Decreto cautelare 20 novembre 2024
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02534/2025REG.PROV.COLL.
N. 08668/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del -OMISSIS- (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l’originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del risultato finale del -OMISSIS- – -OMISSIS- pubblicato il -OMISSIS- che ha stabilito il non superamento dell’Esame di Stato conclusivo di Maturità, di tutti i Verbali della Commissione d’esame di Stato Sessione -OMISSIS- Commissione n. -OMISSIS- Classe-Sede n. -OMISSIS- della classe 5 A CAT Indirizzo -OMISSIS-; - del -OMISSIS- finale attribuzione voto finale classe 5° A -OMISSIS- -OMISSIS-;
- delle prove scritte d’Esame di Stato svolte durante la sessione di -OMISSIS- presso l’-OMISSIS- – -OMISSIS-, la cui valutazione ha portato al giudizio di non superamento dell’Esame di Stato del ricorrente;
- delle griglie di valutazione delle prove scritte e di quella orale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’-OMISSIS-:
- del verbale n. -OMISSIS- Commissione n. -OMISSIS- Classe-Sede n. -OMISSIS- della classe 5 A CAT Indirizzo -OMISSIS- relativo alla rivalutazione delle prove di Esame di Stato anno -OMISSIS- dello studente -OMISSIS-, a seguito del decreto n. -OMISSIS- emesso dal -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- delle griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio orale annesse al Verbale n. -OMISSIS-.
Con decreto cautelare -OMISSIS- del -OMISSIS- il TAR ha disposto “ la sospensione degli atti impugnati e la rivalutazione dei risultati delle prove scritte e orali dell’Esame di Stato eseguite al ricorrente, con applicazione delle indicazioni del Piano Didattico Personalizzato ”.
Con verbale n. -OMISSIS- relativo alla rivalutazione dei voti dell’Esame di Stato, la Commissione, in adempimento del decreto cautelare, ha rivalutato i risultati delle prove scritte e orali dell’esame di Stato con applicazione delle indicazioni del Piano didattico personalizzato ed ha confermato il mancato superamento dell’esame di Stato da parte del ricorrente.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
Preliminarmente, il TAR ha rilevato che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto gli atti gravati risultano superati dal verbale n. -OMISSIS- con il quale la Commissione, in adempimento del decreto cautelare -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha rivalutato i risultati delle prove scritte e orali dell’esame di Stato con applicazione delle indicazioni del Piano didattico personalizzato confermando il mancato superamento dell’esame di Stato da parte del ricorrente.
Tanto premesso in rito, nel merito ha ritento infondato il ricorso per motivi aggiunti.
Rileva il TAR che per gli alunni affetti da DSA è interesse preminente non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico un’adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro.
L’azione dell’istituzione scolastica, nella valutazione della preparazione degli studenti, è connotata da ampia discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti, dai quali emerge una globale valutazione del livello di apprendimento e di preparazione raggiunti dall’alunno.
Tali apprezzamenti risultano insindacabili per il giudice amministrativo, salvo che gli stessi non siano affetti da illogicità e contraddittorietà manifeste.
Detti limiti valgono anche nel caso della valutazione di studenti con PDP, con riferimento al complessivo rispetto delle misure ivi previste.
Nel caso di specie, il primo giudice non ha ravvisato né violazioni del piano didattico personalizzato, né illogicità o irrazionalità manifesta nelle attività valutative dell’Amministrazione.
Per quanto precede, il ricorso introduttivo, come detto, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti respinto in quanto infondato.
Avverso la sentenza impugnata in data -OMISSIS- è stato depositato ricorso in appello.
All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
- Error in iudicando- Mancata concessione allo studente di idonee misure compensative e dispensative durante le prove scritte.
Sostiene l’appellante che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la scuola ha indicato nel Verbale di rivalutazione -OMISSIS- che allo studente sarebbe stato concesso l’uso degli schemi, ma che in realtà sono stati consegnati allo stesso solo quelli di letteratura e non quelli di Storia, considerato che l’appellante ha scelto la traccia storica; la Commissione d’esame non avrebbe dato alcuna prova di aver concesso allo studente -OMISSIS- idonee misure compensative e dispensative.
Nella seconda prova scritta, Topografia, la Commissione d’esame, nel Verbale -OMISSIS- ha dimostrato proprio il contrario, posto che non gli sarebbe stato concesso l’uso di mappe, schemi, formulari e tabelle, previste dal PDP, ma anzi solo mezz’ora in più.
-Error in iudicando – Violazione dell’o.m. 55/2024 art.25.
Appare chiaro, per l’appellante, come il TAR non avrebbe valutato correttamente che la Commissione non ha adattato le griglie di valutazione al PDP del ricorrente, in quanto se così fosse stato non avrebbe valutato la prima prova con punteggio 6 scegliendo nella griglia: “Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente”; secondo le indicazioni del Piano Didattico Personalizzato.
-Error in iudicando – Violazione dell’o.m.55/2024 art.27
Il Tribunale Amministrativo per il -OMISSIS- in fase di decisione avrebbe trascurato che il verbale n.-OMISSIS- presenterebbe la più vistosa violazione dell’art. 27 dell’O.M. 55/2024, in quanto non reca la menzione se la deliberazione sia stata assunta a maggioranza o all’unanimità.
Detta ordinanza prevede che tale elemento sia indispensabile ed obbligatorio.
Pertanto, conclude l’appellante che la sentenza deve essere riformata nelle parti oggetto di impugnazione.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, relativamente al primo motivo di appello, che quanto dedotto non trova riscontro negli atti di causa.
Ha già rilevato correttamente il primo giudice che la scuola ha concesso allo studente idonee misure compensative e dispensative, come si evince dai documenti versati in atti.
In particolare, dal verbale n. -OMISSIS- emerge con chiarezza che la Commissione ha applicato il PdP dello studente, riesaminando gli schemi redatti dallo studente e approvandoli per essere utilizzati in sede d’esame.
Ciò per entrambe le prove scritte.
Quanto al secondo motivo, ha ragione il primo giudice a non rilevare alcuna violazione dell’O.M. n.55/2024, atteso che tale ordinanza non indica al suo interno particolari griglie di valutazione per gli studenti affetti da DSA, ma consente soltanto di ‘adattare’, “ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
Va peraltro rilevato che non vi è prova che gli schemi adottati non fossero quelli idonei.
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
L’articolo 27 dell’ordinanza ministeriale n. 55/2024 non contiene l’obbligo dedotto dall’appellante e in ogni caso il verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione dà atto della regolarità delle operazioni svolte e delle valutazioni condivise dalla commissione nella sua interezza.
L’appello, pertanto, va respinto.
Nulla per le spese, non essendo le parti appellate costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte appellante, originaria parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.