Articolo 11 della Legge 11 giugno 1962, n. 546
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 luglio 1962
Art. 11.
Il primo comma dell'articolo 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:
"Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:
a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20.000, lire 40;
b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire 20.000, lire 80".
Entrata in vigore il 1 luglio 1962