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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3322/2017 promossa da:
, in proprio con il patrocinio dell'avv. DEROGATIS Nicola Parte_1 attore contro
con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Controparte_1 convenuto
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 02.04.2025– sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti iure proprio in conseguenza del decesso della di lui madre, , avvenuto il 29.4.2008, a causa di “epatocarcinoma polifocale” Controparte_2
causalmente determinato dalle infezioni da epatite HBV e HCV contratte a seguito di trasfusione di emazie.
L'attore ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: 'a) accertare la responsabilità del , in persona del Ministro pro tempore ai sensi dell'art. 2043 Controparte_1
cod. civ. per essere stato, il contagio di da Epatite post trasfusionale HBV e HCV, Controparte_2
conseguente alla colpevole omissione nella vigilanza della sicurezza sul sangue e dei suoi derivati come imposto in generale dalla legge n. 296 del 13/03/1958 con ala quale è stata attribuita al
la competenza in materia di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica;
Controparte_3
nonché ai sensi della legge 14/07/1967 n. 592 che attribuì a quel le funzioni di vigilanza CP_1 sull'attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati. Accertare e dichiarare che il decesso di , occorso in data 24.09.2008, è stato causato da Controparte_2
epatocarcinoma, cirrosi, causalmente determinate dalle epatiti HBV ed HCV e quindi dalle trasfusioni con sangue infetto. Per l'effetto condannare il in persona del Controparte_1
pro tempore al risarcimento del danno spettante iure proprio a per € CP_4 Parte_1
437.332,50 per la perdita del prossimo congiunto , sua madre, deceduta a causa della Controparte_2
patologia neoplastica causata dalle epatiti HBV e HCV. Vinte le spese con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata il 10.5.2017 si è costituito in giudizio il che ha Controparte_1 eccepito la prescrizione della richiesta avanzata a titolo ereditario, dedotto l'assenza di imputabilità, contestato la correlazione causale tra la cirrosi di cui risultava portatrice la e le emotrasfusioni CP_2
intervenute nel maggio 1985 e tra la infezione da virus B e da virus C ed il decesso ed eccepito la compensatio lucri cum damno a tal fine rappresentando che l'odierno attore, unico erede di
[...]
, aveva beneficiato dell'indennizzo di cui alla legge 210/92. CP_2
Parte convenuta ha, dunque, domandato l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: ' in via preliminare accerti e dichiari l'avvenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis, respingendo la domanda ex adverso formulata;
in via subordinata, nel merito, accerti e dichiari l'assenza degli elementi costituitivi per la configurazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i motivi esposti, rigettando, per l'effetto, la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata in fatto e in diritto;
condanni la controparte all'integrale rifusione delle spese di giudizio”.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, prova testimoniale ed espletamento di CTU medico legale, matura per la decisione è stata definita all'esito della udienza celebrata il 2.4.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, il convenuto ha rinunciato alla eccezione di prescrizione con le note CP_1
depositate il 14.6.2021.
Tanto premesso, la correlazione causale tra le emotrasfusioni e la infezione HCV è da ritenersi provata sulla scorta della pronuncia, sul punto, n. 7075/2012 resa dal Tribunale di Foggia – Sez. lavoro confermata con sentenza n. 1250/2014 dalla Corte di Appello di Bari - Sez. lavoro (cfr. C. SSUU n.
19129/2023).
Alla medesima conclusione è pervenuto il CTU nominato nel presente giudizio, dott. Per_1
[“sussiste un nesso di causalità tra le emotrasfusioni cui fu sottoposta la sig.ra
[...] CP_2 presso gli OORR di Foggia e la contrazione dell'epatite HCV”].
[...] L'ausiliario ha, altresì, ravvisato la correlazione causale tra l'infezione da HCV ed il decesso [“Alla luce di tali indicazioni epidemiologiche e cliniche risulta di piana evidenza come la condizione di emocromatosi da cui era affetta la sig.ra fu di fatto aggravata da una epatopatia HCV correlata CP_2
che indusse una evoluzione in epatocarcinoma, responsabile del successivo coma epatico e quindi dell'obitus della il 24.9.2008 (…) sussiste nesso causale tra l'infezione da HCV, CP_2
l'epatocarcinoma ed il successivo decesso”].
Orbene, il , in base ad una pluralità di fonti normative (per l'elenco esaustivo Controparte_1
delle quali cfr., tra le più recenti, Cass. 18520/2018), è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza anche in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, rispondendo ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. Cass. SS.UU. nn. 576 e 584 del 2008 nonché
Cass. 9404/2011, Cass. 17685/2011, Cass. 1355/2014). Dallo stesso quadro normativo di riferimento si evince come fosse già noto, sin dalla fine degli anni '60- inizi anni '70, il rischio di trasmissione di epatite virale e che la rilevazione indiretta dei virus fosse possibile mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAgin. Sussistevano, già dalla metà degli anni '60, obblighi normativi (l. 592/1967; d.P.R. 1256/1971; l. 519/1973; l. 833/1973) volti ad impedire la trasmissione ematica di malattie;
veniva, difatti, preclusa la donazione di sangue a coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – fossero risultati alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass. 9315/2010). La colpa della P.A. è ravvisabile, dunque, anche per la violazione dei comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti richiamate – costituenti limiti esterni alla attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 9404/2011) – contenenti la previsione di condotte attive di verifica, sicurezza e controllo sulla attuazione delle previsioni normative da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione, al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie per via ematica (cfr. Cass. 20765/2009, Cass. 11301/2011). Ne consegue che, in caso di concretizzazione del rischio, il nesso causale tra condotta ed evento pregiudizievole debba ritenersi presuntivamente provato (cfr. Cass. SS.UU. 584/2008, Cass. SS.UU. 582/2008, Cass. 9404/2011, Cass. 17685/2011,
Cass. 1655/2014). In particolare, la colpa ascrivibile all'Amministrazione si sostanzia nei ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza delle misure precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma e sui canali di approvvigionamento e di distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici. Al è, dunque, CP_1
ascrivibile una condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari ad evitare che l'attività trasfusionale sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV sussistendo a suo carico, anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico. Accertata l'omissione di tale attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato e la ricorrenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati può ritenersi che, in assenza di altri fattori alternativi, l'insorgenza della malattia sia dipesa da tale condotta e che, per converso, quella doverosa, qualora tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cass. SS.UU. 576/2008). Come di recente esplicitato dalla Corte di legittimità
(cfr. sent. 14748/2022) “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le Controparte_1 trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 01.01.1968, posto che solo con la l.
592/1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia di raccolta, conservazione e CP_1
distribuzione del sangue umano) vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, tenuto conto del lasso CP_1 di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo”.
In ragione della responsabilità del nella determinazione dell'evento fatale, Controparte_1 spetta all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio da perdita del rapporto parentale. Il danno parentale consiste nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto, che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (cfr. da ultimo Cass. 4571/2023); nel caso di specie, tale presunzione consegue alla posizione dell'attore, unicogenito di
[...]
. Più è stretto il rapporto parentale, maggiore può presumersi, secondo un criterio di CP_2 regolarità logica fondato sull'id quod plerumque accidit, l'intensità del rapporto con la persona offesa
(v. Cass. 25486/2016). Ai fini della liquidazione di tale voce di danno, deve farsi applicazione delle
Tabelle milanesi, nel loro ultimo aggiornamento, le quali hanno recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10579/2021), in base al quale “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Ai fini della liquidazione va considerato il valore del punto in caso di perdita del genitore, pari ad euro 3.911,00, l'età della vittima primaria al momento dell'evento (63 anni), l'età della vittima secondaria (36 anni).
Possono, dunque, riconoscersi in favore di , figlio della le seguenti somme: Parte_1 CP_2 punti 16 per l'età della vittima primaria;
punti 22 per l'età della vittima secondaria;
punti n. 16 per la convivenza (cfr. prova testimoniale di assunta nel corso della udienza celebrata il Testimone_1
20.6.2018); punti 16 per assenza di superstiti;
punti 15 per la qualità ed intensità della relazione affettiva.
