Art. 4.
Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 , e' sostituito dal seguente:
"Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza".
Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 , e' sostituito dal seguente:
"Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza".