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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/11/2024, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4516/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. STEFANIA MUGGIOLI
- ricorrente -
nei confronti di
c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. ARNOLD ZAGO
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
In punto: separazione personale.
Con l'ordinanza del 25.10.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “La ricorrente pertanto, rinunciate le altre domande precisa le conclusioni come segue:
1. dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di separazione personale dei coniugi.
2. accertata la giurisdizione del Tribunale di residenza del minore, disporsi l'affidamento super esclusivo di alla Per_1 madre con tempi di permanenza con il padre se da quest'ultimo richiesti, da determinarsi in accordo con la madre o per il tramite dei servizi sociali competenti;
3. disporsi un contributo al mantenimento del figlio nella misura Per_1 di € 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Treviso, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
4. assegnarsi la casa familiare alla ricorrente;
5. spese di lite rifuse a favore dello Stato.” Per parte resistente: “voglia il Tribunale adito, - dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per separazione dei coniugi attesa la già intervenuta sentenza di divorzio emessa in data 11 dicembre 2023 dalla Corte d'appello di
Beni Mellal (Marocco) e conseguentemente revocare il provvedimento che ha disposto un assegno di mantenimento a carico del sig. - condannare la sig.ra ex art. 96 cpc per lite temeraria. Con vittoria di spese CP_1 Pt_2 diritti e onorari di lite.”
Per il PM intervenuto: visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
− Con ricorso per separazione depositato il 4.8.2023, – ammessa al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato a fronte di domanda presentata il 4.5.2023 - agiva nei confronti di
, con cui aveva contratto matrimonio in data 16.12.2008 (atto trascritto in Controparte_1
Italia nel registro degli atti di stato civile del Comune di Treviso, atto n. 26, Parte 2, serie C, anno
2014). Allegava:
i) di aver contratto matrimonio con il resistente in Marocco il 16.12.2008;
ii) che dalla loro unione nasceva in data 22.4.2009 il figlio;
Per_1
iii) vivere la famiglia a Treviso in alloggio ATER con contratto intestato al resistente e con canone di locazione di € 135,00 mensili;
iv) di lavorare part time con reddito di circa € 600,00 mensili ed essere il resistente saldatore con stipendio di circa € 1.800,00/2.000,00 mensili oltre tredicesima, oltre che percettore al 100 % dell'Assegno Unico ammontante ad almeno € 150,00 mensili;
v) non contribuire il resistente ai bisogni della famiglia e all'accudimento del figlio.
Chiedeva pronunciarsi la separazione, con affido condiviso del minore, collocamento prevalente presso di sé, assegnazione a sé della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita del padre e statuizione in capo a quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore versando l'importo di € 400,00 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre al 70 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso e oltre a € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, sempre rivalutabili ISTAT.
− All'udienza del 7.12.2023 la ricorrente compariva avanti al Giudice che, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto.
In tale udienza il difensore della ricorrente dava atto che il resistente risultava nel frattempo aver avviato causa di divorzio in Marocco.
La ricorrente, sentita personalmente, dava atto dell'unilaterale allontanamento del resistente dalla casa familiare a far data dal settembre 2023 e a parziale modifica delle domande proposte in ricorso, chiedeva, per il tramite del proprio difensore, l'affido esclusivo del minore.
− Il Presidente, preso atto di quanto sopra, in via temporanea e urgente, disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre, cui assegnava la casa familiare, regolamentava le visite del padre e statuiva in 2 carico a questi l'obbligo di corrispondere l'importo di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore e il 70 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Treviso.
− Con note di trattazione del 10.6.2024 – integrate l'11.6.2024 - la ricorrente produceva la sentenza di scioglimento del matrimonio nel frattempo pronunciata dal Tribunale di Prima Istanza di Spuk Sebt
Oulad NE (Marocco) in data 11.12.2023, già trascritta nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Treviso, e dichiarava di rinunciare alla domanda di separazione essendo venuto meno l'interesse alla pronuncia a fronte della cessazione della materia del contendere.
Insisteva invece sulle domande di affidamento, collocamento, assegnazione della casa familiare e mantenimento del minore, allegando la competenza dell'intestato Tribunale in quanto Giudice della residenza abituale del minore con conseguente allegata contrarietà all'ordine pubblico di sentenza pronunciata in Stato privo di legami con il minore.
− Con ordinanza del 23.6.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di ulteriori mezzi istruttori, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c.
− Si costituiva il 23.7.2024 il resistente contumace, , che, vista la previa Controparte_1 instaurazione del giudizio avanti al Tribunale estero e l'intervenuta pronuncia di sentenza di divorzio, già trascritta, chiedeva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso proposto dalla ricorrente e la condanna della stessa per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
− Con ordinanza del 25.10.2024, sciogliendo la riserva assunta all'udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio.
***
Cessazione della materia del contendere per intervenuta pronuncia di sentenza di divorzio
− Con sentenza pronunciata l'11.12.2023, a definizione del giudizio pendente tra le parti e promosso dall'odierno resistente, il Tribunale di Prima Istanza di Spuk Sebt Oulad NE (Marocco) ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti (doc. 15 ricorrente).
− Nel dispositivo della sentenza si legge:
“Nella forma: accoglie il ricorso.
Nel merito: dichiara il divorzio tra la resistente e il ricorrente Parte_1 CP_1
un primo divorzio irrevocabile di discordia, consentendo al tempo stesso di riscuotere gli assegni
[...] divorzili a favore della resistente depositati nella cassa di questo tribunale secondo la ricevuta n. 133 del 1.12.2023,
e conto n. 688, che è specificato per un importo di ottantamila dirham (80.000) dettagliati come segue: il diritto all'alloggio durante il periodo del ritiro legale per l'importo di quattromila (4.000) . Il diritto di piacere per CP_2
l'importo di settantaseimila (76000) . Per_2
3 Assegna l'affidamento del figlio alla madre. Persona_3
Dispone il pagamento a favore della resistente per gli alimenti di suo figlio per l'importo di (700) dirham al mese, e il costo della custodia per l'importo di (100) dirham al mese, tutti dalla data di questa sentenza, e il diritto di alloggio per l'importo di (700) dirham al mese, a partire dalla data di fine del periodo di ritiro legale, il tutto fino alla caduta dell'imposizione legale o modificare tale sentenza con un'altra.
E consentendo al padre, il ricorrente, di fargli visita ogni domenica di ogni settimana e il secondo giorno di ogni festa religiosa, a partire dalle nove del mattino fino alle sei di sera, a condizione che lo riceva dalla casa della madre e gliela consegni, e durante la seconda metà delle vacanze scolastiche, il bambino affidato può trascorrere la notte presso il suo tutore.
Ordina al resistente il pagamento delle spese del caso. Ordina alla cancelleria di questo Tribunale l'invio del riassunto della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile per essere trascritta nell'atto di nascita delle due parti.
Pertanto, la sentenza è emessa il giorno, il mese e l'anno di cui sopra […]”.
Il Tribunale, quindi, ha già statuito sia quanto allo scioglimento del vincolo che sull'affidamento e sul mantenimento del minore.
− A fronte di ciò, parte ricorrente, vista l'intervenuta pronuncia di divorzio, ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di separazione e ha invece insistito per l'accoglimento delle domande relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore . Per_1
− Sul punto va rilevato che il Giudice straniero è stato preventivamente adito rispetto all'intestato
Tribunale (doc. 15 ricorrente, pag. 1) risultando il procedimento all'estero instaurato il 3.8.2023 a fronte di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio del 4.8.2023.
− La ricorrente risulta essersi regolarmente costituita avanti al Giudice straniero.
Non è inoltre stata allegata dalla stessa alcuna violazione del principio del contraddittorio o del proprio diritto di difesa.
− La sentenza di divorzio risulta essere già stata trascritta nei registri dello stato civile del Comune di
Treviso (doc. 14).
− Sul punto, la ricorrente ha eccepito la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza del Tribunale marocchino, ex art. 64, comma 1, lett. g), L. 218/1995.
L'eccezione è infondata.
La norma richiamata, infatti, non risulta applicabile al caso in esame, prevalendo sulla stessa le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1996.
Infatti, ove trovi applicazione la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1996, le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dalla giurisdizione straniera risultano fissate dall'art. 23 della detta Convenzione, e non dall'art. 64 L. n. 218 del 1995, mentre il
4 procedimento del riconoscimento innanzi al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall'art. 24 della medesima Convenzione, dalla legge italiana (Cass. sez. un., sentenza 26 giugno
2023, n. 18199).
− Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle domande proposte dalla ricorrente, essendo già intervenuta pronuncia del Tribunale marocchino sulle stesse domande;
pronuncia efficace per lo Stato italiano in base alla Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di protezione dei minori (Convenzione vigente per il Marocco dall'1.12.2002 e per l'Italia dall'1.1.2016 (L. 101/2015) e quindi applicabile al caso in esame in base all'art. 53 della stessa).
La pronuncia della sentenza del Tribunale marocchino, infatti, disponendo sulla stessa materia, determina il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia, in quanto a seguito dell'intervento di tale sentenza, ogni contestazione relativa all'affidamento dei figli potrà essere proposta esclusivamente avverso le determinazioni adottate in merito dalla sentenza di divorzio o con apposito procedimento per la modifica delle stesse (Cassazione civile sez. I, 26/02/2018, n. 4516).
− Alla luce di quanto sopra, inoltre, devono essere revocati con efficacia dalla data della pubblicazione della sentenza straniera i provvedimenti attualmente in essere, provvisoriamente assunti dal
Presidente dell'intestato Tribunale ex art. 473 bis.22 c.p.c.
***
− Quanto alle spese del giudizio, si ritiene risultino giustificati motivi per compensare le stesse: la ricorrente ha instaurato l'odierno ricorso in un momento in cui ragionevolmente non poteva sapere del deposito del ricorso per divorzio in Marocco da parte del resistente, avvenuto appena il giorno prima).
− Deve inoltre rilevarsi che la ricorrente ha tempestivamente dato atto della proposizione di ricorso per divorzio da parte del marito appena venutane a conoscenza, con conseguente rinvio della causa da parte del Presidente in attesa del relativo esito, trattandosi di procedimento previamente instaurato.
− In ragione di quanto sopra e della particolarità della controversia, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
− Sempre alla luce di quanto sopra, non risultano i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96
c.p.c. proposta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
5 - revoca i provvedimenti emessi ex art. 473 bis.22 c.p.c. con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal resistente.
- Spese di lite compensate.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del 29/10/2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera
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