CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/12/2025, n. 32846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32846 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17984/2017 R.G. proposto da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE, in qualità di successore a titolo universale di Riscossione Sicilia s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. EN OV, – ricorrente – Contro OM IO, – intimato – e nei confronti di Cartella di pagamento – VA RE RA – sospensione ex art. 1, comma 1011 legge n. 296 del 20026 – aiuti di Stato Civile Sent. Sez. 5 Num. 32846 Anno 2025 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: ANGARANO ROSANNA Data pubblicazione: 16/12/2025 Cons. est. AN AN 2 AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 1459/2017, depositata il 12/04/2017; nonché sul ricorso iscritto al n. 22244/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, – ricorrente – contro OM IO, – intimato – e nei confronti di RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., – intimata– avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILA, N. 982/2021, depositata l’01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2025 dal consigliere AN AN. Lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, IC Di UR, che ha chiesto rigettarsi e dichiararsi inammissibile il ricorso 17984 del 2017, accogliersi il ricorso n. 22244 del 2021 previa riunione al precedente;
Cons. est. AN AN 3 sentiti l’Avv. EN OV per l’Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Avvocati dello Stato Ignazio Fresu e Salvatore Faraci per l’Agenzia delle entrate. FATTI DI CAUSA 1. Riscossione Sicilia s.p.a., in data 29 aprile 2010, notificava a TI RD cartella di pagamento, emessa a seguito di procedura automatizzata, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale, per l’anno di imposta 2004, recuperava omessi versamenti di IR, RA, VA. 1.1. TI RD impugnava la cartella innanzi alla C.t.p. di Catania;
a seguito del decesso del contribuente, con provvedimento depositato l’08 aprile 2011, veniva dichiarata l’interruzione del giudizio;
seguiva decreto presidenziale depositato il 31 gennaio 2012, che ne dichiarava l’estinzione per inattività delle parti ex art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992. 1.2. Nelle more, ZI RO, nella qualità di erede di TI RD, in data 27 ottobre 2010 – dunque in pendenza del primo giudizio – impugnava la medesima cartella innanzi alla C.t.p. di Catania, la quale, con sentenza n. 490 del 2012, dichiarava inammissibile il ricorso, assumendo che il ricorrente, nella sua qualità di erede, avrebbe dovuto riassumere il giudizio introdotto dal de cuius e dichiarato interrotto. 1.3. Avverso detta sentenza ZI RO proponeva appello che veniva accolto dalla C.t.r. della Sicilia con la prima delle due sentenze in epigrafe (n. 1459 del 2017). 1.4. La C.t.r. riteneva che l’estinzione del giudizio introdotto dal dante causa – dichiarata a seguito della mancata riassunzione dopo l’interruzione per decesso della parte – non impedisse all’erede di proporre autonomo ricorso e che quest’ultimo doveva ritenersi tempestivo rispetto alla data del 21 settembre 2010, già indicata da de Cons. est. AN AN 4 cuius come quella in cui era venuto a conoscenza della cartella. Nel merito, rilevava che la cartella di pagamento, che la società di riscossione assumeva notificata il 2 aprile 2010, in realtà, non era stata ritualmente notificata in detta data, non essendo state adempiute tutte le formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. – in particolare, mancando l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario – e non essendo intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo in quanto non risultava la ricezione della raccomandata di conferma del deposito del piego. Rilevava, ancora, che le somme di cui alla cartella avevano ad oggetto versamenti IR, VA ed RA, relativi al 2004, per i quali il contribuente si era avvalso della sospensione disposta a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2002 e che, successivamente, quest’ultimo aveva presentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, effettuando regolarmente, sino alla data della decisione, i pagamenti. Per l’effetto, annullava la cartella. 1.5. Avverso detta sentenza la Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre per cassazione (Ric. n. 17984 del 2017) nei confronti di ZI RO, che non ha svolto attività difensiva, ed evocando in giudizio anche l’Agenzia delle entrate la quale, invece, ha aderito, con controricorso, alle conclusioni della prima. Nel giudizio è intervenuta, a mezzo del medesimo difensore, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in qualità di successore a titolo universale della ricorrente, che ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 28598 del 2024 questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del ricorso con il ricorso n. 22244 del 2021 avente ad oggetto sentenza della C.t.r. che si era pronunciata in giudizio avente ad oggetto la medesima Cons. est. AN AN 5 cartella, nuovamente impugnata dal contribuente a seguito della notifica reiterata direttamente nei suoi confronti. L’Agenzia delle entrate riscossione ha depositato memoria. 2. La Riscossione Sicilia s.p.a., in data 16 dicembre 2014, notificava a ZI RO, nella qualità di successore mortis causa di TI RD la medesima cartella di pagamento. 2.1. ZI RO – il quale, come detto, non aveva riassunto il giudizio introdotto dal dante causa ed aveva proposto autonomo ricorso avverso la cartella notificata a quest’ultimo – con altro ricorso (il terzo quindi) impugnava nuovamente la cartella che gli era stata notificata personalmente. 2.2. La C.t.p. di Catania annullava la cartella. La C.t.r. della Sicilia, invece, con la seconda sentenza in epigrafe (sent. n. 982 del 2021), pronunciandosi sull’appello dell’Ufficio, rilevava che nel giudizio precedentemente introdotto dall’erede la cartella era stata annullata con sentenza passata in giudicato. Per l’effetto, dichiarava estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. 2.3. Avverso detta ultima sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate (Ric. n. 22244 del 2021) nei confronti di ZI RO, che non ha svolto attività difensiva, ed evocando in giudizio anche la società di riscossione, la quale, ugualmente, non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei due giudizi in quanto, se pure relativi a diverse sentenze, hanno ad oggetto la medesima cartella di pagamento impugnata dal ricorrente nella qualità di erede dell’originario contribuente. Sussiste, invero, un'evidente connessione fra gli stessi, pendenti fra le stesse parti, aventi ad oggetto il medesimo atto e, pertanto, correlati ad un'unica vicenda complessiva. La riunione delle impugnazioni – obbligatoria, ai sensi Cons. est. AN AN 6 dell'art. 335 cod. proc. civ. ove investano lo stesso provvedimento – può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero appaiano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (tra le tante, Cass. 10/05/2021, n. 12268). 2. Nel giudizio n. 17984 del 2017 la società di riscossione, cui è succeduta a titolo universale l’Agenzia delle entrate-Riscossione, propone due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto;
error in procedendo» e propone plurime censure. Con la prima, deduce che la C.t.r. ha errato nel riformare la sentenza di primo grado – la quale, invece, aveva correttamente dichiarato inammissibile il ricorso per litispendenza – e nel decidere la causa nel merito, sebbene l’erede avesse proposto autonomo ricorso, privo dei requisiti per poter essere considerato riassunzione di quello già introdotto dal de cuius, ed all’epoca ancora pendente, atteso che solo successivamente era stato dichiarato interrotto. Con la seconda, deduce che la C.t.r. ha errato nel ritenere tempestivo il ricorso proposto dall’erede facendo decorrere il termine per l’impugnazione della cartella dalla data del 21 settembre 2010, indicata dal de cuius nell’originario ricorso, anziché dalla data del 28 aprile 2010 di notifica della stessa. Con la terza censura assume che la C.t.r. ha errato nel ravvisare un vizio della notifica della cartella, eseguita il 28 aprile 2010, sebbene tutte le formalità fossero state adempiute. 2.2. Con il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 1 c.p.c.» Cons. est. AN AN 7 Censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, a favore del giudice dell’esecuzione, sebbene il ricorrente avesse dichiarato che era già iniziata la procedura di esproprio immobiliare. 3. Nel giudizio n. 22244 del 2021 l’Agenzia delle entrate propone tre motivi. 3.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1-bis, 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 295 cod. proc. civ. Evidenzia che la C.t.r. ha erroneamente ritenuto che la sentenza resa nel primo giudizio introdotto dall’erede fosse passata in giudicato. 3.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 273 cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Afferma che la C.t.r. avrebbe dovuto rilevare che il secondo giudizio, identico al primo, sia soggettivamente che oggettivamente, non poteva essere proposto, ostandovi il principio di ragionevole durata del processo, l’esigenza di evitare il contrasto di giudicati, il principio di lealtà e probità processuale, il divieto di abuso del processo. Aggiunge che tale inammissibilità va rilevata di ufficio anche in sede di legittimità e che, in subordine i due giudizi vanno riuniti. 3.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 43 e 45 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2909 cod. civ. Assume che, in ragione della mancata riassunzione del giudizio proposto dal dante causa, la pretesa fiscale si era consolidata. Cons. est. AN AN 8 4. In ragione della riunione disposta in questa sede, restano superati, per difetto di interesse, il primo ed il secondo motivo proposti nel ricorso n. 22244 del 2021. Se è pur vero che la sentenza della C.t.r. n. 1459 del 2017 non era passata in giudicato, tant’è che è oggetto del ricorso n. 17984 del 2017, la trattazione congiunta con quest’ultimo porta ad escludere che dalla statuizione erronea possa derivare un qualche pregiudizio. Ugualmente, la pendenza di giudizi identici trova soluzione attraverso la loro riunione. 