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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA SEZIONE Verbale di udienza da remoto N. 6672/2018 R.G. Il giorno 22/05/2025, alle ore 10.00, nella stanza virtuale del Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, verificata la ritualità e regolarità delle comunicazioni di Cancelleria relative al decreto di fissazione della udienza contenente il link di collegamento, richiamata ai presenti la necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, si dà atto della presenza, e della dichiarazione di identità: dell'Avv. BRUSCO MARCO, oggi sostituito dall'Avv. Pesaresi, per CP_1
Nessuno compare per il convenuto.
Il Giudice invita tutti i soggetti collegati a tenere attiva la funzione video per tutta la durata della udienza, riservandosi di disattivare la funzione audio di alcuno dei soggetti collegati al fine dell'ordinato svolgimento dell'udienza; rammenta che è assolutamente vietata la registrazione audio/video. A questo punto, l'Avv. Pesaresi si riporta a tutti i propri scritti difensivi e conclude per l'integrale accoglimento della domanda, procedendo a breve discussione. Su conforme invito del Giudice, dichiara di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c..
Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 18.55. Del che è verbale. Il GOP Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6672/2108 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 122.05.2025.
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Brusco, giusta procura in atti;
CP_1
CONTRO
rapp.to e difeso dall'Avv. A. Bartoli Controparte_2
Ciancaleoni, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la evocava in giudizio innanzi CP_1 all'intestata Autorità il per ivi sentir accogliere, nei suoi confronti, le CP_2 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del sig. ex art. 2043 Controparte_2
c.c. per il danno patrimoniale ed ex art. 2059 per il danno non patrimoniale subito dalla sig.ra e per i danni fisici procurati alla stessa a seguito dei fatti sopra CP_1 descritti e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento di Controparte_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali e fisici patiti da parte attrice e quantificabili in complessivi €. 26.000,00 (di cui €. 20.000,00 per danno patrimoniale ed €. 6.000,00 per danni fisici e morali) ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge.”
A fondamento della domanda, l'attrice sosteneva che tra le parti era intercorsa una relazione intima caratterizzata almeno all'inizio da prestazioni in cambio di regali e somme di denaro.
A fronte del desiderio del convenuto di avere una relazione esclusiva, tanto da invitarla anche a lasciare il proprio fidanzato, e non avendo ottenuto tanto, egli minacciava la donna di riferire al padre di lei l'attività di meretricio dalla stessa esercitata, con conseguente turbamento della attrice che, tuttavia, cercava di evitare aperti contrasti con il fino a quando questi la minacciò di CP_2 conseguenze personali e le intimò, nel giugno del 2012, il pagamento della somma di €. 20.000,00 in mancanza del quale avrebbe rivelato al padre la sua discutibile condotta di vita.
La minaccia si concretizzò anche con degli schiaffi al volto.
La donna, intimorita consegnò la somma di €. 15.000,00 con l'intesa che l'indomani avrebbe provveduto al saldo, cosa che avvenne con ulteriore consegna di denaro in contanti per €. 5.000,00, per il tramite di un dipendente della gioielleria del padre dell'attrice.
I fatti approdavano anche in sede penale.
Ritenuta la responsabilità del ex art. 2043 c.c., la sosteneva che CP_2 CP_1 la dazione della somma era stata effettuata sotto la minaccia di un male ingiusto, aggravata anche dalle percosse, sicchè il pagamento risultava eseguito in mancanza dell'elemento volitivo e non trovava alcun valido titolo.
Inoltre, il ra responsabile anche dei danni morali subiti dalla donna, ex CP_2 art. 2059 c.c., quali conseguenza della sofferenza patita dalla vittima dell'agire illecito, essendo ben comprensibile lo stato d'ansia e di paura in cui la vittima si era ritrovata.
Onde le conclusioni già indicate.
Si costituiva in giudizio il che contestava la avversa domanda. CP_2
Sulla scorta dei provvedimenti che erano stati resi nella competente sede penale, il convenuto ricostruiva la complessiva vicenda relativa alla relazione tra i due, con evidente esclusione di alcun comportamento illecito a sé imputabile. In ogni caso, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Ancora, evidenziava l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto, per essere decorso, fin dal giugno 2017, il relativo termine quinquennale ex art. 2947 c.c.
Rilevava la insussistenza di alcun elemento idoneo a dimostrare la fondatezza della domanda e, infine, evidenziava come il pagamento delle somme da parte della fossero inquadrabili, sul piano civilistico, nell'esecuzione di CP_1 un'obbligazione naturale, come tale irripetibile.
Ne derivava la assoluta infondatezza e temerarietà della domanda.
Rassegnava, il le seguenti conclusioni: CP_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Perugia, ogni istanza contraria disattesa: IN VIA
PRELIMINARE NEL RITO: ACCERTARE E DICHIARARE il mancato esperimento della negoziazione assistita e quindi l'assoluta assenza delle condizioni di procedibilità prevista dall'art. 3 D.L. 132/2014 e s.m.i. per l'odierna azione e quindi provvedere di conseguenza come ritenuto opportuno;
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni diritto e/o azione di parte attrice, per i motivi tutti specificati in narrativa e comunque mancata prova di tempestiva denuncia e/o proposizione della odierna azione. ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità / inammissibilità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4,
c.p.c. per i motivi tutti illustrati in narrativa;
Il tutto con vittoria di spese e funzioni del giudizio.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE e DICHIARARE comunque l'infondatezza delle pretese e domande tutte della sig.ra in quanto inconferenti sia in fatto CP_1 che in diritto, decadute, perente, indimostrate e comunque prive di sufficiente prova e, per l'effetto, RIGETTARE le domande tutte dell'attore e per l'effetto; ACCERTARE e
DICHIARARE che nulla deve il sig. in favore della sig. Controparte_2 [...] in merito ai fatti per cui è causa per le motivazioni tutte rappresentate in CP_1 narrativa;
SEMPRE NEL MERITO ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza nei fatti di causa dei presupposti ex art. 96 c.p.c. quanto meno di mala fede o colpa grave e per
l'effetto, CONDANNARE l'attrice sig. al risarcimento del danno da lite CP_1 temeraria in favore del convenuto rimettendosi, per la quantificazione dello CP_2 stesso, alla valutazione equitativa dell'Ecc.mo Giudice adito ex art. 1226 c.c.
IN VIA SUBORDINATA E (NELLA DENEGATA IPOTESI DI CP_3
ACCOGLIMENTO ANCHE PARZIALE DELLA DOMANDA): - ACCERTARE e DICHIARARE l'effettiva quota di responsabilità dei danni dovuti alla sig.
sia nell'an che nel quantum;
CP_1
- In ogni caso COMPENSARE l'eventuale somma quantificata contro il sig.
[...] con quanto ancora dovuto dalla sig. a titolo di Controparte_2 CP_1 risarcimento e come da provvisionali indicate nelle descritte sentenze e comunque come risultante dagli atti di causa.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni, ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Costituito il contraddittorio e concesso il termine per l'esperimento della condizione di procedibilità, il Tribunale assegnava i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c. e, all'esito del deposito delle relative memorie, ritenuta la causa documentalmente istruita e non abbisognevole di ulteriore passaggio istruttorio, rinviava per precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii e sostituzioni di Giudice, la causa perveniva, per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisone, ex art. 281 sexies c.p.c.
***
In linea preliminare si precisa che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
La domanda è infondata e demerita accoglimento.
Dirimente, ai fini della decisione, è la lettura della parte motiva della sentenza penale, n. 3178/17, del GIP presso l'intestato Tribunale (depositata da parte convenuta e non contestata, formalmente o sostanzialmente) da parte attrice.
Orbene, dalla stessa si evidenzia chiaramente che il comportamento del CP_2 era improntato non già alla volontà di esercitare una minaccia al fine di ottenere un ingiusto profitto, ma al solo fine di ottenere quello che gli si parava come una restituzione giusta di somme di denaro precedentemente erogate in favore della donna.
Tale ricostruzione è condivisa da questo Giudice, anche alla luce del contenuto degli ulteriori provvedimenti depositati da parte convenuta e relativi ai giudizi penali introitati in relazione agli episodi di violenza di cui l'odierna attrice si è resa responsabile, insieme ad altri.
