Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/04/2026, n. 7713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7713 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07713/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04895/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4895 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OS IA, Ditta Individuale Azienda Agricola IA OS, DR RI SI, CO SI e CA RI SI, rappresentati e difesi dall'avvocato Ugo CA Savio De CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA LE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina dirigenziale n. 26 dell'8.1.2024 del Direttore dell'Ufficio disciplina edilizia e contrasto abusivismo: attività edilizia privata -Municipio MA IV Direzione Tecnica - avente ad oggetto “ Ingiunzione a rimuovere o demolire l'opera abusiva realizzata in MA in Via di Marco Simone n. 251 su area ed immobili distinti al N.C.T. foglio 292 p.lla 344 ed al N.C.E.U. foglio 292 p.lle 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 e 356 (art. 31 co. 3 DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. - art. 15 co. 1 L.r. n. 15/2008) ”, notificata in data 9 febbraio 2024;
- della determina dirigenziale CE/1550/2023 del 28/7/2023 avente ad oggetto “ Immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia degli interventi eseguiti in MA in Via Marco Simone, n. 251 su area ed immobili al N.C.T. foglio 292 p.lla 344 ed al N.C.E.U. foglio 292 p.lle 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 e 356 (art. 14 co. 1 L.r. n. 15/2008 e s.m.i. ed art. 27 co. 3 D.P.R. 80/2001 e s.m.i.) ”
e ove occorrer possa
- della nota della Polizia Locale di MA LE U.O. IV Gruppo " Tiburtino " prot. RHEEA/31376 del 18/05/2023, assunta al protocollo del Municipio IV con CE/63335 del 18/05/2023;
- nota/verbale di esito dell’accertamento tecnico CE/70213 del 31/5/2013;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/ conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.3.2025:
per l’ulteriore annullamento
previo accoglimento dell’istanza cautelare
- della determinazione rep. n. 2280 del 21.11.2024 del Direttore del Municipio MA IV - Direzione Tecnica - EQ urbanistica e edilizia privata: Ispettorato edilizio, disciplina edilizia, contrasto abusivismo edilizio, pareri autorizzazione commerciali - Servizio urbanistica ed edilizia privata - Ufficio supporto amministrativo ad oggetto: “ Ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in MA, in Via di Marco Simone n. 251 su area ed immobili distinti al NCT fg. 292, p.lla 344, ed al NCEU fg. 292, p.lle 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 e 356 (art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001 e smi ed art. 15, comma 3, della Lr 15/2008 e smi) ”;
- della determinazione rep. n. 2399 del 3.12.2024 del Direttore del Municipio MA IV - Direzione Tecnica - EQ urbanistica e edilizia privata: Ispettorato edilizio, disciplina edilizia, contrasto abusivismo edilizio, pareri autorizzazione commerciali - Servizio urbanistica ed edilizia privata - Ufficio supporto amministrativo ad oggetto: “ Rettifica parziale per mero errore materiale della determinazione dirigenziale rep. n. 2280/2024 prot. CE/145811/2024 del 21.11.2024 di ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in MA, in Via di Marco Simone n. 251 su area ed immobili distinti al NCT fg. 292, p.lla 344, ed al NCEU fg. 292, p.lle 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 e 356 (art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001 e smi ed art. 15, comma 3, della Lr 15/2008 e smi) ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- del “verbale -del 18.10.2024- constatazione inottemperanza alla determinazione dirigenziale rep n. 26/2024 dell’8.1.2024 di ingiunzione a rimuovere o demolire l’opera abusiva realizzata in MA, Via di Marco Simone n. 251”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. SE ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Con atto introduttivo del giudizio notificato e depositato nei termini di rito OS IA, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, avversava la determina dirigenziale meglio specificata in premessa, con la quale il Municipio IV di MA LE le ingiungeva di rimuovere, entro novanta giorni, le opere ivi indicate, tutte qualificate come interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia “pesante” attuati in assenza di, o in difformità dai, titoli abilitativi prescritti e, comunque, non conformi alla disciplina edilizio-urbanistica vigente, oltre ad opere per le quali risultavano proposte istanze di condono ma il cui stato attuale, rispetto alle domande di sanatoria avanzate, non appariva più univocamente riscontrabile.
In via di fatto, essa rappresentava di aver acquistato il complesso immobiliare in questione sin dal 1948, quale “ piccolo centro agricolo con casa colonica e magazzini ” ricadente in area al di fuori della regolazione urbanistica prevista per i centri urbani dalla legislazione introdotta a partire dal 1942 e di averlo successivamente ampliato.
