Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1847/2023 r.g. promossa da
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, con sede in TO NO (VI), rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Mauro Contin per mandato e domiciliata come in atti – appellante contro
(P.IVA di MI NO Controparte_1 P.IVA_2
(VI) in persona del curatore dr. , rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. Gian Nicola Fago per mandato e domiciliato come in atti - appellato
-
o 0 o
appello sentenza del tribunale di VI
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1
06.03.2023 e mai notificata, resa a definizione del giudizio di prime cure n.
5610/2021 R.G. del Tribunale di VI: a) accertarsi in capo al
[...]
l'opponibilità di entrambi gli accordi di accollo dedotti in Controparte_1
atti; b) conseguentemente dichiararsi che il preteso credito di quest'ultimo nei confronti di si è parzialmente estinto per compensazione con Parte_1
l'importo di euro 28.230,59 (pari alla somma degli importi accollati); c) in considerazione del pagamento degli importi precettati da parte di Parte_1
in favore del condannarsi quest'ultimo alla restituzione Parte_3
dell'importo di euro 28.230,59 in favore dell'odierna appellante, oltre interessi moratori indebitamente versati ed interessi legali dovuti dalla debenza al saldo. In ogni caso. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali. In via
istruttoria. Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti nelle memorie ex art. 183, co. 6 Cod. Proc. Civ. depositate nel procedimento di primo grado e non ammessi con l'ordinanza dd.ta 16.11.2022.-
Conclusioni per l'appellato
Preliminarmente: dichiararsi inammissibile lo spiegato appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi indicati in narrativa, disponendosi per i conseguenti provvedimenti di cui all'art. 350 c.p.c.. Nel merito: respingersi lo spiegato appello promosso da in quanto oltre ad essere Parte_1
inammissibile per le ragioni esposte è altresì manifestamente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte e confermarsi,
conseguentemente, in ogni sua parte la sentenza n. 452/2023 Rep. n. 759/2023
2 del Tribunale di VI, pubblicata in data 06.03.2023. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfettario al 15% I.V.A. e C.N.P.A. come per legge. In via istruttoria: per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione in appello, ci si oppone poi all'ammissione dei mezzi di prova riproposti anche nel presente grado da già dichiarati inammissibili e comunque del tutto irrilevanti Parte_1
al fine del decidere dal Giudice di primo grado, Dott. Gaetano Campo.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 9 ottobre 2023 evocava il Parte_1
avanti la Corte d'Appello di VE Controparte_1
impugnando la sentenza n. 452/2023 del Tribunale di VI (pubblicata il
6 marzo 2023, non notificata) che in opposizione a decreto ingiuntivo esecutivo n. 1428/2021, chiesto ed ottenuto dal Fallimento per € 30.956,13
per capitale ed accessori oltre le spese per il corrispettivo di vendita di semirimorchio, trattore stradale ed autocarro, aveva rigettato l'opposizione non ritenendo opponibili gli atti d'accollo, importanti compensazione con l'avverso credito monitorio, in quanto privi di data certa, con condanna alle spese. Svolgeva censura rilevando che aveva offerto la prova della data certa,
anche con riferimento ad elementi non tipizzati, degli accordi di accollo.
Si costituiva il contestando l'appello, anche ex Controparte_1
art. 348 bis Cod. proc. Civ. e chiedendone la reiezione.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 7 aprile 2025,
con modalità telematiche non in presenza e con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e illustrative finali.
2.- Osserva la Corte.
3 L'appello è infondato;
l'inammissibilità è assorbita. La sentenza del
Tribunale di VI va confermata con le precisazioni di cui sotto. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate secondo i criteri del DM 55/2014, vanno poste a carico dell'appellante.
3.1.- Il Tribunale rigettò l'opposizione a decreto ingiuntivo escludendo la compensazione eccepita da e regolando le spese, in quanto: Parte_1
-) l'eccezione di compensazione, processualmente tempestiva benchè
formulata ex art. 183 sesto comma n. 1, Cod. proc, Civ., perché riferita alla medesima vicenda sostanziale, al medesimo bene della vita e legata da un evidente di connessione di “incompatibilità”, era infondata;
-) mancava la prova della data certa dell'acquisto del credito – gli accolli -
che si intendeva utilizzare in compensazione;
-) la comunicazione all'Inps delle dimissioni dei lavoratori come la comunicazione di assunzione da parte di non poteva comportare la Parte_1
data certa per gli accordi di accollo distinti dall'assunzione dei dipendenti;
-) non dimostrava la data certa il fatto che nei primi prospetti paga di a favore dei due lavoratori fosse indicato un TFR corrispondente a Parte_1
quello dell'accollo, stante la mancanza di data certa degli stessi;
-) il rigetto da parte del fondo di garanzia della richiesta di versamento del
TFR non aveva rilievo in quanto non incideva sull'esistenza dei requisiti per operare la compensazione tra le parti;
-) le spese erano da regolare in forza della soccombenza.
