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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 849/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 849 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. e per essa la Parte_1 P.IVA_1
quale sua mandataria, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Griffoni C.F._1
n. 10 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._2 CP_3
), (c.f. ), rappresentati e C.F._3 CP_4 C.F._4
difesi dall'Avv. Alberto Neri (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._5
il suo studio in Via Che Guevara n. 2 a Reggio Emilia, giusta procura in atti
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 268/2021 del 4.3.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.3.2024:
Appellante Parte_1
pagina 1 di 9 “in riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 4 marzo 2021 e notificata in data 24 marzo 2021 NEL MERITO: per tutti i motivi esposti in atti, confermare
l'efficacia della garanzia prestata dagli Appellanti e di conseguenza confermare l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 1117/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 29/5/2019-
4/6/2019. Con vittoria e spese di lite”.
Appellati CP_2 CP_3 CP_3
“rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto
e, così, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di compensi. Con distrazione dei compensi in favore del procuratore antistatario,”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contr 1. La (da qui e per essa la Parte_2
mandataria otteneva dal Tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n. CP_6
1117/2019 del 4.6.2019 per l'importo di € 114.707,51 nei confronti dei sig. CP_2
, e (da qui anche garanti) nella loro qualità
[...] CP_3 CP_4
di fideiussori della società Remak S.r.l. in L.C.A. (da qui debitrice principale), quale somma dovuta per residuo debito del mutuo chirografario e scoperto di conto corrente n. 28977 intrattenuto dalla debitrice principale presso la Controparte_7
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. , e Controparte_2 CP_3
proponevano opposizione con atto di citazione del 18.7.2019, esponendo: CP_4
- non vi era prova del credito in quanto, per i sig. il documento prodotto da CP_3
Contr non era una fideiussione, ma un'estensione di una fideiussione omnibus antecedente non prodotta da controparte;
- la fideiussione omnibus era nulla in quanto le clausole di cui agli artt. 1 e 7 erano la fedele riproduzione dello schema contrattuale ABI del 2003, dichiarato dalla Banca
d'LI (provvedimento nr. 55 del 2/5/2005) per contrasto con l'art. 2 co. 2, lett. a) L. n.
287/1990;
- in ogni caso vi era la nullità parziale della fideiussione relativamente all'art. 7 con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c.;
- gli affidamenti erano stati revocati il 26.05.2014 e non era stata data prova del rispetto dell'art. 1957 c.c.; Contr
- non aveva dato alcuna prova che il proprio credito fosse stato considerato nella procedura o di aver posto in esser le attività di cui all'art. 208 L. fall.;
- i tassi applicati con il piano di ammortamento erano indeterminati.
Gli opponenti chiedevano la revoca del provvedimento monitorio opposto.
pagina 2 di 9 3. Si costituiva in giudizio la esponendo: Parte_2
- quanto la fideiussione sottoscritta dai sig.ri il documento sottoscritto in data CP_3
29.5.2007 faceva espresso richiamo al contratto di garanzia del 30.08.2005 rinviando allo stesso per tutti gli impegni assunti;
- l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrato alla normativa antitrust era infondata per difetto di prova sulla sussistenza di una intesa collusiva tra i soggetti operanti nello stesso settore;
- i tassi del piano di ammortamento erano determinati essendo indicate tutte le varie condizioni applicate.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 268/2021 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_1
(da qui AMCO o cessionaria) e per essa la
[...] Controparte_1
quale cessionaria delle attività e passività a seguito di scissione con
[...] [...]
come risultante dall'Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte_2
n. 151 del 29.12.2020 ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB).
6. Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_2 CP_3 CP_4
eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per difetto di
[...]
legittimazione attiva della e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello. Pt_1
7. All'udienza del 26.3.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La Corte ritiene di dover esaminare preliminarmente l'eccezione processuale di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte degli appellati, per difetto di legittimazione attiva e titolarità di quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso Pt_1
Contr della originaria creditrice Secondo gli appellati, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Avviso ex art. 58 TUB (G.U. n. 151 del 29.12.2020 pag. 24) (1) della scissione parziale
(1) Scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di in Parte_2 favore di - Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai Parte_1
pagina 3 di 9 Contr con non sia sufficiente a provare la titolarità della pretesa creditoria di e quindi Pt_1
l'opponibilità del credito ceduto. L'Avviso non conterrebbe, difatti, indicazioni sufficientemente precise per ricondurre il credito azionato fra quelli ceduti “in blocco” alla
Peraltro, all'eccezione formulata con la comparsa di costituzione e risposta, Pt_1
l'appellante non avanzato alcuna contestazione (con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.), né ha fornito la prova dell'inserimento del credito de quo nel compendio di attività e passività oggetto della scissione del 26.11.2020. Pertanto, il gravame sarebbe inammissibile per difetto in capo all'appellante della prova della titolarità del credito controverso.
9. La Corte ritiene che l'eccezione debba essere accolta.
10. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi anche recentemente sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari più recenti ai quali intende uniformarsi (v. C. App. Bologna sez. III, n.
173/2025). La parte che agisce in giudizio, dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. La cessione dei crediti "in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n. 385/1993), che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, determina una successione a titolo particolare in capo al cessionario di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente. Con la pubblicazione dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264
c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2). A tal fine, la Banca d'LI ha confermato che per i "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso sensi dell'art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche (“TUB”) corredato dall'informativa sul trattamento dei dati personali dei titolari dei rapporti giuridici ceduti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”). (2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 4 di 9 "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del
21.4.1999) (v. ex multis Cass. n. 9529/2019).
11. La Corte di Cassazione ha però costantemente ed anche recentemente chiarito (Cass. n.
28790/2024, n. 17944/2023) che ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui venga contestata l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso – ai fino che qui interessano - , l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'Avviso della cessione pubblicato in G.U. ex art. 58 TUB, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, a condizione però che tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito controverso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento “in blocco”, in base alle sue caratteristiche concrete (v. Cass. n. 17944/2023 cit.) (3).
12. Quindi laddove sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito litigioso a quelli individuabili “in blocco” oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'Avviso pubblicato nella G.U., potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco;
invece, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass. n. 17944/2023 cit.; idem Cass. n. 15884/2019; n.
10200/2021; n. 21821/2023).
13. L'indirizzo giurisprudenziale è stato ulteriormente confermato (v. da ultimo n.
26127/2024) nel senso che la cessionaria ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n.
24798/2020 cit.). Tale prova è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte
(3) Diverso, invece, è il caso in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (v. Cass. n. 391/2025; Cass. SS.UU. n. 2951/2016; n. 16814/2024).
pagina 5 di 9 originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della cessione, avuto riguardo all'interesse del debitore ceduto a compiere un efficace pagamento liberatorio.
14. Ancora recentemente la Corte di Cassazione, si è occupata di un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio (4); la Suprema Corte, ha ribadito che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ha escluso che la produzione dell'Avviso in
G.U. – peraltro non accompagnata dalla produzione in giudizio anche del contratto di cessione – valga ad assolvere all'onere probatorio (v. Cass. n. 13289/2024) (5). Difatti “…la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 5478 del 2024, pag. 10-15 della motivazione, Cass. n. 7866 del 2024, pag.
5. e ss. della motivazione e Cass. n. 10786 del
2024, pag. 38 della motivazione) che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n. 14852/2024; idem n. 7866/2024). In sintesi, non si può ritenere che la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia elemento
(4) Nella specie l'Avviso in G.U. era comunicato che tutti i crediti ceduti erano specificatamente individuati nel contratto di cessione ed in particolare in un'apposita lista, denominata “POSIZIONI UBI BANCA”, depositata presso il Notaio rogante. (5) La Cassazione ha condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale la quale aveva verificato che “a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, «non ha replicato, né CP_8 prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pagina 25 si limita a richiamare
l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti)…” (così in motivazione Cass. n. 13289/2024).
pagina 6 di 9 sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente siano stati trasferiti al cessionario, ove la riconducibilità del credito fra quelli ceduti non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni nell'Avviso; è quindi necessaria quantomeno la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero la cessionaria deve fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
15. Infine, sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione;
pertanto, spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. La questione della titolarità sostanziale del credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio
(V. Cass. n. 39528/2021; cfr. SS.UU. n. 2951/2016).
16. Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia e venendo alla fattispecie, gli appellati hanno eccepito il difetto della titolarità del rapporto sostanziale controverso in capo ad La pubblicazione dell'Avviso in G.U., infatti, assolve al solo requisito della Pt_1
"notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non anche la prova del concreto trasferimento della titolarità del credito (v. Cass. n. 10786/2024).
Contr 17. La scissione in questione non ha determinato la cessione di tutti i crediti di ma ha espressamente escluso dal compendio tutti i rapporti attivi e passivi “non esplicitamente ricompresi nell'Atto di scissione”. Non può ritenersi che la titolarità sia comprovata dal fatto che l'Avviso indica i requisiti per identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di esso nel “blocco” ceduto); difatti, l'Avviso pubblicato nella G.U. n. 151 del 29.12.2020 e versato in atti dalla si limita ad una “una sintetica descrizione” dei rapporti assegnati Pt_1 alla “crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari di Banca d'LI Pt_1 nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti NPL”); crediti classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle circolari di Banca d'LI nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti
UTP” e, unitamente ai Crediti NPL, i “Crediti Deteriorati”); rapporti giuridici relativi ai
Crediti UTP;
strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e
pagina 7 di 9 contratti derivati”.
18. I suddetti criteri di identificazione dei crediti per macro-categorie, non soddisfano i requisiti minimi richiesti per l'individuazione del credito ceduto, attesa la loro estrema genericità. L'Avviso non permette di individuare con certezza quali siano i crediti ceduti pendenti ad una certa data, né di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze” e neppure i crediti con “inadempienze probabili”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'LI. La da parte sua, non ha replicato all'eccezione e non solo non ha prodotto Pt_1
l'atto di scissione del 2020, ma non ha allegato e dimostrato quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti;
né ha indicato quali siano le caratteristiche del credito controverso che sarebbero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione in blocco e che consentano in maniera inequivocabile di stabilire se il credito de quo rientrava fra quelli ceduti.
19. Né peraltro sono stati forniti ulteriori elementi probatori a sostegno dell'inserimento del credito in questione fra quelli ceduti;
difatti, l'Avviso prevede che “i titolari dei rapporti giuridici ceduti indicati nell'Atto di Scissione, eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800125841 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo”.
L'appellante non ha però fornito elementi in ordine alla determinazione certa del credito ceduto, omettendo di allegare il NDG di riferimento (identificativo della posizione debitoria individuale) necessario per identificare il rapporto, né è stata prodotta alcuna comunicazione da parte della cedente/cessionaria indirizzata ai debitori da cui poter evincere detto identificativo.
20. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che non abbia fornito la prova richiesta Pt_1
della propria titolarità attiva del rapporto, non essendo ricavabile dalle indicazioni contenute nell'Avviso in G.U., la “certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della Contr cessione da parte di L'appellante si è limitata a produrre l'Avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, senza depositare l'atto di scissione e degli allegati e non ha fornito una idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale attiva.
21. L'appello pertanto va rigettato.
22. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in pagina 8 di 9 applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
23. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1
per essa la quale sua mandataria, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Reggio Emilia n. 268/2021;
- condanna appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore dell'Avv. Alberto Neri, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 849 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. e per essa la Parte_1 P.IVA_1
quale sua mandataria, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Griffoni C.F._1
n. 10 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._2 CP_3
), (c.f. ), rappresentati e C.F._3 CP_4 C.F._4
difesi dall'Avv. Alberto Neri (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._5
il suo studio in Via Che Guevara n. 2 a Reggio Emilia, giusta procura in atti
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 268/2021 del 4.3.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.3.2024:
Appellante Parte_1
pagina 1 di 9 “in riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 4 marzo 2021 e notificata in data 24 marzo 2021 NEL MERITO: per tutti i motivi esposti in atti, confermare
l'efficacia della garanzia prestata dagli Appellanti e di conseguenza confermare l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 1117/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 29/5/2019-
4/6/2019. Con vittoria e spese di lite”.
Appellati CP_2 CP_3 CP_3
“rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto
e, così, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di compensi. Con distrazione dei compensi in favore del procuratore antistatario,”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contr 1. La (da qui e per essa la Parte_2
mandataria otteneva dal Tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n. CP_6
1117/2019 del 4.6.2019 per l'importo di € 114.707,51 nei confronti dei sig. CP_2
, e (da qui anche garanti) nella loro qualità
[...] CP_3 CP_4
di fideiussori della società Remak S.r.l. in L.C.A. (da qui debitrice principale), quale somma dovuta per residuo debito del mutuo chirografario e scoperto di conto corrente n. 28977 intrattenuto dalla debitrice principale presso la Controparte_7
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. , e Controparte_2 CP_3
proponevano opposizione con atto di citazione del 18.7.2019, esponendo: CP_4
- non vi era prova del credito in quanto, per i sig. il documento prodotto da CP_3
Contr non era una fideiussione, ma un'estensione di una fideiussione omnibus antecedente non prodotta da controparte;
- la fideiussione omnibus era nulla in quanto le clausole di cui agli artt. 1 e 7 erano la fedele riproduzione dello schema contrattuale ABI del 2003, dichiarato dalla Banca
d'LI (provvedimento nr. 55 del 2/5/2005) per contrasto con l'art. 2 co. 2, lett. a) L. n.
287/1990;
- in ogni caso vi era la nullità parziale della fideiussione relativamente all'art. 7 con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c.;
- gli affidamenti erano stati revocati il 26.05.2014 e non era stata data prova del rispetto dell'art. 1957 c.c.; Contr
- non aveva dato alcuna prova che il proprio credito fosse stato considerato nella procedura o di aver posto in esser le attività di cui all'art. 208 L. fall.;
- i tassi applicati con il piano di ammortamento erano indeterminati.
Gli opponenti chiedevano la revoca del provvedimento monitorio opposto.
pagina 2 di 9 3. Si costituiva in giudizio la esponendo: Parte_2
- quanto la fideiussione sottoscritta dai sig.ri il documento sottoscritto in data CP_3
29.5.2007 faceva espresso richiamo al contratto di garanzia del 30.08.2005 rinviando allo stesso per tutti gli impegni assunti;
- l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrato alla normativa antitrust era infondata per difetto di prova sulla sussistenza di una intesa collusiva tra i soggetti operanti nello stesso settore;
- i tassi del piano di ammortamento erano determinati essendo indicate tutte le varie condizioni applicate.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 268/2021 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_1
(da qui AMCO o cessionaria) e per essa la
[...] Controparte_1
quale cessionaria delle attività e passività a seguito di scissione con
[...] [...]
come risultante dall'Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte_2
n. 151 del 29.12.2020 ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB).
6. Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_2 CP_3 CP_4
eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per difetto di
[...]
legittimazione attiva della e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello. Pt_1
7. All'udienza del 26.3.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La Corte ritiene di dover esaminare preliminarmente l'eccezione processuale di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte degli appellati, per difetto di legittimazione attiva e titolarità di quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso Pt_1
Contr della originaria creditrice Secondo gli appellati, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Avviso ex art. 58 TUB (G.U. n. 151 del 29.12.2020 pag. 24) (1) della scissione parziale
(1) Scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di in Parte_2 favore di - Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai Parte_1
pagina 3 di 9 Contr con non sia sufficiente a provare la titolarità della pretesa creditoria di e quindi Pt_1
l'opponibilità del credito ceduto. L'Avviso non conterrebbe, difatti, indicazioni sufficientemente precise per ricondurre il credito azionato fra quelli ceduti “in blocco” alla
Peraltro, all'eccezione formulata con la comparsa di costituzione e risposta, Pt_1
l'appellante non avanzato alcuna contestazione (con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.), né ha fornito la prova dell'inserimento del credito de quo nel compendio di attività e passività oggetto della scissione del 26.11.2020. Pertanto, il gravame sarebbe inammissibile per difetto in capo all'appellante della prova della titolarità del credito controverso.
9. La Corte ritiene che l'eccezione debba essere accolta.
10. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi anche recentemente sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari più recenti ai quali intende uniformarsi (v. C. App. Bologna sez. III, n.
173/2025). La parte che agisce in giudizio, dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. La cessione dei crediti "in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n. 385/1993), che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, determina una successione a titolo particolare in capo al cessionario di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente. Con la pubblicazione dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264
c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2). A tal fine, la Banca d'LI ha confermato che per i "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso sensi dell'art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche (“TUB”) corredato dall'informativa sul trattamento dei dati personali dei titolari dei rapporti giuridici ceduti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”). (2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 4 di 9 "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del
21.4.1999) (v. ex multis Cass. n. 9529/2019).
11. La Corte di Cassazione ha però costantemente ed anche recentemente chiarito (Cass. n.
28790/2024, n. 17944/2023) che ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui venga contestata l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso – ai fino che qui interessano - , l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'Avviso della cessione pubblicato in G.U. ex art. 58 TUB, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, a condizione però che tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito controverso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento “in blocco”, in base alle sue caratteristiche concrete (v. Cass. n. 17944/2023 cit.) (3).
12. Quindi laddove sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito litigioso a quelli individuabili “in blocco” oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'Avviso pubblicato nella G.U., potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco;
invece, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass. n. 17944/2023 cit.; idem Cass. n. 15884/2019; n.
10200/2021; n. 21821/2023).
13. L'indirizzo giurisprudenziale è stato ulteriormente confermato (v. da ultimo n.
26127/2024) nel senso che la cessionaria ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n.
24798/2020 cit.). Tale prova è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte
(3) Diverso, invece, è il caso in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (v. Cass. n. 391/2025; Cass. SS.UU. n. 2951/2016; n. 16814/2024).
pagina 5 di 9 originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della cessione, avuto riguardo all'interesse del debitore ceduto a compiere un efficace pagamento liberatorio.
14. Ancora recentemente la Corte di Cassazione, si è occupata di un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio (4); la Suprema Corte, ha ribadito che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ha escluso che la produzione dell'Avviso in
G.U. – peraltro non accompagnata dalla produzione in giudizio anche del contratto di cessione – valga ad assolvere all'onere probatorio (v. Cass. n. 13289/2024) (5). Difatti “…la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 5478 del 2024, pag. 10-15 della motivazione, Cass. n. 7866 del 2024, pag.
5. e ss. della motivazione e Cass. n. 10786 del
2024, pag. 38 della motivazione) che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n. 14852/2024; idem n. 7866/2024). In sintesi, non si può ritenere che la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia elemento
(4) Nella specie l'Avviso in G.U. era comunicato che tutti i crediti ceduti erano specificatamente individuati nel contratto di cessione ed in particolare in un'apposita lista, denominata “POSIZIONI UBI BANCA”, depositata presso il Notaio rogante. (5) La Cassazione ha condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale la quale aveva verificato che “a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, «non ha replicato, né CP_8 prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pagina 25 si limita a richiamare
l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti)…” (così in motivazione Cass. n. 13289/2024).
pagina 6 di 9 sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente siano stati trasferiti al cessionario, ove la riconducibilità del credito fra quelli ceduti non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni nell'Avviso; è quindi necessaria quantomeno la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero la cessionaria deve fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
15. Infine, sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione;
pertanto, spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. La questione della titolarità sostanziale del credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio
(V. Cass. n. 39528/2021; cfr. SS.UU. n. 2951/2016).
16. Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia e venendo alla fattispecie, gli appellati hanno eccepito il difetto della titolarità del rapporto sostanziale controverso in capo ad La pubblicazione dell'Avviso in G.U., infatti, assolve al solo requisito della Pt_1
"notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non anche la prova del concreto trasferimento della titolarità del credito (v. Cass. n. 10786/2024).
Contr 17. La scissione in questione non ha determinato la cessione di tutti i crediti di ma ha espressamente escluso dal compendio tutti i rapporti attivi e passivi “non esplicitamente ricompresi nell'Atto di scissione”. Non può ritenersi che la titolarità sia comprovata dal fatto che l'Avviso indica i requisiti per identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di esso nel “blocco” ceduto); difatti, l'Avviso pubblicato nella G.U. n. 151 del 29.12.2020 e versato in atti dalla si limita ad una “una sintetica descrizione” dei rapporti assegnati Pt_1 alla “crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari di Banca d'LI Pt_1 nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti NPL”); crediti classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle circolari di Banca d'LI nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti
UTP” e, unitamente ai Crediti NPL, i “Crediti Deteriorati”); rapporti giuridici relativi ai
Crediti UTP;
strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e
pagina 7 di 9 contratti derivati”.
18. I suddetti criteri di identificazione dei crediti per macro-categorie, non soddisfano i requisiti minimi richiesti per l'individuazione del credito ceduto, attesa la loro estrema genericità. L'Avviso non permette di individuare con certezza quali siano i crediti ceduti pendenti ad una certa data, né di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze” e neppure i crediti con “inadempienze probabili”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'LI. La da parte sua, non ha replicato all'eccezione e non solo non ha prodotto Pt_1
l'atto di scissione del 2020, ma non ha allegato e dimostrato quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti;
né ha indicato quali siano le caratteristiche del credito controverso che sarebbero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione in blocco e che consentano in maniera inequivocabile di stabilire se il credito de quo rientrava fra quelli ceduti.
19. Né peraltro sono stati forniti ulteriori elementi probatori a sostegno dell'inserimento del credito in questione fra quelli ceduti;
difatti, l'Avviso prevede che “i titolari dei rapporti giuridici ceduti indicati nell'Atto di Scissione, eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800125841 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo”.
L'appellante non ha però fornito elementi in ordine alla determinazione certa del credito ceduto, omettendo di allegare il NDG di riferimento (identificativo della posizione debitoria individuale) necessario per identificare il rapporto, né è stata prodotta alcuna comunicazione da parte della cedente/cessionaria indirizzata ai debitori da cui poter evincere detto identificativo.
20. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che non abbia fornito la prova richiesta Pt_1
della propria titolarità attiva del rapporto, non essendo ricavabile dalle indicazioni contenute nell'Avviso in G.U., la “certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della Contr cessione da parte di L'appellante si è limitata a produrre l'Avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, senza depositare l'atto di scissione e degli allegati e non ha fornito una idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale attiva.
21. L'appello pertanto va rigettato.
22. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in pagina 8 di 9 applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
23. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1
per essa la quale sua mandataria, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Reggio Emilia n. 268/2021;
- condanna appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore dell'Avv. Alberto Neri, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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