CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente rel.
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 304 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
(P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in Olbia, Via Roma 76, presso lo studio dell'avv.
Paola Palitta che la rappresenta e difende come da delega in atti, parte appellante contro
, (P. I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Porto Torres, Piazza
Garibaldi 16, presso lo studio dell'avv. Stefania Pappani, giusta procura in atti, parte appellata
La causa è stata decisa ex art. 437 cpc all'udienza del 19.09.2025 sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente in appello: “in riforma della sentenza impugnata, voglia dichiarare nulla e/o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio per i motivi di cui all'espositiva; in ogni caso riformare la sentenza di primo grado escludendo la condanna della alle spese;
con vittoria delle spese e competenze dei due gradi dello stesso Pt_1
giudizio”;
1 Nell'interesse del resistente in appello: “Piaccia all'On. Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, - dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. con conseguente condanna alle spese;
in subordine e nel merito - rigettare l'appello proposto, con conseguente e integrale conferma della sentenza impugnata;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
1. Svolgimento del processo ropose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n° 152/I del 4.7.2018, con Parte_1
cui la ingiunse alla società il pagamento Controparte_1
della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 per la violazione dell'art. 133, comma 1°, d.lgs. 152/06 per “il superamento del valore limite di emissione fissato per i parametri Azoto Ammoniacale, Tensioattivi Totali ed HI OL”.
In particolare, la ricorrente espose che dai referti analitici (rapporto di prova n. 14SS03469) rilasciati dell'ARPAS Dipartimento Gallura era emerso che il campione esaminato fosse non conforme al D. Lgs. 152/2006 per il parametro TO CA;
in realtà, l'Arpas segnalò anche che relativamente alla tab. 3 dell'all. 5 alla parte III del citato decreto le analisi avevano valori superiori ai limiti per i parametri Tensioattivi totali e HI OL, con la precisazione che tali parametri non rientravano nelle prescrizioni indicate nell'autorizzazione allo scarico.
Pertanto, l'opponente chiese l'annullamento dell'ordinanza, perché nulla ed infondata in fatto ed in diritto, eccependo:
- che il depuratore in esercizio, acquisito dal gestore nelle condizioni e con l'impianto strutturale inadeguato per quanto attiene all'ossidazione dell'ammoniaca (“lo schema di trattamento impostato su sedimentazione primaria con vasca Imhoff, percolatore, sedimentazione secondaria con vasca Imhoff, non consentiva l'ossidazione spinta del refluo, considerato che la vasca Imhoff è un sedimentatore con camera anaerobica”), nel periodo del campionamento – caratterizzato dal freddo – non avrebbe potuto dare risultati differenti da quelli emersi, stante il decremento delle attività batteriche dovute alle basse temperature, a cui la specifica tipologia impiantistica era esposta;
- la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 4 l. n. 689/81, poiché la segnalazione parametri di cui alla tabella 3 non era attinente all'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla provincia, facente riferimento soltanto alla tab. B DGR n. 69 del 10.12.2008;
2 - l'impossibilità per di astenersi dalla gestione delle opere anche se non Parte_1
adeguate dal punto di vista strutturale/funzionale per via della convenzione di affidamento del
Servizio Idrico Integrato;
- la mancata risoluzione del problema nonostante gli interventi deliberati dall'organo competente, eseguiti sul percolatore e non sulle vasche imhoff;
- la fissazione ai sensi dell'all. 5 al D.lgs. 152/2006 di valori limite di emissione esclusivamente per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti e l'indicazione (senza fissazione di un limite) circa un valore non superiore ai 5000 UFC/100 ml per l'HI OL (e non la fissazione di un limite vero e proprio) ai sensi della tab. 3, per gli impianti con potenzialità inferiore ai 2.000 abitanti, come quello di
Luogosanto;
- la violazione del diritto di difesa per indeterminatezza della sanzione, avendo il verbale della notifica della violazione riportato il contenuto della norma violata.
Costituitosi l'ente resistente, chiese il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 65/2024 pubblicata il 2.2.2024, rigettò l'opposizione, rilevando che:
- vrebbe dovuto garantire la gestione ottimale dell'impianto, tramite il rispetto Parte_1
delle condizioni all'autorizzazione allo scarico ed anche con l'esecuzione degli interventi necessari al corretto funzionamento;
- i tecnici dell'ARPAS avevano rilevato – come emerso dal verbale di campionamento del
3.11.2014 – il funzionamento dell'impianto in tutte le sue fasi, salva la presenza di fanghi nella vasca Imhoff primaria;
- il riferimento alla tab. 3 era contenuto all'interno della tab. B dell'allegato 1 della direttiva regionale sugli scarichi e l'autorizzazione allo scarico di cui al provvedimento n. 614 del
27.12.2011 vincolava lo scarico delle acque reflue urbane del depuratore di Luogosanto
Centro al rispetto dei limiti di emissione di cui alla tab. B dell'all. n.1 della DGR 69/25 del
10.12.2008, in quanto applicabile nel caso di impianti di depurazione al di sotto dei 2000 AE
(Abitanti Equivalenti) come quello appunto di Luogosanto, dimensionato per un carico antropico di 1890 AE;
- anche allo scarico in oggetto dovevano applicarsi i limiti di emissione di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 secondo quanto previsto nella tabella citata (“Per i reflui urbani con componente industriale e per i reflui assimilati ai domestici valgono tutti i restanti parametri
3 della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs n. 152/2006 limitatamente ai parametri caratteristici dei reflui che costituiscono lo scarico”), con conseguente sussistenza della violazione contestata.
Infine, il giudice precisò che, quanto al parametro HI OL, poiché nella nota a margine della tab. 3 citata – senza distinzione in ordine alla dimensione degli impianti - era previsto che “In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente, andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000/UFC/100ml”, ogni autorizzazione doveva essere adattata alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla localizzazione, e alle condizioni locali dell'ambiente, con facoltà dell'amministrazione di fissare limiti più restrittivi;
pertanto, secondo il giudice di prime cure, considerato che il parametro HI OL rilevato in sede di analisi dall'ARPAS era pari a 400000 ufc/100 ml, era da considerarsi sussistente la violazione contestata in relazione al superamento del sopra citato limite di 5000 ufc/100 ml.
2. Atto di appello
2.1 Primo motivo d'appello
La parte appellante ha innanzitutto lamentato l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ritenne priva di fondamento la contestazione in ordine alla segnalazione dei parametri relativi alla tabella 3 dell'allegato 5, parte terza, d. lgs n. 152/2006 – asseritamente priva di attinenza con l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla provincia – e l'eccezione in base alla quale secondo cui il limite di 5000/UFC/100ml riferito al parametro
HI OL avrebbe dovuto intendersi quale limite consigliato, pertanto non tassativo né vincolante.
In particolare, secondo l'appellante, tale motivazione non rendeva possibile verificare la sussistenza della violazione di cui all'art. 133, comma 1°, d.lgs. n. 152/2006, per il superamento dei valori limite contestati, compreso quello dell'HI OL, dato che in realtà detti limiti devono essere considerati indicativi e non precettivi.
Pertanto, tenendo conto degli orientamenti formatisi nella giurisprudenza di merito (ex pluris, doc.
3 - sent. n. 103/2022 Corte d'Appello di Cagliari), richiamata la disciplina di cui agli artt.
74 e 101 d.lgs. n. 152/2006, contenenti rispettivamente la distinzione tra “acque reflue domestiche”, “acque reflue urbane” ed “acque reflue industriali” e la disciplina che le regola, ha precisato che: Parte_1
4 - gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi esclusivamente alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2, mentre solo qualora nell'impianto vengano convogliate acque reflue industriali devono essere rispettati i valori limite della tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni;
- che nel caso di specie la zona omogenea , avrebbe dovuto Controparte_1 CP_1
dimostrare che nell'impianto fossero convogliate acque reflue industriali, quantomeno in miscuglio con le acque reflue domestiche.
Peraltro, la parte appellante, dato atto della circostanza per cui negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane relativamente agli agglomerati con potenzialità superiore ai 2.000 abitanti equivalenti, ha specificato che l'autorità competente, in sede di autorizzazione allo scarico, per il parametro HE OL, ha potestà di fissare un valore limite ma con esclusivo riferimento alle acque reflue urbane che derivino da fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali;
pertanto, la sentenza impugnata è erronea laddove il tribunale ritenne che all'ipotesi in esame debbano applicarsi i limiti di emissione relativamente agli impianti di depurazione al di sotto dei 2000 AE, quale quello di Luogosanto, dato chel'all. 5 del D.Lgs. 152/2006 fissa i valori limite di emissione esclusivamente per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità superiore ai 2000 AE;
difatti, nell'autorizzazione allo scarico non viene indicato un valore limite neppure per il parametro
HI OL.
Pertanto, in conclusione, a detta della parte appellante, non risultano elementi per ritenere sussistente la violazione dell'art. 133 comma 1° del D. Lgs. 152/06, per “il superamento del valore limite di emissione fissato per i parametri Azoto Ammoniacale, Tensioattivi Totali ed
HI OL”.
2.2 Secondo motivo di appello in ordine alle spese di lite
Infine, la parte appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza in punto di spese, per avere accolto la domanda della resistente alla condanna alla rifusione delle stesse nei confronti di
All'amministrazione, che si era costituita in giudizio avvalendosi, ai sensi Parte_1
dell'art. 417 bis c.p.c., di un proprio dipendente, nulla era dovuto, considerato che, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità all'amministrazione vittoriosa difesa dai propri funzionari non spettano i diritti e gli onorari di avvocato, difettando tale qualifica in capo ai citati funzionari, ma solo il rimborso delle «spese vive» sostenute, da indicarsi in apposita
5 nota (Cass. n. 9635/1997; Cass. n. 7597/2001; Cass. n. 17674/2004). Nell'ipotesi in esame, nessuna documentazione relativa alle spese vive era stata allegata.
3. Sulle difese della parte appellata
zona omogenea , ha preliminarmente eccepito Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., stante gli assunti del tutto apodittici dell'appellante, considerato che i fatti di causa, le risultanze documentali e la normativa vigente in materia erano stati adeguatamente vagliati in sede di giudizio di primo grado;
nel merito, ha richiesto il rigetto dell'appello, rilevando come il giudice di primo grado in motivazione avesse esaminato adeguatamente le censure, riferendo per ognuna delle stesse le ragioni per il rigetto, con riferimento alla documentazione in atti.
In particolare, a detta della parte appellata, non può ritenersi condivisibile l'argomentazione riguardante il superamento del limite tabellare batteriologico “HI OL” – nel caso di specie di entità pari a 400000 UFC/100 ml – in quanto l'inciso normativo in materia (“si consiglia un limite non superiore ai 5000/UFC/100ml) venne interpretato correttamente nella sentenza di primo grado con la precisazione che “ogni singola autorizzazione deve essere adattata alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente, con la conseguente facoltà dell'Amministrazione di stabilire limiti più restrittivi, se necessario, o in alternativa il limite soglia di 5000/UFC/100ml”, tenuto conto del provvedimento autorizzativo n. 614 del 27/12/2011, (doc. 6 fasc. primo grado), vincolante lo scarico delle acque reflue urbane del depuratore di Luogosanto centro, al rispetto dei limiti di emissione di cui alla tabella B dell'all. n. 1, DGR 69/25 del 10/12/2008 - applicabili agli impianti di depurazione al di sotto dei 2000 AE come quello per cui è causa – in cui è disposto che “…per
i reflui urbani con componente industriale e per i reflui assimilati ai domestici valgono tutti i restanti parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs n. 152/2006”. Peraltro, non può non tenersi conto della consolidata giurisprudenza in materia (v. Cass. SS. UU n.
6095/2015), secondo cui “in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la disciplina degli scarichi ha carattere unitario, essendo applicabile a chiunque sia autorizzato allo scarico…”,
e continua stabilendo che in caso di violazione da parte del gestore dell'impianto autorizzativo delle prescrizioni limitative contenute nel relativo titolo, commette un illecito amministrativo ex art. 133, co.3 del Dlgs n. 152/2006, non operando alcuna distinzione sulla natura e provenienza degli scarichi, ovverosia da acque reflue urbane o industriali o da entrambe, né dall'entità degli agglomerati in termini di potenzialità A.E
6 Infine, la Provincia ha precisato che quanto al parametro dell'HI OL, di cui al n. 50 tab. 3 richiamata, la nota n. 4 richiamata deve essere letta ed interpretata con le disposizioni contenute nelle “indicazioni generali” , art. 101, 124 co.10, T.U. ambiente, le quali sono indirizzate a tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, pertanto, anche la disposizione inerente la HI OL è riferibile a tutti i depuratori urbani senza alcuna distinzione né con riguardo alla natura industriale degli scarichi, né in termini di potenzialità espressa in abitanti equivalenti (v. Corte D'Appello di Cagliari sent. n. 347/2023).
***
All'udienza del 19.09.2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui ai rispettivi atti e la causa è stata ai sensi dell'art. 437 c.p.c., con motivazione contestuale.
***
4. Infondatezza del primo motivo d'appello formulato da Parte_1
Il primo motivo d'appello riguardante l'omessa verifica da parte del giudice di prime cure circa la configurabilità nella fattispecie in esame della contestata violazione dell'art. 133 comma 1° del D. Lgs. 152/06 per il superamento dei valori limite contestati, compreso quello dell'HI OL, non può essere accolto. Difatti, non sono condivisibili le conclusioni addotte da circa il carattere indicativo e non precettivo di tali limiti. Parte_1
Giova osservare preliminarmente che depositò sia il verbale di accertamento Parte_1
e contestazione n. 33420/2014 (doc. 2, assistito da fede privilegiata ex 2700 c.c. in merito agli accertamenti compiuti – v. Cass. n. 23800/14) sia la memoria difensiva depositata nel procedimento amministrativo (doc. 3), da cui risulta che:
- avesse rilevato la nullità della contestazione per violazione e falsa Parte_1
interpretazione della legge, senza contestare specificamente il superamento dei parametri secondo i termini sopra evidenziati, ritenendone la segnalazione come “priva di attinenza” con l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla;
CP_1
- avesse invocato l'esimente di cui all'art. 4 l. n. 689/1981, circa l'inadeguatezza delle strutture di gestione dell'impianto;
- avesse eccepito la violazione del diritto di difesa per indeterminatezza della sanzione;
all'uopo, occorre dare atto della formazione del giudicato quanto all'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'esimente di cui all'art. 4 della L. 689/1981, a fronte della mancata riproposizione in appello della relativa eccezione;
sul punto, il Tribunale correttamente rilevò che “(…) è il Gestore dell'impianto, , che deve garantire la Parte_1
7 gestione ottimale dello stesso, tramite il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo scarico ed anche con l'esecuzione degli interventi necessari al suo corretto funzionamento”.
Ciò detto, quanto alla specifica contestazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ritenne sussistente la violazione dell'art. 133 comma 1° del D. Lgs. 152/06 per il superamento del valore limite di emissione fissato per il parametro HI OL, con cui veniva lamentata l'erronea individuazione dei parametri utilizzati dall'ente per gli scarichi delle acque reflue urbane, si rende necessario ripercorrere le varie fasi dell'intero procedimento, a partire dal verbale di accertamento, con cui l'Arpas, il 24.11.2014, aveva contestato ad durante lo scarico delle acque reflue urbane provenienti Parte_1
dall'impianto di depurazione a servizio del di Luogosanto il superamento dei valori di CP_3
emissione previsti dalle tabelle dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 relativamente ai parametri TO CA (valore rilevato 39.4 mg/l rispetto al limite tabellare 25 mg/l, con incertezza pari a 0.01), BO (valore rilevato 48 mg/l rispetto al limite tabellare 40 mg/l, con incertezza pari a 5), e quelli relativi all'HE OL (valore rilevato 400000 ufc/100 ml rispetto al limite tabellare 5.000 ufc/100ml). si oppose deducendo che “la Tabella 3 per l'HI OL non esplicita un Parte_1
valore limite, ma si limita a “consigliare” un valore non superiore ai 5000 UFC/100 mL. Ciò significa che, diversamente da tutti gli altri valori-limite tabellati, quello dell'HI OL, per gli impianti con potenzialità inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti, non è imposto ma solo consigliato e, dunque, non è, di per sé, cogente e vincolante per il titolare degli scarichi e per le
Pubbliche Amministrazioni competenti, come lo sono invece tutti gli altri parametri/valori limite. La fissazione di un valore limite, come è avvenuto nella fattispecie da parte dell' per il depuratore del Comune di Luogosanto, Controparte_4
che non risulta aver raggiunto un numero di 2000 abitanti equivalenti, deve, pertanto, ritenersi illegittima ed anche di tale fatto dovrà tener conto il giudice adito ai fini dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione”.
A fronte di tali contestazioni, il giudice di primo grado – avendo preliminarmente chiarito che
“il riferimento alla Tabella 3 è contenuto proprio all'interno della stessa Tabella B dell'Allegato
n.1 della Direttiva Regionale sugli scarichi, sopra citata;
per vero l'autorizzazione allo scarico di cui al provvedimento n. 614 del 27.12.2011 vincola lo scarico delle acque reflue urbane del depuratore di Luogosanto Centro al rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella B dell'Allegato n.1 della DGR 69/25 del 10.12.2008, in quanto applicabile nel caso di impianti di
8 depurazione al di sotto dei 2000 AE (Abitanti Equivalenti) come quello appunto di Luogosanto, dimensionato per un carico antropico di 1890 AE” – ritenne non condivisibile quanto dedotto da in ordine al fatto che la norma non espliciti un valore limite, ma si limiti a Pt_1
“consigliare” un valore non superiore ai 5000 UFC/100mL; sul punto, il tribunale – vista la nota a margine della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 con cui viene previsto, in riferimento appunto al parametro HI OL, che “In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente, andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000/UFC/100ml” – affermò che “ogni singola autorizzazione deve essere adattata alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente, con la conseguente facoltà dell'Amministrazione di stabilire limiti più restrittivi, se necessario, o in alternativa il limite soglia di 5000/UFC/100ml”, pertanto, valutò come sussistente nel caso di specie la relativa violazione.
Alla luce di tali argomentazioni, appaiono del tutto inconferenti, oltre che nuovi, i rilievi contenuti nell'atto di appello in ordine alla natura di “acque reflue urbane o industriali” di quelle convogliate nell'impianto oggetto di giudizio, posto che, in ogni caso, in conformità a quanto specificatamente previsto nel punto 3, denominato “Indicazioni generali”, dell'allegato
5 del D. Lgs. 152/2006 (secondo cui “in sede di autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente: .. fisserà il limite opportuno relativo al parametro "HI OL" espresso come UFC/100 mL. Si consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100 mL”), nel caso di specie, l'autorità competente, con l'autorizzazione n. 614 del 27/12/2011 (all. 6 fasc. primo grado - vincolante espressamente per lo scarico delle acque reflue Controparte_1
urbane del depuratore di Luogosanto centro, al rispetto dei limiti di emissione di cui alla tabella
B dell'All. n. 1 della DGR 69/25 del 10/12/2008, applicabili agli impianti di depurazione al di sotto dei 2000 AE come quello per cui è causa – aveva chiarito che “…dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e per quanto non espressamente riportato le prescrizioni di cui D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della Disciplina Regionale degli Scarichi approvata con
D.G.R. n. 69/25 in data 10.12.2008 (…)”.
Si deve invero ritenere che il suddetto capo denominato “Indicazioni Generali” trovi applicazione in relazione a tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, sia domestiche che industriali, tenuto anche conto che ai sensi dell'art. 124 comma 10 d. lgs.
9 152/2006 “In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e
l'ambiente”. Peraltro, è appena il caso di rilevare che la HI OL è più facilmente riscontrabile proprio nelle acque reflue urbane domestiche e non in quelle industriali.
Le ragioni esposte conducono al rigetto di tale motivo d'appello.
5. Accoglimento del secondo motivo d'appello
Il secondo motivo di gravame, riguardante la liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado deve essere accolto;
pertanto, la sentenza impugnata in ordine al capo relativo alle spese.
Sul punto, giova richiamare il principio reiterato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale tutte le volte in cui l'Amministrazione sta in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario a ciò appositamente delegato ex art. 417 bis c.p.c., la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, considerato che tali specifiche qualifiche difettano nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, potendosi liquidare in favore dell'ente solamente le spese concretamente sostenute nel corso del giudizio, purché risultanti da apposita nota. Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'Amministrazione costituita a mezzo dei propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c. non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocati, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio (v. Cass. n. 2362/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame, risulta che l'amministratore straordinario della
[...]
, per il processo di cui è causa radicato dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Tempio Pausania, delegò la dott.ssa , Funzionario del Settore 9 Persona_1
della medesima amministrazione, per la tutela degli interessi di Controparte_5
quest'ultima, consentendo alla stessa il compimento di ogni atto necessario, compresi la stesura degli atti difensivi e la presenza alle udienze (v. all. 9 fasc. primo grado CP_1
. Inoltre, non sono emerse agli atti note relative alle spese vive sostenute
[...]
dall'amministrazione opposta.
10 Pertanto, Codesta Corte dichiara non dovute da le spese del giudizio di primo Parte_1
grado, riconosciute nella sentenza impugnata in favore della Provincia convenuta nella misura di euro 800,00, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA, come per legge.
6. Spese processuali del presente giudizio
Le spese processuali del presente giudizio sono compensate per 1/3 per la restante parte seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22 (valore causa da 1.101,00 a 5.200,00) - valori minimi stante la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 65/2024 Parte_1
pubblicata il 2.2.2024 e, per l'effetto, dichiara non dovute le spese relative al primo grado di giudizio;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna alla Parte_1
rifusione in favore della parte appellata della restante parte che liquida in euro 972,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Sassari, 19.09.2025
La Presidente Relatrice
Dott.ssa Maria Grixoni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente rel.
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 304 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
(P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in Olbia, Via Roma 76, presso lo studio dell'avv.
Paola Palitta che la rappresenta e difende come da delega in atti, parte appellante contro
, (P. I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Porto Torres, Piazza
Garibaldi 16, presso lo studio dell'avv. Stefania Pappani, giusta procura in atti, parte appellata
La causa è stata decisa ex art. 437 cpc all'udienza del 19.09.2025 sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente in appello: “in riforma della sentenza impugnata, voglia dichiarare nulla e/o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio per i motivi di cui all'espositiva; in ogni caso riformare la sentenza di primo grado escludendo la condanna della alle spese;
con vittoria delle spese e competenze dei due gradi dello stesso Pt_1
giudizio”;
1 Nell'interesse del resistente in appello: “Piaccia all'On. Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, - dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. con conseguente condanna alle spese;
in subordine e nel merito - rigettare l'appello proposto, con conseguente e integrale conferma della sentenza impugnata;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
1. Svolgimento del processo ropose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n° 152/I del 4.7.2018, con Parte_1
cui la ingiunse alla società il pagamento Controparte_1
della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 per la violazione dell'art. 133, comma 1°, d.lgs. 152/06 per “il superamento del valore limite di emissione fissato per i parametri Azoto Ammoniacale, Tensioattivi Totali ed HI OL”.
In particolare, la ricorrente espose che dai referti analitici (rapporto di prova n. 14SS03469) rilasciati dell'ARPAS Dipartimento Gallura era emerso che il campione esaminato fosse non conforme al D. Lgs. 152/2006 per il parametro TO CA;
in realtà, l'Arpas segnalò anche che relativamente alla tab. 3 dell'all. 5 alla parte III del citato decreto le analisi avevano valori superiori ai limiti per i parametri Tensioattivi totali e HI OL, con la precisazione che tali parametri non rientravano nelle prescrizioni indicate nell'autorizzazione allo scarico.
Pertanto, l'opponente chiese l'annullamento dell'ordinanza, perché nulla ed infondata in fatto ed in diritto, eccependo:
- che il depuratore in esercizio, acquisito dal gestore nelle condizioni e con l'impianto strutturale inadeguato per quanto attiene all'ossidazione dell'ammoniaca (“lo schema di trattamento impostato su sedimentazione primaria con vasca Imhoff, percolatore, sedimentazione secondaria con vasca Imhoff, non consentiva l'ossidazione spinta del refluo, considerato che la vasca Imhoff è un sedimentatore con camera anaerobica”), nel periodo del campionamento – caratterizzato dal freddo – non avrebbe potuto dare risultati differenti da quelli emersi, stante il decremento delle attività batteriche dovute alle basse temperature, a cui la specifica tipologia impiantistica era esposta;
- la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 4 l. n. 689/81, poiché la segnalazione parametri di cui alla tabella 3 non era attinente all'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla provincia, facente riferimento soltanto alla tab. B DGR n. 69 del 10.12.2008;
2 - l'impossibilità per di astenersi dalla gestione delle opere anche se non Parte_1
adeguate dal punto di vista strutturale/funzionale per via della convenzione di affidamento del
Servizio Idrico Integrato;
- la mancata risoluzione del problema nonostante gli interventi deliberati dall'organo competente, eseguiti sul percolatore e non sulle vasche imhoff;
- la fissazione ai sensi dell'all. 5 al D.lgs. 152/2006 di valori limite di emissione esclusivamente per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti e l'indicazione (senza fissazione di un limite) circa un valore non superiore ai 5000 UFC/100 ml per l'HI OL (e non la fissazione di un limite vero e proprio) ai sensi della tab. 3, per gli impianti con potenzialità inferiore ai 2.000 abitanti, come quello di
Luogosanto;
- la violazione del diritto di difesa per indeterminatezza della sanzione, avendo il verbale della notifica della violazione riportato il contenuto della norma violata.
Costituitosi l'ente resistente, chiese il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 65/2024 pubblicata il 2.2.2024, rigettò l'opposizione, rilevando che:
- vrebbe dovuto garantire la gestione ottimale dell'impianto, tramite il rispetto Parte_1
delle condizioni all'autorizzazione allo scarico ed anche con l'esecuzione degli interventi necessari al corretto funzionamento;
- i tecnici dell'ARPAS avevano rilevato – come emerso dal verbale di campionamento del
3.11.2014 – il funzionamento dell'impianto in tutte le sue fasi, salva la presenza di fanghi nella vasca Imhoff primaria;
- il riferimento alla tab. 3 era contenuto all'interno della tab. B dell'allegato 1 della direttiva regionale sugli scarichi e l'autorizzazione allo scarico di cui al provvedimento n. 614 del
27.12.2011 vincolava lo scarico delle acque reflue urbane del depuratore di Luogosanto
Centro al rispetto dei limiti di emissione di cui alla tab. B dell'all. n.1 della DGR 69/25 del
10.12.2008, in quanto applicabile nel caso di impianti di depurazione al di sotto dei 2000 AE
(Abitanti Equivalenti) come quello appunto di Luogosanto, dimensionato per un carico antropico di 1890 AE;
- anche allo scarico in oggetto dovevano applicarsi i limiti di emissione di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 secondo quanto previsto nella tabella citata (“Per i reflui urbani con componente industriale e per i reflui assimilati ai domestici valgono tutti i restanti parametri
3 della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs n. 152/2006 limitatamente ai parametri caratteristici dei reflui che costituiscono lo scarico”), con conseguente sussistenza della violazione contestata.
Infine, il giudice precisò che, quanto al parametro HI OL, poiché nella nota a margine della tab. 3 citata – senza distinzione in ordine alla dimensione degli impianti - era previsto che “In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente, andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000/UFC/100ml”, ogni autorizzazione doveva essere adattata alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla localizzazione, e alle condizioni locali dell'ambiente, con facoltà dell'amministrazione di fissare limiti più restrittivi;
pertanto, secondo il giudice di prime cure, considerato che il parametro HI OL rilevato in sede di analisi dall'ARPAS era pari a 400000 ufc/100 ml, era da considerarsi sussistente la violazione contestata in relazione al superamento del sopra citato limite di 5000 ufc/100 ml.
2. Atto di appello
2.1 Primo motivo d'appello
La parte appellante ha innanzitutto lamentato l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ritenne priva di fondamento la contestazione in ordine alla segnalazione dei parametri relativi alla tabella 3 dell'allegato 5, parte terza, d. lgs n. 152/2006 – asseritamente priva di attinenza con l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla provincia – e l'eccezione in base alla quale secondo cui il limite di 5000/UFC/100ml riferito al parametro
HI OL avrebbe dovuto intendersi quale limite consigliato, pertanto non tassativo né vincolante.
In particolare, secondo l'appellante, tale motivazione non rendeva possibile verificare la sussistenza della violazione di cui all'art. 133, comma 1°, d.lgs. n. 152/2006, per il superamento dei valori limite contestati, compreso quello dell'HI OL, dato che in realtà detti limiti devono essere considerati indicativi e non precettivi.
Pertanto, tenendo conto degli orientamenti formatisi nella giurisprudenza di merito (ex pluris, doc.
3 - sent. n. 103/2022 Corte d'Appello di Cagliari), richiamata la disciplina di cui agli artt.
74 e 101 d.lgs. n. 152/2006, contenenti rispettivamente la distinzione tra “acque reflue domestiche”, “acque reflue urbane” ed “acque reflue industriali” e la disciplina che le regola, ha precisato che: Parte_1
4 - gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi esclusivamente alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2, mentre solo qualora nell'impianto vengano convogliate acque reflue industriali devono essere rispettati i valori limite della tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni;
- che nel caso di specie la zona omogenea , avrebbe dovuto Controparte_1 CP_1
dimostrare che nell'impianto fossero convogliate acque reflue industriali, quantomeno in miscuglio con le acque reflue domestiche.
Peraltro, la parte appellante, dato atto della circostanza per cui negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane relativamente agli agglomerati con potenzialità superiore ai 2.000 abitanti equivalenti, ha specificato che l'autorità competente, in sede di autorizzazione allo scarico, per il parametro HE OL, ha potestà di fissare un valore limite ma con esclusivo riferimento alle acque reflue urbane che derivino da fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali;
pertanto, la sentenza impugnata è erronea laddove il tribunale ritenne che all'ipotesi in esame debbano applicarsi i limiti di emissione relativamente agli impianti di depurazione al di sotto dei 2000 AE, quale quello di Luogosanto, dato chel'all. 5 del D.Lgs. 152/2006 fissa i valori limite di emissione esclusivamente per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità superiore ai 2000 AE;
difatti, nell'autorizzazione allo scarico non viene indicato un valore limite neppure per il parametro
HI OL.
Pertanto, in conclusione, a detta della parte appellante, non risultano elementi per ritenere sussistente la violazione dell'art. 133 comma 1° del D. Lgs. 152/06, per “il superamento del valore limite di emissione fissato per i parametri Azoto Ammoniacale, Tensioattivi Totali ed
HI OL”.
2.2 Secondo motivo di appello in ordine alle spese di lite
Infine, la parte appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza in punto di spese, per avere accolto la domanda della resistente alla condanna alla rifusione delle stesse nei confronti di
All'amministrazione, che si era costituita in giudizio avvalendosi, ai sensi Parte_1
dell'art. 417 bis c.p.c., di un proprio dipendente, nulla era dovuto, considerato che, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità all'amministrazione vittoriosa difesa dai propri funzionari non spettano i diritti e gli onorari di avvocato, difettando tale qualifica in capo ai citati funzionari, ma solo il rimborso delle «spese vive» sostenute, da indicarsi in apposita
5 nota (Cass. n. 9635/1997; Cass. n. 7597/2001; Cass. n. 17674/2004). Nell'ipotesi in esame, nessuna documentazione relativa alle spese vive era stata allegata.
3. Sulle difese della parte appellata
zona omogenea , ha preliminarmente eccepito Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., stante gli assunti del tutto apodittici dell'appellante, considerato che i fatti di causa, le risultanze documentali e la normativa vigente in materia erano stati adeguatamente vagliati in sede di giudizio di primo grado;
nel merito, ha richiesto il rigetto dell'appello, rilevando come il giudice di primo grado in motivazione avesse esaminato adeguatamente le censure, riferendo per ognuna delle stesse le ragioni per il rigetto, con riferimento alla documentazione in atti.
In particolare, a detta della parte appellata, non può ritenersi condivisibile l'argomentazione riguardante il superamento del limite tabellare batteriologico “HI OL” – nel caso di specie di entità pari a 400000 UFC/100 ml – in quanto l'inciso normativo in materia (“si consiglia un limite non superiore ai 5000/UFC/100ml) venne interpretato correttamente nella sentenza di primo grado con la precisazione che “ogni singola autorizzazione deve essere adattata alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente, con la conseguente facoltà dell'Amministrazione di stabilire limiti più restrittivi, se necessario, o in alternativa il limite soglia di 5000/UFC/100ml”, tenuto conto del provvedimento autorizzativo n. 614 del 27/12/2011, (doc. 6 fasc. primo grado), vincolante lo scarico delle acque reflue urbane del depuratore di Luogosanto centro, al rispetto dei limiti di emissione di cui alla tabella B dell'all. n. 1, DGR 69/25 del 10/12/2008 - applicabili agli impianti di depurazione al di sotto dei 2000 AE come quello per cui è causa – in cui è disposto che “…per
i reflui urbani con componente industriale e per i reflui assimilati ai domestici valgono tutti i restanti parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs n. 152/2006”. Peraltro, non può non tenersi conto della consolidata giurisprudenza in materia (v. Cass. SS. UU n.
6095/2015), secondo cui “in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la disciplina degli scarichi ha carattere unitario, essendo applicabile a chiunque sia autorizzato allo scarico…”,
e continua stabilendo che in caso di violazione da parte del gestore dell'impianto autorizzativo delle prescrizioni limitative contenute nel relativo titolo, commette un illecito amministrativo ex art. 133, co.3 del Dlgs n. 152/2006, non operando alcuna distinzione sulla natura e provenienza degli scarichi, ovverosia da acque reflue urbane o industriali o da entrambe, né dall'entità degli agglomerati in termini di potenzialità A.E
6 Infine, la Provincia ha precisato che quanto al parametro dell'HI OL, di cui al n. 50 tab. 3 richiamata, la nota n. 4 richiamata deve essere letta ed interpretata con le disposizioni contenute nelle “indicazioni generali” , art. 101, 124 co.10, T.U. ambiente, le quali sono indirizzate a tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, pertanto, anche la disposizione inerente la HI OL è riferibile a tutti i depuratori urbani senza alcuna distinzione né con riguardo alla natura industriale degli scarichi, né in termini di potenzialità espressa in abitanti equivalenti (v. Corte D'Appello di Cagliari sent. n. 347/2023).
***
All'udienza del 19.09.2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui ai rispettivi atti e la causa è stata ai sensi dell'art. 437 c.p.c., con motivazione contestuale.
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4. Infondatezza del primo motivo d'appello formulato da Parte_1
Il primo motivo d'appello riguardante l'omessa verifica da parte del giudice di prime cure circa la configurabilità nella fattispecie in esame della contestata violazione dell'art. 133 comma 1° del D. Lgs. 152/06 per il superamento dei valori limite contestati, compreso quello dell'HI OL, non può essere accolto. Difatti, non sono condivisibili le conclusioni addotte da circa il carattere indicativo e non precettivo di tali limiti. Parte_1
Giova osservare preliminarmente che depositò sia il verbale di accertamento Parte_1
e contestazione n. 33420/2014 (doc. 2, assistito da fede privilegiata ex 2700 c.c. in merito agli accertamenti compiuti – v. Cass. n. 23800/14) sia la memoria difensiva depositata nel procedimento amministrativo (doc. 3), da cui risulta che:
- avesse rilevato la nullità della contestazione per violazione e falsa Parte_1
interpretazione della legge, senza contestare specificamente il superamento dei parametri secondo i termini sopra evidenziati, ritenendone la segnalazione come “priva di attinenza” con l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla;
CP_1
- avesse invocato l'esimente di cui all'art. 4 l. n. 689/1981, circa l'inadeguatezza delle strutture di gestione dell'impianto;
- avesse eccepito la violazione del diritto di difesa per indeterminatezza della sanzione;
all'uopo, occorre dare atto della formazione del giudicato quanto all'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'esimente di cui all'art. 4 della L. 689/1981, a fronte della mancata riproposizione in appello della relativa eccezione;
sul punto, il Tribunale correttamente rilevò che “(…) è il Gestore dell'impianto, , che deve garantire la Parte_1
7 gestione ottimale dello stesso, tramite il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo scarico ed anche con l'esecuzione degli interventi necessari al suo corretto funzionamento”.
Ciò detto, quanto alla specifica contestazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ritenne sussistente la violazione dell'art. 133 comma 1° del D. Lgs. 152/06 per il superamento del valore limite di emissione fissato per il parametro HI OL, con cui veniva lamentata l'erronea individuazione dei parametri utilizzati dall'ente per gli scarichi delle acque reflue urbane, si rende necessario ripercorrere le varie fasi dell'intero procedimento, a partire dal verbale di accertamento, con cui l'Arpas, il 24.11.2014, aveva contestato ad durante lo scarico delle acque reflue urbane provenienti Parte_1
dall'impianto di depurazione a servizio del di Luogosanto il superamento dei valori di CP_3
emissione previsti dalle tabelle dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 relativamente ai parametri TO CA (valore rilevato 39.4 mg/l rispetto al limite tabellare 25 mg/l, con incertezza pari a 0.01), BO (valore rilevato 48 mg/l rispetto al limite tabellare 40 mg/l, con incertezza pari a 5), e quelli relativi all'HE OL (valore rilevato 400000 ufc/100 ml rispetto al limite tabellare 5.000 ufc/100ml). si oppose deducendo che “la Tabella 3 per l'HI OL non esplicita un Parte_1
valore limite, ma si limita a “consigliare” un valore non superiore ai 5000 UFC/100 mL. Ciò significa che, diversamente da tutti gli altri valori-limite tabellati, quello dell'HI OL, per gli impianti con potenzialità inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti, non è imposto ma solo consigliato e, dunque, non è, di per sé, cogente e vincolante per il titolare degli scarichi e per le
Pubbliche Amministrazioni competenti, come lo sono invece tutti gli altri parametri/valori limite. La fissazione di un valore limite, come è avvenuto nella fattispecie da parte dell' per il depuratore del Comune di Luogosanto, Controparte_4
che non risulta aver raggiunto un numero di 2000 abitanti equivalenti, deve, pertanto, ritenersi illegittima ed anche di tale fatto dovrà tener conto il giudice adito ai fini dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione”.
