Decreto presidenziale 14 luglio 2016
Dispositivo di sentenza 17 novembre 2016
Sentenza 5 dicembre 2016
Ordinanza collegiale 20 marzo 2017
Ordinanza collegiale 30 maggio 2017
Ordinanza collegiale 6 luglio 2017
Rigetto
Sentenza 20 novembre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 06/07/2017, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2017
N. 00058/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 01/06/2017 dal sig. CL TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Manfellotto (C.F. [...]), Caterina M.R. Ursillo (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Province 114b23,presso lo studio dell'avvocato Paola D'Amico in Roma,
per la correzione
dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza istruttoria n.2588/2017 resa in data 30.5.2017.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Caterina M. R. Ursillo, Francesco Lilli su delega di Massimo Di Sotto e Sergio Turturiello;
Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione dell’ordinanza indicata in epigrafe, nella parte in cui riferisce la disposta verificazione - avente ad oggetto la corrispondenza tra i verbali sezionali e le tabelle di scrutinio in relazione ai voti riportati dall’appellante e dalla sig.ra AH RI - alla sezione 4 anziché alla sezione 6.
Letta la memoria presentata in via incidentale dalla sig.ra AH RI, in cui per un verso si contesta l’insussistenza dei presupposti per l’effettuazione di verificazione presso la sez. 6, e per altro verso si chiede di ampliare l’oggetto della disposta istruttoria anche alla sez. 22.
Visto l'art. 86, comma 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che in effetti v’è, nell’ordinanza citata, un refuso laddove è menzionata la sezione n. 4 in luogo della n. 6.
Ritenuto, per i restanti profili, che il rito finalizzato alla mera correzione di refusi non si presti alla valutazione di elementi ulteriori, quali quelli introdotti in via incidentale dalla sig.ra AH RI, attinenti al “merito” delle richieste istruttorie a suo tempo formulate dal collegio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie la domanda di correzione di errore materiale. Per l’effetto laddove leggesi “ la corrispondenza tra i verbali sezionali e le
tabelle di scrutinio in relazione ai voti riportati dall’appellante e dalla sig. AH RI nelle sezioni 4, 14, 27 e 29 ”, deve invece leggersi ” la corrispondenza tra i verbali sezionali e le tabelle di scrutinio in relazione ai voti riportati dall’appellante e dalla sig. AH RI nelle sezioni 6, 14, 27 e 29 ”.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, cod. proc. amm.
Manda alla stessa di darne comunicazione alle parti ed all’organismo di verificazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Francesco Bellomo, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giulio Veltri | Franco Frattini |
IL SEGRETARIO