Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 825/23 r. g. sez. lav., vertente tra
, in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notaio di Roma del 23 gennaio 2023, dall'avv. Persona_1
Emanuela Calamia elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli in via A. Pt_1
de Gasperi n. 55 appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Stazio, Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli alla via Pietro
Nenni n. 35 appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.04.2023, l' impugnava la sentenza del Pt_1
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 1248 del 2023, che, nel giudizio diretto ad ottenere ratei di assegno di invalidità a seguito di decreto di omologa, aveva così statuito: “- condanna l' al pagamento in favore di Pt_1
dei ratei maturati e non riscossi sull'assegno di invalidità Controparte_1
dal 13.3.2019 - condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida Pt_1
nella misura di euro 1.200,00 oltre iva e cpa da attribuirsi al procuratore
In particolare, sosteneva che il Giudice erroneamente avesse ritenuto assolto l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697, sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge n.118/1971 per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, basandosi esclusivamente sull'autocertificazione prodotta dal ricorrente relativa all'anno 2020, mentre dalle dichiarazioni dei redditi, che produceva e di cui chiedeva l'acquisizione anche ai sensi dell'art.437 c.p.c., emergevano entrate da partecipazione pari: nel 2019 ad € 12.800,00, nel 2020 ad € 15.831,00, nel 2021 ad € 16.688,00 (e i limiti reddituali previsti per il riconoscimento della prestazione erano per il 2022 € 5.015,14, per il
2021 - 2020 € 4.931,29, per il 2019 € 4.906,72).
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità del Controparte_1
gravame e il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, evidenziando che l' , contumace nel giudizio di primo grado e nella fase dell'accertamento tecnico Pt_1
preventivo ex art. 445 bis c.p.c., aveva impugnato la decisione sulla carenza del presupposto reddituale senza averlo documentato ed eccepito nella sede opportuna;
pertanto, chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Preliminarmente, appare, ictu oculi, individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità; lo stesso, poi, è anche fondato.
E' principio consolidato che “In materia di pensione d'inabilità o di assegno
d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell un elemento costitutivo della pretesa, la Pt_1
mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d'ufficio è, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un' indispensabile premessa o presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico;
per converso, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile o rilevabile per la prima volta anche in appello ed è censurabile con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita - in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell'incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo. (Cfr. Cass. n. 30250 del 2022).
Ben poteva, quindi, l' , contumace in primo grado, impugnare la decisione per Pt_1 la carenza di prova del requisito reddituale, con conseguente onere per l'istante - anche a prescindere dall'acquisizione dei documenti prodotti dall' a Pt_1
fondamento della doglianza - di dimostrare la condizione economica per accedere al beneficio invocato.
Con il ricorso di primo grado, depositava: il decreto di omologa con CP_1 riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno dalla domanda del 13.03.2019, la sua notifica all' unitamente all' delle dichiarazioni sostitutive sulla Pt_1 CP_2 composizione del nucleo familiare, sull'esenzione dal pagamento del contributo unificato e delle spese di lite, sull'insussistenza di alcun reddito, sulla disoccupazione e disponibilità all'impiego.
Non si ignora che “Nelle controversie assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale, pur non avendo, in difetto di previsione di legge, valore probatorio, può costituire un principio di prova idoneo a giustificare, con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le parti stesse, un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, comma 2, c.p.c.; ne consegue che, ove la dichiarazione sostitutiva sia stata allegata al ricorso in primo grado, è ammissibile la produzione in appello di documentazione probatoria relativa al predetto requisito” (Cfr. Cass.
n. 5471 del 2023).
In questa sede, però, la parte, che nel primo grado, come sopra detto, aveva depositato solo autocertificazioni (di per sé prive di valore probatorio), si limitava esclusivamente a rilevare l'inammissibilità dei documenti prodotti dalla controparte senza, invece, fornire, come era suo precipuo onere, elementi ulteriori a sostegno della sussistenza del requisito espressamente contestato dall' . Pt_1
Pertanto, attesa la carenza di prova dell'elemento reddituale, la domanda non poteva essere accolta. Le spese di lite, per il richiamo a giurisprudenza anche successiva al deposito del ricorso di primo grado, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e rigetta la domanda formulata con il ricorso di prime cure;
compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 21.03.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente