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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/12/2024, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5019/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
cdf. , nata a [...], il [...], residente a [...]C.F._1
Baselga di Pinè (TN), in via dei Caduti n. 7, cittadinanza italiana, C.F:
, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Magnotti, C.F: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, via C.F._2
Paradisi 15/2, giusta delega su atto separato e allegato al ricorso e
c.f. , nato a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._3
a Baselga di Pinè (TN), via dei Caduti n.7, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Fronza, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, via Paradisi n. 15/4, giusta delega su atto separato e allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 07 novembre 2024, così come successivamente confermate all'udienza del 05 dicembre 2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 07 novembre 2024, così come confermate all'udienza del 05 dicembre 2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto. 2)
Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario contratto in data 26.6.2004, nel Comune di Sover (TN), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sover, al n. 1, parte 2, serie A, dell'anno 2004).
3) Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i minori avranno residenza abituale presso la casa familiare di via dei Caduti n. 7 a Baselga di Pinè (TN), con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 4)
Assegnare provvisoriamente, in attesa di assumere una decisione definitiva, la casa familiare sita in Baselga di Pinè (TN), via dei Caduti n. 7 a con ogni arredo e Parte_1
pertinenza limitatamente alle porzioni evidenziate in VERDE nella planimetria allegata al presente atto sub doc. n. 16 e da intendersi parte integrante dello stesso. Al sig. CP_1
resta assegnata la parte evidenziata in . Le parti evidenziate in
[...] CP_2 CP_3
restano di uso comune. Le porzioni evidenziate nulla rilevano ai fini della proprietà e di eventuali decisioni future in ordine all'assegnazione e/o vendita della casa. Trattandosi di accordo temporaneo, le parti si impegnano a non intavolare la sentenza, che recepirà tale condizione. 5) Per quanto riguarda i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario e i figli, si precisa che – tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori – i figli staranno con il padre il giovedì dalla fine lavoro sino al giorno successivo (con cena e pernotto presso di lui), con riaccompagnamento a scuola o, in estate, alle attività programmate;
inoltre, a settimane alternate, dal sabato mattina alle 9 sino alla domenica sera alle 19:00. Quando è festivo il giorno infrasettimanale di spettanza del padre, se lo vorranno, i figli potranno trascorrere tutta la giornata con il padre;
diverse maggiori modalità di incontro potranno essere concordate tra i genitori e i figli;
per le vacanze scolastiche natalizie, i ragazzi staranno con la madre sempre il giorno della Vigilia e con il padre il giorno di Natale;
qualora intervengano diversi impegni e/o esigenze e/o abitudini familiari, i genitori concordano di alternare di anno in anno il Natale con i figli;
successivamente il padre trascorrerà con i figli alternativamente il periodo dal 26 dicembre mattina al 1° gennaio mattina o il periodo dal 1° gennaio mattina alla ripresa delle lezioni scolastiche, alternando il periodo con la madre di anno in anno o secondo diversi accordi tra gli stessi;
per metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; nel corso del periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane non consecutive (ma potrà intervenire diverso accordo tra i genitori), da concordarsi entro la fine di marzo, tenendo in considerazione le attività e gli impegni dei figli;
per quanto attiene le attività estive dei figli, durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica, i coniugi si riservano entro il mese di maggio di concordare le occupazioni diurne dei figli, in termini di calendario, luoghi, attività che siano reciprocamente condivisi, valutate anche le volontà espresse dai ragazzi. Ciascun genitore comunicherà all'altro l'esatto luogo di vacanza in cui si recherà con i figli, consentendo rapporti telefonici quotidiani con l'altro genitore;
al rientro da un periodo di vacanza i ragazzi trascorreranno il primo fine settimana successivo con il genitore con cui non sono stati via, per evitare periodi troppo dilatati senza frequentare il padre o la madre;
eventuali soggiorni all'estero dei figli dovranno essere autorizzati da entrambi i coniugi;
rimarranno comunque libere eventuali modifiche e/o accordi, contingenti o permanenti, secondo la necessaria ragionevolezza e sempre nell'interesse primario dei figli e della loro volontà, oltre che delle legittime aspettative e libertà dei genitori;
resta intesa la piena collaborazione nel caso di malattia dei ragazzi ed i genitori comunicheranno sempre tra di loro l'eventuale insorgere di malattie od infortuni;
le parti confermano con forza e convinzione la volontà di garantire ai figli la frequentazione e la conservazione di concreti e ricorrenti rapporti con le rispettive famiglie d'origine, con le quali, sia i coniugi, sia i figli, hanno ottimi rapporti.
Qualora, per qualsiasi ragione, un genitore non potesse prendersi cura dei figli nei tempi a lei/lui assegnati per un periodo di tempo superiore alle 4 ore, lo comunicherà all'altro genitore, in modo che – se possibile – se ne possa prendere cura;
in caso di sua indisponibilità, si potrà fare ricorso all'aiuto di nonni o altri parenti. 6) Disporre che
- tenendo conto della valenza economica dei compiti domestici e di cura Controparte_1
assunti dalla madre, e del percepimento da parte della signora dei sostegni pubblici Pt_1
economici (AUP e AUU e sgravio fiscale madri lavoratrici), contribuisca al mantenimento dei figli, mediante versamento dell'importo di € 350 mensili (per 12 mensilità), per ciascun figlio, da versarsi, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese con versamento a
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_1
(prima rivalutazione a un anno dal deposito della sentenza), purché l'indice sia positivo.
L'assegno di mantenimento sarà dovuto sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli. 7) non si prevede alcun assegno di mantenimento, in quanto le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
8) Disporre inoltre, che – come stabilito dalla legge e secondo l'accordo in tal senso raggiunto fra i coniugi – l'assegno unico provinciale e l'assegno unico universale, nonché qualsiasi altra forma di aiuto saranno percepiti per intero dalla signora 9) Disporre che le spese straordinarie per i figli – tenuto Parte_1
conto delle condizioni economiche di ciascuno dei genitori – siano a carico delle parti nella misura del 50% e devono essere concordate tra le parti, secondo le linee guida del CNF. 10)
Le parti continueranno a pagare il mutuo gravante sulla casa familiare con la percentuale collegata alla quota di proprietà di ciascuno (2/3 al marito e 1/3 alla moglie). 11) Tutte le spese connesse all'uso della casa (utenze, manutenzioni ordinarie varie, ecc…) sono a carico di ma quanto alle manutenzioni ordinarie resterà nella sua assoluta Parte_1
discrezionalità la decisione di quando e come procedere alle riparazioni fermo restando l'obbligo di conservazione e custodia del bene immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, consapevole del fatto che due terzi della proprietà sono del sig. e Controparte_1
che quindi il bene va preservato a beneficio di entrambe le parti. 12) La signora si Pt_1
impegna a non introdurre nuovi partner nella casa famigliare fino alle eventuali decisioni in merito alla proprietà della stessa, ribadendo i coniugi la volontà di riservarsi in merito un periodo di un anno dal deposito della sentenza di separazione per assumere qualsiasi decisione. A decorrere da tale data – e a prescindere dalle decisioni prese riguardo alla suddivisione o vendita della casa familiare – l'impegno assunto perderà valore, in quanto – se protratto - lesivo della libertà personale e sociale della signora 13) Ordinare alla Pt_1
cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sover, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 14)
Spese legali compensate”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 07.11.2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 09 dicembre 2024
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi