Sentenza 28 agosto 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2004, n. 17245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17245 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA ZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che lo difende unitamente all'avvocato EDMONDO GANGITANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 113/01 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 08/11/01 - R.G.N. 107/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 17/06/04 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti per manifesta infondatezza il presente ricorso, con le conseguenti pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 marzo 1997 il sig. IN AP, dipendente della s.p.a. Poste Italiane con qualifica di quadro di secondo livello, adiva il giudice del lavoro di Enna per ottenere il riconoscimento della qualifica di "quadro di primo livello" per avere svolto le relative mansioni dal 6 luglio al 30 dicembre 1995, nonché la condanna delle Poste Italiane S.p.a., al pagamento delle relative differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da quantificarsi in separato giudizio. Il Giudice del lavoro rigettava la domanda, sul presupposto che,, per maturare il diritto al superiore inquadramento fosse necessario un periodo minimo di sei mesi, nella specie non maturato.
Il ricorrente proponeva gravame, deducendo che il termine di mesi 6, previsto dall'art. 6 L. 190/1985, riguardava la sola ipotesi di passaggio alla categoria quadri da una categoria inferiore, e non anche per l'acquisizione del diritto all'inquadramento all'interno della stessa categoria, ipotesi nella quale sarebbe bastato il periodo di mesi 3 previsto dall'art. 2103 c.c.. La Corte d' Appello di Caltanissetta, con sentenza 10 ottobre/8 novembre 2001 n. 113, rigettava il gravame, sulla base del principio di diritto enunciato da questa corte secondo cui "L'art. 6 della legge n. 190 del 1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di un'attenuazione delle rigidità imposte dall'art. 2103 cod. civ., di stabilire un periodo di tempo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, sulla base delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti sia per l'ipotesi in cui sia prevista una sola qualifica (coincidente con l'appartenenza alla categoria), sia per l'ipotesi di pluralità di qualifiche e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AP, contestando, con due motivi, il principio di diritto posto a base della sentenza impugnata. Ha depositato memoria ex. Art. 378. c.p.c.. La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente infondato, e va deciso con sentenza in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., come modificato dall'art. 1 Legge 24 marzo 2001, n. 89. Il principio di diritto posto a base della sentenza impugnata corrisponde al costante insegnamento di questa Corte espresso con le sentenze, alcune delle quali citate dalla sentenza impugnata, nn. 12139 del 19.08.2003; 17298/2002;
10305/2002; 12073/2001; 9165/2001; 9730/1999. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro cinquanta oltre Euro mille per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro cinquanta oltre Euro mille per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Lavoro, il 17 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2004