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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 788/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 788/2019 rg. promosso da:
c.f. quale moglie del fu sig. nato CP_1 C.F._1 Persona_1
a Lahore Pakistan il 19.01.1972 e deceduto in Aversa il 16.01.2017, in proprio nonché quale genitore esercente la potestà genitoriale in via esclusiva sui figli minori nato in Persona_2
Pakistan il 21.09.2011; nato in [...] il [...], nonché per la sig.ra Controparte_2
nata in [...] il [...].Tutti e tre figli del predetto Controparte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Ruggeri ed elettivamente domiciliati presso il Persona_1
seguente indirizzo digitale: Attori Email_1
contro c.f. , in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_4 P.IVA_1
difesa, dall'avv. Giuseppe Mallardo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesca
Ingino in Cassino alla via E. De Nicola nr 61…………..…………………………………..…Convenuta
e
(sorella), c.f. Controparte_5 CodiceFiscale_2 Parte_1
(fratello), in proprio e in qualità di legittimi eredi di C.F._3 Controparte_6
c.f. (madre) deceduta il 4.04.2018, nonché per c.f.
[...] C.F._4 CP_7 pagina 1 di 11 (cognata), c.f. (nipote), C.F._5 Parte_2 C.F._6 [...]
c.f. (nipote), e c.f. Parte_3 C.F._7 Controparte_8
(nipote), nella qualità di prossimi congiunti del defunto C.F._8 [...]
c.f. , nato in [...] il [...] e deceduto in data Persona_1 C.F._9
16.01.2017 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Della Monaca, elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
………………………………………………………………………………………….…….Intervenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 22 maggio 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 22 febbraio 2019, regolarmente notificato, parte attrice ha evocato in giudizio e ha esposto che il 22 ottobre 2016, alle ore 19:00 circa, Controparte_4 [...]
, nato il [...] e deceduto in data 16.01.2017, viaggiava a bordo del veicolo Persona_1
Fiat Ducato con targa FC 144 NL, assicurato per la responsabilità civile presso Controparte_4
Nello specifico, la parte attrice ha riferito che il predetto veicolo, guidato da transitava Persona_3
sulla Strada Statale a scorrimento veloce Avezzano/Cassino, nel Comune di Sora, quando, all'altezza del chilometro 42,7800, si verificò una collisione frontale con un veicolo BMW targato EM 992 FZ, di proprietà e condotto da . Quest'ultimo, proveniente dalla direzione opposta, tentò Parte_4
un sorpasso rischioso invadendo la corsia opposta, e morì sul colpo a causa della violenza dell'impatto mentre il fu a causa delle gravissime ferite riportate, rimase ricoverato a lungo fino al Persona_1
decesso, avvenuto il 16 gennaio 2017. La parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, Accertare le cause del
decesso del sig. E per l'effetto: qualora all'esito della richiedenda Persona_1
CTU emergessero nessi causali tra il sinistro di cui in premessa e la morte del sig, Per_1
pagina 2 di 11 quantificata la percentuale di concausa, Condannare la al Persona_1 Controparte_4
risarcimento del danno in favore degli odierni istanti così come verrà correttamente quantificato nel
prosieguo del giudizio nelle varie accezioni di: - danno biologico e morale iure successionis;
- danno
patrimoniale; - danno non patrimoniale (danno catastrofale), calcolando i risarcimenti anche se
necessario in via equitativa - in ogni caso con rivalutazione come per legge;
qualora all'esito della
Per_ richiedenda CTU non dovessero emergere nessi causali tra il sinistro e l'evento morte del sig. ,
condannare l'odierna convenuta all'integrazione del pagamento del danno biologico jure successionis,
calcolato sulla base delle tabelle di Roma 2018. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso
professionale da distrarsi in favore dell'Avv. Luca Ruggeri che si dichiara antistatario”.
Si è costituita la compagnia che ha impugnato e contestato le avverse richieste e ha così concluso: “ …
Per le suesposte causali, Voglia l'On. le Tribunale, in via preliminare ordinare alla parte attrice la
integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo Fiat Ducato tg. FC144NL;
ancora, in via preliminare accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda ex artt. 141, 145
segg. del Codice Assicurazioni Private;
nel merito, dichiarare congrua la somma di € 12.400,00
corrisposta agli attori, sempre nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attrice, in proprio e nella
qualità di genitore esercente potestà genitoriale sui tre figli minori e perché infondata sia in fatto che
in diritto, conseguentemente, condannare la stessa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
giudizio in favore della convenuta soc. . Controparte_4
Si sono costituiti, nella qualità di congiunti, con comparsa di intervento volontario
[...]
CP_6 Parte_1 Controparte_5 CP_7 [...]
che hanno così concluso:”… Parte_3 Controparte_8 Parte_2
accertare che in data 22.10.2016, alle ore 19,00 circa, il sig. viaggiava Persona_1
a bordo del veicolo Fiat Ducato, targato FC 144 NL, assicurato ai fini della r.c.a. con CP_4 CP_4
e condotto dal sig. sulla S.S.V. Avezzano/Cassino, nel Comune di Sora (FR),
[...] Persona_3
quando, giunti all'altezza della chilometrica 42,7800 collidevano frontalmente con il veicolo BMW,
pagina 3 di 11 targato EM 992 FZ, di proprietà e condotto dal sig. , il quale, provenendo Parte_4
dall'opposto senso di marcia, nell'eseguire un'azzardata manovra di sorpasso, invadeva la corsia
opposta ; – accertare che il Sig. a causa delle gravissime lesioni riportate in Persona_1
conseguenza della medesima collisione veniva ricoverato d'urgenza presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Sora e dopo un periodo di lungo degenza de cedeva presso il Reparto di Terapia
Intensiva dell'Ospedale di Aversa in data 16.01.2017; – accertare e dichiarare la piena sussistenza del
nesso causale tra l'evento del 22.10.2016 e la morte della vittima intervenuta il 16.01.2017, di cui
l'infezione da Pseudomonas Aeruginosa contratta in Ospedale dal Sig. è stata una Persona_1
concausa dell'evento di sinistro, ovvero, accertare e dichiarare i rispetti apporti causali ai fini di una
corretta identificazione e quantificazione del danno;
– per l'effetto, accertare e dichiarare la
legittimazione passiva di quale compagnia assicuratrice del veicolo vettore a Controparte_4
bordo del quale il Sig. viaggiava quale terzo trasportato alla data del sinistro;
– quindi, Persona_1
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla risarcibilità Controparte_4
del danno morale da perdita del rapporto parentale in favore degli odierni intervenuti, calcolato
secondo le tabelle del Tribunale di Milano, in complessivi Euro 1.140.000,00 così ripartiti: −
[...]
(sorella), in proprio: Euro 140.000,00 − Controparte_5 Parte_1
(fratello), in proprio: Euro 140.000,00 − (sorella), in qualità di legittimi Controparte_5
eredi di (madre): Euro 150.000,00 − Controparte_6 Parte_1
(fratello), in qualità di legittimi eredi di (madre): Euro 150.000,00 − Controparte_6
(cognata convivente): Euro 140.000,00 − (nipote convivente): Euro CP_7 Parte_2
140.000,00 − (nipote convivente): Euro 140.000,00 − Parte_3 Controparte_8
(nipote convivente): Euro 140.000,00 − ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta equa e
[...]
di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo;
pagina 4 di 11 − con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato
antistatario”.
Il Giudice, con ordinanza del 10 novembre 2020, ha sollevato ex art. 101 cpc una questione rilevabile di ufficio riguardante l'applicazione dell'art, 141 del d,lgs. 209/2005 e ha invitato le parti a dedurre sulla vicenda sollevata. Con ordinanza depositata il 9 febbraio 2021, alla quale integralmente ci si riporta, il medesimo Giudice ha ritenuto che l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni risulta applicabile solo ai danni sofferti dal trasportato a seguito del sinistro (che possono eventualmente essere trasmessi agli eredi iure hereditatis), escludendo, invece, i danni subiti iure proprio da soggetti diversi e non ha accolto la richiesta di parte attrice e di parte intervenuta di rimessione in termini per l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, nei confronti degli eredi del defunto , proprietario e conducente del veicolo responsabile né della sua Parte_4
compagnia assicuratrice (già anche per ragioni di Controparte_9 CP_10
economia processuale. Con la richiamata ordinanza il Giudicante non ha ammesso le prove orali,
perché i capitoli potevano essere dimostrati solo con la produzione di documenti, e ha disposto CTU
medico legale nominando con successivo decreto del 22 aprile 2021 il dott. : dopo il Persona_4
deposito della CTU il giudice con ordinanza del 28 ottobre 2024 ha sollevato una questione rilevabile d'ufficio ex art. 101 comma 2 cpc, riguardante la legittimazione di parte attrice, invitando la stessa a depositare documentazione e chiarimenti, in seguito la causa è stata trattenuta per la decisione.
All'udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano parziale accoglimento mentre devono essere rigettate quelle di parte intervenuta.
Preliminarmente occorre soffermarsi sulla legittimazione attiva di parte attrice: al riguardo essa, ha fornito i chiarimenti richiesti depositando un estratto del certificato di morte del de cuius dal quale si desume che era coniugata con lui e lo stato di famiglia già allegato con l'atto introduttivo CP_1
del giudizio conferma che gli attori sono eredi di . Persona_1
pagina 5 di 11 Circa la richiesta di revoca del CTU, formulata dagli intervenuti sul presupposto della mancata specializzazione del dr legale, eccezione reiterata negli scritti Controparte_11
conclusionali anche da parte attrice, si specifica che, con ordinanza del 3 novembre 2021, il Giudice ha rigettato l'istanza, anche perché aveva già autorizzato il consulente a servirsi di uno specialista se necessario (Cass. 12/03/2010, Cass. 7452/2012; Corte d'Appello Genova, Sez. I, Sent., 26/06/2020, n.
571). Tali principi sono riferibili anche al caso di specie in virtù del canone interpretativo “a fortiori”,
nel senso che, se è possibile affidare una consulenza psicologica a un'altra figura professionale, a maggior ragione è possibile conferire incarico a un soggetto come il dr che ha valutato Per_4
espressamente tutte le patologie indicate nel contraddittorio con i consulenti di parte.
Nel merito, è pacifico e non contestato che il sinistro si è verificato: la relazione del Nucleo Operativo
Radiomobile dei Carabinieri di Sora intervenuta sui luoghi del sinistro ne ha ricostruito la dinamica e ha confermato che viaggiava a bordo del veicolo Fiat Ducato con targa Persona_1
FC 144 NL, assicurato per la responsabilità civile presso la documentazione Controparte_4
medica prodotta attesta l'entità delle lesioni subite dal medesimo e le Persona_1
stesse hanno inviato a parte attrice una somma risarcitoria anche a titolo di acconto. Pertanto, CP_4
non vi sono contestazioni né sull'evento né sulle modalità del sinistro: occorre invece soffermarsi sul nesso di causalità tra il sinistro stradale e la morte del de cuius.
Ai fini dell'accertamento del nesso di causalità nel processo civile e già prima facie apparendo il thema
decidendum estremamente tecnico e complesso, il Tribunale non può che richiamarsi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio: stante, infatti, l'estremo tecnicismo della materia, nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica medico-legale i cui esiti, non si sono discostati da quelli già specificati nella consulenza tecnica medico legale a firma del dr nel proc. Persona_5
penale n. 5786/2016 riguardante questo evento. In quella sede il consulente concluse affermando che :
“… il mezzo che ha determinato lo stato di coma con le conseguenze settiche, cui è da ricondursi la
morte (…) è correlato ad una meningite virale da Herpes Simplex di tipo 2 la quale non è causalmente
pagina 6 di 11 riconducibile al sinistro stradale…”. Il CTU nominato in questo procedimento ha confermato che la morte di non è riconducibile al sinistro poiché egli era affetto da meningite da Persona_1
Herpes Symplex tipo II e da polmonite da Pseudomonas aeruginosa. La contrazione delle dette infezioni è confermata persino dalla perizia della parte intervenuta, a firma della dr.ssa , Testimone_1
la quale afferma che il decesso è da attribuire alla lunga ospedalizzazione da cui è derivata l'insorgenza di infezioni polmonari e quindi non si ha certezza dell' interruzione del nesso di causa, fra l'evento traumatico e l'exitus da shock settico: queste tre indagini sono perfettamente coerenti tra loro.
Tali elementi portano alla conferma della CTU in questa sede.
Il sinistro è stato provocato dalla violazione delle norme della circolazione stradale e tali norme sono volte ad evitare scontri tra veicoli: l'incidente, pertanto, rappresenta un mero antecedente del fatto ma non ne costituisce la causa tecnica del decesso. (Cass. n. 8429 /2024). Sul fondamento di tali considerazioni le deduzioni degli attori e degli intervenuti sulla violazione dell'accertamento del rapporto di causalità tra l'incidente e le patologie sopravvenute che poi hanno portato al decesso, non sono fondate. La stessa ricostruzione della catena causale attuata dalla ctp di parte, la predetta dr.ssa
è stata espressamente riportata in termini significativamente dubitativi sulla possibilità (e non Tes_1
probabilità) e nella consulenza stessa non si hanno notizie in merito al periodo intercorso fra la dimissione dall'Ortopedia del 14/11/2016 e il ricovero, in data 30/11/2016, presso Villa delle Magnolie.
Tali lacune non sono state colmate dagli eredi: con nota depositata il 3 dicembre 2021, il CTU ha rilevato che alla seduta medico-legale del 12 novembre 2021 è comparso solamente il dr
[...]
che si è dichiarato consulente designato dalla parte attrice, mentre il dr Persona_6 Persona_7
indicato come CTP della convenuta, è intervenuto al telefono e nessuno dei congiunti è stato presente,
nonostante fosse necessaria la loro partecipazione per fornire al CTU utili notizie di anamnesi sul de
cuius. Peraltro, dalla stessa perizia di parte intervenuta, emerge che il corpo del paziente era attaccato da numerosi germi in concorso, di cui non è stata chiarita la natura. In senso contrario il CTU, con dovizia di particolari ed elencando la documentazione analizzata in contraddittorio con i CTP di parte,
pagina 7 di 11 ha riferito che il fu è stato dimesso dall'Ospedale di Sora in stato di vigilanza e Per_1
cooperazione, con respiro spontaneo regolare, emodinamica stabile e diuresi presente e adeguata. Da
ciò emerge che nella suddetta circostanza non sono state rilevate condizioni di emergenza che potessero mettere in pericolo la vita del paziente: l'infezione da Herpes Simplex potrebbe essere stata contratta in qualsiasi momento tra le dimissioni del 14/11 e il ricovero del 15/12 in Aversa, con il decesso attribuibile a una sepsi causata dall'Herpes Simplex, su cui si sono sovrapposti in maniera opportunistica altri germi, comunemente definiti nosocomiali;
tali infezioni quindi, non possono essere considerate come una concausa sopravvenuta.
Dalle suesposte considerazioni consegue che la fonte della responsabilità del decesso deve essere cercata altrove, come suggerito anche dal CTU di questo procedimento.
Circa la critica degli intervenuti sull'affermazione riportata al foglio 18 della perizia è chiaro che si è
trattato di una semplice omissione, nel senso che dopo la parola “gravità e che”…doveva essere inserito l'avverbio non perché più logico rispetto all'insieme, tanto che quell'avverbio è stato ripetuto nella proposizione successiva;
se correttamente intesa, tale frase è pienamente condivisibile. Inoltre, i dubbi e le perplessità espresse dal CTU al foglio 10 e seguenti non dimostrano che c'è nesso causale tra l'evento e la morte della vittima ma solo perplessità sulle terapie applicate.
Alla stregua di quanto esposto deve rigettarsi la domanda diretta all'accertamento la responsabilità
della compagnia assicurativa circa la causa del decesso di La Persona_1
statuizione di cui sopra conduce, ovviamente, al rigetto delle domande risarcitorie che presuppongono il predetto accertamento. In particolare, devono essere integralmente rigettate le domande risarcitorie volte ad ottenere il ristoro iure proprio dei danni patrimoniali e non patrimoniali causalmente correlati a detto decesso proposte da parte attrice e dagli intervenuti. Con specifico riguardo a questi ultimi, il risarcimento del danno da perdita parentale non può essere accolto in questa sede nei confronti della convenuta: il danno parentale è una forma di danno non patrimoniale che si verifica quando un individuo perde un genitore o un familiare stretto a causa di un evento traumatico e, nella fattispecie,
pagina 8 di 11 l'incidente stradale non ha causato la morte di e la domanda nei Persona_1
confronti della convenuta non ha fondamento.
Deve essere accolta in favore della moglie e dei figli, come emerge dal certificato di stato di famiglia
(all. 5 atto di citazione), la domanda di risarcimento correlata al danno biologico e morale delle lesioni fisiche patite in ragione del sinistro stradale. Al riguardo, è principio pacifico che, se la vittima di lesioni personali, prima o dopo la guarigione, muore per cause diverse dalle lesioni stesse, il diritto al risarcimento del danno biologico acquisito si trasferisce nel patrimonio degli eredi: poiché è
intervenuto il decesso di prima dello stabilizzarsi delle lesioni in Persona_1
oggetto, il danno biologico concretamente riconoscibile nel torno di tempo che decorre dal verificarsi del sinistro alla morte (87 giorni), può riconoscersi in conformità alle indicazioni fornite, sul punto dal ctu, il quale afferma che: “… le fratture bilaterali metaepifisarie dei femori destro e sinistro
giungevano su soggetto affetto da artropatia delle ginocchia e prossimiori a tali articolazioni. Dette
menomazioni avrebbero determinato alla stabilizzazione, una riduzione della integrità psico-fisica
della persona valutabile in misura complessiva del 34 % in riferimento a paramento di danno
biologico; 3°) le infermità hanno determinato un periodo inabilità temporanea assoluta di 87 giorni
perché le condizioni dell'infermo non si sono mai stabilizzate fino al decesso”. Non emergono contestazioni a detta quantificazione, da ritenersi pienamente condivisibile.
Ciò posto, circa la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Tribunale intende fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. 12408/2011, Cass. sez. III, 2.12.2021, n.38077). In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024 può essere riconosciuto a parte attrice l'importo di € 266.245,00
sul fondamento dei seguenti criteri:
Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
pagina 9 di 11 Percentuale di invalidità permanente34%
Punto danno biologico € 5.486,04
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 2.743,02
Punto danno non patrimoniale € 8.229,06
Punto base I.T.T.€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 87
Danno biologico risarcibile € 146.422,00
Danno non patrimoniale risarcibile€ 219.634,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 256.240,00
Invalidità temporanea totale € 10.005,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.005,00
Totale generale: € 229.639,00.
Totale con personalizzazione massima € 266.245,00.
Considerate le gravi sofferenze morali e stato di ansia correlati a dette lesioni ed alla documentata insofferenza al mancato uso degli arti nonché, ancora, alla angoscia sicuramente correlata alla lucida consapevolezza delle gravi lesioni per cui era intervenuto il ricovero, può riconoscersi l'incremento personalizzato massimo di tale valore per il periodo che va dalla data del sinistro alla data del decesso.
A tale importo sulla somma così liquidata devono riconoscere gli interessi e rivalutazione monetaria
(Cass.5317/2022).
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite tra parte attrice e convenuta seguono la soccombenza di quest' ultima e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014 e dello scaglione tariffario corrispondente alla misura entro cui la domanda ha trovato concreto accoglimento.
Devono invece, integralmente compensate le spese di lite tra i soggetti che hanno proposto intervento e la convenuta, per l'accoglimento della domanda riguardante l'accertamento del sinistro che ha visto pagina 10 di 11 vittoriosi gli intervenienti e l'accertamento negativo dell'esistenza di un nesso di causalità tra il sinistro e la morte di che ha visto vittoriosa la compagnia. Persona_1
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
CONDANNA
all'integrazione del pagamento del danno biologico patito da Controparte_4 [...]
in favore di in proprio nonché quale genitore esercente la potestà Persona_1 CP_1
genitoriale in via esclusiva sul figlio minore nato in [...] il Persona_2
21.09.2011; nato in [...] il [...], e di Controparte_2 Controparte_3
nata in [...] il [...], al pagamento della somma di € 266.245,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge dal giorno del fatto illecito al soddisfo, detratti gli acconti già corrisposti.
RIGETTA
le domande proposte da (sorella), Controparte_5 Parte_1
(fratello), in proprio e in qualità di legittimi eredi di c (madre) Controparte_6 CP_7
c.f. (cognata), (nipote),
[...] C.F._5 Parte_2 Parte_3
(nipote), e Controparte_8
Condanna le al pagamento delle spese processuali delle spese processuali in favore delle Controparte_4
parti attrici che si liquidano nella misura di € 22.975,00 di cui € 518,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A da attribuirsi all'avv.
Ruggeri Luca dichiaratosi antistatario.
