CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5418 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 4144/2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 1425/2020 pubblicata il 15.10.2020 e notificata a mezzo pec il
19.10.2020, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], residente in Parte_1
ON (AV) alla Contrada Carrani, 26, (c. f. , C.F._1 elettivamente domiciliato in 80123 Napoli alla Via Posillipo, 69/4 - Villa L'Ape, nello studio dell'Avv. Maurizio Massaro (c.f.: ) che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dalla quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello, dichiarando ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni l'indirizzo pec:
e il numero di telefax 081682839 Email_1
APPELLANTE
CONTRO (C.F. ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]alla Contrada Novesoldi n. 31, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presento atto, anche in via tra loro disgiunta, dagli Avvocati Giuseppe
AC (C.F. - PEC C.F._4
, CO AR (C.F. Email_2
– PEC e Antonio Dipalma C.F._5 Email_3
(C.F. – PEC i quali C.F._6 Email_4
dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazione agli indirizzi PEC sopra indicati - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Dipalma sito in Via Roma n.
100 - 83042 Atripalda.
APPELLATA
NONCHE'
, nata il [...] a [...], Controparte_2
Germania, residente in [...]16, 65817 Eppstein (Germania), (Cod. Fisc.
[...]
), rappresentata e difesa dagli avv.ti André Castelli, (Cod. Fisc. C.F._7 [...]
del foro di Cagliari e Francoforte sul Meno, con PEC: C.F._8
e DO de LU (Cod. Fisc. , del Email_5 CodiceFiscale_9
Foro di Bari, con PEC: presso il cui studio in Via Email_6
Amendola n.104, 70126 Bari, è elettivamente domiciliata, in forza di procura depositata nel corso del primo grado di giudizio.
I nominati procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC e Email_5
ovvero al numero di fax 0049/ 69 289859 Email_6
APPELLATA
E
( c. f. e p.i. con sede Controparte_3 P.IVA_1
in Montefusco (AV) alla Località Serra, in persona di uno dei suoi legali rappresentanti p. t.,
Sig , nato a [...] il [...] c. f. Controparte_4
, domiciliato per la carica presso la sede della detta Società, C.F._10 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Andrea d'Isernia, 59 nello studio dell'Avv.
CL FA [c.f.: che la rappresenta e difende in virtù di C.F._11 procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, dichiarando, ai fini delle notificazioni e/o comunicazioni, l'indirizzo p.e.c.:
ed il numero di telefax 081.19576463 Email_7
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
nata ad [...] l'[...], e Controparte_5
, nato ad [...] il [...] Controparte_4
APPELLATI-contumaci
Oggetto: divisione ereditaria, accertamento negativo debito ereditario, impugnazione riconoscimento di paternità
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1425/2020, pubblicata il 15/10/2020, il Tribunale di Benevento: A) dichiarava aperta la successione testamentaria di , nato ad [...] il Persona_1
21.3.1967 e deceduto il 29/1/2013 in Montefusco;
B) dichiarava che la successione era regolata dal testamento per Notaio di Avellino pubblicato il 7.5.2013 ma, in Persona_2
accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da dichiarava non Controparte_1 dovuto il debito ivi riconosciuto;
C) in accoglimento dell'impugnazione ex art. 263 c.p.c. spiegata da dichiarava l'inefficacia della trascrizione nei registri di stato Controparte_1
civile del Comune di ON ( registro atti di nascita , Anno 2018, Numero 2 Parte II serie B ufficio I) del riconoscimento di avvenuto in Francoforte sul Controparte_2
Meno il 17/4/2001 per difetto di veridicità; D) dichiarava che gli eredi legittimi di erano e mentre Persona_1 Controparte_1 Parte_1 [...]
era l'erede testamentaria cui spettava tutta la quota disponibile e per Controparte_2
l'effetto, previo scioglimento della comunione ereditaria, in virtù dell'art. 544 c.c., assegnava a la metà del patrimonio ereditario e agli altri due eredi la quota Controparte_1
di 1/4 ciascuno, disponendo che in tale proporzione fossero tra loro divise le attività indicate nell'inventario redatto il 4/2/2014 ed i debiti ereditari, quest'ultimi nei termini precisati nella parte motiva, in osservanza dell'art. 2, comma 48, lg 262 del 2006; E) dichiarava che e subentravano per il titolo Parte_1 Controparte_2
ereditario, di cui era causa, nella quota pari al 6.25% ciascuno del capitale sociale della
Terredora di società semplice agricola;
F) in accoglimento della domanda di CP_4
scioglimento della quota sociale avanzata da e in virtù dell'art. 7 del Controparte_1
contratto sociale della società semplice agricola, liquidava la quota di Controparte_3 spettanza della assegnandole i beni immobili siti in Santa AO, catastalmente CP_1
identificati con le p.lle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 245, 274, 383, 384 del fg. 9, nonché con le p.lle 170, 172, 174, 175 e 414 del fg. 5, con le p.lle 224 e 284 del fg. 4, con le p.lle 51, 84,
91, 225, 226, 227, 228, 230, 233, 237, 238, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 283,
285, 296, 337, 346, 347, 349, 350, 404, 405, 482, 483, 552, 553, 554, 556, 557, 591 e 594 del fg. 7, nonché con le p.lle 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 287, 358, 361, 378, 392,
393, 394, 395, 411, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 452, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 463,
464, 465, 466, 494, 495, 496, 497, 706, 763, 765, 768, 770, 771 e 772 del fg. 6 con i relativi beni strumentali, nei termini indicati nelle note del coadiutore del CTU allegate sub 1; G) condannava e in solido, a Parte_1 Controparte_2
rimborsare in favore di la metà delle spese di lite che liquidava in Controparte_1 complessivi € 11.509,00 (pari alla metà di € 23.018,00 di cui € 518,00 per C.U., € 4.500,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la fase introduttiva, € 8.000,00 per la fase istruttoria ed €
6.500,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
H) compensava l'altra metà delle spese di lite, nonché le spese di lite con le altre parti in causa e poneva le spese relative alla CTU a carico di tutte le parti in solido;
l) poneva le spese relative alla CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti in solido;
J) ordinava l'iscrizione della sentenza presso l'Ufficio del Registro delle Società di
Avellino, nonché la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competenti per i beni assegnati.
2. Nello specifico, aveva citato in giudizio e Parte_1 Controparte_1
(quest'ultima rappresentata dalla madre SC KE, in Controparte_2 quanto minorenne all'epoca di introduzione del giudizio,) quali eredi del figlio
, deceduto nel 2013, nonché la Persona_1 Controparte_3
e i soci e , per ottenere lo
[...] Controparte_5 Controparte_4
scioglimento della comunione ereditaria, costituita essenzialmente dalla quota pari al 25% della predetta società, con diritto al subingresso in detta quota per quanto di sua spettanza, il rimborso pro quota dell'imposta di successione da lui integralmente versata nonché il riconoscimento dei propri crediti indicati nel testamento. Ed infatti, con l'atto di ultima volontà aveva lasciato l'intera quota disponibile del suo patrimonio Persona_1
alla piccola e la quota di riserva ai legittimari, riconoscendo inoltre, di Controparte_2 essere debitore verso il padre di € 312.660,91 “ rappresentato in Parte_1
parte dagli importi da lui versati per mio conto a mia moglie per assegni Controparte_1 erogabili a seguito della nostra separazione personale e in parte per competenze professionali in favore sia dei difensori di mia moglie sia dei miei difensori, relativi a giudizi e consulenze…”( come si legge nella scheda testamentaria).
3. coniuge separata del de cuius, pur riconoscendo i versamenti Controparte_1
effettuati da per le causali indicate nella scheda testamentaria, in Parte_1 via riconvenzionale aveva impugnato il riconoscimento di debito ivi contenuto, assumendo trattarsi di liberalità fatta dal padre a vantaggio del proprio figlio, senza obbligo di restituzione, che, infatti, non era mai avvenuta né richiesta dal 2003 al decesso (2013) del beneficiario, sostenendo che detto riconoscimento fosse finalizzato esclusivamente a ridurre indebitamente la sua quota di legittima. Sempre in via riconvenzionale, aveva domandato la liquidazione della propria quota ereditaria e il rimborso delle spese di inventario.
4. La società , nel costituirsi, aveva aderito alla domanda dell'attore Controparte_3
di subentro nella quota del de cuius, dichiarando, invece, quanto alle altre coeredi, nel caso di loro richiesta di liquidazione della quota caduta in successione, di volervi procedere mediante trasferimento dei beni facenti parte del patrimonio sociale, così come previsto dal contratto sociale, eccependo l'incompetenza del tribunale adito, essendo prevista la nomina di un arbitratore da nominarsi su ricorso al presidente del tribunale.