A fronte di tali contestazioni, il giudice di primo grado – avendo preliminarmente chiarito che
“il riferimento alla Tabella 3 è contenuto proprio all'interno della stessa Tabella B dell'Allegato
n.1 della Direttiva Regionale sugli scarichi, sopra citata;
per vero l'autorizzazione allo scarico di cui al provvedimento n. 614 del 27.12.2011 vincola lo scarico delle acque reflue urbane del depuratore di Luogosanto Centro al rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella B dell'Allegato n.1 della DGR 69/25 del 10.12.2008, in quanto applicabile nel caso di impianti di
8 depurazione al di sotto dei 2000 AE (Abitanti Equivalenti) come quello appunto di Luogosanto, dimensionato per un carico antropico di 1890 AE” – ritenne non condivisibile quanto dedotto da in ordine al fatto che la norma non espliciti un valore limite, ma si limiti a Pt_1
“consigliare” un valore non superiore ai 5000 UFC/100mL; sul punto, il tribunale – vista la nota a margine della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 con cui viene previsto, in riferimento appunto al parametro HI OL, che “In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente, andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000/UFC/100ml” – affermò che “ogni singola autorizzazione deve essere adattata alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente, con la conseguente facoltà dell'Amministrazione di stabilire limiti più restrittivi, se necessario, o in alternativa il limite soglia di 5000/UFC/100ml”, pertanto, valutò come sussistente nel caso di specie la relativa violazione.
Alla luce di tali argomentazioni, appaiono del tutto inconferenti, oltre che nuovi, i rilievi contenuti nell'atto di appello in ordine alla natura di “acque reflue urbane o industriali” di quelle convogliate nell'impianto oggetto di giudizio, posto che, in ogni caso, in conformità a quanto specificatamente previsto nel punto 3, denominato “Indicazioni generali”, dell'allegato
5 del D. Lgs. 152/2006 (secondo cui “in sede di autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente: .. fisserà il limite opportuno relativo al parametro "HI OL" espresso come UFC/100 mL. Si consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100 mL”), nel caso di specie, l'autorità competente, con l'autorizzazione n. 614 del 27/12/2011 (all. 6 fasc. primo grado - vincolante espressamente per lo scarico delle acque reflue Controparte_1
urbane del depuratore di Luogosanto centro, al rispetto dei limiti di emissione di cui alla tabella
B dell'All. n. 1 della DGR 69/25 del 10/12/2008, applicabili agli impianti di depurazione al di sotto dei 2000 AE come quello per cui è causa – aveva chiarito che “…dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e per quanto non espressamente riportato le prescrizioni di cui D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della Disciplina Regionale degli Scarichi approvata con
D.G.R. n. 69/25 in data 10.12.2008 (…)”.
Si deve invero ritenere che il suddetto capo denominato “Indicazioni Generali” trovi applicazione in relazione a tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, sia domestiche che industriali, tenuto anche conto che ai sensi dell'art. 124 comma 10 d. lgs.
9 152/2006 “In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e
l'ambiente”. Peraltro, è appena il caso di rilevare che la HI OL è più facilmente riscontrabile proprio nelle acque reflue urbane domestiche e non in quelle industriali.
Le ragioni esposte conducono al rigetto di tale motivo d'appello.
5. Accoglimento del secondo motivo d'appello
Il secondo motivo di gravame, riguardante la liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado deve essere accolto;
pertanto, la sentenza impugnata in ordine al capo relativo alle spese.
Sul punto, giova richiamare il principio reiterato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale tutte le volte in cui l'Amministrazione sta in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario a ciò appositamente delegato ex art. 417 bis c.p.c., la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, considerato che tali specifiche qualifiche difettano nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, potendosi liquidare in favore dell'ente solamente le spese concretamente sostenute nel corso del giudizio, purché risultanti da apposita nota. Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'Amministrazione costituita a mezzo dei propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c. non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocati, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio (v. Cass. n. 2362/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame, risulta che l'amministratore straordinario della
[...]
, per il processo di cui è causa radicato dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Tempio Pausania, delegò la dott.ssa , Funzionario del Settore 9 Persona_1
della medesima amministrazione, per la tutela degli interessi di Controparte_5
quest'ultima, consentendo alla stessa il compimento di ogni atto necessario, compresi la stesura degli atti difensivi e la presenza alle udienze (v. all. 9 fasc. primo grado CP_1
. Inoltre, non sono emerse agli atti note relative alle spese vive sostenute
[...]
dall'amministrazione opposta.
10 Pertanto, Codesta Corte dichiara non dovute da le spese del giudizio di primo Parte_1
grado, riconosciute nella sentenza impugnata in favore della Provincia convenuta nella misura di euro 800,00, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA, come per legge.
6. Spese processuali del presente giudizio
Le spese processuali del presente giudizio sono compensate per 1/3 per la restante parte seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22 (valore causa da 1.101,00 a 5.200,00) - valori minimi stante la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 65/2024 Parte_1
pubblicata il 2.2.2024 e, per l'effetto, dichiara non dovute le spese relative al primo grado di giudizio;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna alla Parte_1
rifusione in favore della parte appellata della restante parte che liquida in euro 972,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Sassari, 19.09.2025
La Presidente Relatrice
Dott.ssa Maria Grixoni
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