Cassino, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Eramo
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 788/2019 rg. promosso da:
c.f. quale moglie del fu sig. nato CP_1 C.F._1 Persona_1
a Lahore Pakistan il 19.01.1972 e deceduto in Aversa il 16.01.2017, in proprio nonché quale genitore esercente la potestà genitoriale in via esclusiva sui figli minori nato in Persona_2
Pakistan il 21.09.2011; nato in [...] il [...], nonché per la sig.ra Controparte_2
nata in [...] il [...].Tutti e tre figli del predetto Controparte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Ruggeri ed elettivamente domiciliati presso il Persona_1
seguente indirizzo digitale: Attori Email_1
contro c.f. , in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_4 P.IVA_1
difesa, dall'avv. Giuseppe Mallardo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesca
Ingino in Cassino alla via E. De Nicola nr 61…………..…………………………………..…Convenuta
e
(sorella), c.f. Controparte_5 CodiceFiscale_2 Parte_1
(fratello), in proprio e in qualità di legittimi eredi di C.F._3 Controparte_6
c.f. (madre) deceduta il 4.04.2018, nonché per c.f.
[...] C.F._4 CP_7 pagina 1 di 11 (cognata), c.f. (nipote), C.F._5 Parte_2 C.F._6 [...]
c.f. (nipote), e c.f. Parte_3 C.F._7 Controparte_8
(nipote), nella qualità di prossimi congiunti del defunto C.F._8 [...]
c.f. , nato in [...] il [...] e deceduto in data Persona_1 C.F._9
16.01.2017 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Della Monaca, elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
………………………………………………………………………………………….…….Intervenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 22 maggio 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 22 febbraio 2019, regolarmente notificato, parte attrice ha evocato in giudizio e ha esposto che il 22 ottobre 2016, alle ore 19:00 circa, Controparte_4 [...]
, nato il [...] e deceduto in data 16.01.2017, viaggiava a bordo del veicolo Persona_1
Fiat Ducato con targa FC 144 NL, assicurato per la responsabilità civile presso Controparte_4
Nello specifico, la parte attrice ha riferito che il predetto veicolo, guidato da transitava Persona_3
sulla Strada Statale a scorrimento veloce Avezzano/Cassino, nel Comune di Sora, quando, all'altezza del chilometro 42,7800, si verificò una collisione frontale con un veicolo BMW targato EM 992 FZ, di proprietà e condotto da . Quest'ultimo, proveniente dalla direzione opposta, tentò Parte_4
un sorpasso rischioso invadendo la corsia opposta, e morì sul colpo a causa della violenza dell'impatto mentre il fu a causa delle gravissime ferite riportate, rimase ricoverato a lungo fino al Persona_1
decesso, avvenuto il 16 gennaio 2017. La parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, Accertare le cause del
decesso del sig. E per l'effetto: qualora all'esito della richiedenda Persona_1
CTU emergessero nessi causali tra il sinistro di cui in premessa e la morte del sig, Per_1
pagina 2 di 11 quantificata la percentuale di concausa, Condannare la al Persona_1 Controparte_4
risarcimento del danno in favore degli odierni istanti così come verrà correttamente quantificato nel
prosieguo del giudizio nelle varie accezioni di: - danno biologico e morale iure successionis;
- danno
patrimoniale; - danno non patrimoniale (danno catastrofale), calcolando i risarcimenti anche se
necessario in via equitativa - in ogni caso con rivalutazione come per legge;
qualora all'esito della
Per_ richiedenda CTU non dovessero emergere nessi causali tra il sinistro e l'evento morte del sig. ,
condannare l'odierna convenuta all'integrazione del pagamento del danno biologico jure successionis,
calcolato sulla base delle tabelle di Roma 2018. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso
professionale da distrarsi in favore dell'Avv. Luca Ruggeri che si dichiara antistatario”.
Si è costituita la compagnia che ha impugnato e contestato le avverse richieste e ha così concluso: “ …
Per le suesposte causali, Voglia l'On. le Tribunale, in via preliminare ordinare alla parte attrice la
integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo Fiat Ducato tg. FC144NL;
ancora, in via preliminare accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda ex artt. 141, 145
segg. del Codice Assicurazioni Private;
nel merito, dichiarare congrua la somma di € 12.400,00
corrisposta agli attori, sempre nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attrice, in proprio e nella
qualità di genitore esercente potestà genitoriale sui tre figli minori e perché infondata sia in fatto che
in diritto, conseguentemente, condannare la stessa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
giudizio in favore della convenuta soc. . Controparte_4
Si sono costituiti, nella qualità di congiunti, con comparsa di intervento volontario
[...]
CP_6 Parte_1 Controparte_5 CP_7 [...]
che hanno così concluso:”… Parte_3 Controparte_8 Parte_2
accertare che in data 22.10.2016, alle ore 19,00 circa, il sig. viaggiava Persona_1
a bordo del veicolo Fiat Ducato, targato FC 144 NL, assicurato ai fini della r.c.a. con CP_4 CP_4
e condotto dal sig. sulla S.S.V. Avezzano/Cassino, nel Comune di Sora (FR),
[...] Persona_3
quando, giunti all'altezza della chilometrica 42,7800 collidevano frontalmente con il veicolo BMW,
pagina 3 di 11 targato EM 992 FZ, di proprietà e condotto dal sig. , il quale, provenendo Parte_4
dall'opposto senso di marcia, nell'eseguire un'azzardata manovra di sorpasso, invadeva la corsia
opposta ; – accertare che il Sig. a causa delle gravissime lesioni riportate in Persona_1
conseguenza della medesima collisione veniva ricoverato d'urgenza presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Sora e dopo un periodo di lungo degenza de cedeva presso il Reparto di Terapia
Intensiva dell'Ospedale di Aversa in data 16.01.2017; – accertare e dichiarare la piena sussistenza del
nesso causale tra l'evento del 22.10.2016 e la morte della vittima intervenuta il 16.01.2017, di cui
l'infezione da Pseudomonas Aeruginosa contratta in Ospedale dal Sig. è stata una Persona_1
concausa dell'evento di sinistro, ovvero, accertare e dichiarare i rispetti apporti causali ai fini di una
corretta identificazione e quantificazione del danno;
– per l'effetto, accertare e dichiarare la
legittimazione passiva di quale compagnia assicuratrice del veicolo vettore a Controparte_4
bordo del quale il Sig. viaggiava quale terzo trasportato alla data del sinistro;
– quindi, Persona_1
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla risarcibilità Controparte_4
del danno morale da perdita del rapporto parentale in favore degli odierni intervenuti, calcolato
secondo le tabelle del Tribunale di Milano, in complessivi Euro 1.140.000,00 così ripartiti: −
[...]
(sorella), in proprio: Euro 140.000,00 − Controparte_5 Parte_1
(fratello), in proprio: Euro 140.000,00 − (sorella), in qualità di legittimi Controparte_5
eredi di (madre): Euro 150.000,00 − Controparte_6 Parte_1
(fratello), in qualità di legittimi eredi di (madre): Euro 150.000,00 − Controparte_6
(cognata convivente): Euro 140.000,00 − (nipote convivente): Euro CP_7 Parte_2
140.000,00 − (nipote convivente): Euro 140.000,00 − Parte_3 Controparte_8
(nipote convivente): Euro 140.000,00 − ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta equa e
[...]
di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo;
pagina 4 di 11 − con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato
antistatario”.
Il Giudice, con ordinanza del 10 novembre 2020, ha sollevato ex art. 101 cpc una questione rilevabile di ufficio riguardante l'applicazione dell'art, 141 del d,lgs. 209/2005 e ha invitato le parti a dedurre sulla vicenda sollevata. Con ordinanza depositata il 9 febbraio 2021, alla quale integralmente ci si riporta, il medesimo Giudice ha ritenuto che l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni risulta applicabile solo ai danni sofferti dal trasportato a seguito del sinistro (che possono eventualmente essere trasmessi agli eredi iure hereditatis), escludendo, invece, i danni subiti iure proprio da soggetti diversi e non ha accolto la richiesta di parte attrice e di parte intervenuta di rimessione in termini per l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, nei confronti degli eredi del defunto , proprietario e conducente del veicolo responsabile né della sua Parte_4
compagnia assicuratrice (già anche per ragioni di Controparte_9 CP_10
economia processuale. Con la richiamata ordinanza il Giudicante non ha ammesso le prove orali,
perché i capitoli potevano essere dimostrati solo con la produzione di documenti, e ha disposto CTU
medico legale nominando con successivo decreto del 22 aprile 2021 il dott. : dopo il Persona_4
deposito della CTU il giudice con ordinanza del 28 ottobre 2024 ha sollevato una questione rilevabile d'ufficio ex art. 101 comma 2 cpc, riguardante la legittimazione di parte attrice, invitando la stessa a depositare documentazione e chiarimenti, in seguito la causa è stata trattenuta per la decisione.
All'udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano parziale accoglimento mentre devono essere rigettate quelle di parte intervenuta.
Preliminarmente occorre soffermarsi sulla legittimazione attiva di parte attrice: al riguardo essa, ha fornito i chiarimenti richiesti depositando un estratto del certificato di morte del de cuius dal quale si desume che era coniugata con lui e lo stato di famiglia già allegato con l'atto introduttivo CP_1
del giudizio conferma che gli attori sono eredi di . Persona_1
pagina 5 di 11 Circa la richiesta di revoca del CTU, formulata dagli intervenuti sul presupposto della mancata specializzazione del dr legale, eccezione reiterata negli scritti Controparte_11
conclusionali anche da parte attrice, si specifica che, con ordinanza del 3 novembre 2021, il Giudice ha rigettato l'istanza, anche perché aveva già autorizzato il consulente a servirsi di uno specialista se necessario (Cass. 12/03/2010, Cass. 7452/2012; Corte d'Appello Genova, Sez. I, Sent., 26/06/2020, n.
571). Tali principi sono riferibili anche al caso di specie in virtù del canone interpretativo “a fortiori”,
nel senso che, se è possibile affidare una consulenza psicologica a un'altra figura professionale, a maggior ragione è possibile conferire incarico a un soggetto come il dr che ha valutato Per_4
espressamente tutte le patologie indicate nel contraddittorio con i consulenti di parte.
Nel merito, è pacifico e non contestato che il sinistro si è verificato: la relazione del Nucleo Operativo
Radiomobile dei Carabinieri di Sora intervenuta sui luoghi del sinistro ne ha ricostruito la dinamica e ha confermato che viaggiava a bordo del veicolo Fiat Ducato con targa Persona_1
FC 144 NL, assicurato per la responsabilità civile presso la documentazione Controparte_4
medica prodotta attesta l'entità delle lesioni subite dal medesimo e le Persona_1
stesse hanno inviato a parte attrice una somma risarcitoria anche a titolo di acconto. Pertanto, CP_4
non vi sono contestazioni né sull'evento né sulle modalità del sinistro: occorre invece soffermarsi sul nesso di causalità tra il sinistro stradale e la morte del de cuius.
Ai fini dell'accertamento del nesso di causalità nel processo civile e già prima facie apparendo il thema
decidendum estremamente tecnico e complesso, il Tribunale non può che richiamarsi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio: stante, infatti, l'estremo tecnicismo della materia, nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica medico-legale i cui esiti, non si sono discostati da quelli già specificati nella consulenza tecnica medico legale a firma del dr nel proc. Persona_5
penale n. 5786/2016 riguardante questo evento. In quella sede il consulente concluse affermando che :
“… il mezzo che ha determinato lo stato di coma con le conseguenze settiche, cui è da ricondursi la
morte (…) è correlato ad una meningite virale da Herpes Simplex di tipo 2 la quale non è causalmente
pagina 6 di 11 riconducibile al sinistro stradale…”. Il CTU nominato in questo procedimento ha confermato che la morte di non è riconducibile al sinistro poiché egli era affetto da meningite da Persona_1
Herpes Symplex tipo II e da polmonite da Pseudomonas aeruginosa. La contrazione delle dette infezioni è confermata persino dalla perizia della parte intervenuta, a firma della dr.ssa , Testimone_1
la quale afferma che il decesso è da attribuire alla lunga ospedalizzazione da cui è derivata l'insorgenza di infezioni polmonari e quindi non si ha certezza dell' interruzione del nesso di causa, fra l'evento traumatico e l'exitus da shock settico: queste tre indagini sono perfettamente coerenti tra loro.
Tali elementi portano alla conferma della CTU in questa sede.
Il sinistro è stato provocato dalla violazione delle norme della circolazione stradale e tali norme sono volte ad evitare scontri tra veicoli: l'incidente, pertanto, rappresenta un mero antecedente del fatto ma non ne costituisce la causa tecnica del decesso. (Cass. n. 8429 /2024). Sul fondamento di tali considerazioni le deduzioni degli attori e degli intervenuti sulla violazione dell'accertamento del rapporto di causalità tra l'incidente e le patologie sopravvenute che poi hanno portato al decesso, non sono fondate. La stessa ricostruzione della catena causale attuata dalla ctp di parte, la predetta dr.ssa
è stata espressamente riportata in termini significativamente dubitativi sulla possibilità (e non Tes_1
probabilità) e nella consulenza stessa non si hanno notizie in merito al periodo intercorso fra la dimissione dall'Ortopedia del 14/11/2016 e il ricovero, in data 30/11/2016, presso Villa delle Magnolie.
Tali lacune non sono state colmate dagli eredi: con nota depositata il 3 dicembre 2021, il CTU ha rilevato che alla seduta medico-legale del 12 novembre 2021 è comparso solamente il dr
[...]
che si è dichiarato consulente designato dalla parte attrice, mentre il dr Persona_6 Persona_7
indicato come CTP della convenuta, è intervenuto al telefono e nessuno dei congiunti è stato presente,
nonostante fosse necessaria la loro partecipazione per fornire al CTU utili notizie di anamnesi sul de
cuius. Peraltro, dalla stessa perizia di parte intervenuta, emerge che il corpo del paziente era attaccato da numerosi germi in concorso, di cui non è stata chiarita la natura. In senso contrario il CTU, con dovizia di particolari ed elencando la documentazione analizzata in contraddittorio con i CTP di parte,
pagina 7 di 11 ha riferito che il fu è stato dimesso dall'Ospedale di Sora in stato di vigilanza e Per_1
cooperazione, con respiro spontaneo regolare, emodinamica stabile e diuresi presente e adeguata. Da
ciò emerge che nella suddetta circostanza non sono state rilevate condizioni di emergenza che potessero mettere in pericolo la vita del paziente: l'infezione da Herpes Simplex potrebbe essere stata contratta in qualsiasi momento tra le dimissioni del 14/11 e il ricovero del 15/12 in Aversa, con il decesso attribuibile a una sepsi causata dall'Herpes Simplex, su cui si sono sovrapposti in maniera opportunistica altri germi, comunemente definiti nosocomiali;
tali infezioni quindi, non possono essere considerate come una concausa sopravvenuta.
Dalle suesposte considerazioni consegue che la fonte della responsabilità del decesso deve essere cercata altrove, come suggerito anche dal CTU di questo procedimento.
Circa la critica degli intervenuti sull'affermazione riportata al foglio 18 della perizia è chiaro che si è
trattato di una semplice omissione, nel senso che dopo la parola “gravità e che”…doveva essere inserito l'avverbio non perché più logico rispetto all'insieme, tanto che quell'avverbio è stato ripetuto nella proposizione successiva;
se correttamente intesa, tale frase è pienamente condivisibile. Inoltre, i dubbi e le perplessità espresse dal CTU al foglio 10 e seguenti non dimostrano che c'è nesso causale tra l'evento e la morte della vittima ma solo perplessità sulle terapie applicate.
Alla stregua di quanto esposto deve rigettarsi la domanda diretta all'accertamento la responsabilità
della compagnia assicurativa circa la causa del decesso di La Persona_1
statuizione di cui sopra conduce, ovviamente, al rigetto delle domande risarcitorie che presuppongono il predetto accertamento. In particolare, devono essere integralmente rigettate le domande risarcitorie volte ad ottenere il ristoro iure proprio dei danni patrimoniali e non patrimoniali causalmente correlati a detto decesso proposte da parte attrice e dagli intervenuti. Con specifico riguardo a questi ultimi, il risarcimento del danno da perdita parentale non può essere accolto in questa sede nei confronti della convenuta: il danno parentale è una forma di danno non patrimoniale che si verifica quando un individuo perde un genitore o un familiare stretto a causa di un evento traumatico e, nella fattispecie,
pagina 8 di 11 l'incidente stradale non ha causato la morte di e la domanda nei Persona_1
confronti della convenuta non ha fondamento.
Deve essere accolta in favore della moglie e dei figli, come emerge dal certificato di stato di famiglia
(all. 5 atto di citazione), la domanda di risarcimento correlata al danno biologico e morale delle lesioni fisiche patite in ragione del sinistro stradale. Al riguardo, è principio pacifico che, se la vittima di lesioni personali, prima o dopo la guarigione, muore per cause diverse dalle lesioni stesse, il diritto al risarcimento del danno biologico acquisito si trasferisce nel patrimonio degli eredi: poiché è
intervenuto il decesso di prima dello stabilizzarsi delle lesioni in Persona_1
oggetto, il danno biologico concretamente riconoscibile nel torno di tempo che decorre dal verificarsi del sinistro alla morte (87 giorni), può riconoscersi in conformità alle indicazioni fornite, sul punto dal ctu, il quale afferma che: “… le fratture bilaterali metaepifisarie dei femori destro e sinistro
giungevano su soggetto affetto da artropatia delle ginocchia e prossimiori a tali articolazioni. Dette
menomazioni avrebbero determinato alla stabilizzazione, una riduzione della integrità psico-fisica
della persona valutabile in misura complessiva del 34 % in riferimento a paramento di danno
biologico; 3°) le infermità hanno determinato un periodo inabilità temporanea assoluta di 87 giorni
perché le condizioni dell'infermo non si sono mai stabilizzate fino al decesso”. Non emergono contestazioni a detta quantificazione, da ritenersi pienamente condivisibile.
Ciò posto, circa la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Tribunale intende fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. 12408/2011, Cass. sez. III, 2.12.2021, n.38077). In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024 può essere riconosciuto a parte attrice l'importo di € 266.245,00
sul fondamento dei seguenti criteri:
Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
pagina 9 di 11 Percentuale di invalidità permanente34%
Punto danno biologico € 5.486,04
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 2.743,02
Punto danno non patrimoniale € 8.229,06
Punto base I.T.T.€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 87
Danno biologico risarcibile € 146.422,00
Danno non patrimoniale risarcibile€ 219.634,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 256.240,00
Invalidità temporanea totale € 10.005,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.005,00
Totale generale: € 229.639,00.
Totale con personalizzazione massima € 266.245,00.
Considerate le gravi sofferenze morali e stato di ansia correlati a dette lesioni ed alla documentata insofferenza al mancato uso degli arti nonché, ancora, alla angoscia sicuramente correlata alla lucida consapevolezza delle gravi lesioni per cui era intervenuto il ricovero, può riconoscersi l'incremento personalizzato massimo di tale valore per il periodo che va dalla data del sinistro alla data del decesso.
A tale importo sulla somma così liquidata devono riconoscere gli interessi e rivalutazione monetaria
(Cass.5317/2022).
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite tra parte attrice e convenuta seguono la soccombenza di quest' ultima e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014 e dello scaglione tariffario corrispondente alla misura entro cui la domanda ha trovato concreto accoglimento.
Devono invece, integralmente compensate le spese di lite tra i soggetti che hanno proposto intervento e la convenuta, per l'accoglimento della domanda riguardante l'accertamento del sinistro che ha visto pagina 10 di 11 vittoriosi gli intervenienti e l'accertamento negativo dell'esistenza di un nesso di causalità tra il sinistro e la morte di che ha visto vittoriosa la compagnia. Persona_1
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
CONDANNA
all'integrazione del pagamento del danno biologico patito da Controparte_4 [...]
in favore di in proprio nonché quale genitore esercente la potestà Persona_1 CP_1
genitoriale in via esclusiva sul figlio minore nato in [...] il Persona_2
21.09.2011; nato in [...] il [...], e di Controparte_2 Controparte_3
nata in [...] il [...], al pagamento della somma di € 266.245,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge dal giorno del fatto illecito al soddisfo, detratti gli acconti già corrisposti.
RIGETTA
le domande proposte da (sorella), Controparte_5 Parte_1
(fratello), in proprio e in qualità di legittimi eredi di c (madre) Controparte_6 CP_7
c.f. (cognata), (nipote),
[...] C.F._5 Parte_2 Parte_3
(nipote), e Controparte_8
Condanna le al pagamento delle spese processuali delle spese processuali in favore delle Controparte_4
parti attrici che si liquidano nella misura di € 22.975,00 di cui € 518,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A da attribuirsi all'avv.
Ruggeri Luca dichiaratosi antistatario.
Cassino, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Eramo
pagina 11 di 11