3.2.- La motivazione, con le precisazioni di cui sotto, regge alle censure.
4.- Il Fallimento della chiese ed ottenne decreto ingiuntivo, Controparte_1
provvisoriamente esecutivo, per € 30.956 per capitale ed accessori oltre spese
4 per la vendita in bonis di tre mobili registrati (semirimorchio, trattore stradale ed autocarro) a che si oppose eccependo in compensazione un Parte_1
maggior credito derivante dall'accollo del tfr dovuto da a due CP_1
lavoratori ( e ) assunti alle dipendenze ed il Persona_1 Persona_2
Tribunale rigettò osservando che gli accolli (del 18 febbraio 2019 per Per_2
e del 5 aprile 2019 per ) con i quali , assumendo i lavoratori Per_1 Parte_1
si era fatta carico del tfr, dovuto agli stessi da fossero privi di CP_1
data certa e non opponibili al Fallimento dichiarato dal Tribunale il 1^ luglio
2019.
5.1.- Occorre premettere che non risultano proposte specifiche istanze per la prova costituenda, ammissibile astrattamente (Cass. sentenza n. 2319 del 5
maggio 2016) essendo stati meramente richiamati gli atti del primo grado senza alcuna precisazione (per le prove) e senza la mancata esplicazione delle ragioni per le quali le stesse (ove ammesse) avrebbero invece consentito di giustificare le rispettive ragioni (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018). Il motivo di appello, e le difese, vanno scrutinati in base alle prove presuntive documentali.
5.2.- Varrà considerare che l'istituto della data certa, ai fini della opponibilità
a terzi (così Cass. ordinanza n. 34755 del 12 dicembre 2023) riguarda l'atto che venga in rilievo, con giudizio di certezza, nella sua precisa, conoscibile e,
dunque, completa esistenza, non essendo all'uopo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro atto avente data certa. Inoltre, pur in mancanza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704,
primo comma, cod. civ., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente
5 certo l'anteriorità della formazione del documento. Il tutto solo a condizione che le prove evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass.
sentenza n. 13943 del 3 agosto 2012 e Cass. ordinanza n. 21446 del 19 luglio
2023).
L'applicazione di tali regole al caso consente il rigetto del gravame ritenendosi assorbita l'infondata censura del che ha richiamato CP_1
impropriamente l'art. 56 della L.F. posto che (Cass. sentenza n. 27441 del 30
dicembre 2014) ai fini dell'operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito, prevista dall'art. 56 legge fall.,
non occorre che i secondi presentino il requisito della esigibilità, in quanto, ai sensi dell'art. 55 della legge predetta e dell'art. 1186 cod. civ., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento sicché appare irrilevante la contro eccezione del in merito alla mancata scadenza del CP_1
debito per tfr dei due dipendenti al momento dei contestati accolli.
6.1.- L'appellante sostiene che la data certa dei due contratti di accollo dovrebbe essere inferita:
a.- dalla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro trasmessa a
[...]
mediante il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali CP_1
che attesta le dimissioni volontarie del , sottoscritte, a far data dal 1^ Per_1
aprile 2019 (doc. 4);
b.- le “comunicazioni obbligatorie unificato lav (assunzione)” prot.
2100019200228023 e prot. 2100019200476852 dalle quali si evincevano,
senza tema di smentita, le date di assunzione dei lavoratori presso , Parte_1
6 segnatamente il 18.02.2019 quanto ad ed il 05.04.2019 quanto al Per_2
(docc. 8 e 9); Per_1
c.- la lettera di assunzione di presso (nella quale veniva Per_2 Parte_1
riportata la decorrenza del 18.02.2019) ed allegata alla scrittura privata di accollo (cfr doc. 5);
d.- i conteggi riportati nel retro dell'accordo riferito al e recanti data Per_1
di elaborazione al 4 aprile 2019 (doc. 3) corrispondenti a quelli della prima busta-paga percepita dal in (doc. 10); Per_1 Parte_1
e.- la comunicazione Inps del 9 settembre 2020 con cui l'Istituto aveva comunicato ad il mancato accoglimento della domanda di intervento Per_2
del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto “in virtù di una scrittura privata di accollo con cui ha assunto il debito contratto Parte_1
da relativamente al Tfr maturato dal lavoratore” (doc. 7); Controparte_1
f.- la mancata insinuazione al passivo fallimentare per credito da tfr da parte del e la rinuncia alla insinuazione da parte di come da Per_1 Per_2
dichiarazione del 15.04.2022 (doc. 6).
6.2.- I documenti richiamati, nel singolo e nel complesso, non possono esser valutati ai fini della prova della data certa degli accolli: perché di provenienza unilaterale della parte che intende ora avvalersene;
perché contraddittori;
perché inidonei alla dimostrazione dei contratti di accollo se non con criteri di mera verosimiglianza;
perché non conducenti direttamente alla prova dei contratti di accollo;
perché non valutabili ai fini presuntivi per la dimostrazione della data certa.
6.2.1.- La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro trasmessa a
[...]
mediante il sito del Ministero del Lavoro e che attesta le dimissioni CP_1
7 volontarie del , sottoscritte dallo stesso dal 1^ aprile 2019, dimostra Per_1
unicamente la cessazione del rapporto di lavoro e non la cessione del tfr che può essere solo arguita (neppure presunta). Per consimili ragioni non possono valere le “comunicazioni obbligatorie unificato lav (assunzione)” prot.
2100019200228023 e prot. 2100019200476852 per i due lavoratori. La lettera di assunzione di presso (nella quale si riporta la decorrenza Per_2 Parte_1
del 18 febbraio 2019) con allegata alla scrittura privata di accollo (cfr doc. 5)
costituisce mera asserzione di atto senza data certa – specificatamente contestato per questo – e di provenienza unilaterale della parte. I conteggi nel retro dell'accordo del e recanti data di elaborazione al 4 aprile 2019 Per_1
(doc. 3) corrispondenti a quelli della prima busta-paga percepita dal Per_1
in costituiscono al pari della precedente deduzione, atti di Parte_1
provenienza della parte privi di data certa e proprio per questo contestati. La
comunicazione Inps del 9 settembre 2020 con il quale l' aveva CP_3
precisato ad il mancato accoglimento della domanda di intervento del Per_2
Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto “in virtù di una scrittura privata di accollo con cui ha assunto il debito contratto da Parte_1 [...]
relativamente al Tfr maturato dal lavoratore” (doc. 7) non rileva CP_1
proprio perché l'accollo riferito ad con tale atto richiamato, non si Per_2
evince in termini di precisa, conoscibile e, dunque, completa esistenza essendo meramente richiamato. La mancata insinuazione al passivo fallimentare per credito da tfr di per le ragioni di cui al Persona_1
precedente punto (mancato riferimento all'accollo nella sua interezza) non rileva.
8 6.2.2.- La rinuncia alla insinuazione nel passivo di come da Per_2
dichiarazione del 15 aprile 2022 (doc. 6) appare contraddittoria, non tale da riferirsi in modo diretto all'accollo, che non risulta allegato, e generica.
E' stata dimessa la sola rinuncia processuale del 15 aprile 2022 alla insinuazione nel passivo del fallimento da parte di per un credito da Per_2
tfr come di seguito “la società in bonis sottoscriveva, in data CP_1
07.02.2019, scrittura privata “di accollo di debito” (doc. C) a mezzo della quale la società si accollava con effetti espressamente Parte_1
liberatori, il debito contratto dalla società in bonis relativo Controparte_1
alla totalità del TFR del sig. anch'egli dipendente di Persona_3
quest'ultima società e successivamente (in data 18.02.2019) passato in forza alla;
” … “ad oggi, il sig. non ha più interesse, proprio in Parte_1 Per_2
funzione dell'anzidetto accordo, all'insinuazione proposta nonché alla conseguente ammissione al passivo fallimentare”…
Tale atto non riporta l'accollo che non risulta nemmeno allegato e quindi viola la regola che richiede nell'atto richiamante la precisa, conoscibile e completa esistenza dell'atto richiamato e si pone, rispetto alla prova dell'atto con data certa, in termini di mera verosimiglianza e contraddittorietà posto che l'atto di accollo dell' è datato, diversamente, 18 febbraio 2019 (e non 7 o 17 Per_2
febbraio 2019).
6.2.3.- Le prove presuntive di cui sopra, nel singolo e nel complesso valutate,
appaiono prive dei requisiti della gravità, della precisazione e della concordanza, richiesti in termini di certezza per la prova della data certa, e non consentono l'accoglimento del gravame.
p.q.m.
9 La Corte d'Appello di VE definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di VI;
- condanna l'appellante alle spese del grado a favore del in €. CP_1
9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- da atto, stante il rigetto della impugnativa, che sussistono i presupposti affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228, se dovuto.
VE lì 8 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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