Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 882/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 22.05.24
DA
, (C.F. ), con l'Avv. Marco Antonio Dal Ben del Foro Parte_1 C.F._1
di ZA (C.F. procuratore, difensore e domiciliatario, come da mandato C.F._2
allegato all'atto di citazione in appello
Appellante
CONTRO
, (C.F. ), non costituito, contumace Controparte_1 C.F._3
Appellato
Oggetto: mandato – appello avverso sentenza n. 2353/2023 del 22-23/11/2023 del tribunale di ZA
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 24.02.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: in riforma della sentenza impugnata, nr. 2353/2024 del Tribunale di ZA pubblicata in data 23.11.2023 e non notificata, nella causa nr. 3111/2020 RG, accertarsi e dichiarare che l'on.
ha diritto di ottenere dal convenuto, in relazione al mandato esclusivo di vendita Parte_1
dell'opera ” il pagamento del proprio compenso, da determinare, come da Parte_2
contratto del 15.11.2016, in un importo pari a due terzi del valore di vendita ovvero nel diverso minor importo che fosse ritenuto di giustizia;
condannare il convenuto al pagamento delle somme dovute all'attore oltre agli interessi maturati dal 27.12.2019 fino alla data dell'effettivo pagamento;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che il contratto di mandato di vendita in esclusiva abbia perduto efficacia, prima dell'alienazione dell'opera, accertare e dichiarare che il convenuto ha violato i propri obblighi di buona fede contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375
c.c. per aver fatto volontariamente cessare l'esclusiva prima di perfezionare la vendita dell'opera;
conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore,
danni da quantificare in un importo corrispondente all'ammontare del compenso cui l'attore avrebbe avuto diritto laddove il contratto di mandato e la clausola di esclusiva fossero stati rispettati secondo buona fede. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni della decisione
1.Il NO , con atto di citazione del 20 maggio 2020, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di ZA, i sig.ri e , affinché venisse accertato il Controparte_2 Controparte_1
suo diritto ad ottenere il pagamento del compenso pattuito con il mandato a vendere l'opera
[...]
1888” ricevuto dai convenuti. Parte_2
L'attore chiedeva la loro condanna in solido al pagamento della somma stabilita a tale titolo e, in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sopravvenuta inefficacia del mandato, che venisse comunque accertato l'inadempimento dei convenuti, per avere gli stessi, in mala fede, lasciato pagina 2 di 13 infruttuosamente scadere il termine del mandato (25.11.2019), alienando l'opera immediatamente dopo la scadenza dell'incarico; chiedendo così la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, pari all'importo del compenso pattuito. In via ulteriormente subordinata, chiedeva che il sig. venisse condannato al pagamento in suo favore della somma CP_2
pari al 20% del prezzo di vendita dell'opera, come promesso dallo stesso con dichiarazione efficace ai sensi dell'art. 1988 c.c. Da ultimo, in via gradata, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per l'attività di promozione e valorizzazione dell'opera dallo stesso prestata nel corso degli anni, oltre al rimborso delle spese dallo stesso sostenute.
Rilevava, nel dettaglio, che si erano susseguiti tre mandati di vendita: nel 2006, 2012 e da ultimo quello stipulato in data 15.11.2016 con la Società “Lanvallay Investments”, in persona del Sig.
. Precisava che la proprietà del dipinto era stata dapprima attribuita a detta società Controparte_1
Lanvallay e, successivamente, passata in comproprietà al e al nella misura, CP_1 CP_2
rispettivamente, del 65% e 35%; di qui facendo discendere che i convenuti erano succeduti a
Lanvallay nella posizione di mandanti. Rilevava che ciò risultava provato dalla lettera del consulente dei convenuti, dott. , in cui riferiva di agire quale “professionista” del e nell'interesse Per_1 CP_1
del Notaio e faceva riferimento ai “proprietari” dell'opera, nonché dalla deposizione del teste CP_2
Evidenziava che, nonostante avesse avviato serie trattative di vendita del dipinto - Tes_1
comprovate dalle proposte di acquisto e da quanto riferito dal teste -, era venuto a conoscenza Tes_2
che il e il avevano alienato, il 27.12.2019, per proprio conto, il dipinto alla società CP_2 CP_1
C & C Capital s.r.l. (riferibile al dott. ) e, dunque, in anticipo rispetto al termine di scadenza Per_1
originariamente indicato nel mandato (ossia il 14.11.2020) e dopo il termine di scadenza del
25.11.2019, unilateralmente fissato dai convenuti per il tramite del dott. con missiva del Per_1
07.11.2019 per limitare la durata del mandato. Rilevava sul punto che non possibile la modifica unilaterale degli accordi negoziali e che, in ogni caso, la revoca avrebbe richiesto un preavviso di tre pagina 3 di 13 mesi (come da clausola n. 5 del doc. 17 mandato) e la contestazione di un inadempimento del mandatario (circostanza non avvenuta nella specie).
2. Si costituivano in primo grado i sig.ri e , contestando le pretese attoree e CP_1 CP_2
chiedendone il rigetto. Adducevano in particolare che alcun compenso era attribuibile all'attore, posto che l'opera non era stata venduta entro il termine di cui al mandato;
che l'attore aveva proposto varie ipotesi di vendita per importi ingenti, formulate solo oralmente e rimaste in ogni caso non documentate, sicché, in relazione all'ipotesi di vendita per 21 milioni di euro del novembre del 2019, il
Dott. aveva consigliato all'attore di riformulare la proposta in forma scritta entro il termine del Per_1
25.11.2019. Rilevavano ulteriormente di aver poi concordato con la Società C & C capital s.r.l.
un'ipotesi di vendita futura dell'opera con 2 contratti, disconosciuti in corso di causa dall'attore,
condizionati nel trasferimento di proprietà al pagamento effettivo del dipinto, precisando che il prezzo non era stato poi versato.
3. La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione testimoniale.
Il processo era dichiarato interrotto all'udienza del 09.09.21 per l'intervenuto decesso del convenuto ed era riassunto da parte dell'attore nei confronti degli eredi del – che Controparte_2 CP_2
rimanevano contumaci -, oltre che del . CP_1
Con sentenza n. 2353.2023, il Tribunale di ZA rigettava: le domande di accertamento della debenza del compenso, in relazione al mandato esclusivo di vendita dell'opera 'Vincent le meules
1888', nonché di condanna dei convenuti al relativo pagamento;
la domanda di risarcimento dei danni per aver i convenuti violato i propri obblighi di buona fede contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375
c.c.; la domanda di condanna ex art. 1988 c.c. degli eredi del Notaio al pagamento Controparte_2
in favore dell'attore del 20% del prezzo di vendita dell'opera. Accoglieva invece la domanda attorea di condanna dei convenuti in via solidale tra loro – e nei soli rapporti interni in proporzione alle quote di comproprietà –, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al rimborso delle spese sostenute nella somma pagina 4 di 13 equitativamente determinata € 15.000,00. Parte convenuta era anche condannata a corrispondere al le spese di giudizio. Parte_1
Per quanto attiene ai capi di sentenza devoluti in sede di gravame, si espone quanto di seguito.
3.1. Il giudice di primo grado rilevava anzitutto che il pagamento del compenso richiesto dall'attore era relativo al rapporto di mandato a vendere tra la società Lanvallay e il e che, dunque, non Parte_1
vi era alcun rapporto contrattuale diretto tra i convenuti e il , il quale, conseguentemente, non Parte_1
avrebbe potuto agire direttamente nei loro confronti per gli obblighi di pagamento derivanti dal mandato.
3.2. Rigettava inoltre la domanda di risarcimento danni per violazione obblighi di buona fede,
rilevando che il contratto prevedeva la possibilità di revoca del mandato con preavviso di tre mesi e in relazione a un inadempimento del mandatario e che, in ogni caso, tale termine non rilevava perché non vi era prova che in quel lasso di tempo l'attore avrebbe procurato la vendita del bene al prezzo proposto;
anche perché non vi era prova documentale, in quanto formulate solo verbalmente, delle proposte del di vendita del bene e delle relative modalità di pagamento. Parte_1
4. Avverso tale sentenza il sig. proponeva appello con atto di citazione notificato in Parte_1
22.05.24 (al solo in quanto moglie e figli del avevano rinunciato all'eredità e non CP_1 CP_2
erano noti altri chiamati all'eredità), per i motivi che di seguito si espongono.
4.1. Con il primo motivo, lamentava la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e s c.c.- 2697
c.c. e 116 c.p.c.-Erronea valutazione del materiale istruttorio acquisito agli atti”
In particolare, rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui statuiva che era la società
“Lanvallay” ad essersi accollata nei suoi confronti obblighi derivanti dal contratto di mandato di vendita del 15.1.2016. Evidenziava che il mandato non è soggetto a vincoli di forma e che quindi l'assenza dell'atto scritto non era ostativa al riconoscimento di tale rapporto diretto tra le parti, da pagina 5 di 13 considerarsi dimostrato in causa, poiché gli originari convenuti non avevano mai contestato di aver conferito direttamente al mandato a vendere. Rilevava che tale prova emergeva altresì: Parte_1
-dall'istruttoria orale e, in particolare, dalla testimonianza del sig. che aveva riferito della Testimone_3
riconducibilità della società Lanvallay agli originari convenuti;
con ciò evidenziando che il teste aveva confermato l'attività svolta dallo stesso in favore degli originari proprietari;
Tes_2
-dalla documentazione in atti: ossia dalla lettera (sub doc. 19 di parte attrice) del consulente dei convenuti dott. , del 07.11.2019; dalla documentazione dimessa direttamente dai convenuti in Per_1
primo grado (sub doc.
3-5 e 24); nonché dalle diverse comunicazioni inerenti alle offerte di acquisto trasmesse direttamente ai proprietari dell'opera (sub doc. 12).
4.2. Con il secondo motivo di gravame, lamentava la “Violazione e/o erronea applicazione dell'art.
1175 e 1725 c.c.-erronea valutazione del materiale istruttorio acquisito agli atti”.
Rilevava che il Giudice di prime cure, contrariamente alle emergenze processuali, aveva dapprima escluso la sussistenza di un rapporto di mandato diretto tra i proprietari dell'opera e il , per Parte_1
poi sostenere che gli originari convenuti avevano legittimamente esercitato la revoca secondo contratto. Censurava l'assunto del Giudice di prime cure secondo cui, in ogni caso, l'esercizio della revoca in violazione del termine del preavviso di almeno tre mesi sarebbe stato legittimo, in difetto di prova che, pur nel rispetto del preavviso contrattuale, l'attore avrebbe procurato la vendita dell'opera.
Rilevava l'illegittimità della revoca del mandato, in quanto intervenuta senza il preavviso di tre mesi e per effetto della missiva inviata dal Dott. , al solo fine di ridurre unilateralmente il termine di Per_1
durata fissato nel contratto (del novembre 2020) e poter procedere all'alienazione dopo il 25.11.19.
Adduceva che vi erano serie e concrete prospettive di alienazione dell'opera essendo stata prodotta in giudizio, sub documento n. 22, la proposta di acquisto da parte della società e che tale Parte_3
lettera di intenti fu acquisita per iscritto, su richiesta dei convenuti e formulata per il tramite del dott.
. Per_1
pagina 6 di 13 Censurava altresì la statuizione secondo cui al non sarebbe spettato alcun compenso poiché Parte_1
C&C Capital s.r.l. (società acquirente) non avrebbe comunque versato il prezzo dell'opera, sostenendo che il compenso era correlato alla vendita del dipinto e non all'incasso del prezzo.
5. Non si costituiva nel grado di appello il sig. e, verificata la ritualità della Controparte_1
citazione e la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del
12.11.2024.
La causa veniva poi trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 24.02.25 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
6. L'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Il primo motivo di appello inerente all'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti non è condivisibile.
Infatti, a parte il fatto che l'esistenza del mandato a vendere il dipinto del 15.11.2016 (doc.17 1 grado attore) non è stata oggetto di contestazione da parte del convenuto odierno appellato, non può ritenersi sussistente in causa un rapporto contrattuale diretto di mandato a vendere tra il sig. e Parte_1
l'originario convenuto Sig. , (comproprietario del dipinto nella misura del 65 %), in Controparte_1
quanto non provato in causa.
Si dà atto che dall'istruttoria orale è emerso che il teste sig. in ordine al capitolo di prova Tes_4
n. 1 (memoria istruttoria di parte attrice): “'Vero che il rag. nato a [...] il Controparte_1
22.06.1942, residente in [...] e il Notaio dott. nato a [...]
Merlara (PD) il 16.03.1930 e residente in [...]in corso Fogazzaro n. 137, sono stati i titolari
effettivi della società Lanvallay Investments Inc con sede in Tortola, British Virgin Islands'”, ha solamente affermato: “Secondo i miei ricordi ho sempre ricondotto questa società esclusivamente al
NO ”; testimonianza che non può ritenersi sufficiente ad avallare il contratto tra le odierne CP_1
pagina 7 di 13 parti in giudizio, dal momento che è pacifica l'alterità giuridica tra società e i suoi soci o il suo socio.
Il ha anche riscontrato solo in modo dubitativo in particolare i seguenti capitoli di prova di Tes_1
parte attrice e nei termini di cui di seguito:
il capitolo n. 6 “Vero che i convenuti hanno altresì richiesto all'attore di promuovere la vendita
dell'opera a terzi”; “Probabilmente si”;
il capitolo n. 10 “Vero che i corrispettivi di vendita dell'opera indicati nei mandati di cui al capitolo
che precede sono stati determinati dal rag. e dal Notaio ”; “Non lo so”; CP_1 CP_2
il capitolo n. 13 “Vero che l'attore, con il consenso del rag. e del Notaio , ha CP_1 CP_2
provveduto ad incaricare, tramite il dott. e il dott. e a retribuire a Controparte_3 Controparte_4
proprie spese il prof. di Roma affinché realizzasse un'ulteriore attività di restauro e di Persona_2
pulizia (attività documentata dagli elaborati che si esibiscono doc. 14-15 e dalle comunicazioni email
che pure si producono in giudizio – doc. 58-60 - 61)”; “Prendo atto dei documenti, ma non posso
confermare.”
Il capitolo n. 18 “Vero che le trattative in questione sono state espressamente comunicate dall'attore
al dott. , professionista di fiducia del rag. e , ancora nel novembre Persona_3 CP_1 CP_2
2019”; “Non lo so”.
Inoltre, il Teste nulla ha detto in ordine alla (pretesa) qualifica di “parte mandante” Testimone_5
del , essendosi espresso unicamente sulle attività di promozione di vendita dell'opera che il CP_1
aveva conferito a submandatari, così riscontrando i capitoli di prova n. 16 e 17 di parte Parte_1
attrice: 16) “Vero che al fine di promuovere l'opera sul mercato il ha contattato Parte_1
submandatari che si è obbligato a retribuire a titolo personale in caso di vendita dell'opera”; 17)
“Vero che l'attore , nel novembre 2019, aveva in corso, tramite la Parte_1 [...]
(uno dei suoi 'sub-mandatari': doc. 20-21-22 che si esibiscono), due importanti CP_5
trattative di vendita, in avanzato stato di definizione”: sub capitolo 16: “si è vero, abbiamo ricevuto un pagina 8 di 13 mandato tramite che ci ha incaricato di reperire acquirenti per l'opera che era posta in Parte_1
vendita; come tali abbiamo agito a buon fine, nel senso che in caso di vendita saremmo stati retribuiti;
alla fine non abbiamo venduto il bene”, sub capitolo 17: “Si, infatti abbiamo presentato anche una
lettera di intenti da parte del potenziale acquirente che era ”. Controparte_6
Si richiama altresì la testimonianza del sig. al quale era “stata commissionata Persona_2
un'indagine dal ”, il quale ha confermato la circostanza di cui al suddetto capitolo di prova n. Parte_1
13 di parte ma senza sapere “se vi fu il consenso del e del ”. CP_2 CP_1
Ciò constatato, detta prova non emerge nemmeno dal compendio documentale in causa, in quanto dal documento n. 17 di parte attrice si nota che il mandato di vendita in esclusiva del 15.11.2016 fosse intercorso tra il e la Società “Lanvallay Investments Inc”; firmato in calce dal sig. Parte_1 CP_1
quale “Current Director” della Società, e, dunque, in qualità di rappresentante della società stessa.
Sul punto, si evidenzia che il fatto che il abbia ricoperto la qualifica di “Director” della CP_1
società non può costituire elemento indice della qualità di “parte mandante” per la promozione e vendita dell'opera in causa, come erroneamente sostiene l'appellante (di qui, la superfluità dei capitoli di prova dallo stesso formulati sub n. 1 e 3).
È pertanto priva di pregio la circostanza secondo cui il teste rispondendo al capitolo n. 9 della Tes_1
memoria istruttoria attorea “Vero che il rag. , quale director di Lanvallay Investment Inc, ha CP_1
rilasciato in favore dell'attore i mandati (con riconoscimento di compenso e provvigioni) per la
promozione e la vendita dell'opera prodotti in allegato al fascicolo attoreo (doc. 8-9-10-11-16-17-29-
30-31-32-33) che si esibiscono”, abbia riconosciuto di aver autenticato il 22.08.2012, in qualità di notaio, la firma del nel mandato a vendere conferito al sub documento n. 33 di CP_1 Parte_1
parte attrice, rilevando peraltro che per gli altri mandati non risultava esser stato coinvolto nel perfezionamento degli accordi.
pagina 9 di 13 Premesso che il trasferimento della proprietà dell'opera dalla società Lavallay ai convenuti in primo grado di per sé non può avere determinato il subentro dei nuovi proprietari nel rapporto contrattuale di mandato con il (e ciò sebbene la società sia stata sciolta), va rilevato che in corso di causa Parte_1
non è stata raggiunta la prova della conferma del mandato da parte di e . CP_1 CP_2
Occorre in primo luogo rilevare che la sussistenza di un mandato conferito da questi ultimi al
è oggetto di contestazione, mentre non contestata è la sussistenza dei mandati conferiti da Parte_1
Lavallay e di cui alla narrativa dell'atto di citazione di primo grado.
Al fine di dimostrare che il rapporto contrattuale in atto con la ridetta società sarebbe poi proseguito direttamente con i convenuti in primo grado, l'appellante ha inteso valorizzare il proprio documento n.
19 (doc. 5 convenuti), vale a dire la lettera del consulente degli originari convenuti, Dott. Per_3
del 07.11.2019, dalla quale pretenderebbe di attribuire l'evidente sussistenza di un mandato a
[...]
vendere rilasciato direttamente dagli originari comproprietari dell'opera.
Tale prospettazione, sulla base dell'analisi documentale, non risulta condivisibile, né dunque bastevole a ritenere in causa raggiunta la prova del mandato de quo.
Infatti, non può sostenersi che l'incarico al sia stato conferito dagli originari convenuti in Parte_1
proprio, sol per il fatto che detta missiva sia stata inviata dal loro consulente.
In ogni caso in tale missiva si legge “facendo seguito all'incontro odierno, con la presente Le posso
confermare, quale professionista del rag. e anche nell'interesse del Notaio Controparte_1
, come il dipinto di cui all'oggetto risulti ancora nella loro piena ed esclusiva Controparte_2
proprietà. Sentiti i predetti, Le posso confermare con la presente come, con riferimento alla ipotesi da
Lei segnalatami di possibile interesse all'acquisto del dipinto da parte di terzi di Sua conoscenza, Le
venga riservata prelazione di acquisto fino alla data del 25/11/2019, intendendosi come entro tale
data debba essere eventualmente perfezionato l'atto di acquisto dello stesso con accredito
pagina 10 di 13 dell'importo definito, si iban che sarà comunicato;
fermo restando che Le preciso, comunque, come i
proprietari si riservino fin d'ora di poter aderire o meni alla proposta che sarà formulata”.
Il tenore della comunicazione non “conferma, senza dubbio alcuno, che i NOi e CP_1
avevano direttamente conferito al il mandato a vendere l'opera di cui si discute” CP_2 Parte_1
(pag. 7 conclusionale appellante), né che la prosecuzione del rapporto con il mandatario Parte_1
“costituiva il logico e naturale sviluppo negoziale dei rapporti inizialmente intrattenuti dalla
Lanvallay” (pag. 8 conclusionale appellante).
Nella comunicazione si legge, infatti, solo del pervenimento dal “di possibile interesse Parte_1
all'acquisto del dipinto da parte di terzi di Sua conoscenza”, rispetto al quale gli veniva “riservata
prelazione di acquisto fino alla data del 25/11/2019”, comunque con riserva di adesione da parte dei proprietari. Non emerge, dunque, il conferimento di un incarico a porre in essere tutte le attività
necessarie affinché l'opera potesse essere immessa sul mercato e commercializzata, nonché di commercializzare l'opera ponendo in essere tutte la attività necessarie finalizzate a concludere la vendita (come invece previsto dal mandato conferito da Lanvallay;
sub doc. 17 ). Parte_1
Si evidenzia che neppure di rilievo è il documento n. 24 (parte appellante e doc. 3 convenuti), ossia la missiva del Dott. del 15.01.2020 indirizzata al , in cui viene dato unicamente atto che Per_1 Parte_1
l'attività svolta da costui (in ordine alle proposte di trattativa di vendita) “peraltro esclusivamente su
Sua personale iniziativa, si sta purtroppo traducendo in un impegno finanziario di rilevante importo
da parte dei predetti e ” stante le contestazioni della G.d.F. Quindi tale documento CP_2 CP_1
dimostra esattamente il contrario rispetto a quanto sostenuto dall'appellante, in quanto riferisce di attività espletata dal di sua personale iniziativa e si dà atto della disponibilità di e Parte_1 CP_2
di corrispondere il solo costo per restauro e analisi dell'opera (detratto l'ammontare CP_1
dell'onere fiscale derivante dalla contestazione della GdF).
pagina 11 di 13 Che i convenuti abbiano confermato e ratificato il mandato a vendere ben prima del novembre 29019
(come sostenuto dall'appellante), neppure è dimostrato dalla corrispondenza intervenuta con gli originari convenuti e di cui al doc. 12 parte , dal momento che si tratta di corrispondenza Parte_1
risalente al 2007 e al 2012, pacificamente nella vigenza del mandato con la società Lanvallay.
Le suesposte considerazioni evidenzianti l'infondatezza nell'an della pretesa dell'odierno appellante,
esimono dunque dal valutare il quantum del preteso compenso richiesto dal , anche con Parte_1
riguardo alla domanda originariamente formulata dallo stesso in subordine di risarcimento danni pari all'ammontare del compenso cui l'attore avrebbe avuto asseritamente diritto.
7. Ne discende, dunque, che anche il secondo motivo di gravame non è accoglibile.
8. Fermo tutto quanto evidenziato in ordine all'inesistenza di un contratto intercorrente tra le odierne parti in causa, come ha dedotto il giudice di prime cure, non può ritenersi nemmeno che vi sia stata
“revoca” del preteso contratto documentata, a detta dell'appellante, nella missiva prodotta di cui al citato doc. 19.
Ciò in quanto detto documento fa riferimento genericamente all'ipotesi di “prelazione di acquisto fino
alla data del 25.11.2019”.
Né pertanto possono condividersi le ulteriori argomentazioni inerenti all'asserita illegittimità della revoca (asseritamente) esercitata al fine di ridurre unilateralmente il termine di durata fissato nel contratto al novembre 2020 e poter procedere all'alienazione dopo il 25.11.2019.
In definitiva, sulla base di dette argomentazioni, in difetto di prova di un rapporto di mandato intercorrente tra le odierne parti in causa, è corretta la statuizione del Giudice di prime cure che ha respinto le domande del basate sulla sussistenza di tale mandato. Parte_1
9. Ne deriva pertanto l'integrale rigetto delle pretese di parte appellante e nulla va disposto in punto spese processuali del presente grado di giudizio, essendo parte appellata rimasta contumace.
P. Q. M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata n. 2353/2023 emessa in data 22-
23/11/2023 dal tribunale di ZA;
2- nulla per le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 10 marzo 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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