Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Benedetta Orsetta Thellung De Courtelary Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 25.02.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3423/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 25.02.2025 tra:
, (C.F. ), elett.te dom.to in Roma, p.le Clodio, 13, Parte_1 C.F._1
c/o lo Studio dell'Avv. Daniele Berardi che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo del primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO
l' in persona dell'avv. Eleonora Maria Mariani, (P. Iva elett.te CP_1 P.IVA_1 dom.ta in Roma, Viale Pinturicchio 204 c/o lo Studio dell'Avv. Anna Paola Mormino, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del presente giudizio.
- APPELLATA -
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione in riassunzione a seguito dell'Ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione, che ha accolto per quanto di ragione il primo motivo di ricorso contro la
Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 206/2020, il sig. ha citato dinnanzi Parte_1
a Questa Corte d'Appello l' per sentir accogliere il proprio gravame avverso la CP_1
Sentenza del Tribunale di Roma n.19961/13, che ha accolto parzialmente le richieste risarcitorie per i danni subiti dall'attore in seguito a sinistro stradale.
La vicenda, originata da un sinistro stradale occorso in data 02.12.2008 presso Via della
Maglianella a danno del sig. , è stata decisa con la sentenza n. 19961/13 del Parte_1
Tribunale di Roma, che ha riconosciuto in favore del danneggiato quale risarcimento dei danni subiti una somma pari a € 4.627,65, posti a carico di quale consegnataria CP_1 del tratto viario in questione da parte del CP_2
Il Tribunale, tuttavia, pur riconoscendo a carico della società in qualità di CP_1 custode, una responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., ha attribuito al un concorso di Pt_1 colpa nella misura del 40% per mancata diligenza nella sua condotta di guida.
Avverso la suddetta sentenza il sig. ha proposto gravame dinnanzi la Corte d'Appello Pt_1 di Roma, la quale con sentenza n. 206/2020 ha accolto parzialmente l'appello proposto.
Nello specifico, confermata la sentenza di primo grado con specifico riferimento alla ripartizione della responsabilità, il Collegio ha rideterminato, in accoglimento parziale del secondo e terzo motivo di gravame, il quantum debeatur dovuto dalla società, sulla base delle spese sostenute dal danneggiato, provate in giudizio, e in applicazione delle Tabelle di
Milano per il danno non patrimoniale ed riconosciuto in favore dell'appellante una somma pari a € 6.427,93, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia.
A seguito di ricorso in Cassazione, la Suprema Corte con ordinanza 7897/24, in accoglimento parziale solo del primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e pag. 2/11 rinviato dinnanzi a Questa Corte, respingendo integralmente gli altri motivi dedotti poiché inammissibili e/o infondati.
Con il presente atto di citazione in riassunzione, l'appellante richiamando integralmente l'originario atto d' appello per tutti i motivi e deduzioni in esso indicati, ha quindi dedotto:
1. errata statuizione in ordine al concorso di colpa in spregio agli artt. 2051 e 2043 c.c. e delle evidenze processuali.
2. omessa quantificazione integrale del danno subito, sia in ordine al danno materiale che relativamente alle lesioni – entrambi insufficienti e carenti- con conseguente richiesta di rideterminazione dei compensi legali di primo grado sulla base della differente fascia tabellare (fino ad € 25.000,009 in favore del patrocinatore antistatario).
3. omesso utilizzo delle tabelle del tribunale di Milano relativamente alla liquidazione del danno da lesioni pluridimensionate – carenza di valida motivazione.
4. omessa liquidazione dell'IVA.
5. mancata liquidazione delle spese per la CTP sia stragiudiziale che giudiziale.
L'appellante, pertanto, ha concluso nei seguenti termini:
“ Voglia l'Ecc.mo Collegio adito respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare l'appellata integralmente responsabile dell'evento de quo, CP_1 ex art. 2051 e, in subordine, ex art. 2043 per tutti i motivi riportati e dedotti nell'originario atto di gravame in conformità con la domanda inziale che qui debbono essere integralmente riprodotti ed ai quali ci si riporta e per l'effetto, condannarla, in persona del
L.R.P.T., all'integrale risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'appellante, sig. come indicato nell'atto di gravame, oltre alle integrali spese Parte_1 anticipate (ivi comprese quella della C.T.U.), competenze ed onorari in favore del sottoscritto patrocinatore antistatario di tutti i grado di giudizio, decurtando gli importi già percepiti.
Tali somme dovranno essere maggiorate degli interessi sia ex art. 1284 c. 1 che 1284 c. 4
c.c. rispettivamente dal fatto alla domanda e dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria come per legge.
Vittoria di spese, competenze ed onorari e giudiziali da distrarsi in favore del patrocinatore antistatario DI TUTTI I PRECEDENTI GRADI, nel rispetto del principio di causalità
(S.C. sent. n. 23123/19) e dell'effettivo decisum, nonché dell'attuale ”. Pt_2
pag. 3/11 Si è costituita la quale, chiedendo il rigetto del gravame, ha così concluso: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contraris rejectis, in accoglimento dei richiamati motivi:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della riassunzione per i motivi esposti e, in ogni caso, l'inammissibilità delle modificate conclusioni;
2) in via principale, rigettare l'appello in quanto manifestamente infondato in fatto ed errato in diritto per tutti i motivi dedotti confermando, per l'effetto, la sentenza di secondo grado;
3) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede accogliersi le conclusioni spiegate in secondo grado (rigetto della domanda attorea in quanto manifestamente infondata in fatto ed errata in diritto) per tutti i motivi ivi e quivi dedotti;
4) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame, detrarre dall'eventuale maggiore danno che dovesse essere liquidato tutti gli importi sino ad ora corrisposti previa rivalutazione degli stessi;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
La causa è stata rimessa alla odierna udienza a trattazione scritta sulle conclusioni delle parti come da Decreto presidenziale ed è stata quindi decisa con motivazione contestuale.
L'appello, per quanto concerne l'oggetto del presente giudizio, è infondato e pertanto non merita accoglimento.
Occorre preliminarmente evidenziare, come correttamente indicato anche dalla parte appellata, che il presente giudizio, instaurato a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha ad oggetto unicamente quanto sollevato con il primo motivo di ricorso e nei limiti di quanto riconosciuto dalla Suprema Corte.
In particolare, con il suddetto motivo il sig. ha denunciato ai sensi dell'art. 360, Pt_1 comma 1 n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 112, 132, comma 2 n.4 c.p.c. e art. 2700 c.c. per aver il Giudice d'Appello emesso una motivazione “per alcuni versi apparente e per altri de relato e quindi emesso una sentenza priva di motivazione” in relazione al primo motivo dell'atto di gravame inerente al riconoscimento, illegittimo ed pag. 4/11 ingiusto, di un concorso di colpa in capo al medesimo nella misura del 40% nella causazione del sinistro.
Rispetto a quanto dedotto con il suddetto motivo, il Giudice di legittimità ha, da un lato decretato l'infondatezza della censura relativa alla violazione dell'art. 2700 c.c., con riferimento al valore probatorio del rapporto dei Vigili Urbani, dall'altro riconosciuto il difetto di motivazione della decisione impugnata per quanto attiene alla corresponsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento e alla misura percentuale della stessa.
Ciò detto, tutti gli ulteriori motivi richiamati in questa sede dall'appellante e le relative conclusioni non possono formare oggetto di giudizio in quanto riferiti ad altri e diversi punti della sentenza che non rientrano nell'area d'esame demandata dalla Corte di
Cassazione, in quanto dalla stessa espressamente dichiarati inammissibili e/o infondati.
Ebbene, chiarito il thema decidendum del presente giudizio, si espone quanto segue.
Come dichiarato dal danneggiato, l'evento lesivo si verificava in data 02.12.2008 sulla Via della Maglianella intorno alle ore 19.00.
Il conducente, alla guida del proprio motociclo MBK Skylines targato BX75712, al termine di una curva intruppava in una buca presente sul manto stradale che portava il veicolo a barcollare, per poi cadere in terra pochi metri più avanti a causa della rottura del ginocchio provocata, a suo dire, dal forte contraccolpo subito.
Il danneggiato lamentava il fatto che la suddetta buca fosse ricolma d'acqua a causa delle piogge, e quindi impossibile da percepire.
Sul luogo dell'incidente accorreva poco tempo dopo personale dei Vigili Urbani che redigevano apposito verbale.
La ricostruzione dei fatti veniva integrata dalla testimonianza di un teste presente al momento del sinistro che seguiva il moticiclo, il quale confermava lo stato dei luoghi e aggiungeva che la strada, oggetto di lavori di rifacimento, presentava diverse buche segnalate con appositi cartelli e transenne stradali.
Ebbene, l'odierno appellante contesta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato gli elementi istruttori nel riconoscere una corresponsabilità nella causazione dell'evento tra il soggetto custode della strada e il danneggiato e per tali ragioni invoca il riconoscimento della sola responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c.
pag. 5/11 Sul valore fidefaciente dei verbali dei Vigili Urbani e sull' onere del Giudice di attenersi alle relative risultanze, con specifico riferimento a quanto negli stessi non affermato, nulla deve dirsi essendo stata la questione già decisa dalla Suprema Corte, che sul punto ha ritenuto di non accogliere quanto sostenuto dal ricorrente, non potendosi riconoscere valore di “piena prova” in relazione all'insussistenza dei fatti non attestati.
Ciò premesso, quanto alla ricostruzione dell'evento, così come emergente dalle dichiarazioni del danneggiato stesso, dal rapporto dei Vigili Urbani, nonché da quanto dichiarato dal teste, il Collegio ritiene di dover confermare quanto statuito nella sentenza di primo grado.
Ed infatti il Tribunale, a fronte della richiesta di riconoscimento di una responsabilità esclusiva in capo all'ente gestore del tratto stradale teatro del sinistro, ha provveduto ad una analisi dei due istituti disciplinati, rispettivamente dall'art. 2051 e dall'art. 2043 c.c. e ha concluso nel senso di ritenere la responsabilità di e nel contempo anche del il CP_1 Pt_1 quale, lo si ribadisce, ha formulato la propria domanda in modo alternativo (2051 e/o
2043).
Si ritiene, a questo punto, opportuno ribadire i consolidati orientamenti della Cassazione in materia.
Sul tema del danno cagionato dalle cose in custodia, è orientamento consolidato che “ La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza o meno della diligenza del custode”
(Cass. S.U. 30.6.2022 n. 20943).
In subordine, laddove la diligente custodia del bene sia oggettivamente impossibile per l'ente gestore, le pretese del danneggiato possono essere comunque tutelate ai sensi dell'art. 2043 c.c. se viene provata l'esistenza di una situazione insidiosa imprevedibile e non visibile e sempre che sia rinvenibile una condotta commissiva o omissiva in capo al custode.
Considerate le circostanze di verificazione dell'evento non può che rinvenirsi una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all' quale soggetto custode del tratto CP_1
pag. 6/11 stradale considerato, che per le sue caratteristiche non impediva in alcun modo un intervento manutentivo del gestore.
Tuttavia, l'ordinamento prevede la possibilità che l'evento dannoso, pur consequenziale all'attività del danneggiante, sia agevolato nel suo verificarsi dalla condotta colposa del danneggiato, così come previsto dall'art 1227 c.c. che postula una diminuzione del risarcimento dovuto secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, finanche ad arrivare alla sua completa esclusione se l'evento poteva essere evitato dal soggetto leso con l'ordinaria diligenza.
L'ipotesi del concorso colposo del danneggiato è astrattamente ravvisabile anche nell'ipotesi di responsabilità di cosa in custodia, in quanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. stesso la responsabilità oggettiva del custode viene esclusa dal fatto fortuito.
Nel valutare il verificarsi del caso fortuito, si ricorda che per tale può intendersi anche la stessa condotta del danneggiato che abbia utilizzato il bene in modo contrario alla normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, purché si inserisca nel quadro teatro dalla vicenda in modo da assumere efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, tale da invalidare la rilevanza delle condizioni preesistenti.
In particolare, la Suprema Corte ha sul punto specificato che “quanto più il danneggiato ha la possibilità di percepire la situazione di pericolo e di adottare quindi le necessarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cassazione n.
26524 del 2020, n. 34886 del 2021).
Nel caso di specie, seppur accertato un dovere di custodia e manutenzione in capo all'ente gestore del tratto viario e pur tenendo conto delle particolari condizioni atmosferiche che rendevano più difficoltosa la percezione dell'insidia da parte del conducente, non può non constatarsi un generale dovere di diligenza che proprio il codice della strada pone a carico del conducente e che aumenta all'aumentare della pericolosità del contesto laddove percepibile dal soggetto.
Ebbene, dalla ricostruzione dei fatti così come descritti dalle parti e come emergenti dal rapporto dei vigili urbani nonché dalle dichiarazioni del teste, emerge che l'orario quasi pag. 7/11 notturno, il posizionamento della buca (si trovava al centro della carreggiata e subito dopo una curva), il manto stradale bagnato in conseguenza di fenomeni piovosi ancora in atto e la presenza di lavori debitamente resi noti da apposita segnaletica stradale, dovevano indurre certamente il conducente a mantenere una andatura accorta e a moderare la velocità.
Al contrario, lo scoppio dello pneumatico e i danni riportati al cerchio posteriore nonché il forte contraccolpo, che come ipotizzato nelle difese dell'appellante avrebbe addirittura determinato la rottura del ginocchio, sono indicatori di una velocità elevata e in ogni caso non idonea alle condizioni di luogo e di tempo che, infatti, portava il veicolo a perdere stabilità e a provocare la rottura del ginocchio con la successiva caduta del che, dopo Pt_1 essersi accostato, aveva perduto l'equilibrio proprio in conseguenza della mancanza di stabilità del ginocchio lesionato.
In particolare, il , in sede di interrogatorio formale reso nel giudizio di primo grado, ha Pt_1 così testualmente riferito: “Erano verso le 19 e stavo tornando a casa e stavo facendo Via della Maglianella: Improvvisamente ho sentito un contraccolpo. Il motociclo ha barcollato.
Mi sono accostato e sono caduto perché non mi ha retto il ginocchio. Ai Vigili non ho detto di essere caduto perché pensavo che intendevano che ero caduto sulla buca. Mi sono fermato cinque, sei metri dopo più o meno. Stava piovendo e andavo piano e l'asfalto non si vedeva. La strada era illuminata……La strada era una pozza d'acqua e stavano facendo dei lavori che interessavano tutta la strada…”.
Inoltre, durante la fase istruttoria di primo grado, il teste, sig. ha così Testimone_1 dichiarato “Io mi trovavo in auto dietro l'attore che procedeva a rilento. Ho visto che ha preso una buca rallentando. Ha proseguito per un po' sempre rallentando e poi è caduto per terra. Mi sembra che l'incidente fosse avvenuto subito dopo la curva. Ho sorpassato il motociclo e mi sono fermato più avanti. Il motociclo si teneva sul margine destro della strada … Pioveva anzi pioviccicava e siamo rimasti lì …. La strada per quanto ricordo non
è illuminata più di tanto. Sulla strada c'erano delle pozze di acqua che non si vedevano perché erano piene di acqua. Nella zona c'erano dei lavori in corso e mi pare che vi fossero dei cartelli e transenne…. Mi sembra che si trovassero lateralmente dalla parte in cui ci trovavamo. Vedo la fotografia ma il fondo stradale è diverso da quel giorno”.
pag. 8/11 Da quanto sopra emergono come dati incontestabili che: pioveva, la strada era viscida per la pioggia, vi era la presenza di varie buche e sul posto erano in corso lavori stradali peraltro segnalati quanto meno dalla presenza di transenne ai lati e vi era illuminazione.
Ne consegue, che proprio le condizioni di tempo e luogo avrebbero certamente imposto ad un conducente prudente una condotta di guida ancora più attenta, onde poter prevedere e prevenire possibili sinistri soprattutto in caso di guida di motocicli, perché soprattutto con la pioggia e in prossimità di cantieri, il rischio di poter incappare in sconnessioni della strada e in buche è certamente più elevato rispetto alla norma.
Per tali ragioni Questa Corte ritiene di condividere la decisione del primo giudice che ha riconosciuto nella misura del 40% il concorso di colpa in capo al . Pt_1
Ciò detto, confermata la percentuale di colpa in capo al danneggiato, per quanto attiene al quantum debeatur Questa Corte ritiene di doversi riferire all'analisi dei danni materiali e non patrimoniali esperita dal precedente Collegio, la cui quantificazione risulta oramai passata in giudicato per mancata impugnazione e/o dichiarazione di inammissibilità e infondatezza dei relativi motivi da parte della Corte di Cassazione quanto ai criteri di determinazione adottati per la liquidazione dei danni.
Si può, pertanto, confermare sul punto quanto statuito dalla Corte di Appello con la precedente sentenza che ha richiamato le Tabelle di Milano, che ha riconosciuto un importo complessivo pari €10.576,55 per danno biologico, (suddiviso nelle seguenti voci, come indicate in CTU e sulla base di una invalidità permanente del 5%: A) € 2.849,40 per inabilità temporanea totale al 100% di 60 giorni;
B) € 712,35 per inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
C) € 5.252,04 per danno biologico da invalidità permanente del
5 %; D). € 1.762,76 per danno morale (20 %). Non può essere accolta la richiesta di aumento del 50 % a titolo di adeguamento e personalizzazione dell'importo complessivo del danno biologico, non essendo stata fornita alcuna specifica prova al riguardo), oltre spese per soccorso stradale - € 20,00 - ed IVA su fattura dott. - € 60,00, senza Per_1 considerare le somme già percepite, per cui si riconosce un risarcimento, a fronte della diminuzione del 40% in ragione della corresponsabilità in capo al danneggiato, pari a €
6.427,93.
pag. 9/11 Si ricorda il principio espresso dalla Corte di Cassazione in materia di fatto illecito extracontrattuale, secondo cui “il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito, ovvero - per l'identità di risultato - sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno. Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ.” (Cass. n. 21396 del 10/10/2014).
Alla luce di quanto esposto, si riconosce in via definitiva un risarcimento dei danni subiti, decurtato del 40% in ragione del grado di colpa riconosciuto in capo al sig. , Parte_1 pari alla somma di € di € 6.427,93, oltre rivalutazione dalla data di verificazione del danno alla pubblicazione della presente sentenza, e sono dovuti, a titolo di lucro cessante, gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro, sulla cifra rivalutata anno per anno, e da calcolarsi sulla semisomma tra il quantum risarcitorio base e quello aggiornato. Sulle somme così determinate competono, infine, gli interessi legali dalla data di pubblicazione al soddisfo.
Per le suesposte ragioni, la domanda in riassunzione va respinta, con la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla statuizione sul concorso di colpa del , restando Pt_1 ferma ogni ulteriore statuizione adottata con la precedente sentenza della Corte di Appello.
Si confermano per le suesposte ragioni anche le statuizioni in ordine alle spese e competenze del primo grado del giudizio nonché di quelle del primo giudizio di appello.
Sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione di quelle del giudizio di Legittimità
e del presente giudizio di riassunzione tenuto conto dell'esito complessivo di questi due ultimi giudizi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di riassunzione avente ad oggetto la impugnazione avverso la sentenza n. 19961/13 del pag. 10/11 Tribunale di Roma, a seguito di ordinanza di rinvio da Cassazione n.7897/24, proposto da contro ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così Parte_1 CP_1 provvede:
-rigetta la domanda in riassunzione e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata del
Tribunale di Roma con riferimento alla statuizione sul concorso di colpa del nella Pt_1 causazione del sinistro anche in termini di percentuale;
-conferma, per l'effetto, ogni altra statuizione ivi compresa quella della Corte di Appello in ordine alla condanna al risarcimento dei danni di nei confronti del e, CP_1 Pt_1 condanna quindi a risarcire i danni subiti che si liquidano in CP_1 Parte_1
€.6.427,93 oltre rivalutazione dalla data di verificazione del danno alla pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro, sulla cifra rivalutata anno per anno, e da calcolarsi sulla semisomma tra il quantum risarcitorio base e quello aggiornato. Con gli ulteriori interessi legali, sulla somma così come determinata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
-conferma le spese di lite statuite sia nel primo grado che nel precedente giudizio di appello;
- Compensa per intero tra le parti le ulteriori spese e competenze del giudizio di Legittimità
e del presente giudizio di riassunzione.
Così deciso alla camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Benedetta Orsetta Thellung De Courtelary
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11