In ordine a quest'ultimo parametro deve rilevarsi che, nonostante l'età adulta sia della vittima primaria che della secondaria, debba ritenersi provato lo stretto legame ricorrente tra la ed il CP_2
suo unico figlio il quale permaneva a convivere con la di lui madre - con cui continuava a condividere la quotidianità, in assenza di altri partenti facenti parte della famiglia nucleare - e di cui si prendeva cura nel corso della malattia, sino all'exitus (cfr. prova testimoniale di ). Testimone_1
Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 85 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno l'importo pari ad euro 332.435,00; trattandosi di somma espressa in valori attuali non è dovuta rivalutazione, mentre devono riconoscersi gli interessi compensativi, da calcolarsi al tasso legale con decorrenza dal 24.9.2008 (data del decesso della mediante applicazione dei criteri di cui Cass. CP_2
SS.UU. 1712/1995.Sulla somma così liquidata devono riconoscersi gli interessi legali dalla presente pronuncia sino al saldo.
Non può procedersi, in questa sede, allo scomputo delle somme percepite dal in esecuzione Pt_1
della sentenza n. 7075/2012 resa dalla Sez. lavoro del Tribunale di Foggia.
Gli importi sono stati liquidati in favore dell'odierna parte attorea (cfr. decreto del 22.7.2016 in allegato alle note cartolari del Ministero depositate il 14.6.2021) non ai sensi dell'art. 2 c. 3 della L.
n. 210/1992 (cfr. sul punto C. n. 8773/2022: “l'indennizzo di cui all'art. 2 c. 3 l. n. 210/92 spetta agli aventi diritto iure proprio e non iure hereditario”) e, dunque, iure proprio, ma nella qualità di erede della di lui madre, defunta nelle more del giudizio che quest'ultima aveva introdotto per il riconoscimento dei benefici regolati dalla richiamata normativa.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU di cui al decreto del 1.11.2023, sono regolate secondo soccombenza e liquidate in applicazione dei parametri di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii.
(tab n. 2, finca n. 6) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 co. 1 ai compensi relativi alla fase istruttoria/di trattazione e decisionale stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, per le causali di cui in motivazione, condanna il al pagamento in favore di dell'importo di euro CP_1 CP_1 Parte_1
332.435,00 oltre interessi come regolati in parte motiva;
- condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1.246,95 per Controparte_1
esborsi documentati ed in euro 14.169,50 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Derogatis Nicola ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico del le spese di CTU salva la solidarietà di tutte Controparte_1
le parti processuali nei confronti del nominato consulente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.4.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3322/2017 promossa da:
, in proprio con il patrocinio dell'avv. DEROGATIS Nicola Parte_1 attore contro
con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Controparte_1 convenuto
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 02.04.2025– sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti iure proprio in conseguenza del decesso della di lui madre, , avvenuto il 29.4.2008, a causa di “epatocarcinoma polifocale” Controparte_2
causalmente determinato dalle infezioni da epatite HBV e HCV contratte a seguito di trasfusione di emazie.
L'attore ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: 'a) accertare la responsabilità del , in persona del Ministro pro tempore ai sensi dell'art. 2043 Controparte_1
cod. civ. per essere stato, il contagio di da Epatite post trasfusionale HBV e HCV, Controparte_2
conseguente alla colpevole omissione nella vigilanza della sicurezza sul sangue e dei suoi derivati come imposto in generale dalla legge n. 296 del 13/03/1958 con ala quale è stata attribuita al
la competenza in materia di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica;
Controparte_3
nonché ai sensi della legge 14/07/1967 n. 592 che attribuì a quel le funzioni di vigilanza CP_1 sull'attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati. Accertare e dichiarare che il decesso di , occorso in data 24.09.2008, è stato causato da Controparte_2
epatocarcinoma, cirrosi, causalmente determinate dalle epatiti HBV ed HCV e quindi dalle trasfusioni con sangue infetto. Per l'effetto condannare il in persona del Controparte_1
pro tempore al risarcimento del danno spettante iure proprio a per € CP_4 Parte_1
437.332,50 per la perdita del prossimo congiunto , sua madre, deceduta a causa della Controparte_2
patologia neoplastica causata dalle epatiti HBV e HCV. Vinte le spese con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata il 10.5.2017 si è costituito in giudizio il che ha Controparte_1 eccepito la prescrizione della richiesta avanzata a titolo ereditario, dedotto l'assenza di imputabilità, contestato la correlazione causale tra la cirrosi di cui risultava portatrice la e le emotrasfusioni CP_2
intervenute nel maggio 1985 e tra la infezione da virus B e da virus C ed il decesso ed eccepito la compensatio lucri cum damno a tal fine rappresentando che l'odierno attore, unico erede di
[...]
