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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 545/2024
Udienza del 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 545/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Vaiti
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Allegrini
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 545/2024
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro - in itinere (pratica di infortunio n. 510991357 del 15/04/2011 – Gestione 110) - valutazione del grado della menomazione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/03/2024, Parte_1
ha chiesto che venga accertata l'illegittimità ed
[...] infondatezza dell'ultima visita di revisione conclusasi in data
07/03/2023 che aveva statuito (agli effetti economici ex art. 83 del d.P.R. n. 1124/1965) che “i postumi sono risultati
MIGLIORATI e il grado di menomazione risulta DIMINUITO DAL
031 al 020%” (doc. n. 6 allegato al ricorso) e del risultato della visita collegiale che il 12/09/2023 concludeva con il riconoscimento del grado di menomazione dell'integrità psico- fisica al 24% (docc. nn. 9, 10 e 11 allegati al ricorso).
1.1. La ricorrente ha esposto di essere stata vittima di un grave sinistro stradale verificatosi in data 15/04/2011, mentre si recava a bordo di un'autovettura sul posto di lavoro.
Inizialmente, l' costituiva in suo favore, con decorrenza CP_1 dall'11/01/2013, una rendita vitalizia riconoscendole un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000) pari al 20%.
A seguito di opposizione, svoltasi la collegiale medica del
22/01/2014, il grado di inabilità veniva aumentato dal 20% al
34% a decorrere dall'11/01/2013 (doc. n. 3 allegato al ricorso).
Successivamente, la ricorrente veniva sottoposta, previa convocazione ad opera dell'Istituto assicurativo resistente, a visita di revisione in data 19/02/2020. All'esito di tale visita di revisione il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica veniva ridotto al 31% (doc. n. 5 allegato al ricorso).
All'esito di altra visita di revisione del 07/03/2023, il grado di Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 545/2024
menomazione dell'integrità psico-fisica veniva ulteriormente ridotto al 20% (doc. n. 6 allegato al ricorso). A seguito di opposizione e della visita collegiale del 12/09/2023, le veniva da ultimo riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 24% (docc. nn. 9, 10 e 11 allegati al ricorso).
1.2. La ricorrente ritiene illegittima tale ultima valutazione e, pertanto, chiede che venga confermato quanto meno il grado di menomazione pari al 31%, di cui era titolare prima dell'ultima visita di revisione.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
3. All'udienza del 09/05/2024 veniva disposta CTU medico- legale sui seguenti quesiti:
«Il C.T.U., nel contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitata la perizianda
ed eseguito ogni esame diagnostico- Parte_1 strumentale eventualmente ritenuto opportuno:
1. descriva le condizioni generali di salute della ricorrente;
2. riferisca quale sia, in termini percentuali, il grado attuale di menomazione dell'integrità psico-fisica della ricorrente conseguente al sinistro stradale occorsole in data 15/04/2011;
3. riferisca, altresì, quale sia stato, con ragionevole probabilità, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica della ricorrente alla data del 12/09/2023 (in cui veniva effettuata la visita collegiale medica presso l' , qualora CP_1 ritenga che fosse diverso da quello attuale;
4. riferisca quant'altro ritenga utile e conducente rispetto alla presente controversia.
Nella determinazione del grado di menomazione (c.d.
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 545/2024
postumi invalidanti) il C.T.U. si atterrà esclusivamente alle
Tabelle di invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 (recante
“Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”) emanato ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. n. 38/2000, e successivi aggiornamenti, con esclusione, pertanto, di ogni riferimento ai c.d. barèmes medico-legali (facoltativi) elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati ai fini civilistici per il risarcimento del danno biologico.
Il C.T.U. spiegherà, altresì, nell'elaborato peritale, le ragioni del suo convincimento e delle conclusioni cui giungerà nel dare risposta ai quesiti sopra formulati».
3.1. Veniva a tal fine nominato quale consulente dell'Ufficio il
Dott. il quale accettava l'incarico e depositava la Persona_1 relazione peritale in data 31/07/2024 nella quale rassegnava le seguenti conclusioni:
« In esito a quanto esposto, si può affermare che Parte_1
, attualmente 38enne (n. 23/07/1986), in occasione del
[...] sinistro stradale del 15/04/2011 (aveva 25 anni) ha riportato:
• Frattura terzo medio distale femore destro;
• Frattura clavicola sinistra;
• Trauma contusivo cranico (concussione senza perdita di coscienza).
All'indicata lesività esitano postumi permanenti il cui danno è così quantificabile:
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 545/2024
Lesioni Menomazioni Grado Codice
Esiti di frattura diafisaria femore dx 4% 272
Riduzione funzionale anca dx di circa 1/3 10% 271
Frattura diafisi femore dx Danno estetico da esiti cicatriziali coscia dx 7% 36
Accorciamento arto inferiore dx di circa 2 cm 2% 309
Frattura clavicola sin Postumi di frattura clavicola sin 2% 214
Trauma contusivo cranico ----------------------------------- ----- -----
Grado di danno biologico permanente: 24%
».
Il CTU ha quindi ritenuto corretta la valutazione operata dall' in misura pari al 24%, spiegando analiticamente e CP_1 con motivazione logica e priva di contraddizioni, le conclusioni cui è giunto, tenuto conto del fatto che la valutazione non può essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere alla stima globale del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
3.2. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
4. Le spese di lite, in ragione della natura prettamente tecnico-valutativa del giudizio e delle oscillanti determinazioni dello stesso Istituto assicurativo, devono essere integralmente compensate tra le parti, con esclusione delle spese della CTU che, nella misura già liquidata con separato decreto, vanno poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico della ricorrente.
Si deve infatti rilevare che la ricorrente non può beneficiare della disposizione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
(esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari), atteso che la relativa dichiarazione è contenuta soltanto nell'atto introduttivo (sottoscritto dal solo difensore), sicché difetta una
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 545/2024
“apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione” (che è inefficace se sottoscritta dal solo difensore: in tal senso, Cass.
n. 21962/2018) che si sarebbe dovuta allegare al ricorso e che doveva essere sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti con la sola esclusione delle spese della C.T.U. che, nei rapporti tra le parti medesime, vengono poste, in via definitiva, nella misura già liquidata con separato decreto, a carico della ricorrente.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 545/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Vaiti
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Allegrini
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 545/2024
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro - in itinere (pratica di infortunio n. 510991357 del 15/04/2011 – Gestione 110) - valutazione del grado della menomazione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/03/2024, Parte_1
ha chiesto che venga accertata l'illegittimità ed
[...] infondatezza dell'ultima visita di revisione conclusasi in data
07/03/2023 che aveva statuito (agli effetti economici ex art. 83 del d.P.R. n. 1124/1965) che “i postumi sono risultati
MIGLIORATI e il grado di menomazione risulta DIMINUITO DAL
031 al 020%” (doc. n. 6 allegato al ricorso) e del risultato della visita collegiale che il 12/09/2023 concludeva con il riconoscimento del grado di menomazione dell'integrità psico- fisica al 24% (docc. nn. 9, 10 e 11 allegati al ricorso).
1.1. La ricorrente ha esposto di essere stata vittima di un grave sinistro stradale verificatosi in data 15/04/2011, mentre si recava a bordo di un'autovettura sul posto di lavoro.
Inizialmente, l' costituiva in suo favore, con decorrenza CP_1 dall'11/01/2013, una rendita vitalizia riconoscendole un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000) pari al 20%.
A seguito di opposizione, svoltasi la collegiale medica del
22/01/2014, il grado di inabilità veniva aumentato dal 20% al
34% a decorrere dall'11/01/2013 (doc. n. 3 allegato al ricorso).
Successivamente, la ricorrente veniva sottoposta, previa convocazione ad opera dell'Istituto assicurativo resistente, a visita di revisione in data 19/02/2020. All'esito di tale visita di revisione il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica veniva ridotto al 31% (doc. n. 5 allegato al ricorso).
All'esito di altra visita di revisione del 07/03/2023, il grado di Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 545/2024
menomazione dell'integrità psico-fisica veniva ulteriormente ridotto al 20% (doc. n. 6 allegato al ricorso). A seguito di opposizione e della visita collegiale del 12/09/2023, le veniva da ultimo riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 24% (docc. nn. 9, 10 e 11 allegati al ricorso).
1.2. La ricorrente ritiene illegittima tale ultima valutazione e, pertanto, chiede che venga confermato quanto meno il grado di menomazione pari al 31%, di cui era titolare prima dell'ultima visita di revisione.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
3. All'udienza del 09/05/2024 veniva disposta CTU medico- legale sui seguenti quesiti:
«Il C.T.U., nel contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitata la perizianda
ed eseguito ogni esame diagnostico- Parte_1 strumentale eventualmente ritenuto opportuno:
1. descriva le condizioni generali di salute della ricorrente;
2. riferisca quale sia, in termini percentuali, il grado attuale di menomazione dell'integrità psico-fisica della ricorrente conseguente al sinistro stradale occorsole in data 15/04/2011;
3. riferisca, altresì, quale sia stato, con ragionevole probabilità, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica della ricorrente alla data del 12/09/2023 (in cui veniva effettuata la visita collegiale medica presso l' , qualora CP_1 ritenga che fosse diverso da quello attuale;
4. riferisca quant'altro ritenga utile e conducente rispetto alla presente controversia.
Nella determinazione del grado di menomazione (c.d.
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 545/2024
postumi invalidanti) il C.T.U. si atterrà esclusivamente alle
Tabelle di invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 (recante
“Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”) emanato ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. n. 38/2000, e successivi aggiornamenti, con esclusione, pertanto, di ogni riferimento ai c.d. barèmes medico-legali (facoltativi) elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati ai fini civilistici per il risarcimento del danno biologico.
Il C.T.U. spiegherà, altresì, nell'elaborato peritale, le ragioni del suo convincimento e delle conclusioni cui giungerà nel dare risposta ai quesiti sopra formulati».
3.1. Veniva a tal fine nominato quale consulente dell'Ufficio il
Dott. il quale accettava l'incarico e depositava la Persona_1 relazione peritale in data 31/07/2024 nella quale rassegnava le seguenti conclusioni:
« In esito a quanto esposto, si può affermare che Parte_1
, attualmente 38enne (n. 23/07/1986), in occasione del
[...] sinistro stradale del 15/04/2011 (aveva 25 anni) ha riportato:
• Frattura terzo medio distale femore destro;
• Frattura clavicola sinistra;
• Trauma contusivo cranico (concussione senza perdita di coscienza).
All'indicata lesività esitano postumi permanenti il cui danno è così quantificabile:
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 545/2024
Lesioni Menomazioni Grado Codice
Esiti di frattura diafisaria femore dx 4% 272
Riduzione funzionale anca dx di circa 1/3 10% 271
Frattura diafisi femore dx Danno estetico da esiti cicatriziali coscia dx 7% 36
Accorciamento arto inferiore dx di circa 2 cm 2% 309
Frattura clavicola sin Postumi di frattura clavicola sin 2% 214
Trauma contusivo cranico ----------------------------------- ----- -----
Grado di danno biologico permanente: 24%
».
Il CTU ha quindi ritenuto corretta la valutazione operata dall' in misura pari al 24%, spiegando analiticamente e CP_1 con motivazione logica e priva di contraddizioni, le conclusioni cui è giunto, tenuto conto del fatto che la valutazione non può essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere alla stima globale del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
3.2. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
4. Le spese di lite, in ragione della natura prettamente tecnico-valutativa del giudizio e delle oscillanti determinazioni dello stesso Istituto assicurativo, devono essere integralmente compensate tra le parti, con esclusione delle spese della CTU che, nella misura già liquidata con separato decreto, vanno poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico della ricorrente.
Si deve infatti rilevare che la ricorrente non può beneficiare della disposizione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
(esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari), atteso che la relativa dichiarazione è contenuta soltanto nell'atto introduttivo (sottoscritto dal solo difensore), sicché difetta una
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 545/2024
“apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione” (che è inefficace se sottoscritta dal solo difensore: in tal senso, Cass.
n. 21962/2018) che si sarebbe dovuta allegare al ricorso e che doveva essere sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti con la sola esclusione delle spese della C.T.U. che, nei rapporti tra le parti medesime, vengono poste, in via definitiva, nella misura già liquidata con separato decreto, a carico della ricorrente.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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