Con i provvedimenti in questione, tuttavia, MA LE le contestava la realizzazione di una serie di opere in assenza di titolo ed in difformità dalla disciplina edilizio-urbanistica.
In diritto, ella avanzava i seguenti mezzi di censura.
Con il primo, la ricorrente si doleva dell’eccesso di potere degli atti avversati per errore nei presupposti, illogicità, irragionevolezza e sviamento di potere.
Secondo la parte privata, per tutti i manufatti oggetto di ingiunzione a demolire – taluni effettivamente realizzati in assenza di titoli abilitativi, altri completati in epoca per la quale detto titolo non sarebbe stato necessario – sarebbero state comunque presentate apposite istanze di condono tuttora pendenti, di talché l’amministrazione comunale avrebbe dovuto astenersi dall’adottare provvedimenti di disciplina edilizia prima di aver definito le domande di sanatoria in questione.
Con il secondo mezzo di censura, parte ricorrente si doleva nuovamente delle medesime figure di eccesso di potere già indicate nel primo motivo di ricorso, nonché del difetto di istruttoria dei provvedimenti avversati.
A suo parere, infatti, la partecipazione ed il contributo dell’interessato all’adozione dell’ingiunzione a demolire sarebbe stata del tutto pretermessa, e tale circostanza si sarebbe posta alla base dell’erronea percezione della situazione di fatto e di diritto su cui si baserebbe l’ordinanza gravata, senza considerare come gli atti impugnati avrebbero leso la legittima aspettativa della ricorrente alla positiva definizione delle istanze di condono presentate.
Con un terzo motivo di ricorso, veniva lamentata altresì la violazione dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, per non avere MA LE previamente verificato che la rimozione potesse avvenire senza pregiudizio per la parte legittimamente realizzata.
Si concludeva l’atto introduttivo del giudizio con l’istanza di verificazione per il caso in cui residuassero dubbi in ordine alla rispondenza tra il realizzato, l’autorizzato e quanto sottoposto a condono e con la domanda di sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati.
Con memoria e documentazione depositate entro i termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., si costituiva in giudizio MA LE eccependo l’infondatezza, nel merito, dei motivi di ricorso mossi da controparte.
Alla camera di consiglio del 5 giugno 2024, pare ricorrente chiedeva un rinvio della trattazione dell’incidente cautelare per valutare l’opportunità di produrre motivi aggiunti di gravame essendo in corso l'acquisizione di ulteriore documentazione.
Parte resistente non si opponeva e l’affare veniva rinviato alla camera di consiglio del 16 ottobre 2024, in vista della quale la ricorrente depositava una relazione tecnica corredata da memoria illustrativa a sostegno dei mezzi di censura già mossi, ed alle quali replicava MA LE sostenendone l’infondatezza.
Con ordinanza n. 4670 del 17 ottobre 2024, rimasta inoppugnata, l’incidente cautelare veniva respinto.
Con atto depositato in giudizio il 13 febbraio 2025, si costituivano in giudizio, in luogo della defunta ricorrente, i sigg.ri DR RI, Franceso e CA RI SI.
Con atto di motivi aggiunti di ricorso tempestivamente notificato e depositato, i ricorrenti avversavano:
- il verbale di constatazione dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire redatto a seguito del sopralluogo compiuto il 18 ottobre 2024;
- la determina dirigenziale rep. n. 2280 del 21 novembre 2024, recante l’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 20.000,00 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione impartito;
- la determina dirigenziale rep. n. 2399 del 3 dicembre 2024 di rettifica parziale, per errore materiale, della determina dirigenziale da ultimo citata.
In punto di fatto, essi aggiungevano a quanto sopra già esposto che, successivamente al deposito dell’ordinanza cautelare n. 4670/2024, l’amministrazione avanzava talune richieste integrative delle istanze di condono non ancora evase da essi riscontrate nei termini ma, tuttavia, con le determinazioni fatte oggetto di gravame accessorio, MA LE intimava comunque il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 20.000,00.
In diritto, essi articolavano i seguenti mezzi di censura.
Con il primo, essi lamentavano la violazione dell’art. 15, comma 3 della L.R. n. 15/2008, oltre all’eccesso di potere del provvedimento impugnato sostenendo che, per quanto la determinazione dirigenziale n. 26/2024 (recante l’ordine di demolizione delle opere in questione) non fosse stata cautelarmente sospesa da questo Tribunale, purtuttavia l’ordinanza n. 4670/2024 avrebbe acclarato l’esistenza di plurime istanze di condono aventi ad oggetto le opere in questione e non ancora evase, di talché non sarebbe ipotizzabile, secondo i ricorrenti, la sussistenza di un obbligo di demolizione rimasto inottemperato.
Con il secondo, essi si dolevano della violazione degli artt. 38, comma primo e 44, comma primo, della legge n. 47/1985 e del conseguente obbligo di sospensione dei procedimenti sanzionatori edilizi nelle more della definizione delle istanze di condono.
Con un terzo motivo, essi censuravano l’eccesso di potere delle determinazioni impugnate ritenendo insufficiente, ai fini dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, il verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia Locale, richiedendo che la competente autorità ne faccia proprio l’esito attraverso un formale atto di accertamento.
Infine, essi riproponevano, in via derivata, tutte le doglianze già mosse con il gravame introduttivo del presente giudizio, domandando nuovamente la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati.
MA LE resisteva anche ai motivi aggiunti di ricorso, deducendone l’infondatezza.
Con ordinanza n. 1890 del 27 marzo 2025, del pari rimasta inoppugnata, anche l’istanza cautelare accessoria ai motivi aggiunti di gravame veniva respinta.
In vista della trattazione nel merito dell’affare, entrambe le parti depositavano memorie conclusionali e documenti nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., rinunciando alle relative repliche.
Infine, all’udienza pubblica del 14 aprile 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
I gravami proposti sono del tutto sprovvisti di fondamento.
Gran parte delle doglianze con essi avanzate poggia sull’efficacia sospensiva che, ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985, la proposizione di un’istanza di condono esplica sui successivi procedimenti sanzionatori edilizi.
Tuttavia, se la pendenza di una domanda di condono edilizio, di norma, impedisce all’amministrazione comunale di adottare provvedimenti repressivi e sanzionatori relativi al manufatto abusivo (onde astenersi dall’assumere iniziative che potrebbero vanificare il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria), è pur vero che, per costante insegnamento pretorio (anche di questa Sezione, vedasi T.A.R. Lazio – MA, sez. II, n. 22648/2024), “ in presenza di opere realizzate in assenza di autorizzazione, la regola della sospensione dei procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle istanze di sanatoria non si applica qualora vi siano ampliamenti e modifiche sostanziali ai manufatti, che non possono essere considerati interventi di semplice manutenzione ” (Cons. St., sez. VII, n. 1497/2026; in termini del tutto analoghi, Cons. St., sez. VII, n. 860/2026), dovendo l’intervento edilizio avente ad oggetto un immobile per il quale penda istanza di condono limitarsi a lavori di conservazione e recupero dell’esistente destinati ad impedire l’ulteriore degrado del bene e, pertanto, ascrivibili alla categoria della manutenzione straordinaria, con esclusione di ogni trasformazione sostanziale del bene.
Nel caso di specie, viceversa, con i provvedimenti impugnati l’amministrazione capitolina ha contestato una vasta attività di trasformazione edilizia protrattasi nell’arco di decenni ed estesa su ben dodici particelle, a fronte della quale i danti causa degli odierni ricorrenti hanno avanzato solamente quattro istanze di condono le quali pertanto, quand’anche idonee a sospendere l’esercizio dell’attività repressiva da parte dell’autorità municipale, esplicherebbero il ridetto effetto sospensivo solamente sui manufatti da esse interessati, ma non certo sull’intera attività edilizia la cui legittimità è stata fatta oggetto di contestazione da parte di MA LE.
Ad ogni modo, le opere compiute anche sui manufatti sottoposti ad istanza di condono appaiono del tutto esorbitanti dai limiti di quell’attività di manutenzione e conservazione dell’esistente che sola può intraprendersi su di immobili in attesa di (eventuale) sanatoria, come correttamente rilevato dalle difese dell’amministrazione capitolina con riferimento al capannone “A” di cui alla particella 347, per l’edificazione del quale era stata presentata istanza di condono per una superficie pari a 250 mq., oggi trasformata in un manufatto di oltre 600 mq. di estensione.
In definitiva, le consistenze edilizie delle opere originariamente sottoposte a condono appaiono oggi del tutto stravolte e trasformate, sì da non essere più possibile identificarne l’assetto originario mentre, per quanto riguarda tutte le altre opere, (che costituiscono, peraltro, la maggior parte degli interventi edilizi la cui legittimità ha formato oggetto di contestazione con i provvedimenti in questa sede avversati) a nulla vale rilevare la pretesa anteriorità al 1967 di esse (peraltro, neppure comprovata da parte ricorrente la quale, al riguardo, ha versato in atti solamente copia di una concessione edilizia rilasciata il 22 gennaio 1981 per la realizzazione di “ due tettoie fienili stamponati ” ed un ingrandimento aerofotogrammetrico risalente al 29 maggio 1967) posto che, come noto, l’art. 1 del Regolamento Edilizio del Comune di MA imponeva, sin dal 1934, il rilascio di un’apposita autorizzazione per la realizzazione di nuovi manufatti su tutto il territorio comunale, anche al di fuori del centro abitato (in proposito, ex plurimis , T.A.R. Lazio – MA, sez. II- bis , n. 8328/2025) né, tantomeno, il carattere agrituristico delle stesse e, quindi, la pretesa afferenza delle medesime alla vocazione agricola dei manufatti (e tanto perché, innanzitutto, sugli edifici in questione non viene svolta alcuna attività agrituristica e, ove ciò fosse avvenuto, casomai sarebbe la conformità edilizia urbanistica dei locali a costituire condizione per il legittimo svolgimento su di essi di qualsivoglia attività commerciale).
Tanto giustifica, quindi, l’impossibilità di appellarsi all’effetto sospensivo delle istanze di condono proposte nel corso degli anni, con conseguente infondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo e del primo e secondo dei motivi aggiunti di gravame.
Del tutto privi di fondamento sono, poi, i restanti mezzi di ricorso.
Infondato è il secondo motivo del gravame introduttivo (col quale veniva censurata l’omessa partecipazione procedimentale degli interessati all’ iter che aveva condotto all’adozione dell’ingiunzione a demolire), smentito per tabulas dall’amministrazione resistente la quale ha rilevato come, pur a fronte della rituale notificazione della determina dirigenziale rep. n. 1550/2023 di sospensione dei lavori e di comunicazione di avvio del procedimento, nessuna memoria di controdeduzioni sia stata presentata dai ricorrenti.
Allo stesso modo, privo di fondamento è il terzo motivo del ricorso introduttivo (relativo all’asserita mancanza di dimostrazione dell’assenza di pregiudizio per le parti legittime derivante dall’esecuzione dell’ordine di demolizione), giacché l’alternatività tra la sanzione pecuniaria e quella demolitoria si pone esclusivamente a fronte di parziali difformità dal titolo edilizio ex art. 34 d.p.r. n. 380/01 (ove nella fattispecie è stata contestata la violazione dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 trattandosi di opere realizzate in completa assenza di permesso di costruire) e, ad ogni modo, si tratta di valutazione che, per costante giurisprudenza, è rimessa alla fase esecutiva del provvedimento sanzionatorio edilizio e non rileva ai fini della legittimità dell’ingiunzione a demolire (da ultimo, T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. II, n. 306/2026).
Infine, privo di fondamento è anche il terzo motivo aggiunto di gravame (inerente alla mancata emanazione di un formale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione).
Invero, costituisce insegnamento costante che “ il verbale di accertamento dell'inottemperanza ad un ordine di demolizione ha valore meramente endoprocedimentale e privo di autonoma efficacia lesiva ”, ed esso riveste una funzione preparatoria solamente rispetto “ all'atto formale di acquisizione al patrimonio comunale previsto dall'art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. St., sez. VI, n. 1295/2026), mentre la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4- bis , d.P.R. n. 380/2001, conseguente all'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, “ ha natura di illecito amministrativo omissivo istantaneo ad effetti permanenti: essa si consuma allo spirare del termine di 90 giorni fissato per l'ottemperanza all'ordine demolitorio ”, di talché l’eventuale omessa adozione di un formale atto di accertamento dell’inottemperanza potrebbe eventualmente rilevare ai fini della successiva acquisizione delle opere abusive e dell’area di sedime al patrimonio comunale, ma di certo non ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria in argomento.
In conclusione, quindi, entrambi i gravami sono destituiti di fondamento e vanno, di conseguenza, respinti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di MA LE, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di MA LE, che liquida in Euro 6.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo LA, Presidente
SE ER, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| SE ER | Michelangelo LA |
IL SEGRETARIO