, aveva beneficiato dell'indennizzo di cui alla legge 210/92. CP_2
Parte convenuta ha, dunque, domandato l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: ' in via preliminare accerti e dichiari l'avvenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis, respingendo la domanda ex adverso formulata;
in via subordinata, nel merito, accerti e dichiari l'assenza degli elementi costituitivi per la configurazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i motivi esposti, rigettando, per l'effetto, la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata in fatto e in diritto;
condanni la controparte all'integrale rifusione delle spese di giudizio”.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, prova testimoniale ed espletamento di CTU medico legale, matura per la decisione è stata definita all'esito della udienza celebrata il 2.4.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, il convenuto ha rinunciato alla eccezione di prescrizione con le note CP_1
depositate il 14.6.2021.
Tanto premesso, la correlazione causale tra le emotrasfusioni e la infezione HCV è da ritenersi provata sulla scorta della pronuncia, sul punto, n. 7075/2012 resa dal Tribunale di Foggia – Sez. lavoro confermata con sentenza n. 1250/2014 dalla Corte di Appello di Bari - Sez. lavoro (cfr. C. SSUU n.
19129/2023).
Alla medesima conclusione è pervenuto il CTU nominato nel presente giudizio, dott. Per_1
[“sussiste un nesso di causalità tra le emotrasfusioni cui fu sottoposta la sig.ra
[...] CP_2 presso gli OORR di Foggia e la contrazione dell'epatite HCV”].
[...] L'ausiliario ha, altresì, ravvisato la correlazione causale tra l'infezione da HCV ed il decesso [“Alla luce di tali indicazioni epidemiologiche e cliniche risulta di piana evidenza come la condizione di emocromatosi da cui era affetta la sig.ra fu di fatto aggravata da una epatopatia HCV correlata CP_2
che indusse una evoluzione in epatocarcinoma, responsabile del successivo coma epatico e quindi dell'obitus della il 24.9.2008 (…) sussiste nesso causale tra l'infezione da HCV, CP_2
l'epatocarcinoma ed il successivo decesso”].
Orbene, il , in base ad una pluralità di fonti normative (per l'elenco esaustivo Controparte_1
delle quali cfr., tra le più recenti, Cass. 18520/2018), è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza anche in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, rispondendo ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. Cass. SS.UU. nn. 576 e 584 del 2008 nonché
Cass. 9404/2011, Cass. 17685/2011, Cass. 1355/2014). Dallo stesso quadro normativo di riferimento si evince come fosse già noto, sin dalla fine degli anni '60- inizi anni '70, il rischio di trasmissione di epatite virale e che la rilevazione indiretta dei virus fosse possibile mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAgin. Sussistevano, già dalla metà degli anni '60, obblighi normativi (l. 592/1967; d.P.R. 1256/1971; l. 519/1973; l. 833/1973) volti ad impedire la trasmissione ematica di malattie;
veniva, difatti, preclusa la donazione di sangue a coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – fossero risultati alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass. 9315/2010). La colpa della P.A. è ravvisabile, dunque, anche per la violazione dei comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti richiamate – costituenti limiti esterni alla attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 9404/2011) – contenenti la previsione di condotte attive di verifica, sicurezza e controllo sulla attuazione delle previsioni normative da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione, al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie per via ematica (cfr. Cass. 20765/2009, Cass. 11301/2011). Ne consegue che, in caso di concretizzazione del rischio, il nesso causale tra condotta ed evento pregiudizievole debba ritenersi presuntivamente provato (cfr. Cass. SS.UU. 584/2008, Cass. SS.UU. 582/2008, Cass. 9404/2011, Cass. 17685/2011,
Cass. 1655/2014). In particolare, la colpa ascrivibile all'Amministrazione si sostanzia nei ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza delle misure precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma e sui canali di approvvigionamento e di distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici. Al è, dunque, CP_1
ascrivibile una condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari ad evitare che l'attività trasfusionale sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV sussistendo a suo carico, anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico. Accertata l'omissione di tale attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato e la ricorrenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati può ritenersi che, in assenza di altri fattori alternativi, l'insorgenza della malattia sia dipesa da tale condotta e che, per converso, quella doverosa, qualora tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cass. SS.UU. 576/2008). Come di recente esplicitato dalla Corte di legittimità
(cfr. sent. 14748/2022) “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le Controparte_1 trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 01.01.1968, posto che solo con la l.
