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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/09/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, composto dai magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice relatore-est. dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 972 /2025 vertente tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, ivi residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall'avvocato Francesco Tesi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del predetto difensore in Firenze, Via Alfieri 28, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._3 residente a [...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali)
All'udienza del 25.8.2025 , la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte attrice: a) preliminarmente disporre CTU volta ad accertare la capacità genitoriale Con del signor e acquisire, se esistenti e se possibile acquisirli per la fase processuale, Con gli atti relativi al procedimento penale che coinvolge il Sig. ; b) disporre l'affido condiviso del minore con domiciliazione prevalente presso Persona_1 l'abitazione della madre sita in IB (Si) in via Badia n.3, stabilendo, anche a seguito di CTU, i diritti di visita del padre che, in una prima fase, si richiede avvengano Con in sede protetta;
c) onerare il signor di un mantenimento del minore pari ad euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie del 50 % (per spese straordinarie, non ricomprese nell'assegno di mantenimento, si intendono spese mediche, spese scolastiche, spese extrascolastiche) come da protocollo d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di Siena e l'ordine degli Avvocati- Linee guida in tema di spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex ART.337-bis C.C. agli art. 1, 2, 3, 4. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Pubblico Ministero : visto nulla oppone in data 21.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.05.2025 la ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di Siena per sentir regolamentare la responsabilità genitoriale rispetto al figlio minore , nato dalla relazione avuta con il sig. . Persona_1 CP_1
A fondamento della domanda ha assunto: - di avere avuto una relazione di convivenza con l'odierno resistente, interrottasi nell'anno 2016, da cui è nato in [...], in data [...], il figlio riconosciuto da entrambi i Persona_1 Con genitori;
che il signor , sin dalla nascita di non si dimostrava attento alla Per_1 cura del figlio, delegando alla ricorrente qualsiasi adempimento, materiale e morale, relativo alla crescita e all'educazione del minore;
che le parti avevano trovato un accordo informale - secondo cui il padre si sarebbe preso cura del figlio durante i fine settimana, mentre la madre se ne sarebbe occupata per il resto della settimana- che Con però non veniva rispettato dal signor;
che il resistente si mostrava poco attento alle esigenze, anche a quelle fondamentali di cura, del minore, del quale si occupava in maniera meramente occasionale e discontinua. Il sig. restava contumace, nonostante regolarità della notifica del ricorso CP_1 presso il luogo di residenza di DI YE ( IB, via Marmocchi n. 19 int.4) ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., non ritirata nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di avvenuto deposito. L'Ufficio del P.M. apponeva il proprio visto di nulla opporre in data 21.07.2025.
1. La domanda di affidamento condiviso. In ordine all'affidamento , richiesto come condiviso dalla stessa ricorrente e alla regolamentazione per la frequentazione del minore ( il quale ha oggi 9 anni) con il padre possono essere recepite le condizioni indicate dalla madre basate, su una frequentazione graduale e protetta con il padre (almeno in una prima fase), considerata l'età del minore che solo sporadicamente ha sino ad ora incontrato il genitore, nonché le criticità esposte dalla ricorrente, la quale ha fatto presente Con che l'attuale compagna del Sig. le avrebbe riferito di aver sporto denuncia nei confronti di quest'ultimo a seguito di maltrattamenti perpetrati sia nei propri confronti, sia nei confronti della figlia nata da questa nuova unione. Il Collegio ritiene, nel preminente interesse del minore, di dover propendere per l'affidamento condiviso del minore , con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre , attualmente residente s in IB (Si) in via Badia n.3. 1.2 Quanto agli incontri con il padre , in considerazione , soprattutto dell'età del bambino e della rarefatta frequentazione con il genitore ,pare rispondere all'interesse del minore che il padre lo incontri, per un periodo di almeno tre mesi , due giorni alla settimana, senza pernottamento, giorni che le parti individueranno in base alle proprie esigenze/impegni e alle esigenze/impegni del minore e che saranno organizzati , quanto alle modalità, dai Servizi Sociali competenti per territorio i quali potranno anche, qualora le parti non dovessero riuscire a trovare un accordo in tal senso, individuare i giorni e gli orari di visita. In tale prima fase, gli incontri tra il padre ed il minore dovranno avvenire in forma protetta, sotto la supervisione degli assistenti sociali. Successivamente i Servizi potranno valutare di consentire gli incontri in forma libera , introducendo fine settimana alternati e con pernottamento. Decorso il termine di sei mesi i Servizi relazioneranno al Giudice Tutelare per l'esercizio del potere di vigilanza .
2. Il contributo per il mantenimento del minore.
Osserva il Collegio che nella determinazione del contributo a carico del genitore non collocatario, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, il giudice può disporre lo stesso versi una somma da quantificare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le risorse economiche di entrambi i coniugi/conviventi, nonché, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. (cfr. Cass 19299/20). Quanto alla condizione reddituale delle parti, deve rilevarsi che la ricorrente ha iniziato ad aprile 2025 a lavorare al Castello della Paneretta – Monsanto – ed ha prodotto le buste paga relative alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2025 ( lavoro stagionale orario con una retribuzione mensile inferiore ai 200 euro). La stessa percepisce l'assegno d' inclusione di euro 1000 mensili, nonché per intero l'assegno unico pari ad 200,00 mensili. Quanto al resistente, pur non disponendosi di dati certi, può tenersi conto dell'indicazione della ricorrente in ordine alla circostanza che il resistente lavora come guardia alla coop di IB e come pizzaiolo al ristorante l'Orco di IB Considerato che sulla ricorrente gravano i maggiori oneri, anche in termini di esborsi in denaro, per l'accudimento quotidiano del figlio minore, considerata la quasi totale inosservanza, da parte del resistente, nel tempo, dell'obbligo di versare un contributo di mantenimento per il figlio minore e le esigenze dello stesso, il Collegio ritiene congruo l'importo pari ad € 350,00 oltre rivalutazione Istat con decorrenza dalla domanda .
2.1 .Entrambi i genitori, saranno, tenuti a sostenere, al 50%le spese straordinarie per il figlio, che si determinano secondo il Protocollo elaborato dal Tribunale di Siena
“Procedimenti in Camera di Consiglio relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli” come di seguito riportate.
1. Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori - Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
g) mensa scolastica laddove il costo della stessa superi mensilmente il 25% del complessivo importo del contributo di mantenimento;
extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N. e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta;
2. Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori -scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo (in causa di valore indeterminabile basso – parametri minimi per fase di studio, introduttiva e decisoria) devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico del resistente contumace che, con una condotta anche processuale disinteressata, ha di fatto impedito il raggiungimento di un accordo tra le parti che avrebbe ben potuto condurre a conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto da Parte_1 così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso tra i genitori e Parte_1 CP_1 del figlio minore Persona_1
2. Regolamenta la frequentazione del figlio minore con il padre come al punto 1.2 della parte motiva
3. Pone a carico del resistente il pagamento a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del minore di € 350,00 mensili oltre rivalutazione Istat con decorrenza dalla domanda
4. Pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie come indicate in parte motiva ( punto 2.1)
5. Pone a carico di il pagamento delle spese processuali liquidate in CP_1
€ 2.906,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per legge. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali di IB. Così deciso in Siena nella camera di consiglio del 08.09.2025.
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il giudice rel-est
Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, composto dai magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice relatore-est. dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 972 /2025 vertente tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, ivi residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall'avvocato Francesco Tesi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del predetto difensore in Firenze, Via Alfieri 28, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._3 residente a [...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali)
All'udienza del 25.8.2025 , la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte attrice: a) preliminarmente disporre CTU volta ad accertare la capacità genitoriale Con del signor e acquisire, se esistenti e se possibile acquisirli per la fase processuale, Con gli atti relativi al procedimento penale che coinvolge il Sig. ; b) disporre l'affido condiviso del minore con domiciliazione prevalente presso Persona_1 l'abitazione della madre sita in IB (Si) in via Badia n.3, stabilendo, anche a seguito di CTU, i diritti di visita del padre che, in una prima fase, si richiede avvengano Con in sede protetta;
c) onerare il signor di un mantenimento del minore pari ad euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie del 50 % (per spese straordinarie, non ricomprese nell'assegno di mantenimento, si intendono spese mediche, spese scolastiche, spese extrascolastiche) come da protocollo d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di Siena e l'ordine degli Avvocati- Linee guida in tema di spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex ART.337-bis C.C. agli art. 1, 2, 3, 4. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Pubblico Ministero : visto nulla oppone in data 21.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.05.2025 la ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di Siena per sentir regolamentare la responsabilità genitoriale rispetto al figlio minore , nato dalla relazione avuta con il sig. . Persona_1 CP_1
A fondamento della domanda ha assunto: - di avere avuto una relazione di convivenza con l'odierno resistente, interrottasi nell'anno 2016, da cui è nato in [...], in data [...], il figlio riconosciuto da entrambi i Persona_1 Con genitori;
che il signor , sin dalla nascita di non si dimostrava attento alla Per_1 cura del figlio, delegando alla ricorrente qualsiasi adempimento, materiale e morale, relativo alla crescita e all'educazione del minore;
che le parti avevano trovato un accordo informale - secondo cui il padre si sarebbe preso cura del figlio durante i fine settimana, mentre la madre se ne sarebbe occupata per il resto della settimana- che Con però non veniva rispettato dal signor;
che il resistente si mostrava poco attento alle esigenze, anche a quelle fondamentali di cura, del minore, del quale si occupava in maniera meramente occasionale e discontinua. Il sig. restava contumace, nonostante regolarità della notifica del ricorso CP_1 presso il luogo di residenza di DI YE ( IB, via Marmocchi n. 19 int.4) ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., non ritirata nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di avvenuto deposito. L'Ufficio del P.M. apponeva il proprio visto di nulla opporre in data 21.07.2025.
1. La domanda di affidamento condiviso. In ordine all'affidamento , richiesto come condiviso dalla stessa ricorrente e alla regolamentazione per la frequentazione del minore ( il quale ha oggi 9 anni) con il padre possono essere recepite le condizioni indicate dalla madre basate, su una frequentazione graduale e protetta con il padre (almeno in una prima fase), considerata l'età del minore che solo sporadicamente ha sino ad ora incontrato il genitore, nonché le criticità esposte dalla ricorrente, la quale ha fatto presente Con che l'attuale compagna del Sig. le avrebbe riferito di aver sporto denuncia nei confronti di quest'ultimo a seguito di maltrattamenti perpetrati sia nei propri confronti, sia nei confronti della figlia nata da questa nuova unione. Il Collegio ritiene, nel preminente interesse del minore, di dover propendere per l'affidamento condiviso del minore , con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre , attualmente residente s in IB (Si) in via Badia n.3. 1.2 Quanto agli incontri con il padre , in considerazione , soprattutto dell'età del bambino e della rarefatta frequentazione con il genitore ,pare rispondere all'interesse del minore che il padre lo incontri, per un periodo di almeno tre mesi , due giorni alla settimana, senza pernottamento, giorni che le parti individueranno in base alle proprie esigenze/impegni e alle esigenze/impegni del minore e che saranno organizzati , quanto alle modalità, dai Servizi Sociali competenti per territorio i quali potranno anche, qualora le parti non dovessero riuscire a trovare un accordo in tal senso, individuare i giorni e gli orari di visita. In tale prima fase, gli incontri tra il padre ed il minore dovranno avvenire in forma protetta, sotto la supervisione degli assistenti sociali. Successivamente i Servizi potranno valutare di consentire gli incontri in forma libera , introducendo fine settimana alternati e con pernottamento. Decorso il termine di sei mesi i Servizi relazioneranno al Giudice Tutelare per l'esercizio del potere di vigilanza .
2. Il contributo per il mantenimento del minore.
Osserva il Collegio che nella determinazione del contributo a carico del genitore non collocatario, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, il giudice può disporre lo stesso versi una somma da quantificare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le risorse economiche di entrambi i coniugi/conviventi, nonché, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. (cfr. Cass 19299/20). Quanto alla condizione reddituale delle parti, deve rilevarsi che la ricorrente ha iniziato ad aprile 2025 a lavorare al Castello della Paneretta – Monsanto – ed ha prodotto le buste paga relative alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2025 ( lavoro stagionale orario con una retribuzione mensile inferiore ai 200 euro). La stessa percepisce l'assegno d' inclusione di euro 1000 mensili, nonché per intero l'assegno unico pari ad 200,00 mensili. Quanto al resistente, pur non disponendosi di dati certi, può tenersi conto dell'indicazione della ricorrente in ordine alla circostanza che il resistente lavora come guardia alla coop di IB e come pizzaiolo al ristorante l'Orco di IB Considerato che sulla ricorrente gravano i maggiori oneri, anche in termini di esborsi in denaro, per l'accudimento quotidiano del figlio minore, considerata la quasi totale inosservanza, da parte del resistente, nel tempo, dell'obbligo di versare un contributo di mantenimento per il figlio minore e le esigenze dello stesso, il Collegio ritiene congruo l'importo pari ad € 350,00 oltre rivalutazione Istat con decorrenza dalla domanda .
2.1 .Entrambi i genitori, saranno, tenuti a sostenere, al 50%le spese straordinarie per il figlio, che si determinano secondo il Protocollo elaborato dal Tribunale di Siena
“Procedimenti in Camera di Consiglio relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli” come di seguito riportate.
1. Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori - Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
g) mensa scolastica laddove il costo della stessa superi mensilmente il 25% del complessivo importo del contributo di mantenimento;
extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N. e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta;
2. Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori -scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo (in causa di valore indeterminabile basso – parametri minimi per fase di studio, introduttiva e decisoria) devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico del resistente contumace che, con una condotta anche processuale disinteressata, ha di fatto impedito il raggiungimento di un accordo tra le parti che avrebbe ben potuto condurre a conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto da Parte_1 così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso tra i genitori e Parte_1 CP_1 del figlio minore Persona_1
2. Regolamenta la frequentazione del figlio minore con il padre come al punto 1.2 della parte motiva
3. Pone a carico del resistente il pagamento a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del minore di € 350,00 mensili oltre rivalutazione Istat con decorrenza dalla domanda
4. Pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie come indicate in parte motiva ( punto 2.1)
5. Pone a carico di il pagamento delle spese processuali liquidate in CP_1
€ 2.906,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per legge. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali di IB. Così deciso in Siena nella camera di consiglio del 08.09.2025.
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il giudice rel-est
Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.