TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/04/2026, n. 7713
TAR
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
>
TAR
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
>
TAR
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità, irragionevolezza e sviamento di potere

    Le opere realizzate costituivano ampliamenti e modifiche sostanziali ai manufatti, non riconducibili a manutenzione, e non tutte le opere erano coperte da istanze di condono. Le consistenze edilizie sono state stravolte e trasformate.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e difetto di istruttoria

    L'amministrazione ha rilevato che, nonostante la notifica della comunicazione di avvio del procedimento, nessuna memoria di controdeduzioni è stata presentata dai ricorrenti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione si applica solo a fronte di parziali difformità dal titolo edilizio, mentre in questo caso è stata contestata la realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire. La valutazione sulla possibilità di rimozione parziale è rimessa alla fase esecutiva.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità, irragionevolezza e sviamento di potere

    Le opere realizzate costituivano ampliamenti e modifiche sostanziali ai manufatti, non riconducibili a manutenzione, e non tutte le opere erano coperte da istanze di condono. Le consistenze edilizie sono state stravolte e trasformate.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e difetto di istruttoria

    L'amministrazione ha rilevato che, nonostante la notifica della comunicazione di avvio del procedimento, nessuna memoria di controdeduzioni è stata presentata dai ricorrenti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione si applica solo a fronte di parziali difformità dal titolo edilizio, mentre in questo caso è stata contestata la realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire. La valutazione sulla possibilità di rimozione parziale è rimessa alla fase esecutiva.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 15, comma 3 della L.R. n. 15/2008 e eccesso di potere

    Le opere realizzate costituivano ampliamenti e modifiche sostanziali ai manufatti, non riconducibili a manutenzione, e non tutte le opere erano coperte da istanze di condono. Le consistenze edilizie sono state stravolte e trasformate.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 38, comma primo e 44, comma primo, della legge n. 47/1985

    Le opere realizzate costituivano ampliamenti e modifiche sostanziali ai manufatti, non riconducibili a manutenzione, e non tutte le opere erano coperte da istanze di condono. Le consistenze edilizie sono state stravolte e trasformate.

  • Rigettato
    Eccesso di potere

    Il verbale di accertamento dell'inottemperanza ha valore meramente endoprocedimentale. La sanzione pecuniaria si consuma allo spirare del termine per l'ottemperanza, e l'eventuale omessa adozione di un formale atto di accertamento non rileva ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria.

  • Rigettato
    Eccesso di potere

    Il verbale di accertamento dell'inottemperanza ha valore meramente endoprocedimentale. La sanzione pecuniaria si consuma allo spirare del termine per l'ottemperanza, e l'eventuale omessa adozione di un formale atto di accertamento non rileva ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 15, comma 3 della L.R. n. 15/2008 e eccesso di potere

    Le opere realizzate costituivano ampliamenti e modifiche sostanziali ai manufatti, non riconducibili a manutenzione, e non tutte le opere erano coperte da istanze di condono. Le consistenze edilizie sono state stravolte e trasformate.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 38, comma primo e 44, comma primo, della legge n. 47/1985

    Le opere realizzate costituivano ampliamenti e modifiche sostanziali ai manufatti, non riconducibili a manutenzione, e non tutte le opere erano coperte da istanze di condono. Le consistenze edilizie sono state stravolte e trasformate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/04/2026, n. 7713
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7713
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo