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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2010/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 2010/2022 R.G. promossa da
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Tollot del foro di Belluno
ATTORE
C O N T R O
con sede in Verona, Controparte_1
Lungadige Cangrande n° 16, in persona del procuratore delegato rappresentata e difesa dall'avv. Roberto D'Archi
CONVENUTA
E
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO:
risarcimento danni
CONCLUSIONI:
L'attore così conclude: Parte_1
“Nel merito: accertata e dichiarata, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 2° co. c.c., la responsabilità di conducente e proprietario dell'autovettura marca Controparte_2
Fiat LÒ, targata GA759GZ (I), nella causazione del sinistro occorso all'attore, in data 11.07.2021, condannarsi, ai sensi degli artt. 122 e 144 del D.lgs. n. 209/2005, la
(Cod. Fiscale/Partita IVA Controparte_3
pagina 1 di 15 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Verona, Via Lungadige Cangrande n. 16 (ora ), quale Controparte_4
Compagnia Ass.ce del veicolo antagonista, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da che risulteranno Parte_1 eziologicamente riconducibili, ex art. 1223 c.c., all'evento dannoso sub judice, nella misura verrà accertata di giustizia, anche in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., alla luce dell'espletata attività istruttoria, con la rivalutazione monetaria delle somme liquidate e loro ulteriore maggiorazione, secondo gli interessi “cc.dd. compensativi”, al tasso che risulterà congruo.
-rigettarsi tutte le argomentazioni difensive, le eccezioni e le istanze avversarie in quanto infondate, in fatto e in diritto.
In via istruttoria: Per tuziorismo difensivo, si reiterano in questa sede le istanze istruttorie tutte articolate in memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, datata 06.02.2023, non ammesse, da considerarsi qui integralmente ritrascritte.
-rigettarsi le istanze istruttorie ex adverso articolate, in quanto inammissibili per tutte le ragioni già illustrate nella memoria ex art. 183 VI co.n. 3 cpc attorea e nella denegatissima ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniale ex adverso articolati, parte attrice chiede di essere abilitata a prova contraria, sui medesimi capitoli avversari, preceduti da “vero che non”, con il teste , residente a [...]. Testimone_1
Spese di lite integralmente rifuse, comprese le spese di CTP in corso di causa e di CTU e le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..”.
La convenuta così conclude: Controparte_3
“Nel merito, in via principale
Per i motivi già esposti, rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel merito, in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche in via concorsuale, liquidare il danno subito dal sig. in Pt_1 base ad attendibili risultanze istruttorie.
In ogni caso
Vittoria delle spese di lite, spese generali, Cassa di Previdenza Avvocati ed IVA.
In via istruttoria
Si reiterano in questa sede le istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. non ammesse e da considerarsi qui integralmente ritrascritte”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e la con sede legale in Controparte_2 Controparte_3
Verona, Lungadige Cangrande n° 16, rispettivamente, quale proprietario e conducente e quale compagnia assicuratrice dell'autovettura Fiat LÒ tg. GA759GZ, per chiedere di condannarli, in solido, a risarcirgli, nella misura risultata in corso di causa o ritenuta equa, tutti i danni, patrimoniali e non, da lui subiti a causa del sinistro stradale occorsogli verso le ore 17,10 dell'11 luglio 2021, allorché percorreva, alla guida del motociclo di sua proprietà, modello BMW 1200 R Sport tg. DY88434, la SP235 in località
Mezzolombardo con direzione Val di Non-Trento.
A sostegno dell'azionata pretesa risarcitoria in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: giunto all'altezza del km. 12.1, in prossimità dello svincolo per il centro abitato di
Mezzolombardo, mentre era impegnato nel completamento di una manovra di sorpasso all'interno della corsia di percorrenza, era stato improvvisamente attino Parte_1 nella fiancata destra della parte anteriore dalla fiancata sinistra dell'autovettura Fiat
LÒ guidata da Controparte_2 quest'ultimo, infatti, improvvisamente e inopinatamente, si era spostato lateralmente a sinistra, senza preventivamente segnalare tale manovra;
a seguito della collisione, l'attore era caduto per terra, riportando gravi lesioni, per la cui cura veniva trasportato all'Ospedale Santa Chiara di Trento;
il sinistro era imputabile in via esclusiva a per aver questi violato il Controparte_2 combinato disposto degli artt. 140 e 154 C.d.S.; all'esito dei primi accertamenti medici all'attore erano state riscontrate la rottura della pelvi renale destra e la frattura del terzo distale della clavicola destra;
un successivo accertamento diagnostico aveva consentito di accertare anche una frattura della base della falange dell'alluce del piede destro;
le lesioni patite avevano costretto l'attore ad astenersi dall'attività lavorativa per 45 giorni, nonché dall'attività di osservatore di arbitri a livello regionale per almeno un anno;
inoltre, aveva sostenuto spese mediche e subito vari danni patrimoniali, Parte_1 consistiti nella perdita di valore del motociclo, nel lucro cessante relativo alla sospensione della detta attività svolta quale associato dell'Associazione Italiana Arbitri, negli esborsi connessi alla fruizione dell'assistenza legale stragiudiziale prestatagli da una società specializzata.
seppure ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, di Controparte_2 talché ne va dichiarata la contumacia.
Si costituiva, invece, la per chiedere di Controparte_3 rigettare la domanda attorea o, in subordine, di liquidare il preteso quantum risarcitorio in pagina 3 di 15 base alle risultanze istruttorie, tenendo conto anche del contributo causale dello stesso attore.
In particolare, la compagnia assicuratrice rappresentava che: lo spostamento laterale a sinistra di era dipeso da un'ineluttabile Controparte_2 situazione di emergenza causata dall'imprudente, sconsiderata e pericolosa condotta di guida del conducente, non identificato, di una autovettura BMW, che improvvisamente aveva effettuato una non consentita inversione a “U”; tale manovra, non prevedibile, né evitabile, aveva indotto a spostarsi, Controparte_2 leggermente e a velocità ridotta, sulla sinistra, ma sempre all'interno della sua semicarreggiata;
l'attore aveva urtato la fiancata sinistra del veicolo Fiat LÒ guidato dal CP_2 poiché si trovava in fase di sorpasso di auto incolonnate in un tratto con linea continua, di talché aveva tenuto una condotta di guida in violazione dell'art. 143 C.d.S.; il sinistro era, quindi, imputabile unicamente all'attore e al conducente della vettura
BMW non identificato;
i danni (patrimoniali e non) dedotti in citazione non risultavano adeguatamente provati.
Sulla responsabilità del sinistro
In punto di fatto è incontroverso e comunque adeguatamente provato in base all'allegata “relazione incidente stradale” (v. doc. n° 1 di parte attrice) redatta dai
Carabinieri della Compagnia di Trento che il sinistro oggetto di causa si è verificato nelle circostanze di tempo (poco dopo le ore 17,00 dell'11 luglio 2021) e di luogo (in prossimità del km. 12.1 della SP235 nel territorio del Comune di Mezzolombardo) riportate nell'atto introduttivo del giudizio.
Nella detta relazione la dinamica dell'incidente è descritta nei seguenti termini:
“Il sinistro si è verificato sulla SP235 al KM 12 mentre le autovetture coinvolte procedevano in direzione Trento. Presumibilmente il Fiat LÒ si spostava sulla linea di mezzeria in quanto un'autovettura, una BMW blu non identificata e non presente sul posto, faceva un'inversione ad "U" all'altezza dell'immissione per Mezzolombardo. La moto che seguiva il LÒ, BMW GS1200 in quel momento, lo urtava sulla fiancata sinistra, perdendo il controllo e scivolando verso il guardrail, così come la vettura, seguiva la sua direzione”.
Tale ricostruzione risulta fondata sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto sia dal convenuto sia da due testimoni oculari, e Controparte_2 Testimone_1
, i quali, nella circostanza, si trovavano a percorrere, alla guida di due diversi Tes_2 veicoli, la SP235 nella stessa direzione di marcia del convenuto.
Quest'ultimo ebbe a dichiarare “mentre procedevo sulla sp 235 con direzione Trento, molto lentamente per via del traffico intenso, una BMW blu all'altezza dello svincolo per Mezzolombardo faceva un'inversione a "u". Allora per evitare di urtare la pagina 4 di 15 macchina avanti, mi sono leggermente allargato sulla sinistra ed in quel momento ho sentito un forte urto sulla parte anteriore sinistra della mia vettura, Fiat LÒ targato
GA759GZ, e si sono aperti gli airbag laterali. La mia vettura si è spenta all'impatto, e per non lasciarla in mezzo alla carreggiata, l'ho lasciata andare fino al guardrail opposto dove mi fermavo. Nel frattempo vedevo una moto che scivolava davanti alla mia auto ed anch'essa si fermava nei pressi del guardrail”.
, invece, riferì: "mentre procedevo in direzione Trento proveniente Testimone_1 dalla Val di Non, seguivo altre moto in fila indiana molto lentamente per via del traffico intenso, all'improvviso giunti all'altezza dello svincolo di Mezzolombardo ho visto una macchina che svoltava a sinistra, subito dopo ho visto un'altra macchina che la seguiva che si spostava anch'essa sulla sinistra. Poi ho sentito un forte botto vedendo la moto del mio amico a terra, mi sono subito fermato per soccorrerlo”. Parte_1
Di tenore non dissimile risulta la dichiarazione di , così verbalizzata Tes_2
“mentre mi dirigevo in direzione Trento provenendo dalla Val di Non giunti all'altezza dello svincolo di Mezzolombardo, mentre c'era una fila di autovetture che procedeva molto lentamente io seguivo con la mia motocicletta altre moto spostate sulla linea di mezzeria, un BMW di colore blu svoltava all'improvviso e contromano, come per fare un inversione a "u" ho visto la moto davanti a me che urtava violentemente contro un LÒ che per schivare il BMW si era spostato leggermente sulla linea di mezzeria, centrandolo sul lato sinistro davanti. Dopo di che la moto scivolava verso il guardrail e il LÒ la seguiva fino a fermarsi sulla carreggiata opposta”.
Le dichiarazioni dei due testimoni oculari, che appaiono sostanzialmente concordi e non significativamente divergenti da quella resa dal convenuto, consentono di ritenere provato che ebbe effettivamente a spostarsi lateralmente a Controparte_2 sinistra subito dopo che un'autovettura BMW, non meglio identificata e di cui non è stato individuato neppure il conducente, aveva effettuato analogo spostamento, che, tenuto conto dello stato dei luoghi raffigurato nella documentazione fotografia allegata dai verbalizzanti alla relazione di sinistro, era presumibilmente funzionale non già a una regolare svolta a sinistra, ma, di fatto, a una non consentita inversione di marcia.
Il che però non appare sufficiente per escludere qualsivoglia responsabilità del nella successiva collisione con il motociclo guidato dall'attore. CP_2
Ove pure in rapporto causale con la condotta di guida del conducente dell'autovettura BMW, lo spostamento laterale a sinistra del convenuto, verosimilmente improvviso e, quindi, non presegnalato dall'apposito indicatore di direzione (non deponendo, del resto, alcun elemento probatorio in tal senso), non appare qualificabile come adeguata manovra di emergenza in grado di neutralizzare o comunque di contenere la potenzialità lesiva della manovra della detta vettura antagonista.
Stando alle sopra riportate dichiarazioni di e dello stesso Testimone_1 convenuto, nonché alla parte della relazione dei Carabinieri ove si legge testualmente “il sinistro si è verificato sulla SP 235 al km 12 mentre le autovetture coinvolte procedevano
pagina 5 di 15 in direzione Trento”, la BMW precedeva la Fiat LÒ sulla stessa corsia;
il che induce a ritenere che la riferita improvvisa svolta a sinistra della prima era pericolosa essenzialmente per i veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, più che per quelli che la seguivano.
Di conseguenza, al fine di evitarla, il non avrebbe dovuto effettuare un CP_2 analogo spostamento laterale verso sinistra, ma semmai nella direzione opposta;
quella da lui effettuata non fu, quindi, un'utile manovra di emergenza per fronteggiare un'imprevista situazione di pericolo e, comunque, non essendo stata realmente necessitata, non consente di ravvisare gli elementi costitutivi dell'esimente disciplinata dall'art. 2045 c.c., non constando, in particolare, che la detta situazione pericolosa non fosse altrimenti evitabile.
Peraltro, stante il disposto dell'art. 141 C.d.S., il convenuto era comunque tenuto a conservare il controllo del proprio mezzo e a compiere le manovre in condizioni di sicurezza, ivi compreso l'arresto del veicolo.
Le acquisite risultanze istruttorie non consentono di ritenere che egli si sia attenuto a tale precetto, visto che, anziché ricorrere a una frenata d'emergenza, si trovò a eseguire una manovra sostanzialmente incongrua e comunque pericolosa per i veicoli che seguivano e per quello dell'attore che era in fase di sorpasso.
Considerato poi che non ha inteso agire anche nei confronti del Parte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada (che, ai sensi del 1° co., lett. a), e del 2° co., art. 283, D.Lgs. n° 209/2005, è tenuto a risarcire anche i danni alla persona cagionati da veicolo non identificato) e che analoga determinazione ha assunto la parte convenuta, non avendone provveduto alla chiamata in causa, vi è ragione di ritenere che, stante il disposto dell'art. 2055 c.c., ai fini per cui si procede non sia necessario quantificare l'effettiva consistenza del contributo causale del conducente della BMW alla verificazione del sinistro e, quindi, procedere alla graduazione delle responsabilità fra lo stesso e il , non constando neppure che l'attore ha rinunciato alla parte del CP_2 credito corrispondente al grado di responsabilità del detto terzo o ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto, rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro il terzo, avendo del resto la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (come i responsabili di un sinistro stradale) diritto di pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate (in tal senso v.
Cass.., n° 19492/2007; nello stesso senso Cass., n° 11179/2015, secondo cui “in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento, proposta dal danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei
pagina 6 di 15 confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo”).
Non può andare esente da responsabilità neppure l'attore.
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità è consolidato il principio che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma
è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (così, per tutte, Cass., n° 33483/2024).
Nel caso di specie l'attore non ha provato di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, né ha richiesto di farlo con adeguate istanze istruttorie.
Stando a quanto riferito dal testimone oculare , il conducente della Fiat Tes_2
LÒ, per schivare la vettura BMW che lo precedeva, si spostò sulla linea di mezzeria.
Il che, in difetto di elementi di segno contrario, induce ragionevolmente a ritenere, alla luce delle accertate modalità della collisione (tra la fiancata destra del motociclo e il lato anteriore sinistro della Fiat LÒ) che l'attore, per sua stessa ammissione impegnato in quel frangente in una manovra di sorpasso dell'auto guidata dal
, si era portato nell'opposta corsia di marcia, con ciò tenendo una condotta di CP_2 guida che non gli era consentita dalla segnaletica stradale, visto che in quel tratto di strada vi era linea continua;
né va omesso di considerare che, trattandosi di un sorpasso di veicoli incolonnati, come può desumersi dalle dichiarazioni dei due testimoni, il Pt_1 stante il disposto del comma 11 dell'art. 148 C.d.S., avrebbe potuto effettuare la detta manovra soltanto restando nella parte della carreggiata destinata al proprio senso di marcia.
L'attore non ha provato tale modalità esecutiva del sorpasso e, comunque, non avendo superato la presunzione di cui all'art. 2054, 2° co., c.c., dimostrando di essersi attenuto alle norme disciplinanti la circolazione stradale, va ritenuto corresponsabile del sinistro.
Tenuto conto poi che, per costante insegnamento giurisprudenziale, “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (così per tutte Cass., n° 9353/2019), nel valutare comparativamente le condotte di guida tenute dai conducenti, la condotta del guidatore della BMW
(gravemente contrastante con l'art. 154 C.d.S.) e quella del (che, di fatto, ebbe CP_2
a effettuare una manovra di emergenza sostanzialmente imperita e comunque implicante l'intersecazione della traiettoria di marcia dell'attore), valutate unitariamente - non essendovi necessità, per le ragioni esposte, di stimarne separatamente l'effettiva rilevanza pagina 7 di 15 - appaiono connotate da un'efficienza eziologica significativamente maggiore di quella ascrivibile alla condotta dell'attore, il cui contributo causale si ritiene congruo stimare in misura del 25%.
Pertanto, ha diritto di conseguire il risarcimento dei danni riportati Parte_1 nel sinistro nella misura del 75 % dell'intero.
Danni non patrimoniali
Per quanto poi attiene alla natura e all'entità dei danni oggetto della domanda risarcitoria in esame, occorre fare riferimento alla ctu medico legale espletata dal consulente tecnico nominato in corso di causa, le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili e, quindi, possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto formulate all'esito di un'indagine peritale completa nella disamina del complessivo stato di malattia, sorrette da congrua ed esauriente motivazione e comunque non contestate dalle parti.
L'eseguito accertamento ha consentito di stabilire, anche in base alla documentazione in atti, che nel sinistro per cui si procede riportò Parte_1
“Contusioni multiple con escoriazioni prevalentemente agli arti;
➢ Frattura dell'estremo acromiale della clavicola destra;
➢ Trauma addominale con rottura del bacinetto renale di destra in corrispondenza del III° superiore;
➢ Frattura alla base della falange distale del I° dito del piede sinistro con distacco di frammento osseo al versante mediale ed ulteriore distacco anche al versante laterale”.
Il Ctu ha, inoltre, fatto presente che le conseguenze attuali del sinistro in oggetto sono compatibili con:
“Esiti di frattura dell'estremo acromiale della clavicola destra;
Postumi di trauma addominale e di rottura del bacinetto renale di destra in corrispondenza del III° superiore;
Esiti di frattura alla base della falange distale del I° dito del piede sinistro con artrosi secondaria”.
Con riguardo al nesso di causalità ha sostenuto che “sussiste coerenza tra la dinamica del sinistro (violenta collisione tra la fiancata sinistra di autoveicolo contro la fiancata destra del motoveicolo condotto dall'attore che rovinava a terra subendo i relativi traumatismi), le lesività patite ed i postumi menomativi funzionali anatomo- funzionali accertati, in relazione a:
- criterio cronologico: sinistro del 11.07.2021 con conseguente accesso in Pronto
Soccorso nella stessa data per definizione diagnostica coerente;
pagina 8 di 15 - criterio di idoneità lesiva quali-quantitativa e topografico: energia meccanica coinvolta nel sinistro del tutto idonea per tipologia, intensità e distrettualità a causare le lesioni fisiche;
- criterio di continuità fenomenica: comparsa di sintomatologia nell'immediatezza del sinistro del 11.07.2021, concomitante accesso in Pronto Soccorso per contestuali accertamenti strumentali e successivi trattamenti per patologie inerenti alle conseguenze delle medesime lesioni”
Ha, infine, quantificato il periodo di inabilità temporanea in complessivi 85 giorni
(di cui 15 di inabilità totale, 30 di inabilità parziale al 75%, 20 al 50% e gli ultimi 20 al
25%) e l'invalidità permanente residuata in misura del 10%.
Venendo alla quantificazione monetaria del danno biologico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa, occorre fare riferimento alle ultime (quelle del giugno 2024) tabelle in uso al Tribunale di Milano (e, quindi, ricorrere al metodo del punto tabellare con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione crescente della percentuale di invalidità e in funzione decrescente dell'età del soggetto leso), considerate dalla giurisprudenza di legittimità come “quelle statisticamente maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane” (così, in motivazione, Cass., n° 15760/06; nello stesso senso, più di recente, Cass., n° 2539/2024, secondo cui le tabelle in questione “costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto”).
Al riguardo giova poi rammentare che nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è precisato, per quanto qui rileva, che, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno…” (così, in motivazione, Cass., n° 25164/2020; nello stesso senso, più di recente, v. Cass., n° 7892/2024).
Con riferimento alla prova del danno morale, si è, invece, precisato che, trattandosi di pregiudizio non patrimoniale attinente a un bene immateriale, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche
l'unica fonte di convincimento del giudice”, per poi aggiungersi che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute…è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (così, in motivazione, la citata Cass., n° 25164/2020).
pagina 9 di 15 In applicazione di tale impostazione interpretativa, vi è ragione di ritenere che la lesione all'integrità psicofisica accertata dalla Ctu nei termini sopra esposti, oltre ad esplicare un'indubbia oggettiva incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita dell'attore (deponendo in tal senso l'accertata limitazione funzionale della spalla destra), ha presumibilmente comportato anche una sofferenza di natura interiore (a cui sono riconducibili il verosimile spavento causato dalle modalità di inflizione della lesione, nonché i sentimenti di ansia e preoccupazione per le proprie condizioni di salute e il dispiacere per il perduto benessere psicofisico, che secondo l'id quod plerumque accidit si accompagnano alle limitazioni e agli inconvenienti di regola connessi a postumi permanenti, analoghi a quelli riportati dal;
il danno morale Pt_1 deve essere riconosciuto anche per il periodo di inabilità temporanea, in ragione della sottoposizione a ricovero ospedaliero e ad accertamenti strumentali, dell'utilizzo di tutore reggi-braccio e dei disturbi addominali dell'epoca e, quindi, delle sofferenze e dei disagi che vi sono normalmente correlati.
In relazione all'accertata invalidità permanente del 10%, tenuto conto dell'età (anni 50) dell'attore al momento del fatto, va liquidato l'importo di € 24.852,00 (di cui, stando a quanto riportato nelle tabelle di Milano, € 19.724,00 per “danno biologico/dinamico-relazionale” ed € 5.128,00 per “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, le tabelle qui applicate prevedono un importo base giornaliero di € 115,00 (di cui € 84,00 per danno biologico/dinamico relazionale ed € 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), di talché, alla luce di quanto riportato dalla Ctu in relazione al periodo di malattia, si può liquidare la complessiva somma di € 6.037,50 [di cui € 1.725,00 (=€ 115,00 x 15 giorni) per i 15 giorni di inabilità temporanea totale;
€ 2.587,50 (=€ 86,25 x 30) per i 30 giorni di i.t. al 75 %; € 1.150,00 (=€ 57,50 x 20) per 20 giorni di i.t. al 50 %; € 575,00 (=€ 28,75 x
20) per i 20 giorni di i.t. al 25%].
In definitiva, il danno non patrimoniale subito da va liquidato Parte_1 all'attualità nel complessivo importo di € 30.889,50 (=€ 24.852,00 + € 6.037,50), da ridurre del 25% per il ritenuto concorso di colpa, quindi sino a € 23.167,12.
A tale somma, costituente un c.d. credito di valore - giacché assolve alla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'interessato - vanno aggiunti anche gli interessi compensativi, che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno (Cass., n° 26374/2014; Cass., n° 5317/2022).
La rivalutazione monetaria, infatti, ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore subito;
mentre gli interessi compensativi sulle somme liquidate servono a compensare il pregiudizio derivato al credito dal ritardato conseguimento del quantum risarcitorio e sono corrispondenti ai frutti che lo stesso avrebbe prodotto in caso di tempestivo ed immediato pagamento.
pagina 10 di 15 La misura degli interessi va determinata, in via presuntiva ed equitativa, nel saggio degli interessi legali (non ravvisandosi oggettivi elementi in base ai quali fare riferimento a un tasso diverso), da applicarsi sulla somma devalutata alla data del fatto e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente sentenza, secondo il criterio di calcolo indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n° 21396/2014; Cass.,
Sez. Un. n° 1712/1995).
Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Danni patrimoniali
ha chiesto anche il risarcimento dei danni per Parte_1
a) spese mediche e viaggi presso i luoghi di cura b) assistenza medico-legale prima e durante il giudizio c) “perdita del valore ante sinistro del mezzo attoreo” e spese accessorie d) lucro cessante per la sospensione dell'attività di osservatore di arbitri e) assistenza legale stragiudiziale prestata dalla “società d'infortunistica” Giesse Risarcimento Danni S.r.l. di Belluno.
a) spese mediche e viaggi presso i luoghi di cura
b) assistenza medico-legale prima e durante il giudizio
Con riguardo alle voci di danno sub a) e b), mette conto rilevare che il Ctu ha ritenuto giustificate e congrue nella misura di € 389,95 (al netto di quella relativa alla visita oculistica, in quanto non attinente alle lesioni riportate nel sinistro), da maggiorare per interessi e rivalutazione dalle date di pagamento, sino a € 487,54, le spese mediche provate con i documenti prodotti da parte attrice sub 8, il che consente di addivenire in parte qua a una declaratoria di accoglimento (che non può essere estesa anche alle spese di viaggi, nulla essendo stato provato sul punto).
La domanda appare parimenti fondata in relazione all'importo di € 672,00, corrispondente al compenso dovuto al consulente medico legale per la redazione della relazione tecnica allegata alla citazione (di contro il compenso spettante al consulente tecnico di parte nominato in corso di causa costituisce un esborso rientrante nel novero degli oneri di procedura e, pertanto, da considerare in sede di disciplina delle spese di lite), venendo al riguardo in rilievo il costo di un'assistenza professionale da ritenere, in base a una valutazione ex ante, se non proprio necessaria, quantomeno utile e opportuna al fine di supportare la pretesa risarcitoria azionata in citazione con pertinenti rilievi medico-legali in grado di rappresentare adeguatamente l'effettiva incidenza delle lesioni causate dal sinistro sull'integrità psicofisica dell'attore.
pagina 11 di 15 c) “perdita del valore ante sinistro del mezzo attoreo” e spese accessorie
L'azionata pretesa risarcitoria appare fondata anche in relazione a tale voce.
Nella relazione d'incidente in atti i verbalizzanti descrissero i danni riportati dal motociclo dell'attore nei seguenti termini “gravi danneggiamenti della fiancata destra con rottura testata dx paratie di protezione abrasioni di tutta la parte dx risentimento forcelle e manubrio, abrasioni fiancata sinistra con rottura testata destra”.
Stando all'allegato preventivo (v. doc. n° 14 di parte attrice), il cui contenuto non risulta contraddetto da elementi di segno contrario, non offerti neppure dalla parte convenuta, che non ha indicato un importo ulteriore e diverso, il costo per porre rimedio ai detti danni era pari a € 10.513,18, importo superiore al valore del mezzo prima del sinistro, che, in base alla documentata consultazione di rivista specializzata, può essere stimato, avuto riguardo all'anno di immatricolazione del mezzo, nell'importo di €
6.500,00, corrispondente al valore minore tra i due ivi indicati.
Considerato poi che tale valore si riferisce a veicoli con 48.000 km percorsi e che, stando al menzionato preventivo, all'epoca il motociclo dell'attore aveva percorso km
98.816, vi è ragione di ridurlo prudenzialmente in misura prossima alla metà, quindi in €
3.000,00.
La pretesa attorea appare fondata anche in relazione all'importo di 420,90 (da maggiorare per interessi e rivalutazione sino a € 530,54), corrispondente al documentato costo di recupero e custodia del mezzo (v. doc. n° 13).
Non è, invece, meritevole di accoglimento in ordine all'importo di € 100,00, pari, in tesi, al costo della redazione del menzionato preventivo, essendo questo, in casi come quello in esame, un incombente, di regola, meramente informativo e funzionale alla successiva stipulazione di un contratto, e non il risultato di un'attività svolta a titolo oneroso;
né va omesso di considerare che parte attrice non ha neppure provato di averlo richiesto dietro versamento di un corrispettivo pattuito nella detta misura.
La pretesa azionata in citazione non va accolta neppure in ordine all'importo di €
100,00, pari all'asserito valore ante sinistro del cellulare danneggiato nello scontro con la vettura del convenuto, non constando che il dispositivo raffigurato nella fotografia in atti
(v. doc. n° 15) fosse di proprietà dell'attore, né peraltro ne risulta provato l'effettivo valore all'epoca dei fatti.
d) lucro cessante per la sospensione dell'attività di osservatore di arbitri
Con riguardo a tale voce di danno, mette conto preliminarmente evidenziare che in citazione l'attore ha sostenuto che: al momento del fatto svolgeva “l'attività di osservatore di arbitri alle parti di calcio, a livello regionale” (dunque, non quella di arbitro presa in considerazione dal Ctu); per l'espletamento di tale attività nei tre anni precedenti aveva incassato compensi annuali non inferiore a € 2.200,00; pagina 12 di 15 a causa delle lesioni riportate nel sinistro si è trovato nell'impossibilità di svolgerla per un intero anno.
Venendo, dunque, in rilievo un'attività di osservatore, e non di arbitro di campo, appare ragionevole presumere, in difetto di elementi di segno contrario, che trattavasi di impegno non implicante un apprezzabile dispendio di energie fisiche e che, quindi, per quanto qui rileva, non fosse precluso, né reso disagevole dalle difficoltà nella corsa menzionata dal Ctu in relazione agli esiti consolidativi della frattura alla falange distale dell'alluce destro.
In considerazione di ciò vi è ragione di escludere un rapporto di causa ed effetto tra le lesioni riportate nel sinistro e la dedotta sospensione della detta attività per il periodo di un anno indicato in citazione o per quello di sei mesi stimato dal Ctu.
Si può al massimo ritenere che, avendo le dette lesioni comportato un'inabilità temporanea, l'attore si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di dedicarsi alla detta attività, oltre che ovviamente nei 15 giorni di ricovero ospedaliero, anche nei successivi
30 giorni in cui è stato costretto a portare un tutore reggi-braccio e a sottoporsi a
“frequenti controlli clinici e strumentali” (v. pag. 18 della relazione peritale), ma non anche nei successivi periodi di inabilità parziale al 50% e al 25%, non constando che gli inconvenienti sofferti in quei mesi (a dire del Ctu “singole giornate in cui ha eseguito accertamenti strumentali” e “disturbi addominali all'epoca lamentati”) siano stati tali da risultare oggettivamente incompatibili con l'impegno in questione.
Ciò nondimeno la domanda non appare meritevole di accoglimento neppure in ordine al dedotto lucro cessante astrattamente riferibile ai primi due periodi di complessivi giorni 45, non avendo l'attore provato e neppure specificamente dedotto che in quelle settimane si svolsero incontri di calcio a cui egli avrebbe potuto assistere da osservatore se non si fosse trovato alle prese con le conseguenze lesive del sinistro stradale oggetto di causa;
e tale carenza probatoria appare vieppiù rilevante ove si consideri che trattavasi di mesi estivi, tendenzialmente caratterizzati da un ridotto numero di eventi sportivi di quel genere.
e) assistenza legale stragiudiziale prestata dalla “società d'infortunistica” di Belluno Controparte_5
In punto di an, giova rammentare che, proprio con riferimento all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che “nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere
l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata
pagina 13 di 15 necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (così Cass., n° 14444/2021; nello stesso v., in motivazione, Cass., n°
37477/2022).
In adesione a tale impostazione interpretativa, da cui non vi è ragione di discostarsi, e tenuto conto delle concrete modalità di verificazione del sinistro, che ha coinvolto più veicoli, uno dei quali neppure identificato, con conseguente possibile coinvolgimento del Fondo di garanzia, si può ritenere che fosse necessaria o comunque quantomeno opportuna la documentata assistenza stragiudiziale svolta dalla
[...]
(v. doc. n° 20), il cui costo può essere quantificato in base a Controparte_5 un'applicazione analogica dei valori medi previsti per le prestazioni di assistenza stragiudiziale dalla tabella n. 25 allegata al D.M. n° 55/2014 (non potendo, del resto, la parte danneggiante subire le conseguenze di eventuali accordi conclusi dal preteso danneggiato per il pagamento di corrispettivi superiori ai detti valori o comunque incongrui) e, quindi, in € 2.410,00, avuto riguardo all'ammontare del quantum risarcitorio liquidato in questa sede.
In definitiva per le voci di danno sub a), b), c) ed e) deve essere liquidato il complessivo importo di € 7.100,08 (=€ 487,54 + € 672,00 + € 3.000,00 + € 530,54 + € 2.410,00), da ridurre sino a € 5.325,06 per il ritenuto concorso di colpa.
Sulle spese di lite
Tenuto conto del detto concorso di colpa, vi è ragione di compensare le spese di lite in misura di ¼; la parte restante, liquidata (anche per il consulente tecnico di parte, previa quantificazione del relativo esborso in misura pari al compenso liquidato al Ctu, in tali termini potendo essere ritenuto congruo), come da dispositivo, segue la soccombenza e, pertanto, deve gravare sulle parti convenute, unitamente agli oneri di ctu (da suddividere fra le parti nella stessa misura), liquidati come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_3 sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n° 16, in persona del procuratore delegato, e di disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed Controparte_2 eccezione, così provvede:
1) condanna le parti convenute, in solido, a pagare a la somma di € Parte_1
23.167,12, oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e la somma di € 5.325,06 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
2) compensa in misura di ¼ le spese di lite e condanna le parti convenute, in solido,
a rifondere a la parte restante, che liquida € 5.712,00 per Parte_1 compenso, € 1.169,22 per esborsi (ivi compreso il compenso per consulente pagina 14 di 15 tecnico di parte), oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
3) pone gli oneri della ctu medico legale, liquidati come in atti, a carico di parte attrice in misura di ¼ e delle parti convenute in misura di ¾.
Così deciso in Trento in data 24.3.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 2010/2022 R.G. promossa da
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Tollot del foro di Belluno
ATTORE
C O N T R O
con sede in Verona, Controparte_1
Lungadige Cangrande n° 16, in persona del procuratore delegato rappresentata e difesa dall'avv. Roberto D'Archi
CONVENUTA
E
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO:
risarcimento danni
CONCLUSIONI:
L'attore così conclude: Parte_1
“Nel merito: accertata e dichiarata, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 2° co. c.c., la responsabilità di conducente e proprietario dell'autovettura marca Controparte_2
Fiat LÒ, targata GA759GZ (I), nella causazione del sinistro occorso all'attore, in data 11.07.2021, condannarsi, ai sensi degli artt. 122 e 144 del D.lgs. n. 209/2005, la
(Cod. Fiscale/Partita IVA Controparte_3
pagina 1 di 15 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Verona, Via Lungadige Cangrande n. 16 (ora ), quale Controparte_4
Compagnia Ass.ce del veicolo antagonista, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da che risulteranno Parte_1 eziologicamente riconducibili, ex art. 1223 c.c., all'evento dannoso sub judice, nella misura verrà accertata di giustizia, anche in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., alla luce dell'espletata attività istruttoria, con la rivalutazione monetaria delle somme liquidate e loro ulteriore maggiorazione, secondo gli interessi “cc.dd. compensativi”, al tasso che risulterà congruo.
-rigettarsi tutte le argomentazioni difensive, le eccezioni e le istanze avversarie in quanto infondate, in fatto e in diritto.
In via istruttoria: Per tuziorismo difensivo, si reiterano in questa sede le istanze istruttorie tutte articolate in memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, datata 06.02.2023, non ammesse, da considerarsi qui integralmente ritrascritte.
-rigettarsi le istanze istruttorie ex adverso articolate, in quanto inammissibili per tutte le ragioni già illustrate nella memoria ex art. 183 VI co.n. 3 cpc attorea e nella denegatissima ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniale ex adverso articolati, parte attrice chiede di essere abilitata a prova contraria, sui medesimi capitoli avversari, preceduti da “vero che non”, con il teste , residente a [...]. Testimone_1
Spese di lite integralmente rifuse, comprese le spese di CTP in corso di causa e di CTU e le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..”.
La convenuta così conclude: Controparte_3
“Nel merito, in via principale
Per i motivi già esposti, rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel merito, in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche in via concorsuale, liquidare il danno subito dal sig. in Pt_1 base ad attendibili risultanze istruttorie.
In ogni caso
Vittoria delle spese di lite, spese generali, Cassa di Previdenza Avvocati ed IVA.
In via istruttoria
Si reiterano in questa sede le istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. non ammesse e da considerarsi qui integralmente ritrascritte”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e la con sede legale in Controparte_2 Controparte_3
Verona, Lungadige Cangrande n° 16, rispettivamente, quale proprietario e conducente e quale compagnia assicuratrice dell'autovettura Fiat LÒ tg. GA759GZ, per chiedere di condannarli, in solido, a risarcirgli, nella misura risultata in corso di causa o ritenuta equa, tutti i danni, patrimoniali e non, da lui subiti a causa del sinistro stradale occorsogli verso le ore 17,10 dell'11 luglio 2021, allorché percorreva, alla guida del motociclo di sua proprietà, modello BMW 1200 R Sport tg. DY88434, la SP235 in località
Mezzolombardo con direzione Val di Non-Trento.
A sostegno dell'azionata pretesa risarcitoria in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: giunto all'altezza del km. 12.1, in prossimità dello svincolo per il centro abitato di
Mezzolombardo, mentre era impegnato nel completamento di una manovra di sorpasso all'interno della corsia di percorrenza, era stato improvvisamente attino Parte_1 nella fiancata destra della parte anteriore dalla fiancata sinistra dell'autovettura Fiat
LÒ guidata da Controparte_2 quest'ultimo, infatti, improvvisamente e inopinatamente, si era spostato lateralmente a sinistra, senza preventivamente segnalare tale manovra;
a seguito della collisione, l'attore era caduto per terra, riportando gravi lesioni, per la cui cura veniva trasportato all'Ospedale Santa Chiara di Trento;
il sinistro era imputabile in via esclusiva a per aver questi violato il Controparte_2 combinato disposto degli artt. 140 e 154 C.d.S.; all'esito dei primi accertamenti medici all'attore erano state riscontrate la rottura della pelvi renale destra e la frattura del terzo distale della clavicola destra;
un successivo accertamento diagnostico aveva consentito di accertare anche una frattura della base della falange dell'alluce del piede destro;
le lesioni patite avevano costretto l'attore ad astenersi dall'attività lavorativa per 45 giorni, nonché dall'attività di osservatore di arbitri a livello regionale per almeno un anno;
inoltre, aveva sostenuto spese mediche e subito vari danni patrimoniali, Parte_1 consistiti nella perdita di valore del motociclo, nel lucro cessante relativo alla sospensione della detta attività svolta quale associato dell'Associazione Italiana Arbitri, negli esborsi connessi alla fruizione dell'assistenza legale stragiudiziale prestatagli da una società specializzata.
seppure ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, di Controparte_2 talché ne va dichiarata la contumacia.
Si costituiva, invece, la per chiedere di Controparte_3 rigettare la domanda attorea o, in subordine, di liquidare il preteso quantum risarcitorio in pagina 3 di 15 base alle risultanze istruttorie, tenendo conto anche del contributo causale dello stesso attore.
In particolare, la compagnia assicuratrice rappresentava che: lo spostamento laterale a sinistra di era dipeso da un'ineluttabile Controparte_2 situazione di emergenza causata dall'imprudente, sconsiderata e pericolosa condotta di guida del conducente, non identificato, di una autovettura BMW, che improvvisamente aveva effettuato una non consentita inversione a “U”; tale manovra, non prevedibile, né evitabile, aveva indotto a spostarsi, Controparte_2 leggermente e a velocità ridotta, sulla sinistra, ma sempre all'interno della sua semicarreggiata;
l'attore aveva urtato la fiancata sinistra del veicolo Fiat LÒ guidato dal CP_2 poiché si trovava in fase di sorpasso di auto incolonnate in un tratto con linea continua, di talché aveva tenuto una condotta di guida in violazione dell'art. 143 C.d.S.; il sinistro era, quindi, imputabile unicamente all'attore e al conducente della vettura
BMW non identificato;
i danni (patrimoniali e non) dedotti in citazione non risultavano adeguatamente provati.
Sulla responsabilità del sinistro
In punto di fatto è incontroverso e comunque adeguatamente provato in base all'allegata “relazione incidente stradale” (v. doc. n° 1 di parte attrice) redatta dai
Carabinieri della Compagnia di Trento che il sinistro oggetto di causa si è verificato nelle circostanze di tempo (poco dopo le ore 17,00 dell'11 luglio 2021) e di luogo (in prossimità del km. 12.1 della SP235 nel territorio del Comune di Mezzolombardo) riportate nell'atto introduttivo del giudizio.
Nella detta relazione la dinamica dell'incidente è descritta nei seguenti termini:
“Il sinistro si è verificato sulla SP235 al KM 12 mentre le autovetture coinvolte procedevano in direzione Trento. Presumibilmente il Fiat LÒ si spostava sulla linea di mezzeria in quanto un'autovettura, una BMW blu non identificata e non presente sul posto, faceva un'inversione ad "U" all'altezza dell'immissione per Mezzolombardo. La moto che seguiva il LÒ, BMW GS1200 in quel momento, lo urtava sulla fiancata sinistra, perdendo il controllo e scivolando verso il guardrail, così come la vettura, seguiva la sua direzione”.
Tale ricostruzione risulta fondata sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto sia dal convenuto sia da due testimoni oculari, e Controparte_2 Testimone_1
, i quali, nella circostanza, si trovavano a percorrere, alla guida di due diversi Tes_2 veicoli, la SP235 nella stessa direzione di marcia del convenuto.
Quest'ultimo ebbe a dichiarare “mentre procedevo sulla sp 235 con direzione Trento, molto lentamente per via del traffico intenso, una BMW blu all'altezza dello svincolo per Mezzolombardo faceva un'inversione a "u". Allora per evitare di urtare la pagina 4 di 15 macchina avanti, mi sono leggermente allargato sulla sinistra ed in quel momento ho sentito un forte urto sulla parte anteriore sinistra della mia vettura, Fiat LÒ targato
GA759GZ, e si sono aperti gli airbag laterali. La mia vettura si è spenta all'impatto, e per non lasciarla in mezzo alla carreggiata, l'ho lasciata andare fino al guardrail opposto dove mi fermavo. Nel frattempo vedevo una moto che scivolava davanti alla mia auto ed anch'essa si fermava nei pressi del guardrail”.
, invece, riferì: "mentre procedevo in direzione Trento proveniente Testimone_1 dalla Val di Non, seguivo altre moto in fila indiana molto lentamente per via del traffico intenso, all'improvviso giunti all'altezza dello svincolo di Mezzolombardo ho visto una macchina che svoltava a sinistra, subito dopo ho visto un'altra macchina che la seguiva che si spostava anch'essa sulla sinistra. Poi ho sentito un forte botto vedendo la moto del mio amico a terra, mi sono subito fermato per soccorrerlo”. Parte_1
Di tenore non dissimile risulta la dichiarazione di , così verbalizzata Tes_2
“mentre mi dirigevo in direzione Trento provenendo dalla Val di Non giunti all'altezza dello svincolo di Mezzolombardo, mentre c'era una fila di autovetture che procedeva molto lentamente io seguivo con la mia motocicletta altre moto spostate sulla linea di mezzeria, un BMW di colore blu svoltava all'improvviso e contromano, come per fare un inversione a "u" ho visto la moto davanti a me che urtava violentemente contro un LÒ che per schivare il BMW si era spostato leggermente sulla linea di mezzeria, centrandolo sul lato sinistro davanti. Dopo di che la moto scivolava verso il guardrail e il LÒ la seguiva fino a fermarsi sulla carreggiata opposta”.
Le dichiarazioni dei due testimoni oculari, che appaiono sostanzialmente concordi e non significativamente divergenti da quella resa dal convenuto, consentono di ritenere provato che ebbe effettivamente a spostarsi lateralmente a Controparte_2 sinistra subito dopo che un'autovettura BMW, non meglio identificata e di cui non è stato individuato neppure il conducente, aveva effettuato analogo spostamento, che, tenuto conto dello stato dei luoghi raffigurato nella documentazione fotografia allegata dai verbalizzanti alla relazione di sinistro, era presumibilmente funzionale non già a una regolare svolta a sinistra, ma, di fatto, a una non consentita inversione di marcia.
Il che però non appare sufficiente per escludere qualsivoglia responsabilità del nella successiva collisione con il motociclo guidato dall'attore. CP_2
Ove pure in rapporto causale con la condotta di guida del conducente dell'autovettura BMW, lo spostamento laterale a sinistra del convenuto, verosimilmente improvviso e, quindi, non presegnalato dall'apposito indicatore di direzione (non deponendo, del resto, alcun elemento probatorio in tal senso), non appare qualificabile come adeguata manovra di emergenza in grado di neutralizzare o comunque di contenere la potenzialità lesiva della manovra della detta vettura antagonista.
Stando alle sopra riportate dichiarazioni di e dello stesso Testimone_1 convenuto, nonché alla parte della relazione dei Carabinieri ove si legge testualmente “il sinistro si è verificato sulla SP 235 al km 12 mentre le autovetture coinvolte procedevano
pagina 5 di 15 in direzione Trento”, la BMW precedeva la Fiat LÒ sulla stessa corsia;
il che induce a ritenere che la riferita improvvisa svolta a sinistra della prima era pericolosa essenzialmente per i veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, più che per quelli che la seguivano.
Di conseguenza, al fine di evitarla, il non avrebbe dovuto effettuare un CP_2 analogo spostamento laterale verso sinistra, ma semmai nella direzione opposta;
quella da lui effettuata non fu, quindi, un'utile manovra di emergenza per fronteggiare un'imprevista situazione di pericolo e, comunque, non essendo stata realmente necessitata, non consente di ravvisare gli elementi costitutivi dell'esimente disciplinata dall'art. 2045 c.c., non constando, in particolare, che la detta situazione pericolosa non fosse altrimenti evitabile.
Peraltro, stante il disposto dell'art. 141 C.d.S., il convenuto era comunque tenuto a conservare il controllo del proprio mezzo e a compiere le manovre in condizioni di sicurezza, ivi compreso l'arresto del veicolo.
Le acquisite risultanze istruttorie non consentono di ritenere che egli si sia attenuto a tale precetto, visto che, anziché ricorrere a una frenata d'emergenza, si trovò a eseguire una manovra sostanzialmente incongrua e comunque pericolosa per i veicoli che seguivano e per quello dell'attore che era in fase di sorpasso.
Considerato poi che non ha inteso agire anche nei confronti del Parte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada (che, ai sensi del 1° co., lett. a), e del 2° co., art. 283, D.Lgs. n° 209/2005, è tenuto a risarcire anche i danni alla persona cagionati da veicolo non identificato) e che analoga determinazione ha assunto la parte convenuta, non avendone provveduto alla chiamata in causa, vi è ragione di ritenere che, stante il disposto dell'art. 2055 c.c., ai fini per cui si procede non sia necessario quantificare l'effettiva consistenza del contributo causale del conducente della BMW alla verificazione del sinistro e, quindi, procedere alla graduazione delle responsabilità fra lo stesso e il , non constando neppure che l'attore ha rinunciato alla parte del CP_2 credito corrispondente al grado di responsabilità del detto terzo o ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto, rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro il terzo, avendo del resto la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (come i responsabili di un sinistro stradale) diritto di pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate (in tal senso v.
Cass.., n° 19492/2007; nello stesso senso Cass., n° 11179/2015, secondo cui “in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento, proposta dal danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei
pagina 6 di 15 confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo”).
Non può andare esente da responsabilità neppure l'attore.
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità è consolidato il principio che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma
è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (così, per tutte, Cass., n° 33483/2024).
Nel caso di specie l'attore non ha provato di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, né ha richiesto di farlo con adeguate istanze istruttorie.
Stando a quanto riferito dal testimone oculare , il conducente della Fiat Tes_2
LÒ, per schivare la vettura BMW che lo precedeva, si spostò sulla linea di mezzeria.
Il che, in difetto di elementi di segno contrario, induce ragionevolmente a ritenere, alla luce delle accertate modalità della collisione (tra la fiancata destra del motociclo e il lato anteriore sinistro della Fiat LÒ) che l'attore, per sua stessa ammissione impegnato in quel frangente in una manovra di sorpasso dell'auto guidata dal
, si era portato nell'opposta corsia di marcia, con ciò tenendo una condotta di CP_2 guida che non gli era consentita dalla segnaletica stradale, visto che in quel tratto di strada vi era linea continua;
né va omesso di considerare che, trattandosi di un sorpasso di veicoli incolonnati, come può desumersi dalle dichiarazioni dei due testimoni, il Pt_1 stante il disposto del comma 11 dell'art. 148 C.d.S., avrebbe potuto effettuare la detta manovra soltanto restando nella parte della carreggiata destinata al proprio senso di marcia.
L'attore non ha provato tale modalità esecutiva del sorpasso e, comunque, non avendo superato la presunzione di cui all'art. 2054, 2° co., c.c., dimostrando di essersi attenuto alle norme disciplinanti la circolazione stradale, va ritenuto corresponsabile del sinistro.
Tenuto conto poi che, per costante insegnamento giurisprudenziale, “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (così per tutte Cass., n° 9353/2019), nel valutare comparativamente le condotte di guida tenute dai conducenti, la condotta del guidatore della BMW
(gravemente contrastante con l'art. 154 C.d.S.) e quella del (che, di fatto, ebbe CP_2
a effettuare una manovra di emergenza sostanzialmente imperita e comunque implicante l'intersecazione della traiettoria di marcia dell'attore), valutate unitariamente - non essendovi necessità, per le ragioni esposte, di stimarne separatamente l'effettiva rilevanza pagina 7 di 15 - appaiono connotate da un'efficienza eziologica significativamente maggiore di quella ascrivibile alla condotta dell'attore, il cui contributo causale si ritiene congruo stimare in misura del 25%.
Pertanto, ha diritto di conseguire il risarcimento dei danni riportati Parte_1 nel sinistro nella misura del 75 % dell'intero.
Danni non patrimoniali
Per quanto poi attiene alla natura e all'entità dei danni oggetto della domanda risarcitoria in esame, occorre fare riferimento alla ctu medico legale espletata dal consulente tecnico nominato in corso di causa, le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili e, quindi, possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto formulate all'esito di un'indagine peritale completa nella disamina del complessivo stato di malattia, sorrette da congrua ed esauriente motivazione e comunque non contestate dalle parti.
L'eseguito accertamento ha consentito di stabilire, anche in base alla documentazione in atti, che nel sinistro per cui si procede riportò Parte_1
“Contusioni multiple con escoriazioni prevalentemente agli arti;
➢ Frattura dell'estremo acromiale della clavicola destra;
➢ Trauma addominale con rottura del bacinetto renale di destra in corrispondenza del III° superiore;
➢ Frattura alla base della falange distale del I° dito del piede sinistro con distacco di frammento osseo al versante mediale ed ulteriore distacco anche al versante laterale”.
Il Ctu ha, inoltre, fatto presente che le conseguenze attuali del sinistro in oggetto sono compatibili con:
“Esiti di frattura dell'estremo acromiale della clavicola destra;
Postumi di trauma addominale e di rottura del bacinetto renale di destra in corrispondenza del III° superiore;
Esiti di frattura alla base della falange distale del I° dito del piede sinistro con artrosi secondaria”.
Con riguardo al nesso di causalità ha sostenuto che “sussiste coerenza tra la dinamica del sinistro (violenta collisione tra la fiancata sinistra di autoveicolo contro la fiancata destra del motoveicolo condotto dall'attore che rovinava a terra subendo i relativi traumatismi), le lesività patite ed i postumi menomativi funzionali anatomo- funzionali accertati, in relazione a:
- criterio cronologico: sinistro del 11.07.2021 con conseguente accesso in Pronto
Soccorso nella stessa data per definizione diagnostica coerente;
pagina 8 di 15 - criterio di idoneità lesiva quali-quantitativa e topografico: energia meccanica coinvolta nel sinistro del tutto idonea per tipologia, intensità e distrettualità a causare le lesioni fisiche;
- criterio di continuità fenomenica: comparsa di sintomatologia nell'immediatezza del sinistro del 11.07.2021, concomitante accesso in Pronto Soccorso per contestuali accertamenti strumentali e successivi trattamenti per patologie inerenti alle conseguenze delle medesime lesioni”
Ha, infine, quantificato il periodo di inabilità temporanea in complessivi 85 giorni
(di cui 15 di inabilità totale, 30 di inabilità parziale al 75%, 20 al 50% e gli ultimi 20 al
25%) e l'invalidità permanente residuata in misura del 10%.
Venendo alla quantificazione monetaria del danno biologico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa, occorre fare riferimento alle ultime (quelle del giugno 2024) tabelle in uso al Tribunale di Milano (e, quindi, ricorrere al metodo del punto tabellare con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione crescente della percentuale di invalidità e in funzione decrescente dell'età del soggetto leso), considerate dalla giurisprudenza di legittimità come “quelle statisticamente maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane” (così, in motivazione, Cass., n° 15760/06; nello stesso senso, più di recente, Cass., n° 2539/2024, secondo cui le tabelle in questione “costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto”).
Al riguardo giova poi rammentare che nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è precisato, per quanto qui rileva, che, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno…” (così, in motivazione, Cass., n° 25164/2020; nello stesso senso, più di recente, v. Cass., n° 7892/2024).
Con riferimento alla prova del danno morale, si è, invece, precisato che, trattandosi di pregiudizio non patrimoniale attinente a un bene immateriale, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche
l'unica fonte di convincimento del giudice”, per poi aggiungersi che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute…è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (così, in motivazione, la citata Cass., n° 25164/2020).
pagina 9 di 15 In applicazione di tale impostazione interpretativa, vi è ragione di ritenere che la lesione all'integrità psicofisica accertata dalla Ctu nei termini sopra esposti, oltre ad esplicare un'indubbia oggettiva incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita dell'attore (deponendo in tal senso l'accertata limitazione funzionale della spalla destra), ha presumibilmente comportato anche una sofferenza di natura interiore (a cui sono riconducibili il verosimile spavento causato dalle modalità di inflizione della lesione, nonché i sentimenti di ansia e preoccupazione per le proprie condizioni di salute e il dispiacere per il perduto benessere psicofisico, che secondo l'id quod plerumque accidit si accompagnano alle limitazioni e agli inconvenienti di regola connessi a postumi permanenti, analoghi a quelli riportati dal;
il danno morale Pt_1 deve essere riconosciuto anche per il periodo di inabilità temporanea, in ragione della sottoposizione a ricovero ospedaliero e ad accertamenti strumentali, dell'utilizzo di tutore reggi-braccio e dei disturbi addominali dell'epoca e, quindi, delle sofferenze e dei disagi che vi sono normalmente correlati.
In relazione all'accertata invalidità permanente del 10%, tenuto conto dell'età (anni 50) dell'attore al momento del fatto, va liquidato l'importo di € 24.852,00 (di cui, stando a quanto riportato nelle tabelle di Milano, € 19.724,00 per “danno biologico/dinamico-relazionale” ed € 5.128,00 per “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, le tabelle qui applicate prevedono un importo base giornaliero di € 115,00 (di cui € 84,00 per danno biologico/dinamico relazionale ed € 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), di talché, alla luce di quanto riportato dalla Ctu in relazione al periodo di malattia, si può liquidare la complessiva somma di € 6.037,50 [di cui € 1.725,00 (=€ 115,00 x 15 giorni) per i 15 giorni di inabilità temporanea totale;
€ 2.587,50 (=€ 86,25 x 30) per i 30 giorni di i.t. al 75 %; € 1.150,00 (=€ 57,50 x 20) per 20 giorni di i.t. al 50 %; € 575,00 (=€ 28,75 x
20) per i 20 giorni di i.t. al 25%].
In definitiva, il danno non patrimoniale subito da va liquidato Parte_1 all'attualità nel complessivo importo di € 30.889,50 (=€ 24.852,00 + € 6.037,50), da ridurre del 25% per il ritenuto concorso di colpa, quindi sino a € 23.167,12.
A tale somma, costituente un c.d. credito di valore - giacché assolve alla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'interessato - vanno aggiunti anche gli interessi compensativi, che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno (Cass., n° 26374/2014; Cass., n° 5317/2022).
La rivalutazione monetaria, infatti, ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore subito;
mentre gli interessi compensativi sulle somme liquidate servono a compensare il pregiudizio derivato al credito dal ritardato conseguimento del quantum risarcitorio e sono corrispondenti ai frutti che lo stesso avrebbe prodotto in caso di tempestivo ed immediato pagamento.
pagina 10 di 15 La misura degli interessi va determinata, in via presuntiva ed equitativa, nel saggio degli interessi legali (non ravvisandosi oggettivi elementi in base ai quali fare riferimento a un tasso diverso), da applicarsi sulla somma devalutata alla data del fatto e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente sentenza, secondo il criterio di calcolo indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n° 21396/2014; Cass.,
Sez. Un. n° 1712/1995).
Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Danni patrimoniali
ha chiesto anche il risarcimento dei danni per Parte_1
a) spese mediche e viaggi presso i luoghi di cura b) assistenza medico-legale prima e durante il giudizio c) “perdita del valore ante sinistro del mezzo attoreo” e spese accessorie d) lucro cessante per la sospensione dell'attività di osservatore di arbitri e) assistenza legale stragiudiziale prestata dalla “società d'infortunistica” Giesse Risarcimento Danni S.r.l. di Belluno.
a) spese mediche e viaggi presso i luoghi di cura
b) assistenza medico-legale prima e durante il giudizio
Con riguardo alle voci di danno sub a) e b), mette conto rilevare che il Ctu ha ritenuto giustificate e congrue nella misura di € 389,95 (al netto di quella relativa alla visita oculistica, in quanto non attinente alle lesioni riportate nel sinistro), da maggiorare per interessi e rivalutazione dalle date di pagamento, sino a € 487,54, le spese mediche provate con i documenti prodotti da parte attrice sub 8, il che consente di addivenire in parte qua a una declaratoria di accoglimento (che non può essere estesa anche alle spese di viaggi, nulla essendo stato provato sul punto).
La domanda appare parimenti fondata in relazione all'importo di € 672,00, corrispondente al compenso dovuto al consulente medico legale per la redazione della relazione tecnica allegata alla citazione (di contro il compenso spettante al consulente tecnico di parte nominato in corso di causa costituisce un esborso rientrante nel novero degli oneri di procedura e, pertanto, da considerare in sede di disciplina delle spese di lite), venendo al riguardo in rilievo il costo di un'assistenza professionale da ritenere, in base a una valutazione ex ante, se non proprio necessaria, quantomeno utile e opportuna al fine di supportare la pretesa risarcitoria azionata in citazione con pertinenti rilievi medico-legali in grado di rappresentare adeguatamente l'effettiva incidenza delle lesioni causate dal sinistro sull'integrità psicofisica dell'attore.
pagina 11 di 15 c) “perdita del valore ante sinistro del mezzo attoreo” e spese accessorie
L'azionata pretesa risarcitoria appare fondata anche in relazione a tale voce.
Nella relazione d'incidente in atti i verbalizzanti descrissero i danni riportati dal motociclo dell'attore nei seguenti termini “gravi danneggiamenti della fiancata destra con rottura testata dx paratie di protezione abrasioni di tutta la parte dx risentimento forcelle e manubrio, abrasioni fiancata sinistra con rottura testata destra”.
Stando all'allegato preventivo (v. doc. n° 14 di parte attrice), il cui contenuto non risulta contraddetto da elementi di segno contrario, non offerti neppure dalla parte convenuta, che non ha indicato un importo ulteriore e diverso, il costo per porre rimedio ai detti danni era pari a € 10.513,18, importo superiore al valore del mezzo prima del sinistro, che, in base alla documentata consultazione di rivista specializzata, può essere stimato, avuto riguardo all'anno di immatricolazione del mezzo, nell'importo di €
6.500,00, corrispondente al valore minore tra i due ivi indicati.
Considerato poi che tale valore si riferisce a veicoli con 48.000 km percorsi e che, stando al menzionato preventivo, all'epoca il motociclo dell'attore aveva percorso km
98.816, vi è ragione di ridurlo prudenzialmente in misura prossima alla metà, quindi in €
3.000,00.
La pretesa attorea appare fondata anche in relazione all'importo di 420,90 (da maggiorare per interessi e rivalutazione sino a € 530,54), corrispondente al documentato costo di recupero e custodia del mezzo (v. doc. n° 13).
Non è, invece, meritevole di accoglimento in ordine all'importo di € 100,00, pari, in tesi, al costo della redazione del menzionato preventivo, essendo questo, in casi come quello in esame, un incombente, di regola, meramente informativo e funzionale alla successiva stipulazione di un contratto, e non il risultato di un'attività svolta a titolo oneroso;
né va omesso di considerare che parte attrice non ha neppure provato di averlo richiesto dietro versamento di un corrispettivo pattuito nella detta misura.
La pretesa azionata in citazione non va accolta neppure in ordine all'importo di €
100,00, pari all'asserito valore ante sinistro del cellulare danneggiato nello scontro con la vettura del convenuto, non constando che il dispositivo raffigurato nella fotografia in atti
(v. doc. n° 15) fosse di proprietà dell'attore, né peraltro ne risulta provato l'effettivo valore all'epoca dei fatti.
d) lucro cessante per la sospensione dell'attività di osservatore di arbitri
Con riguardo a tale voce di danno, mette conto preliminarmente evidenziare che in citazione l'attore ha sostenuto che: al momento del fatto svolgeva “l'attività di osservatore di arbitri alle parti di calcio, a livello regionale” (dunque, non quella di arbitro presa in considerazione dal Ctu); per l'espletamento di tale attività nei tre anni precedenti aveva incassato compensi annuali non inferiore a € 2.200,00; pagina 12 di 15 a causa delle lesioni riportate nel sinistro si è trovato nell'impossibilità di svolgerla per un intero anno.
Venendo, dunque, in rilievo un'attività di osservatore, e non di arbitro di campo, appare ragionevole presumere, in difetto di elementi di segno contrario, che trattavasi di impegno non implicante un apprezzabile dispendio di energie fisiche e che, quindi, per quanto qui rileva, non fosse precluso, né reso disagevole dalle difficoltà nella corsa menzionata dal Ctu in relazione agli esiti consolidativi della frattura alla falange distale dell'alluce destro.
In considerazione di ciò vi è ragione di escludere un rapporto di causa ed effetto tra le lesioni riportate nel sinistro e la dedotta sospensione della detta attività per il periodo di un anno indicato in citazione o per quello di sei mesi stimato dal Ctu.
Si può al massimo ritenere che, avendo le dette lesioni comportato un'inabilità temporanea, l'attore si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di dedicarsi alla detta attività, oltre che ovviamente nei 15 giorni di ricovero ospedaliero, anche nei successivi
30 giorni in cui è stato costretto a portare un tutore reggi-braccio e a sottoporsi a
“frequenti controlli clinici e strumentali” (v. pag. 18 della relazione peritale), ma non anche nei successivi periodi di inabilità parziale al 50% e al 25%, non constando che gli inconvenienti sofferti in quei mesi (a dire del Ctu “singole giornate in cui ha eseguito accertamenti strumentali” e “disturbi addominali all'epoca lamentati”) siano stati tali da risultare oggettivamente incompatibili con l'impegno in questione.
Ciò nondimeno la domanda non appare meritevole di accoglimento neppure in ordine al dedotto lucro cessante astrattamente riferibile ai primi due periodi di complessivi giorni 45, non avendo l'attore provato e neppure specificamente dedotto che in quelle settimane si svolsero incontri di calcio a cui egli avrebbe potuto assistere da osservatore se non si fosse trovato alle prese con le conseguenze lesive del sinistro stradale oggetto di causa;
e tale carenza probatoria appare vieppiù rilevante ove si consideri che trattavasi di mesi estivi, tendenzialmente caratterizzati da un ridotto numero di eventi sportivi di quel genere.
e) assistenza legale stragiudiziale prestata dalla “società d'infortunistica” di Belluno Controparte_5
In punto di an, giova rammentare che, proprio con riferimento all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che “nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere
l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata
pagina 13 di 15 necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (così Cass., n° 14444/2021; nello stesso v., in motivazione, Cass., n°
37477/2022).
In adesione a tale impostazione interpretativa, da cui non vi è ragione di discostarsi, e tenuto conto delle concrete modalità di verificazione del sinistro, che ha coinvolto più veicoli, uno dei quali neppure identificato, con conseguente possibile coinvolgimento del Fondo di garanzia, si può ritenere che fosse necessaria o comunque quantomeno opportuna la documentata assistenza stragiudiziale svolta dalla
[...]
(v. doc. n° 20), il cui costo può essere quantificato in base a Controparte_5 un'applicazione analogica dei valori medi previsti per le prestazioni di assistenza stragiudiziale dalla tabella n. 25 allegata al D.M. n° 55/2014 (non potendo, del resto, la parte danneggiante subire le conseguenze di eventuali accordi conclusi dal preteso danneggiato per il pagamento di corrispettivi superiori ai detti valori o comunque incongrui) e, quindi, in € 2.410,00, avuto riguardo all'ammontare del quantum risarcitorio liquidato in questa sede.
In definitiva per le voci di danno sub a), b), c) ed e) deve essere liquidato il complessivo importo di € 7.100,08 (=€ 487,54 + € 672,00 + € 3.000,00 + € 530,54 + € 2.410,00), da ridurre sino a € 5.325,06 per il ritenuto concorso di colpa.
Sulle spese di lite
Tenuto conto del detto concorso di colpa, vi è ragione di compensare le spese di lite in misura di ¼; la parte restante, liquidata (anche per il consulente tecnico di parte, previa quantificazione del relativo esborso in misura pari al compenso liquidato al Ctu, in tali termini potendo essere ritenuto congruo), come da dispositivo, segue la soccombenza e, pertanto, deve gravare sulle parti convenute, unitamente agli oneri di ctu (da suddividere fra le parti nella stessa misura), liquidati come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_3 sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n° 16, in persona del procuratore delegato, e di disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed Controparte_2 eccezione, così provvede:
1) condanna le parti convenute, in solido, a pagare a la somma di € Parte_1
23.167,12, oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e la somma di € 5.325,06 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
2) compensa in misura di ¼ le spese di lite e condanna le parti convenute, in solido,
a rifondere a la parte restante, che liquida € 5.712,00 per Parte_1 compenso, € 1.169,22 per esborsi (ivi compreso il compenso per consulente pagina 14 di 15 tecnico di parte), oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
3) pone gli oneri della ctu medico legale, liquidati come in atti, a carico di parte attrice in misura di ¼ e delle parti convenute in misura di ¾.
Così deciso in Trento in data 24.3.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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