592/1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia di raccolta, conservazione e CP_1
distribuzione del sangue umano) vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, tenuto conto del lasso CP_1 di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo”.
In ragione della responsabilità del nella determinazione dell'evento fatale, Controparte_1 spetta all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio da perdita del rapporto parentale. Il danno parentale consiste nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto, che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (cfr. da ultimo Cass. 4571/2023); nel caso di specie, tale presunzione consegue alla posizione dell'attore, unicogenito di
[...]
. Più è stretto il rapporto parentale, maggiore può presumersi, secondo un criterio di CP_2 regolarità logica fondato sull'id quod plerumque accidit, l'intensità del rapporto con la persona offesa
(v. Cass. 25486/2016). Ai fini della liquidazione di tale voce di danno, deve farsi applicazione delle
Tabelle milanesi, nel loro ultimo aggiornamento, le quali hanno recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10579/2021), in base al quale “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Ai fini della liquidazione va considerato il valore del punto in caso di perdita del genitore, pari ad euro 3.911,00, l'età della vittima primaria al momento dell'evento (63 anni), l'età della vittima secondaria (36 anni).
Possono, dunque, riconoscersi in favore di , figlio della le seguenti somme: Parte_1 CP_2 punti 16 per l'età della vittima primaria;
punti 22 per l'età della vittima secondaria;
punti n. 16 per la convivenza (cfr. prova testimoniale di assunta nel corso della udienza celebrata il Testimone_1
20.6.2018); punti 16 per assenza di superstiti;
punti 15 per la qualità ed intensità della relazione affettiva.
In ordine a quest'ultimo parametro deve rilevarsi che, nonostante l'età adulta sia della vittima primaria che della secondaria, debba ritenersi provato lo stretto legame ricorrente tra la ed il CP_2
suo unico figlio il quale permaneva a convivere con la di lui madre - con cui continuava a condividere la quotidianità, in assenza di altri partenti facenti parte della famiglia nucleare - e di cui si prendeva cura nel corso della malattia, sino all'exitus (cfr. prova testimoniale di ). Testimone_1
Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 85 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno l'importo pari ad euro 332.435,00; trattandosi di somma espressa in valori attuali non è dovuta rivalutazione, mentre devono riconoscersi gli interessi compensativi, da calcolarsi al tasso legale con decorrenza dal 24.9.2008 (data del decesso della mediante applicazione dei criteri di cui Cass. CP_2
SS.UU. 1712/1995.Sulla somma così liquidata devono riconoscersi gli interessi legali dalla presente pronuncia sino al saldo.
Non può procedersi, in questa sede, allo scomputo delle somme percepite dal in esecuzione Pt_1
della sentenza n. 7075/2012 resa dalla Sez. lavoro del Tribunale di Foggia.
Gli importi sono stati liquidati in favore dell'odierna parte attorea (cfr. decreto del 22.7.2016 in allegato alle note cartolari del Ministero depositate il 14.6.2021) non ai sensi dell'art. 2 c. 3 della L.
n. 210/1992 (cfr. sul punto C. n. 8773/2022: “l'indennizzo di cui all'art. 2 c. 3 l. n. 210/92 spetta agli aventi diritto iure proprio e non iure hereditario”) e, dunque, iure proprio, ma nella qualità di erede della di lui madre, defunta nelle more del giudizio che quest'ultima aveva introdotto per il riconoscimento dei benefici regolati dalla richiamata normativa.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU di cui al decreto del 1.11.2023, sono regolate secondo soccombenza e liquidate in applicazione dei parametri di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii.
(tab n. 2, finca n. 6) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 co. 1 ai compensi relativi alla fase istruttoria/di trattazione e decisionale stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, per le causali di cui in motivazione, condanna il al pagamento in favore di dell'importo di euro CP_1 CP_1 Parte_1
332.435,00 oltre interessi come regolati in parte motiva;
- condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1.246,95 per Controparte_1
esborsi documentati ed in euro 14.169,50 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Derogatis Nicola ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico del le spese di CTU salva la solidarietà di tutte Controparte_1
le parti processuali nei confronti del nominato consulente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.4.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco