Articolo 3 della Legge 24 maggio 1967, n. 357
Articolo 2
Versione
27 giugno 1967
Art. 3.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1966 e corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 giugno 1967