Ebbene, anche dalla parte motiva delle relative sentenze emerge chiaramente la mancanza dell'elemento soggettivo in capo al CP_2
E' bene specificare che i provvedimenti resi in altri giudizi costituiscono cd. prove atipiche e possono essere utilizzate, ai fini del convincimento del Giudice, in base alla loro ragionevolezza, e non sono soggette a regole di inutilizzabilità specifiche.
Breve cenno merita anche la richiesta di risarcimento ex art. 2059 c.c..
E' principio consolidato quello per il quale il danno cd. morale non può considerarsi in re ipsa (ovvero, nel caso di specie, per il solo fatto di aver subito una presunta minaccia e/o per aver subito uno o due ceffoni). Il danno morale va sempre dimostrato, in quanto è onere del danneggiato provare la sussistenza di conseguenze ulteriori (rispetto) al danno biologico (ndr: nella fattispecie nemmeno allegato né dimostrato), ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva.
Alla luce degli elementi acquisiti, quand'anche si volesse far riferimento al notorio o a presunzioni, non può dirsi raggiunta la prova del pregiudizio morale della che, invero, non ha esitato a porre in essere comportamenti violenti Pt_1 nei confronti del circostanza che porta ad escludere la sussistenza, in CP_2 capo all'attrice, della sofferenza interiore tipica di chi subisce un pregiudizio da fatto illecito.
D'altronde, ritenuto che la sofferenza morale conseguente ad un ceffone, subito in un contesto di particolare impeto del (condotta, peraltro, unica), non CP_2 appare sussistente e comunque non è dimostrata (né lo sarebbe stata anche in caso di ammissione della prova orale articolata dalla attrice), deve affermarsi, analogamente, che la sofferenza collegata al timore delle rivelazioni del modus vivendi della ai suoi familiari, lungi dall'essere conseguenza del CP_1 comportamento (solo paventato) del convenuto, sembrerebbe trovare la sua fonte nel discredito conseguente alla eventuale diffusione dei suoi costumi sessuali, che ben avrebbero potuto essere disvelati da altri che non il CP_2 medesimo.
In definitiva, la domanda va respinta.
Stante la particolarità della vicenda e la controvertibilità della pronuncia, le spese di lite si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , ogni altra istanza disattesa o CP_1 assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda.
1. Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 22.05.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
Nessuno compare per il convenuto.
Il Giudice invita tutti i soggetti collegati a tenere attiva la funzione video per tutta la durata della udienza, riservandosi di disattivare la funzione audio di alcuno dei soggetti collegati al fine dell'ordinato svolgimento dell'udienza; rammenta che è assolutamente vietata la registrazione audio/video. A questo punto, l'Avv. Pesaresi si riporta a tutti i propri scritti difensivi e conclude per l'integrale accoglimento della domanda, procedendo a breve discussione. Su conforme invito del Giudice, dichiara di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c..
Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 18.55. Del che è verbale. Il GOP Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6672/2108 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 122.05.2025.
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Brusco, giusta procura in atti;
CP_1
CONTRO
rapp.to e difeso dall'Avv. A. Bartoli Controparte_2
Ciancaleoni, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la evocava in giudizio innanzi CP_1 all'intestata Autorità il per ivi sentir accogliere, nei suoi confronti, le CP_2 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del sig. ex art. 2043 Controparte_2
c.c. per il danno patrimoniale ed ex art. 2059 per il danno non patrimoniale subito dalla sig.ra e per i danni fisici procurati alla stessa a seguito dei fatti sopra CP_1 descritti e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento di Controparte_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali e fisici patiti da parte attrice e quantificabili in complessivi €. 26.000,00 (di cui €. 20.000,00 per danno patrimoniale ed €. 6.000,00 per danni fisici e morali) ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge.”
A fondamento della domanda, l'attrice sosteneva che tra le parti era intercorsa una relazione intima caratterizzata almeno all'inizio da prestazioni in cambio di regali e somme di denaro.
A fronte del desiderio del convenuto di avere una relazione esclusiva, tanto da invitarla anche a lasciare il proprio fidanzato, e non avendo ottenuto tanto, egli minacciava la donna di riferire al padre di lei l'attività di meretricio dalla stessa esercitata, con conseguente turbamento della attrice che, tuttavia, cercava di evitare aperti contrasti con il fino a quando questi la minacciò di CP_2 conseguenze personali e le intimò, nel giugno del 2012, il pagamento della somma di €. 20.000,00 in mancanza del quale avrebbe rivelato al padre la sua discutibile condotta di vita.
La minaccia si concretizzò anche con degli schiaffi al volto.
La donna, intimorita consegnò la somma di €. 15.000,00 con l'intesa che l'indomani avrebbe provveduto al saldo, cosa che avvenne con ulteriore consegna di denaro in contanti per €. 5.000,00, per il tramite di un dipendente della gioielleria del padre dell'attrice.
I fatti approdavano anche in sede penale.
Ritenuta la responsabilità del ex art. 2043 c.c., la sosteneva che CP_2 CP_1 la dazione della somma era stata effettuata sotto la minaccia di un male ingiusto, aggravata anche dalle percosse, sicchè il pagamento risultava eseguito in mancanza dell'elemento volitivo e non trovava alcun valido titolo.
Inoltre, il ra responsabile anche dei danni morali subiti dalla donna, ex CP_2 art. 2059 c.c., quali conseguenza della sofferenza patita dalla vittima dell'agire illecito, essendo ben comprensibile lo stato d'ansia e di paura in cui la vittima si era ritrovata.
Onde le conclusioni già indicate.
Si costituiva in giudizio il che contestava la avversa domanda. CP_2
Sulla scorta dei provvedimenti che erano stati resi nella competente sede penale, il convenuto ricostruiva la complessiva vicenda relativa alla relazione tra i due, con evidente esclusione di alcun comportamento illecito a sé imputabile. In ogni caso, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Ancora, evidenziava l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto, per essere decorso, fin dal giugno 2017, il relativo termine quinquennale ex art. 2947 c.c.
Rilevava la insussistenza di alcun elemento idoneo a dimostrare la fondatezza della domanda e, infine, evidenziava come il pagamento delle somme da parte della fossero inquadrabili, sul piano civilistico, nell'esecuzione di CP_1 un'obbligazione naturale, come tale irripetibile.
Ne derivava la assoluta infondatezza e temerarietà della domanda.
Rassegnava, il le seguenti conclusioni: CP_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Perugia, ogni istanza contraria disattesa: IN VIA
PRELIMINARE NEL RITO: ACCERTARE E DICHIARARE il mancato esperimento della negoziazione assistita e quindi l'assoluta assenza delle condizioni di procedibilità prevista dall'art. 3 D.L. 132/2014 e s.m.i. per l'odierna azione e quindi provvedere di conseguenza come ritenuto opportuno;
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni diritto e/o azione di parte attrice, per i motivi tutti specificati in narrativa e comunque mancata prova di tempestiva denuncia e/o proposizione della odierna azione. ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità / inammissibilità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4,
c.p.c. per i motivi tutti illustrati in narrativa;
Il tutto con vittoria di spese e funzioni del giudizio.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE e DICHIARARE comunque l'infondatezza delle pretese e domande tutte della sig.ra in quanto inconferenti sia in fatto CP_1 che in diritto, decadute, perente, indimostrate e comunque prive di sufficiente prova e, per l'effetto, RIGETTARE le domande tutte dell'attore e per l'effetto; ACCERTARE e
DICHIARARE che nulla deve il sig. in favore della sig. Controparte_2 [...] in merito ai fatti per cui è causa per le motivazioni tutte rappresentate in CP_1 narrativa;
SEMPRE NEL MERITO ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza nei fatti di causa dei presupposti ex art. 96 c.p.c. quanto meno di mala fede o colpa grave e per
l'effetto, CONDANNARE l'attrice sig. al risarcimento del danno da lite CP_1 temeraria in favore del convenuto rimettendosi, per la quantificazione dello CP_2 stesso, alla valutazione equitativa dell'Ecc.mo Giudice adito ex art. 1226 c.c.
IN VIA SUBORDINATA E (NELLA DENEGATA IPOTESI DI CP_3
ACCOGLIMENTO ANCHE PARZIALE DELLA DOMANDA): - ACCERTARE e DICHIARARE l'effettiva quota di responsabilità dei danni dovuti alla sig.
sia nell'an che nel quantum;
CP_1
- In ogni caso COMPENSARE l'eventuale somma quantificata contro il sig.
[...] con quanto ancora dovuto dalla sig. a titolo di Controparte_2 CP_1 risarcimento e come da provvisionali indicate nelle descritte sentenze e comunque come risultante dagli atti di causa.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni, ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Costituito il contraddittorio e concesso il termine per l'esperimento della condizione di procedibilità, il Tribunale assegnava i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c. e, all'esito del deposito delle relative memorie, ritenuta la causa documentalmente istruita e non abbisognevole di ulteriore passaggio istruttorio, rinviava per precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii e sostituzioni di Giudice, la causa perveniva, per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisone, ex art. 281 sexies c.p.c.
***
In linea preliminare si precisa che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
La domanda è infondata e demerita accoglimento.
Dirimente, ai fini della decisione, è la lettura della parte motiva della sentenza penale, n. 3178/17, del GIP presso l'intestato Tribunale (depositata da parte convenuta e non contestata, formalmente o sostanzialmente) da parte attrice.
Orbene, dalla stessa si evidenzia chiaramente che il comportamento del CP_2 era improntato non già alla volontà di esercitare una minaccia al fine di ottenere un ingiusto profitto, ma al solo fine di ottenere quello che gli si parava come una restituzione giusta di somme di denaro precedentemente erogate in favore della donna.
Tale ricostruzione è condivisa da questo Giudice, anche alla luce del contenuto degli ulteriori provvedimenti depositati da parte convenuta e relativi ai giudizi penali introitati in relazione agli episodi di violenza di cui l'odierna attrice si è resa responsabile, insieme ad altri.
Ebbene, anche dalla parte motiva delle relative sentenze emerge chiaramente la mancanza dell'elemento soggettivo in capo al CP_2
E' bene specificare che i provvedimenti resi in altri giudizi costituiscono cd. prove atipiche e possono essere utilizzate, ai fini del convincimento del Giudice, in base alla loro ragionevolezza, e non sono soggette a regole di inutilizzabilità specifiche.
Breve cenno merita anche la richiesta di risarcimento ex art. 2059 c.c..
E' principio consolidato quello per il quale il danno cd. morale non può considerarsi in re ipsa (ovvero, nel caso di specie, per il solo fatto di aver subito una presunta minaccia e/o per aver subito uno o due ceffoni). Il danno morale va sempre dimostrato, in quanto è onere del danneggiato provare la sussistenza di conseguenze ulteriori (rispetto) al danno biologico (ndr: nella fattispecie nemmeno allegato né dimostrato), ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva.
Alla luce degli elementi acquisiti, quand'anche si volesse far riferimento al notorio o a presunzioni, non può dirsi raggiunta la prova del pregiudizio morale della che, invero, non ha esitato a porre in essere comportamenti violenti Pt_1 nei confronti del circostanza che porta ad escludere la sussistenza, in CP_2 capo all'attrice, della sofferenza interiore tipica di chi subisce un pregiudizio da fatto illecito.
D'altronde, ritenuto che la sofferenza morale conseguente ad un ceffone, subito in un contesto di particolare impeto del (condotta, peraltro, unica), non CP_2 appare sussistente e comunque non è dimostrata (né lo sarebbe stata anche in caso di ammissione della prova orale articolata dalla attrice), deve affermarsi, analogamente, che la sofferenza collegata al timore delle rivelazioni del modus vivendi della ai suoi familiari, lungi dall'essere conseguenza del CP_1 comportamento (solo paventato) del convenuto, sembrerebbe trovare la sua fonte nel discredito conseguente alla eventuale diffusione dei suoi costumi sessuali, che ben avrebbero potuto essere disvelati da altri che non il CP_2 medesimo.
In definitiva, la domanda va respinta.
Stante la particolarità della vicenda e la controvertibilità della pronuncia, le spese di lite si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , ogni altra istanza disattesa o CP_1 assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda.
1. Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 22.05.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo