Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2228/2024 C.C.
Corte d'Appello di Milano
Sezione persone, minori e famiglie
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Fabio Laurenzi presidente rel. dott.ssa Anna Ferrari consigliere dott. Lucio Marcantonio consigliere ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa civile iscritta al RG 2095/2023 tra:
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Giovannini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
:
nata a NT in [...] il [...], (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Mazzoleni, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del procedimento celebrato innanzi alla
Corte di Appello di Milano RG n. 1423/2021 conclusosi con sentenza n. 2067/2022, depositata il
25.7.2022
Conclusioni
Appellante in riassunzione: “Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello - in riforma del decreto del Tribunale di ON n.v.g. 851/2021 pronunciato in data 20-21 settembre 2021, modificare le condizioni economiche stabilite dalla sentenza di divorzio n. 45/2019 emessa dal
Tribunale di ON in data 25.01.2019, stabilendo: Nel merito la revoca, a far tempo dalla domanda, del diritto della signora a percepire l'assegno divorzile di € 300,00 da Controparte_1 parte dell'ex marito. In ogni caso con vittoria di spese del giudizio d'appello già svolto, del presente giudizio in riassunzione nonché del giudizio svolto dinnanzi alla Suprema Corte di cassazione. Con condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attore delle spese legali corrisposte in esecuzione del decreto della Corte d'Appello impugnato, pari a complessivi € 1750,94 e comunque condannare la signora a restituire al sig. ogni somma a lei Controparte_1 Parte_1 versata dall'attore a decorrere dalla data del deposito del ricorso in primo grado”.
1
Tribunale Ill.mo: - respingere le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, in riforma del decreto del Tribunale di ON 20.9.2021 nella procedura n.
851/2021 V.G.: A) in via principale, confermare le statuizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di ON n. 45/2019 pubblicata il 25.1.2019, con particolare riferimento alle condizioni sub. 2) e 3), ovverosia disporre che le spese ordinarie e straordinarie dei figli siano a carico del padre in ragione del 100%, mentre ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli quando si trovino presso di sè; e stabilire a carico del sig. la corresponsione in favore della sig,ra di un assegno Parte_1 CP_1 di € 300,00 mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
B) in via subordinata, in caso di conferma della statuizione del decreto del Tribunale di ON nel punto in cui pone a carico del padre le spese straordinarie in misura pari al 80%, stabilire a carico del sig. la corresponsione in favore della sig,ra di un assegno Parte_1 CP_1 di € 600,00 mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- con vittoria delle spese di lite”.
Procuratore generale: “L'accoglimento del ricorso con revoca dell'assegno di mantenimento in favore della signora . CP_1
Il giudizio di primo grado
con ricorso depositato in data 1.6.2021 - deducendo una contrazione dei propri Parte_1 redditi rispetto alla data della separazione, nonché un miglioramento della posizione economica di controparte a seguito di una successione ereditaria – chiedeva, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di ON n. 45/2019 del 25.1.2019, la revoca dell'assegno divorzile per la l'obbligo a carico della di contribuire al mantenimento dei CP_1 CP_1 figli;
la divisione delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
si costituiva in giudizio chiedendo di respingere tutte le domanda e per l'effetto Controparte_1 confermare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
Il Tribunale di ON con decreto del 20.9.2021, osservato che “le descritte sopravvenienze si inseriscono in un quadro economico- reddituale da cui emerge comunque un evidente divario in favore del ricorrente”, disponeva quanto segue: “1. pone le spese straordinarie per i figli a carico del padre nella misura dell'80%;
2. conferma le altre statuizioni;
3. spese integralmente compensate”.
Il giudizio in grado di appello
proponeva reclamo avverso il decreto del Tribunale di ON del 20.9.2021 Parte_1 chiedendo: di revocare a far tempo dalla domanda il diritto della alla percezione di un CP_1 assegno divorzile;
di prevedere l'obbligo della di contribuire alle spese straordinarie CP_1 relative ai figli nella misura del 50%.
lamentava:
1. l'omessa valutazione e quantificazione dei redditi netti delle parti Parte_1
e del contributo al mantenimento dei figli;
2. l'omessa valutazione dei presupposti per la conservazione del diritto alla percezione dell'assegno divorzile con riferimento agli indici di indipendenza individuati dalla Suprema Corte (possesso di redditi e/o cespiti mobiliari e immobiliari;
capacità effettive di lavoro personale;
stabile disponibilità di una occupazione);
3. l'errata e
2 contraddittoria pronuncia sugli obblighi di contribuzione dei figli da parte della madre.
si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare il reclamo e per l'effetto confermare Controparte_1 il decreto gravato.
Rappresentava che il era proprietario di svariati immobili, di diverse decine di pezzi di Parte_1 antiquariato, di alta epoca, collocati nelle diverse proprietà; che il utilizzava gratuitamente Parte_1 quale studio professionale l'appartamento di ON in via Vanoni, cointestato tra i coniugi il cui valore di locazione non era inferiore ad € 500,00/600,00 mensili;
che lei per tutta la durata della vita coniugale si era dedicata alla gestione della famiglia, rinunciando allo svolgimento di attività lavorativa;
che a seguito della revoca dell'assegnazione della casa coniugale era stata costretta a locare un appartamento;
che aveva effettivamente ereditato degli immobili che tuttavia non conferivano una rendita tale da aver mutato le proprie condizioni economiche.
La Corte d'Appello con decreto del 27.7.2022 rigettava il reclamo e confermava integralmente quanto statuito dal Tribunale di ON osservando quanto segue: “a parere della Corte deve essere condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale sia con riguardo all'assegno divorzile che con riguardo alla ripartizione delle spese straordinarie per i figli (80 % a carico del reclamante e 20%
a carico della reclamata) poiché, pur comparando le documentate sopravvenienze in peius per il
[...]
– avvocato – ed in melius per la con le preesistenti condizioni economico- Pt_1 CP_1 reddituali di entrambi all'epoca del divorzio, si rileva che comunque le descritte sopravvenienze si inseriscono in un quadro economico - reddituale da cui emerge comunque un evidente divario in melius in favore del – che peraltro convive con un'altra compagna dalla quale ha Parte_1 sicuramente un apporto economico.
Rilevante è inoltre la circostanza che il pur dovendo versare un assegno divorzile dallo Parte_1 stesso concordato e quantificato in € 300,00 mensili in favore della è anche vero che tale CP_1 importo costituisce per lui un onere deducibile e che in parte lo recupera con le imposte, di contro per la reclamata è fonte di reddito e come tale soggetto a tassazione”.
Il giudizio di legittimità
proponeva ricorso presso la corte di cassazione individuando i seguenti motivi: Parte_1
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 Legge 898/1970; 2. violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 Legge 898/1970 anche in relazione all'art. 2967 c.c.
Con entrambi i motivi di ricorso il ricorrente censurava l'omessa valutazione dei fatti sopravvenuti e non contestati e la loro incidenza sui criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, non più attribuibile in funzione del solo divario reddituale tra le parti.
La corte di cassazione ha ritenuto la censura fondata chiarendo che: “…La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di “giustificati motivi” e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica istauratasi (Cass. 354/2023)” risulta non contestato il miglioramento patrimoniale della signora (che nel luglio 2019 aveva CP_1 ereditato un appartamento in centro ON appartenente alla categoria A/2 di mq 134 locato per €
450,00 e altri beni, tra cui una ulteriore quota di proprietà degli antichi locali in cui è ubicato un
3 noto ristorante della LI, il Ristorante "Cerere", per un valore complessivo di oltre €
500.000,00. A riprova il ricorrente depositava il doc: 22) che certificava gli immobili di proprietà nell'anno 2017 e il doc 23) che certificava immobili di proprietà CP_1 CP_1 successivamente al divorzio).
Nel caso in esame la Corte d'appello ha omesso di spiegare perché i mutamenti economico- patrimoniali intervenuti, pur ritenuti sussistenti, siano stati ritenuti irrilevanti tanto più in presenza di un mutamento in pejus delle condizioni economico reddituali dell'ex marito avvocato, non escluso dal giudice di merito (…) La Corte d'Appello nel riconoscere soltanto nel perdurare divario la fonte della conferma della precedente statuizione sull'assegno divorzile, ha omesso la valutazione comparativa in concreto della situazione ex ante e di quella successiva ai mutamenti indicati, sulla base della quale applicare i principi costantemente applicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di criteri attributivi e determinativi dell'assegno. Pertanto risulta censurabile l'accertamento svolto dal giudice del merito per non essere stati esaminati e valutati in via effettiva i nuovi elementi di fatto sopravvenuti da porre in correlazione, come già rilevato con quanto stabilito da S.U. 18287 del 11/07/2018 e seguenti.
La Corte d'Appello ha fatto mal governo di questi principi fermando la comparazione e riconoscendo il diritto e la determinazione dell'assegno sul solo permanere del divario di reddito tra i due coniugi in contrasto con quanto sopra.
Il ricorso deve quindi essere accolto, cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità…”.
Sulla base della superiore argomentazione la suprema corte accoglieva il ricorso e cassava il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio di rinvio alla Corte di Appello di Milano
In data 24.7.2024 riassumeva la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c. chiedendo: Parte_1
“…in riforma del decreto del Tribunale di ON n.v.g. 851/2021 pronunciato in data 20-21 settembre 2021, modificare le condizioni economiche stabilite dalla sentenza di divorzio n. 45/2019 emessa dal Tribunale di ON in data 25.1.2019 stabilendo: nel merito: la revoca, a far tempo dalla domanda, del diritto della signora a percepire l'assegno divorzile di € 300,00 da parte CP_1 dell'ex marito. In ogni caso con vittoria di spese del giudizio d'appello già svolto, dal presente giudizio in riassunzione nonché del giudizio svolto dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Con condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attore delle spese legali corrisposte in esecuzione del decreto della Corte d'Appello impugnato, pari a compressivi € 1750,94 e comunque condannare la signora a restituire al sig. ogni somma a lei Controparte_1 Parte_1 versata dall'attore a decorrere dalla data del deposito del ricorso di primo grado…”. L'appellante in riassunzione esponeva che:
- a seguito del divorzio il suo reddito aveva subito una forte contrazione;
che la posizione economica della era migliorata notevolmente, in quanto ella aveva ereditato nel mese di luglio del CP_1
2019 diversi immobili, percepiva un canone di locazione per uno degli immobili ereditati (via Trieste di ON) pari a € 460; non pagava più un canone di locazione, essendo andata a vivere presso la casa di NT in LI dove coabitava con la madre, successivamente deceduta (mentre all'epoca
4 del divorzio viveva in un immobile condotto in locazione il cui canone ammontava a € 300), godeva di un adeguato stipendio mensile;
- che il collegio della Corte d'Appello “pur avendo riconosciuto un miglioramento delle condizioni economiche della reclamata e un deterioramento di quelle del reclamante, ha immotivatamente neutralizzato entrambi i dati e, soprattutto, non ha considerato il valore economico e reddituale dei cespiti ereditati dalla e ha creduto alla sua affermazione secondo cui la casa di San CP_1
Bernardo, da lei non abitata e ove la stessa ha la sola residenza formale, tanto che in sentenza è stato riconosciuto che la signora non vi abiti in “autunno-inverno poiché è priva di riscaldamento”, non verrebbe locata a terzi e, allo stesso modo, ha accettato supinamente per vera la circostanza che
l'immobile abitativo ereditato dalla stessa in centro a ON sarebbe infruttifero perché riconsegnato dall'inquilino, quindi in buona sostanza, privo di valore”.
- che la corte d'appello aveva esasperato il valore dei cespiti di proprietà del e supposto Parte_1 che lo stesso avrebbe un indimostrato apporto economico da parte della sua compagna.
- che non ricorrevano i presupposti per riconoscere natura compensativa-perequativa all'assegno di divorzio, poiché il anzi aveva subito un pesante contraccolpo alla sua attività professionale Parte_1
a causa della moglie per le numerose crisi depressive della stessa avute in costanza di matrimonio;
per le iniziative diffamatorie della moglie ai suoi danni con conseguente processo penale.
Aggiungeva, inoltre, che la moglie non aveva subito alcun sacrificio per la vita familiare avendo scelto liberamente di lasciare l'attività che svolgeva all'inizio della vita matrimoniale.
- che la figlia maggiore della coppia da circa un anno aveva trasferito la sua residenza in Portogallo ed era economicamente indipendente, mentre il figlio allo stato sembrava aver superato le sue Per_1 problematiche e si manteneva svolgendo lavori vari (magazziniere, operaio, falegname).
Con comparsa del 24.12.2024 si costituiva in giudizio chiedendo “respingere Controparte_1 le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto”.
Esponeva che non aveva mai riconosciuto un miglioramento delle proprie condizioni economiche, né un peggioramento delle condizioni del che nei precedenti giudizi aveva evidenziato le Parte_1 seguenti circostanze non contestate da controparte;
che già dal momento del divorzio svolgeva attività lavorativa presso la casa di riposto di NT in LI percependo una Controparte_2 retribuzione € 1.140 netti mensili;
che il contratto di locazione relativo all'immobile di ON in via
Cesare Battisti era stato risolto il 31.1.2022 (doc. 21) e allo stato risultava improduttivo di reddito e con IMU per € 994,00 (doc. 23) e spese condominiali di € 832; che gli immobili di cui era divenuta proprietaria erano tutti inseriti in dichiarazione dei redditi ed erano improduttivi di reddito;
che non poteva abitare in autunno-inverno nell'immobile di San Bernardo in quanto posto a circa 1.300 m di altitudine e privo di riscaldamento, oltre che difficilmente accessibile quando nevicava;
che nel corso dell'anno viveva nell'immobile di proprietà del fratello, in precedenza di proprietà della defunta madre, con l'onere di provvedere alle spese di gestione;
che l'immobile ove è ubicato il ristorante
“Cerere” era di proprietà della per la quota di 5/216; che la defunta madre della CP_1 CP_1 non era titolare di alcun bene immobile né aveva lasciato alcuna liquidità residua, tanto da non essere stata presentata dichiarazione di successione;
che i figli della coppia erano divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti e non percepiva più gli assegni familiari;
che l'appartamento di
ON in via Vanoni n. 15 di cui era comproprietaria unitamente al marito veniva utilizzato esclusivamente da quest'ultimo quale studio professionale, senza alcuna corresponsione di indennità in favore della moglie;
che pagava l'IMU per l'immobile di ON in via Vanoni n. 15; che aveva
5 dedicato la vita alla gestione della famiglia in accordo con il non versando alcun Parte_1 contributo previdenziale, ripresi solo all'età di 50 anni;
che non vi era stato alcun peggioramento delle condizioni economiche del che l'assegno divorzile per il andava in detrazione CP_3 Parte_1 fiscale.
Con note depositate in data 27/28.3.2025 le parti si riportavano alle conclusioni di cui ai propri atti difensivi e chiedevano concedersi termini per gli atti conclusivi.
All'udienza del 1.4.2025 la corte, ritenuto che il procedimento in esame andava introdotto con ricorso applicava il corrispondente rito e tratteneva la causa in decisione (Cassazione civile, sezione prima,
7.9.2020, n.18612).
Venendo al merito del giudizio, vi è da rilevare come la pronuncia della S.C. imponga a questa Corte in sede di rinvio di tener conto dei principi di diritto da lei enunciati, ed in particolare la necessità di effettuare una valutazione comparativa in concreto delle situazioni dei coniugi nel periodo precedente e successivo ai mutamenti da loro dedotti.
Vanno pertanto poste a raffronto le posizioni economico patrimoniali delle parti - e in particolare il periodo antecedente al divorzio, definito con sentenza del 25.1.2019 su conclusioni congiunte, e il periodo successivo alla proposizione del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio promosso da in data 1.6.2021. Parte_1
Dal raffronto emerge quanto segue: facendo riferimento alla data della sentenza di divorzio con la quale le parti concordavano per un assegno divorzile a carico del pari a € 300,00, dalle dichiarazioni dei redditi agli atti risulta Parte_1 che:
- per l'anno d'imposta 2016 presentava un reddito netto mensile pari a € Parte_1
11.198,00; per l'anno d'imposta 2017 presentava un reddito netto mensile pari a € 7.105,00; per l'anno d'imposta 2018 presentava un reddito mensile netto pari a € 10.516,00;
- per l'anno d'imposta 2016 presentava un reddito netto mensile pari a € Parte_2
1.787,00; per l'anno d'imposta 2017 presentava un reddito netto mensile pari a € 1.776; per l'anno d'imposta 2018 presentava un reddito netto mensile pari a € 1.546,00. Vi è da precisare che i redditi della relativi agli anni d'imposta sopra indicati erano Parte_2 compresivi dell'assegno di mantenimento, pari a € 800,00 mensili, versatole in forza del decreto del
Tribunale di ON del 12.11.2015, emesso a conclusione del procedimento per la modifica delle condizioni di separazione.
Passando alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo successivo alla data del ricorso depositato il 1.6.2021 dal per la modifica delle condizioni di divorzio si osserva che: Parte_1
- per l'anno d'imposta 2019 presentava un reddito netto mensile pari a € Parte_1
5.783; per l'anno d'imposta 2020 presentava un reddito netto mensile pari a € 3.899; per l'anno d'imposta 2021 presentava un reddito mensile netto pari a € 6.559; per l'anno d'imposta 2022 presentava un reddito netto mensile pari a € 5.147; per l'anno 2023 presentava un reddito netto mensile pari a € 9.226
- per l'anno d'imposta 2019 presentava un reddito netto mensile pari a € Parte_2
1.616; per l'anno d'imposta 2020 presentava un reddito netto mensile pari a € 1.574, comprensivi dell'assegno di divorzile pari a € 300 mensili.
Analizzando le visure catastali di entrambe le parti relative agli anni 2017 e 2021 si osservano le seguenti variazioni:
6 - il con atto notarile del 6.12.2019 (doc. 3 prodotto dalla ha venduto Parte_1 Parte_2 numero 3 immobili situati nel Comune di AL (pag. 7 visura T111024 del 2017); ha venduto numero 2 immobili dei quali risultava proprietario per 30/300 situati nel Comune di PI (pag. 1 visura T111535 del 2017); ha acquistato numero 1 immobile presso il Comune di NT in LI con atto notarile del 4.10.2018 (pag. 2 visura T288731 del 2021); ha acquistato numero 1 immobile presso il Comune di NT in LI con atto notarile del 29.4.2019 (pag. 3 visura T288731 del
2021);
- la nella visura del 2021 riporta tutti gli immobili già presenti nella visura del 2017, Parte_2 alcuni di essi con una proprietà pro quota maggiore, oltre ad ulteriori immobili, di cui risulta sempre proprietaria pro quota, ereditati a seguito di successione di del 21.7.2019. Persona_2
Specificatamente per l'immobile nel Comune di NT in LI (foglio 20, particella 635) nel
2017 era proprietaria per 1/18, mentre nel 2021 diviene proprietaria per 1/5; per gli immobili nel
Comune di NT in LI (foglio 20, particella 634, sub 11,12,13,14) nel 2017 era proprietaria per 1/54, mentre nel 2021 diviene proprietaria per 5/216.
Si sono aggiunti: immobile nel Comune di CH (foglio 35, particella 39) con proprietà per 1/15; immobile nel Comune di NT in LI (foglio 24, particella 555, sub 42) con proprietà per 1/2; immobile nel Comune di NT in LI (foglio 24, particella 555, sub 46) con proprietà per 1/12; immobile nel Comune di ON (foglio 42, particella 228, sub 7) con proprietà piena.
Dalle visure catastali emerge, inoltre, che e sono proprietari Parte_1 Parte_2 al 50% per ciascuno di un immobile presso il Comune di ON, via Ezio Vanoni n. 15, (foglio 41, particella 297, sub 10) di categoria A/2, classe 2, 7,5 vani, per un totale di 147 m2, con rendita catastale di € 697,22.
Il suddetto immobile in sede separazione consensuale omologata con decreto del 24.4.2013 veniva lasciato nella disponibilità del e ciò in ragione anche dell'assegnazione della casa Parte_1 familiare, di proprietà esclusiva di quest'ultimo, in favore della Parte_2
L'assegnazione della casa coniugale, tuttavia, con decreto del Tribunale di ON del 12.11.2015 è stata revocata e la casa familiare è tornata nella piena disponibilità del che pertanto oggi Parte_1 vive nella casa coniugale e continua a usufruire dell'immobile di via Ezio Vanoni senza nulla corrispondere alla Parte_2
Dopo aver analizzato la complessiva consistenza patrimoniale di entrambe le parti, e le variazioni registrate, l'invocata revoca dell'assegno divorzile risulta priva di nesso di causalità; infatti se da un lato si può certamente attestare un lieve miglioramento patrimoniale della dall'altro detto Parte_2 miglioramento non è tale da incidere in modo significativo sul condivisibile apparato motivazionale del tribunale che evidenzia un consistente squilibrio patrimoniale tra le parti e fa applicazione dei principi espressi dalla S.C. in materia di diritto e misura dell'assegno divorzile.
La difatti, continua a svolgere oggi la medesima attività lavorativa che svolgeva già in Parte_2 sede di divorzio e gli immobili ereditati nel 2019 le sono quasi tutti pervenuti con variazioni pro quota non significative, come sopra riportate .
In particolare la quota di partecipazione nell'immobile locato al ristorante “Cerere” determina per la un reddito loro annuo di circa € 300, essendo proprietaria nella misura di 5/216; Parte_2
l'immobile nel Comune di ON (foglio 42, particella 228, sub 7) in via Cesare Battisti di 134 mq, di cui la è proprietaria esclusiva, è sfitto dal 2022 e necessita di importanti interventi Parte_2
7 manutentivi per essere messo a reddito (vedi foto 22 costituzione reddito che ad ogni Parte_2 modo – basandosi sul valore locativo attribuito a suo tempo al bene – non raggiungerebbe i € 500 mensili.
Il d'altra parte continua ad avere un reddito netto mesile che, seppur inferiore a quanto Parte_1 percepito in anni antecedenti, appare elevato e notevolmente superiore a quello dell'ex coniuge. Si rammenta, inoltre, come sopra già chiarito che il gode al 100% dell'immobile presso Parte_1 il Comune di ON, via Ezio Vanoni n. 15, di cui è proprietario solo al 50% con la e Parte_2 nulla a lei corrisponde, garantendosi così un ulteriore vantaggio economico.
In esito, questa Corte ritiene che permanga lo squilibrio patrimoniale tra i coniugi e risulti comunque prevalente l'aspetto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, legato alla durata di anni 20 del matrimonio
Sul punto si precisa che a nulla rileva quanto dedotto da parte appellante in riassunzione circa le iniziative diffamatorie poste in essere ai suoi danni dalla in quanto successive al Parte_2 disgregarsi della comunione materiale e morale dei coniugi.
Dal capo d'imputazione riportato nella sentenza penale di condanna, prodotta dal si Parte_1 evince che il fatto è stato commesso dalla il 31.8.2016, quindi diversi anni dopo la Parte_2 separazione avvenuta con decreto di omologa in data 24.4.2013.
La Corte, in ragione delle superiori considerazioni, rigetta l'appello e conferma l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di la somma mensile di € 300,00 Parte_1 Parte_2
a titolo di assegno divorzile, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat FOI.
Ritenuta la soccombenza dell'appellante in riassunzione in forza della valutazione unitaria dell'esito del complessivo giudizio, condanna al pagamento delle spese di lite liquidate Parte_1 come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione in epigrafe indicato, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte soccombente, , a rifondere alla controparte, Parte_1 Parte_2
le spese del complessivo gravame, spese liquidate in € 2.898,00 per la fase di appello, €
[...]
3.544,00 per il giudizio di legittimità ed € 3.898,00 per il giudizio di riassunzione, oltre spese generali pari al 15 delle competenze liquidate ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 1° aprile 2025.
Il presidente
Fabio Laurenzi
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