5. Il secondo motivo del ricorso n. 17984 del 2017, avente natura pregiudiziale perché postula il difetto di giurisdizione del giudice adito, è infondato. 5.1. In primo luogo va precisato che, ai sensi dell'art. 374, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., le sezioni semplici della Corte di cassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (Cass. Sez. U. 19/01/2022, n. 1599). 5.2. Ciò posto, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria Cons. est. AN AN 9 spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione» (Cass., Sez. U., 14/04/2020, n. 7822). 5.3. Poiché l’oggetto del giudizio è la cartella di pagamento emessa a seguito di procedura automatizzata, costituente atto impo-esattivo, per il recupero di entrate tributarie, la giurisdizione resta radicata innanzi al giudice tributario. 6. Sempre in via preliminare, va disatteso l’argomento, speso dalla società di riscossione nella memoria di cui al ricorso n. 17984 del 2017, secondo il quale il ricorso originario sarebbe inammissibile in quanto avente ad oggetto l’impugnazione di estratto di ruolo e di cartella asseritamente non notificata. Secondo quanto riferito in sentenza, il contribuente, come il suo dante causa, hanno impugnato, non l’estratto di ruolo, ma la cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R n. 600 del 1973, contestando l’indebito recupero delle somme ivi versate e assumendo la tempestività dell’impugnazione in quanto la notifica invocata dalla società di riscossione era nulla ed il termine non poteva che decorrere dall’avvenuta conoscenza della stessa, risalente al 21 settembre 2010. 7. Va, altresì, rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nel medesimo giudizio dall’Agenzia delle entrate. Qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere Cons. est. AN AN 10 notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio (Cass. 16/02/2022 n. 5062). Nella fattispecie in esame il contribuente aveva contestato anche il merito della pretesa tributaria. 8. La prima censura di cui al primo motivo del ricorso n. 17984 del 2021 che attinge la sentenza della C.t.r. nella parte in cui, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto ammissibile il ricorso, è infondata. Ugualmente infondato, è il terzo motivo del ricorso n. 22244 del 2021. 8.1. In primo luogo, l’istituto della litispendenza invocato dall’ente di riscossione presuppone che le due cause identiche siano pendenti innanzi a giudici diversi. La pendenza della medesima causa davanti allo stesso giudice comporta, invece, solo l’obbligo di riunione. 8.2. In secondo luogo, l’estinzione del giudizio introdotto dal de cuius è riconducibile all’estinzione per inattività della parte cui spettava riassumerlo. Questa Corte, tuttavia, ha precisato che, tanto alla stregua della disciplina dettata dall'art. 306 cod. proc. civ., quanto ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di estinzione del giudizio (in quel caso per rinuncia del contribuente al ricorso) non comporta l'inammissibilità di altri ricorsi, tempestivamente proposti dal contribuente avverso il medesimo atto impositivo, in epoca successiva al primo ricorso ed in sostituzione dello stesso, salvo che il ricorrente non abbia inteso rinunciare all'azione. Si è osservato, infatti, che la struttura impugnatoria del giudizio tributario non giustifica l'applicazione del principio di consumazione dell'impugnazione, operante nel giudizio civile con riferimento alla riproposizione dell'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile, in quanto detto principio presuppone che sia stato impugnato un provvedimento avente attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, e che la dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità abbia avuto luogo Cons. est. AN AN 11 prima della riproposizione dell'impugnazione (Cass. 14/05/2024, n. 13174, Cass. 14/07/2023, n. 20322, Cass. 29/12/2010, n. 26292, 26292ss. 31/03/2008, n. 8234 Cass. 02/04/2007, n. 8182). La C.t.r., pertanto, non ha errato nel trattare nel merito il giudizio introdotto dal contribuente in pendenza di quello già introdotto dal de cuius e successivamente dichiarato interrotto e poi estinto. 9. La terza censura, con la quale la ricorrente assume che la C.t.r. ha errato nel ritenere nulla la notifica avvenuta il 28 aprile 2010 è inammissibile, restando assorbita la seconda. La C.t.r., con accertamento in fatto non censurabile in cassazione, ha verificato che la notifica non si era perfezionata essendo mancato la formalità dell’affissione e che non vi era prova della successiva ricezione della raccomandata informativa. La cartella di pagamento è atto sostanziale e non atto processuale, sicché resta precluso a questa Corte di controllarne direttamente, quale giudice del fatto processuale, il suo perfezionamento, trattandosi di verifica rimessa al giudice di merito. Ugualmente, l'accertamento in ordine alle modalità seguite nella notificazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. 02/05/2025, n. 11533 e Cass. 29/01/2024, n. 2630 quanto all’avviso di accertamento). 10. Una volta accertata l’invalidità della notifica, correttamente la C.t.r. ha esaminato il merito della pretesa in quanto l’impugnazione della cartella ha sanato detta invalidità per raggiungimento dello scopo. La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta, infatti, all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento (nella specie, avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'agente della riscossione) è applicabile la Cons. est. AN AN 12 sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., purché non sia intervenuta, medio tempore, la decadenza dal potere di accertamento (Cass. 10/01/2025, n. 677). Sul merito della pretesa, tuttavia, l’Agenzia delle entrate, nel controricorso depositato nel giudizio n. 17984 del 2017 – nel quale come detto, è stata evocata dalla società di riscossione – dopo aver aderito alle conclusioni rassegnate da quest’ultima, ha comunque rilevato che la somma pretesa dal ricorrente non fosse «rimborsabile» in quanto le misure agevolative del quale il medesimo si era avvalso, in quanto aiuti di Stato, sono stata dichiarate incompatibili con l’ordinamento comunitario dalla Commissione europea. 10.1. Invero, deve rilevarsi che, sebbene l’Agenzia delle entrate abbia fatto improprio riferimento ad una fattispecie di rimborso, la C.t.r. ha comunque annullato la cartella assumendo che il contribuente fosse esonerato dal pagamento di IR VA ed RA, ivi portate, potendo usufruire dei benefici concessi a favore di quanti colpiti dagli eventi sismici del 2002 ex art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 Detta ultima, tuttavia, è disposizione che impatta con il divieto di aiuti di Stato di matrice unionale sicchè la C.t.r. avrebbe dovuto verificare la compatibilità del beneficio. 10.2. La Commissione UE, con la decisione n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni;
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni;
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni;
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6,colma 4-bis e 4-ter, e successive Cons. est. AN AN 13 modifiche e integrazioni;
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni;
e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». 10.2.1. Con specifico riferimento all’VA, poi, deve escludersi che il contribuente possa beneficiare delle misure di cui all’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 richiamata dalla C.t.r. nella sentenza impugnata. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che le agevolazioni concesse per far fronte agli eventi calamitosi dal 1990 in poi non soddisfano il principio di neutralità fiscale e non consentono di garantire la riscossione integrale dell'VA dovuta nel territorio italiano, sicché si pongono in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C- 82/14 (Cass. 24/07/2018 n, 19577). 10.2.2. Quanto alle altre imposte, è fatta salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un aiuto individuale che al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), o da ogni altro regime di aiuti approvato, ma fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti (art. 2 decisione cit.). (cfr. tra le tante Cass. 08/05/2023, n. 12187). Cons. est. AN AN 14 10.3. Ove il contribuente svolga attività economica, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza (tra le più recenti Cass. 10/10/2022, n. 29503). 10.4. La decisione della Commissione UE, come su evidenziato, ha preso in esplicita considerazione anche la disciplina di cui all’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 su cui si è fondata la decisione della C.t.r. Questa Corte poi, ha rilevato come la disciplina normativa contenuta nell'art. 1, comma 1011, cit. avente natura eccezionale, non si esaurisca nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata la situazione ex ante) ma venga a regolare ex novo il versamento delle somme – che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione – ridefinendone tempi e modalità (in questi termini, Cass. 30/01/2025, n. 2241 che richiama Cass. n. 7583 del 2015, cit.). 10.5. La C.t.r., pertanto, avrebbe dovuto verificare, anche di ufficio, la compatibilità del beneficio invocato dai ricorrenti con la disciplina degli aiuti di Stato in quanto disciplina cogente per gli ordinamenti interni degli Stati membri, che attribuisce all'esclusiva competenza della Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti. A tal fine va rammentato che, secondo orientamento consolidato di questa Corte, la sopravvenuta decisione della Commissione Europea, sopra citata, è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi Cons. est. AN AN 15 dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di jus superveniens, sicché il giudice, anche di legittimità, è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria la cui applicazione il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti (tra le più recenti, Cass.22/10/2025, n. 28113, Cass. 23/07/2025, n. 20935). 11. Ne consegue la cassazione di entrambe le sentenze impugnate, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale verificherà la compatibilità del beneficio con la disciplina egli aiuti di Stato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunito il ricorso n. 22244 del 2021 al ricorso n. 17984 del 2017, cassa le sentenze impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente AN AN BE CI
Cons. est. AN AN 3 sentiti l’Avv. EN OV per l’Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Avvocati dello Stato Ignazio Fresu e Salvatore Faraci per l’Agenzia delle entrate. FATTI DI CAUSA 1. Riscossione Sicilia s.p.a., in data 29 aprile 2010, notificava a TI RD cartella di pagamento, emessa a seguito di procedura automatizzata, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale, per l’anno di imposta 2004, recuperava omessi versamenti di IR, RA, VA. 1.1. TI RD impugnava la cartella innanzi alla C.t.p. di Catania;
a seguito del decesso del contribuente, con provvedimento depositato l’08 aprile 2011, veniva dichiarata l’interruzione del giudizio;
seguiva decreto presidenziale depositato il 31 gennaio 2012, che ne dichiarava l’estinzione per inattività delle parti ex art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992. 1.2. Nelle more, ZI RO, nella qualità di erede di TI RD, in data 27 ottobre 2010 – dunque in pendenza del primo giudizio – impugnava la medesima cartella innanzi alla C.t.p. di Catania, la quale, con sentenza n. 490 del 2012, dichiarava inammissibile il ricorso, assumendo che il ricorrente, nella sua qualità di erede, avrebbe dovuto riassumere il giudizio introdotto dal de cuius e dichiarato interrotto. 1.3. Avverso detta sentenza ZI RO proponeva appello che veniva accolto dalla C.t.r. della Sicilia con la prima delle due sentenze in epigrafe (n. 1459 del 2017). 1.4. La C.t.r. riteneva che l’estinzione del giudizio introdotto dal dante causa – dichiarata a seguito della mancata riassunzione dopo l’interruzione per decesso della parte – non impedisse all’erede di proporre autonomo ricorso e che quest’ultimo doveva ritenersi tempestivo rispetto alla data del 21 settembre 2010, già indicata da de Cons. est. AN AN 4 cuius come quella in cui era venuto a conoscenza della cartella. Nel merito, rilevava che la cartella di pagamento, che la società di riscossione assumeva notificata il 2 aprile 2010, in realtà, non era stata ritualmente notificata in detta data, non essendo state adempiute tutte le formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. – in particolare, mancando l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario – e non essendo intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo in quanto non risultava la ricezione della raccomandata di conferma del deposito del piego. Rilevava, ancora, che le somme di cui alla cartella avevano ad oggetto versamenti IR, VA ed RA, relativi al 2004, per i quali il contribuente si era avvalso della sospensione disposta a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2002 e che, successivamente, quest’ultimo aveva presentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, effettuando regolarmente, sino alla data della decisione, i pagamenti. Per l’effetto, annullava la cartella. 1.5. Avverso detta sentenza la Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre per cassazione (Ric. n. 17984 del 2017) nei confronti di ZI RO, che non ha svolto attività difensiva, ed evocando in giudizio anche l’Agenzia delle entrate la quale, invece, ha aderito, con controricorso, alle conclusioni della prima. Nel giudizio è intervenuta, a mezzo del medesimo difensore, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in qualità di successore a titolo universale della ricorrente, che ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 28598 del 2024 questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del ricorso con il ricorso n. 22244 del 2021 avente ad oggetto sentenza della C.t.r. che si era pronunciata in giudizio avente ad oggetto la medesima Cons. est. AN AN 5 cartella, nuovamente impugnata dal contribuente a seguito della notifica reiterata direttamente nei suoi confronti. L’Agenzia delle entrate riscossione ha depositato memoria. 2. La Riscossione Sicilia s.p.a., in data 16 dicembre 2014, notificava a ZI RO, nella qualità di successore mortis causa di TI RD la medesima cartella di pagamento. 2.1. ZI RO – il quale, come detto, non aveva riassunto il giudizio introdotto dal dante causa ed aveva proposto autonomo ricorso avverso la cartella notificata a quest’ultimo – con altro ricorso (il terzo quindi) impugnava nuovamente la cartella che gli era stata notificata personalmente. 2.2. La C.t.p. di Catania annullava la cartella. La C.t.r. della Sicilia, invece, con la seconda sentenza in epigrafe (sent. n. 982 del 2021), pronunciandosi sull’appello dell’Ufficio, rilevava che nel giudizio precedentemente introdotto dall’erede la cartella era stata annullata con sentenza passata in giudicato. Per l’effetto, dichiarava estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. 2.3. Avverso detta ultima sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate (Ric. n. 22244 del 2021) nei confronti di ZI RO, che non ha svolto attività difensiva, ed evocando in giudizio anche la società di riscossione, la quale, ugualmente, non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei due giudizi in quanto, se pure relativi a diverse sentenze, hanno ad oggetto la medesima cartella di pagamento impugnata dal ricorrente nella qualità di erede dell’originario contribuente. Sussiste, invero, un'evidente connessione fra gli stessi, pendenti fra le stesse parti, aventi ad oggetto il medesimo atto e, pertanto, correlati ad un'unica vicenda complessiva. La riunione delle impugnazioni – obbligatoria, ai sensi Cons. est. AN AN 6 dell'art. 335 cod. proc. civ. ove investano lo stesso provvedimento – può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero appaiano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (tra le tante, Cass. 10/05/2021, n. 12268). 2. Nel giudizio n. 17984 del 2017 la società di riscossione, cui è succeduta a titolo universale l’Agenzia delle entrate-Riscossione, propone due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto;
error in procedendo» e propone plurime censure. Con la prima, deduce che la C.t.r. ha errato nel riformare la sentenza di primo grado – la quale, invece, aveva correttamente dichiarato inammissibile il ricorso per litispendenza – e nel decidere la causa nel merito, sebbene l’erede avesse proposto autonomo ricorso, privo dei requisiti per poter essere considerato riassunzione di quello già introdotto dal de cuius, ed all’epoca ancora pendente, atteso che solo successivamente era stato dichiarato interrotto. Con la seconda, deduce che la C.t.r. ha errato nel ritenere tempestivo il ricorso proposto dall’erede facendo decorrere il termine per l’impugnazione della cartella dalla data del 21 settembre 2010, indicata dal de cuius nell’originario ricorso, anziché dalla data del 28 aprile 2010 di notifica della stessa. Con la terza censura assume che la C.t.r. ha errato nel ravvisare un vizio della notifica della cartella, eseguita il 28 aprile 2010, sebbene tutte le formalità fossero state adempiute. 2.2. Con il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 1 c.p.c.» Cons. est. AN AN 7 Censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, a favore del giudice dell’esecuzione, sebbene il ricorrente avesse dichiarato che era già iniziata la procedura di esproprio immobiliare. 3. Nel giudizio n. 22244 del 2021 l’Agenzia delle entrate propone tre motivi. 3.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1-bis, 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 295 cod. proc. civ. Evidenzia che la C.t.r. ha erroneamente ritenuto che la sentenza resa nel primo giudizio introdotto dall’erede fosse passata in giudicato. 3.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 273 cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Afferma che la C.t.r. avrebbe dovuto rilevare che il secondo giudizio, identico al primo, sia soggettivamente che oggettivamente, non poteva essere proposto, ostandovi il principio di ragionevole durata del processo, l’esigenza di evitare il contrasto di giudicati, il principio di lealtà e probità processuale, il divieto di abuso del processo. Aggiunge che tale inammissibilità va rilevata di ufficio anche in sede di legittimità e che, in subordine i due giudizi vanno riuniti. 3.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 43 e 45 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2909 cod. civ. Assume che, in ragione della mancata riassunzione del giudizio proposto dal dante causa, la pretesa fiscale si era consolidata. Cons. est. AN AN 8 4. In ragione della riunione disposta in questa sede, restano superati, per difetto di interesse, il primo ed il secondo motivo proposti nel ricorso n. 22244 del 2021. Se è pur vero che la sentenza della C.t.r. n. 1459 del 2017 non era passata in giudicato, tant’è che è oggetto del ricorso n. 17984 del 2017, la trattazione congiunta con quest’ultimo porta ad escludere che dalla statuizione erronea possa derivare un qualche pregiudizio. Ugualmente, la pendenza di giudizi identici trova soluzione attraverso la loro riunione. 5. Il secondo motivo del ricorso n. 17984 del 2017, avente natura pregiudiziale perché postula il difetto di giurisdizione del giudice adito, è infondato. 5.1. In primo luogo va precisato che, ai sensi dell'art. 374, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., le sezioni semplici della Corte di cassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (Cass. Sez. U. 19/01/2022, n. 1599). 5.2. Ciò posto, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria Cons. est. AN AN 9 spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione» (Cass., Sez. U., 14/04/2020, n. 7822). 5.3. Poiché l’oggetto del giudizio è la cartella di pagamento emessa a seguito di procedura automatizzata, costituente atto impo-esattivo, per il recupero di entrate tributarie, la giurisdizione resta radicata innanzi al giudice tributario. 6. Sempre in via preliminare, va disatteso l’argomento, speso dalla società di riscossione nella memoria di cui al ricorso n. 17984 del 2017, secondo il quale il ricorso originario sarebbe inammissibile in quanto avente ad oggetto l’impugnazione di estratto di ruolo e di cartella asseritamente non notificata. Secondo quanto riferito in sentenza, il contribuente, come il suo dante causa, hanno impugnato, non l’estratto di ruolo, ma la cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R n. 600 del 1973, contestando l’indebito recupero delle somme ivi versate e assumendo la tempestività dell’impugnazione in quanto la notifica invocata dalla società di riscossione era nulla ed il termine non poteva che decorrere dall’avvenuta conoscenza della stessa, risalente al 21 settembre 2010. 7. Va, altresì, rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nel medesimo giudizio dall’Agenzia delle entrate. Qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere Cons. est. AN AN 10 notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio (Cass. 16/02/2022 n. 5062). Nella fattispecie in esame il contribuente aveva contestato anche il merito della pretesa tributaria. 8. La prima censura di cui al primo motivo del ricorso n. 17984 del 2021 che attinge la sentenza della C.t.r. nella parte in cui, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto ammissibile il ricorso, è infondata. Ugualmente infondato, è il terzo motivo del ricorso n. 22244 del 2021. 8.1. In primo luogo, l’istituto della litispendenza invocato dall’ente di riscossione presuppone che le due cause identiche siano pendenti innanzi a giudici diversi. La pendenza della medesima causa davanti allo stesso giudice comporta, invece, solo l’obbligo di riunione. 8.2. In secondo luogo, l’estinzione del giudizio introdotto dal de cuius è riconducibile all’estinzione per inattività della parte cui spettava riassumerlo. Questa Corte, tuttavia, ha precisato che, tanto alla stregua della disciplina dettata dall'art. 306 cod. proc. civ., quanto ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di estinzione del giudizio (in quel caso per rinuncia del contribuente al ricorso) non comporta l'inammissibilità di altri ricorsi, tempestivamente proposti dal contribuente avverso il medesimo atto impositivo, in epoca successiva al primo ricorso ed in sostituzione dello stesso, salvo che il ricorrente non abbia inteso rinunciare all'azione. Si è osservato, infatti, che la struttura impugnatoria del giudizio tributario non giustifica l'applicazione del principio di consumazione dell'impugnazione, operante nel giudizio civile con riferimento alla riproposizione dell'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile, in quanto detto principio presuppone che sia stato impugnato un provvedimento avente attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, e che la dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità abbia avuto luogo Cons. est. AN AN 11 prima della riproposizione dell'impugnazione (Cass. 14/05/2024, n. 13174, Cass. 14/07/2023, n. 20322, Cass. 29/12/2010, n. 26292, 26292ss. 31/03/2008, n. 8234 Cass. 02/04/2007, n. 8182). La C.t.r., pertanto, non ha errato nel trattare nel merito il giudizio introdotto dal contribuente in pendenza di quello già introdotto dal de cuius e successivamente dichiarato interrotto e poi estinto. 9. La terza censura, con la quale la ricorrente assume che la C.t.r. ha errato nel ritenere nulla la notifica avvenuta il 28 aprile 2010 è inammissibile, restando assorbita la seconda. La C.t.r., con accertamento in fatto non censurabile in cassazione, ha verificato che la notifica non si era perfezionata essendo mancato la formalità dell’affissione e che non vi era prova della successiva ricezione della raccomandata informativa. La cartella di pagamento è atto sostanziale e non atto processuale, sicché resta precluso a questa Corte di controllarne direttamente, quale giudice del fatto processuale, il suo perfezionamento, trattandosi di verifica rimessa al giudice di merito. Ugualmente, l'accertamento in ordine alle modalità seguite nella notificazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. 02/05/2025, n. 11533 e Cass. 29/01/2024, n. 2630 quanto all’avviso di accertamento). 10. Una volta accertata l’invalidità della notifica, correttamente la C.t.r. ha esaminato il merito della pretesa in quanto l’impugnazione della cartella ha sanato detta invalidità per raggiungimento dello scopo. La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta, infatti, all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento (nella specie, avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'agente della riscossione) è applicabile la Cons. est. AN AN 12 sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., purché non sia intervenuta, medio tempore, la decadenza dal potere di accertamento (Cass. 10/01/2025, n. 677). Sul merito della pretesa, tuttavia, l’Agenzia delle entrate, nel controricorso depositato nel giudizio n. 17984 del 2017 – nel quale come detto, è stata evocata dalla società di riscossione – dopo aver aderito alle conclusioni rassegnate da quest’ultima, ha comunque rilevato che la somma pretesa dal ricorrente non fosse «rimborsabile» in quanto le misure agevolative del quale il medesimo si era avvalso, in quanto aiuti di Stato, sono stata dichiarate incompatibili con l’ordinamento comunitario dalla Commissione europea. 10.1. Invero, deve rilevarsi che, sebbene l’Agenzia delle entrate abbia fatto improprio riferimento ad una fattispecie di rimborso, la C.t.r. ha comunque annullato la cartella assumendo che il contribuente fosse esonerato dal pagamento di IR VA ed RA, ivi portate, potendo usufruire dei benefici concessi a favore di quanti colpiti dagli eventi sismici del 2002 ex art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 Detta ultima, tuttavia, è disposizione che impatta con il divieto di aiuti di Stato di matrice unionale sicchè la C.t.r. avrebbe dovuto verificare la compatibilità del beneficio. 10.2. La Commissione UE, con la decisione n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni;
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni;
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni;
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6,colma 4-bis e 4-ter, e successive Cons. est. AN AN 13 modifiche e integrazioni;
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni;
e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». 10.2.1. Con specifico riferimento all’VA, poi, deve escludersi che il contribuente possa beneficiare delle misure di cui all’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 richiamata dalla C.t.r. nella sentenza impugnata. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che le agevolazioni concesse per far fronte agli eventi calamitosi dal 1990 in poi non soddisfano il principio di neutralità fiscale e non consentono di garantire la riscossione integrale dell'VA dovuta nel territorio italiano, sicché si pongono in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C- 82/14 (Cass. 24/07/2018 n, 19577). 10.2.2. Quanto alle altre imposte, è fatta salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un aiuto individuale che al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), o da ogni altro regime di aiuti approvato, ma fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti (art. 2 decisione cit.). (cfr. tra le tante Cass. 08/05/2023, n. 12187). Cons. est. AN AN 14 10.3. Ove il contribuente svolga attività economica, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza (tra le più recenti Cass. 10/10/2022, n. 29503). 10.4. La decisione della Commissione UE, come su evidenziato, ha preso in esplicita considerazione anche la disciplina di cui all’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 su cui si è fondata la decisione della C.t.r. Questa Corte poi, ha rilevato come la disciplina normativa contenuta nell'art. 1, comma 1011, cit. avente natura eccezionale, non si esaurisca nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata la situazione ex ante) ma venga a regolare ex novo il versamento delle somme – che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione – ridefinendone tempi e modalità (in questi termini, Cass. 30/01/2025, n. 2241 che richiama Cass. n. 7583 del 2015, cit.). 10.5. La C.t.r., pertanto, avrebbe dovuto verificare, anche di ufficio, la compatibilità del beneficio invocato dai ricorrenti con la disciplina degli aiuti di Stato in quanto disciplina cogente per gli ordinamenti interni degli Stati membri, che attribuisce all'esclusiva competenza della Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti. A tal fine va rammentato che, secondo orientamento consolidato di questa Corte, la sopravvenuta decisione della Commissione Europea, sopra citata, è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi Cons. est. AN AN 15 dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di jus superveniens, sicché il giudice, anche di legittimità, è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria la cui applicazione il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti (tra le più recenti, Cass.22/10/2025, n. 28113, Cass. 23/07/2025, n. 20935). 11. Ne consegue la cassazione di entrambe le sentenze impugnate, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale verificherà la compatibilità del beneficio con la disciplina egli aiuti di Stato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunito il ricorso n. 22244 del 2021 al ricorso n. 17984 del 2017, cassa le sentenze impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente AN AN BE CI