Sentenza 12 agosto 2024
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/02/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00642/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00464/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2025, proposto dal sig. AH IM, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Napoli, non costituito in giudizio;
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2356/2024, resa tra le parti
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Roberto Prossomariti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato che:
- la notificazione del ricorso in appello è nulla, poiché la stessa è stata fatta all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e non all’Avvocatura Generale dello Stato, e dovrebbe, quindi, essere rinnovata;
- in virtù del principio della ragione più liquida, tuttavia, il Collegio ritiene opportuno passare direttamente all’esame del merito;
- come correttamente rilevato dal TAR, la carenza dei presupposti per la concessione del nulla osta non è, in sostanza, contestata tra le parti;
- al riguardo l’appellante si limita ad attribuire la responsabilità al datore di lavoro richiedente, che non avrebbe presentato documentazione regolare e si sarebbe poi rifiutato di stipulare il contratto di lavoro;
- tale profilo non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, ferma restando la possibilità di esperire eventuali azioni di responsabilità nei confronti del suddetto datore di lavoro;
- l’appellante, per altro verso, sostiene di aver diritto a un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- tale pretesa è stata oggetto di un altro giudizio avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, ad esito del quale è stata emessa la sentenza del TAR Campania n. 5238/2024, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito della convocazione dell’odierno appellante presso gli uffici della Prefettura;
- l’odierno appellante, nel presente giudizio, si è limitato a chiedere l’annullamento della revoca del nulla osta disposta il 16.08.2024, che, di per sé, appare immune da vizi.
Alla luce di quanto sopra è da escludere la sussistenza del fumus boni iuris e pertanto l’appello deve essere rigettato.
In considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione, nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello (Ricorso numero: 464/2025).
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO