TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 95/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 95/2025 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1
LA (RA), via Nuova Prati n. 9 (avv. Massimiliano Ricci Mingani)
e
, nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...]CP_1 C.F._2
LF di Bologna (BO), via Annalena Tonelli n. 4/f (avv. Massimiliano Ricci Mingani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
13.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva a Lugo (RA) in data 01.09.2010 la figlia PE
[...]
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
02.09.1957, c.f. , e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 CP_1
, celebrato con rito civile in data 20.12.2005 ad Alfonsine (RA), iscritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2005, n. 19, parte I;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Alfonsine (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“- nulla disporre circa la casa coniugale, la quale pertanto non sarà assegnata, e conseguentemente
ordinare la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza 26-05-2021 del Tribunale di Ravenna,
rep. 412/2021, trascritta presso la Conservatoria RR.II. di Ravenna in data 24-06-2022, reg. gen.
13839 – reg. part. 9639 con esonero di responsabilità in capo al Conservatore;
- la figlia minore quattordicenne, rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre, ora residente a [...]di Bologna (BO) in Via
Annalena Tonelli n. 4/f;
- trascorrerà i fine settimana col padre il quale la preleverà da casa il venerdì alla Persona_1
ore 18.30 riaccompagnandola la domenica alle 21.30;
la figlia minore trascorrerà l'intero periodo di vacanze scolastiche natalizie e pasquali ad anni
alterni con ciascuno dei genitori;
durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia minore sino a quindici giorni di
vacanza, anche non continuativi, concordando i rispettivi periodi di vacanza entro la fine del mese
di maggio dell'anno in corso. Eventuali diverse modalità di frequentazione saranno stabilite di comune accordo tra i genitori, nel
rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia.
Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma
mensile di € 345,00 rivalutabile annualmente sulla base dell'indice istat, oltre al 50% delle spese
straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
la madre percepirà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale;
dare atto che entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti e che pertanto non deve essere
corrisposto un assegno divorzile;
Spese legali integralmente compensate.”
Ravenna, 06/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 95/2025 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1
LA (RA), via Nuova Prati n. 9 (avv. Massimiliano Ricci Mingani)
e
, nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...]CP_1 C.F._2
LF di Bologna (BO), via Annalena Tonelli n. 4/f (avv. Massimiliano Ricci Mingani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
13.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva a Lugo (RA) in data 01.09.2010 la figlia PE
[...]
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
02.09.1957, c.f. , e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 CP_1
, celebrato con rito civile in data 20.12.2005 ad Alfonsine (RA), iscritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2005, n. 19, parte I;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Alfonsine (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“- nulla disporre circa la casa coniugale, la quale pertanto non sarà assegnata, e conseguentemente
ordinare la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza 26-05-2021 del Tribunale di Ravenna,
rep. 412/2021, trascritta presso la Conservatoria RR.II. di Ravenna in data 24-06-2022, reg. gen.
13839 – reg. part. 9639 con esonero di responsabilità in capo al Conservatore;
- la figlia minore quattordicenne, rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre, ora residente a [...]di Bologna (BO) in Via
Annalena Tonelli n. 4/f;
- trascorrerà i fine settimana col padre il quale la preleverà da casa il venerdì alla Persona_1
ore 18.30 riaccompagnandola la domenica alle 21.30;
la figlia minore trascorrerà l'intero periodo di vacanze scolastiche natalizie e pasquali ad anni
alterni con ciascuno dei genitori;
durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia minore sino a quindici giorni di
vacanza, anche non continuativi, concordando i rispettivi periodi di vacanza entro la fine del mese
di maggio dell'anno in corso. Eventuali diverse modalità di frequentazione saranno stabilite di comune accordo tra i genitori, nel
rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia.
Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma
mensile di € 345,00 rivalutabile annualmente sulla base dell'indice istat, oltre al 50% delle spese
straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
la madre percepirà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale;
dare atto che entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti e che pertanto non deve essere
corrisposto un assegno divorzile;
Spese legali integralmente compensate.”
Ravenna, 06/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi