come sopra concordate alle quali conferisce vigore.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Quiliano e per le altre incombenze di legge.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona nella Camera di Consiglio del 16.4.2025
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo