CASS
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Massime • 1
In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, la violazione dell'obbligo deontologico di probità, dignità e decoro, previsto dall'art. 3, comma 3, della l. n. 274 del 2012, anche se relativa a fatti contestati alla stregua del previgente codice deontologico, integra un illecito disciplinare, sia quando l'avvocato agisca in qualità diversa da quella professionale sia, ed a fortiori, nell'esercizio del suo ministero. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la doglianza, con cui l'avvocato incolpato sosteneva che, con la sopravvenienza della nuova legge professionale, dal 3 febbraio 2013 i comportamenti extraprofessionali, anche se penalmente rilevanti, avevano cessato di avere rilievo disciplinare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2025, n. 6439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6439 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
La sentenza richiesta è in fase di oscuramento
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