Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2025, n. 6439
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Sentenza 11 marzo 2025

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In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, la violazione dell'obbligo deontologico di probità, dignità e decoro, previsto dall'art. 3, comma 3, della l. n. 274 del 2012, anche se relativa a fatti contestati alla stregua del previgente codice deontologico, integra un illecito disciplinare, sia quando l'avvocato agisca in qualità diversa da quella professionale sia, ed a fortiori, nell'esercizio del suo ministero. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la doglianza, con cui l'avvocato incolpato sosteneva che, con la sopravvenienza della nuova legge professionale, dal 3 febbraio 2013 i comportamenti extraprofessionali, anche se penalmente rilevanti, avevano cessato di avere rilievo disciplinare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2025, n. 6439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6439
    Data del deposito : 11 marzo 2025

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