5. I soci e , eccepita preliminarmente la Controparte_4 Controparte_5
propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo legittimata la sola società quanto alle modalità di devoluzione della quota sociale agli eredi, nel merito avevano aderito alle difese spiegate dalla stessa.
6. Si era costituita anche KE SC, per la LI , chiedendo di CP_2
riconoscerle la qualità di erede per i due terzi in virtù del riconoscimento di paternità effettuato in Germania prima della nascita, trascritto successivamente anche in Italia.
7. A fronte di tale richiesta la aveva impugnato il riconoscimento ex art. 263 CP_1
c.c., sostenendone la falsità e producendo documentazione medica che attestava l'impotenza generandi di , oltre a richiamare un procedimento tedesco che Persona_1
avrebbe individuato come padre biologico. Per_3
8. Istruita mediante CTU, con incarico all'ausiliario di elaborare due ipotesi di divisione della quota societaria (una con la erede per 1/3 e una per 1/2, a seconda della validità CP_1 del riconoscimento di ), la causa veniva decisa con la sentenza qui impugnata. CP_2
9. A fondamento della stessa, per quanto ancor qui di interesse, il tribunale riteneva fondata la domanda di impugnazione della disposizione testamentaria relativa al riconoscimento di debito, avanzata da alla quale aveva aderito la sig.ra Controparte_1
, ritenendo provato, a mezzo presunzioni, che “aveva CP_2 Parte_1 sempre versato le somme che avrebbe dovuto versare il figlio al coniuge sin dal 2003 ( 2004 secondo parte attrice- ma poco cambia), senza che gli fosse mai stato restituito alcunché, quindi per evidente spirito di liberalità” ( cfr. pag. 16 sentenza impugnata;
la sottolineatura
è nel testo originario)..
10. In particolare, il tribunale, a conforto del carattere di liberalità del pagamento eseguito dal padre per un debito del figlio deceduto, valorizzava le seguenti circostanze fattuali:
- la capacità patrimoniale del de cuius, che “lavorava nella nota azienda familiare di cui deteneva una quota pari al 25% (pari a quella del padre- per come risulta dalla CTU)”, sulla base della quale era stato determinato un assegno di mantenimento più elevato della media, e che godeva di un tenore di vita “tale da consentirgli viaggi nelle capitali europee sedi dei parchi Disney”;
- la mancata restituzione di somme anticipate dal padre nel corso di quasi un decennio e l'assenza di impegno del de cuius in tal senso;
- il riconoscimento del debito per la prima volta solo nel testamento, redatto appena un mese prima del decesso (avvenuto il 9.1.2013) “a distanza di soli sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che chiudeva un tormentato giudizio di separazione iniziato nel 2003, allorquando la sua malattia-purtroppo- procedeva e non vi erano i termini per ottenere il divorzio (che avrebbe definitivamente escluso la sig.ra dall'eredità CP_1
)”. Parte_1
Il tribunale si persuadeva, pertanto, della fondatezza della tesi della convenuta circa la insussistenza di un debito del de cuius verso il padre, il quale aveva versato nel corso di un decennio le somme che il figlio avrebbe dovuto versare al coniuge per mero spirito di liberalità nei confronti del predetto, mentre il riconoscimento di debito era stato inserito nel testamento al solo fine di decurtare la quota ereditaria spettante al coniuge separato ex art. 585 c.c. e, soprattutto, al solo fine di ottenere almeno la metà di quanto versato nel corso di un lungo periodo di separazione.
Aggiungeva che tale interpretazione risultava avallata dal comportamento tenuto dall'attore che, al momento della redazione dell'inventario dinanzi al notaio dopo Persona_4
l'interpello ai comparenti circa altre attività o passività da dichiarare, non aveva dato atto del riconoscimento di debito in suo favore né aveva allegato il testamento, condotta che, pur non integrando rinuncia al credito riconosciuto ( mancando le forme di cui all'art. 1236 e ss c.c. per la remissione del debito) era sintomatico dell'intenzione della famiglia
“di far pesare il riconoscimento del debito solo nei confronti dell'altra Parte_1
erede necessaria (stante l'estinzione per confusione della parte di debito che dovrebbe ricadere sulla quota attorea)”. Esclusa la ricorrenza di un motivo illecito, essendo le circostanze rilevate tutte esterne al testamento, riteneva, tuttavia, che le stesse integrassero indizi gravi, precisi e concordanti che consentivano, ex art. 2729 c.c., di affermare l'inesistenza del debito. 11. In ordine alla divisione ereditaria, il collegio di prime cure, dopo aver dato atto che tutte le parti concordavano che il patrimonio ereditario era costituito essenzialmente dalla quota pari al 25% della società semplice agricola con sede in Controparte_3
Montefusco alla Località Serra, esercente la coltivazione di vigneti ed oliveti, la produzione di vini di pregio e la commercializzazione degli stessi, procedeva alla liquidazione della quota sociale di , la sola che ne aveva fatto domanda, sulla base della stima Controparte_1
e delle risultanze della CTU, con assegnazione alla predetta di beni del valore pari ad €
1.178.750,00 ( come stimati all'attualità) spettando ad essa, quale coniuge, la metà della quota di riserva ex art. 544 c.c., all'ascendete un quarto e la disponibile all'erede testamentario.
12. Indi, tra le ipotesi elaborate dall'ausiliario, poiché “nessuna delle parti indicava alcuna preferenza”, attribuiva alla “la prima quota individuata con il colore celeste CP_1
di cui alla seconda ipotesi ( pagg. 17 e ss.)” precisando che “ appare utile rilevare che alla pag. 4 le due quote sono individuate con il colore celeste e il colore rosa, ragion per cui appare evidente che i beni non colorati nella tabella non rientrano in alcuna delle quote poiché restano di proprietà della società ; in particolare la prima quota della CP_3 citata seconda tabella contiene gli immobili siti in Santa AO catastalmente identificati con le p.lle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 245, 274, 383, 384 del fg. 9, nonché con le p.lle 170,
172, 174, 175 e 414 del fg. 5, con le p.lle 224 e 284 del fg. 4, con le p.lle 51, 84, 91, 225,
226, 227, 228, 230, 233, 237, 238, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 283, 285, 296,
337, 346, 347, 349, 350, 404, 405, 482, 483, 552, 553, 554, 556, 557, 591 e 594 del fg. 7, nonché con le p.lle 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 287, 358, 361, 378, 392, 393, 394,
395, 411, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 452, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 494, 495, 496, 497, 706, 763, 765, 768, 770, 771 e 772 del fg. 6 con i relativi beni strumentali, nei termini indicati nelle note del coadiutore del CTU allegate sub 15, che qui si intendono integralmente richiamate.”
13. Circa il regolamento delle spese, stante la soccombenza di Parte_1 con riferimento all'impugnazione della disposizione testamentaria di ricognizione del debito e di rispetto alla sua domanda riconvenzionale di vedersi Controparte_2
riconosciuta anche come erede legittima del de cuius, condannava i predetti al rimborso della metà delle spese di lite in favore di compensandole per l'altra metà e Controparte_1 compensava, altresì, le spese di lite con le altre parti coinvolte, tenendo conto che il giudizio si era reso necessario per giungere ad una liquidazione della quota sociale ereditata;
poneva le spese di CTU a carico di tutte le parti coinvolte “giacchè le operazioni peritali avevano riguardo solo alla parte di giudizio per la quale si è disposta la compensazione delle spese”.
14. Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello affidato a Parte_1
tre motivi, chiedendone la riforma limitatamente alle statuizioni contenute ai capi B) e G) della stessa, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le coeredi sono debitrici di esso istante dell'importo di € 157.629,55 per quanto riguarda , e dell'importo di Controparte_1
€ 78.814,77 per quanto riguarda , in ragione del riconoscimento di debito Controparte_2 dell'importo di € 312.669,91 (rectius € 315.259,07 considerati gli ulteriori esborsi e le spese successive), operato con il testamento dal defunto;
porre le spese del Persona_1 giudizio divisionale, per entrambi i gradi, a carico della massa ereditaria.
15. Si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 5.3.2021 la società semplice agricola che, senza opporsi al gravame principale, rimettendosi alle Controparte_3
valutazioni della Corte adita, ha chiesto confermarsi il subentro di e Parte_1
di per il titolo ereditario nella quota pari al 6.25% ciascuno del capitale Controparte_2 sociale stessa;
quanto alla liquidazione della quota di partecipazione nella stessa s.s.a. dell'appellata fermi i valori determinati dal C.T.U. di primo grado e fatti Controparte_1 propri dalla sentenza del Tribunale di Benevento, ha avanzato appello incidentale, chiedendo, in parziale riforma del capo F) del dispositivo della sentenza di primo grado,
l'attribuzione in proprietà a delle particelle 353, 364, 476, 478, 480, 481, Controparte_1
486, 487, 488 e 489 del foglio 6, di proprietà di , in luogo di quelle contraddistinte CP_3
dalle particelle nn. 358, 706 e 768 del foglio 6, nn. 237, 238, 282, 337 e 594 del foglio 7, che , a suo dire, dovrebbero rimanere nella titolarità di . Ha, altresì, domandato in CP_3
via istruttoria, per il caso di opposizione della all'appello incidentale, l'espletamento CP_1 di consulenza tecnica di ufficio, assegnando all'Ausiliario il mandato, ferma la valutazione della quota di recesso, di individuare il fondo da attribuire alla in tenimento Controparte_1 di Santa AO con particelle che evitino zone intercluse, sia per la che per CP_1
. CP_3 16. Si è costituita che ha chiesto: in via preliminare, dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex adverso promosso, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, rigettarsi il gravame per totale infondatezza;
con la vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
17. Si è costituita in giudizio instando per il rigetto Controparte_2
dell'appello proposto da in relazione al capo B) del dispositivo Parte_1 della sentenza di primo grado e, invece, l'accoglimento dello stesso avverso il capo G) della stessa sentenza, ponendo le spese del giudizio divisionale, per entrambi i gradi, a carico della massa ereditaria.
18. Non si sono costituiti e , cui risulta Controparte_5 Controparte_4
regolarmente notificato sia l'appello principale che l'appello incidentale;
degli stessi ne va, quindi, dichiarata la contumacia.
19. Nel presente grado è stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
20. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza depositata il 27.3.2025, in esito all'udienza del 26.3.2025 di precisazione delle conclusioni, celebrata ex art. 127 ter cpc in forma cartolare.
21. Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione sia principale che incidentale.
22. Ed invero, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza n. 1425/2020, è stata pubblicata il 15/10/2020 e notificata il 19/10/2020 e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 17/11/2020. Ne deriva che è stato rispettato il termine di gg. 30 previsto dall'art. 325 cpc.
23. Anche l'appello incidentale risulta tempestivo in quanto proposto nella comparsa di risposta depositata il 5.3.2021, nel rispetto del termine decadenziale ex art. 343 cpc di venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 26.3.2021 fissata nell'atto di citazione.
24. Passando al merito, l'appello principale e quello incidentale sono infondati 24.1. Con i primi due motivi del gravame principale, da esaminare insieme in quanto strettamente connessi, l'appellante protesta, in sintesi, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere probatorio gravante ex art. 1988 c.c. a carico della CP_1
(nonché della valorizzando esclusivamente le circostanze in fatto da quest'ultima CP_2 addotte, sia pure come indizi atti a fondare un convincimento presuntivo, senza invece, esaminare le argomentazioni dedotte ed eccepite ex adverso da esso attore. In particolare, circa l'asserita liberalità, nel dolersi della falsa applicazione del “metodo presuntivo ex art. 2729 c.c.” ribadisce, ritrascrivendole nell'atto di appello (v. pagg. da 18 a 21, qui da intendersi richiamate), le argomentazioni già svolte nella memoria di replica del primo grado (a sua volta ripetitiva delle difese contenute nella terza memoria ex art. 183 comma 6 cpc), insistendo, in particolare su due aspetti: che il pagamento era avvenuto da parte di esso appellante per il figlio nonché della società in favore del socio con il precipuo intento di evitare azioni esecutive ( preannunciate con atto di precetto dalla nei confronti della CP_1 società la quale ultima non disponeva della liquidità necessaria per fronteggiare il debito personale di;
che esso istante , a differenza dei figli, disponeva di Persona_1
redditi propri , essendo titolare di una pensione derivante dalla sua attività ultraquarantennale di agente di commercio di primarie case vinicole nazionali e godendo dei risparmi accumulati nella sua attività professionale, senza che avesse rilevanza la
“fuorviante” deduzione operata dal tribunale ai fini indiziari che e avessero la Per_1 Pt_1
stessa quota di partecipazione societaria. Offre di provare tali circostanze mediante i modelli
CUD che chiede di essere autorizzato a produrre ex art. 345 comma 3 cpc.
24.2. Quanto, poi, alla capacità reddituale e al tenore di vita del de cuius, contesta le argomentazioni utilizzate dal tribunale rilevando come l'importo dell'assegno di mantenimento- che il tribunale aveva valorizzato per desumere l'agiatezza economica del de cuius- era stato in più riprese ridotto dal tribunale di Avellino da € 3.000,0 fino ad €
1.800,00 , come pure evidenziato in prime cure, e i viaggi, cui si riferivano le foto estratte dal profilo Facebook del de cuius si riferivano a trasferte di lavoro dello stesso come delegato ai rapporti commerciali con l'estero della società . Aggiunge, inoltre, che CP_3
nello stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento, il giudice della separazione non aveva tenuto conto che i redditi dell'obbligato erano utilizzati, per la quasi totalità, al mantenimento del suo nuovo nucleo familiare ed ampiamente erosi per le costosissime cure cui si era sottoposto per la patologia che lo aveva condotto alla morte.
24.3. Assume, ancora, che la mancanza di un documento sottoscritto da padre e figlio non escludeva, di per sé, che il figlio non fosse consapevole del proprio debito nei confronti del padre, consapevolezza che si era manifestata in tutta la sua drammaticità proprio quando il de cuius, avvicinandosi l'esito infausto della malattia, aveva voluto inserire nel testamento il riconoscimento de quo.
24.4. Quanto alla mancata contestazione dell'inclusione del credito nel passivo ereditario durante le operazioni di inventario, l'appellante si riporta alle difese già svolte in primo grado, che ritrascrive nell'appello (v. pagg. 24-26), per contestare che possa valere quale ulteriore indizio della inesistenza del debito riconosciuto nel testamento. Ribadisce, in particolare, che la mancata allegazione della scheda testamentaria al verbale di inventario non implica la scomparsa della ricognizione di debito contenuta nella stessa atteso che il testamento, seppure non allegato, risultava espressamente richiamato nel detto verbale di inventario (cfr. fine prima pagina e inizio seconda) e il suo contenuto era da considerarsi noto a tutte le parti presenti all'inventario o, quantomeno, ai chiamati all'eredità. Ergo, il debito di cui alla ricognizione, seppure non espressamente indicato in inventario quale passività, era già di per sé parte del passivo ereditario, senza necessità di un suo richiamo esplicito nell'inventario stesso;
anche la circostanza che le parti, in sede di inventario, invitate dal notaio a riferire dell'esistenza di altre passività, nulla avevano dichiarato, non potrebbe essere interpretato nel senso che le passività già esistenti e be note ai chiamati all'eredità non continuassero ad appartenere all'asse ereditario, costituendo la massa passiva. Ciò anche alla luce della considerazione che nell'inventario è sufficiente indicare le attività, la cui descrizione se fatta nei termini di legge, rende compiuto l'inventario e dà luogo all'acquisto della qualità di erede beneficiato, anche laddove le passività non siano indicate o vengano aggiunte dopo la scadenza del termine. Infine, l'inventario non poteva essere compreso tra i mezzi di prova, dato che l'attività dell'ufficiale procedente aveva valore puramente descrittivo della situazione patrimoniale del de cuius a prescindere dall'accertamento dell'esistenza delle passività. 24.5. Infine, sarebbe erronea anche la considerazione svolta dal tribunale, secondo cui il riconoscimento contenuto nel testamento avrebbe avuto lo scopo di far ricadere il debito esclusivamente sulla atteso che, invece, il debito grava pro quota su tutti gli eredi, CP_1
sia quelli beneficiati sia esso appellante, che aveva accettato puramente e semplicemente.
24.6. Nessuna delle argomentazioni esposte dall'appellante appare idonea a sovvertire le ragioni poste a fondamento della decisione.
24.7. Preliminarmente, come condivisibilmente rilevato dalla difesa dell'appellata CP_1
deve affermarsi l'inammissibilità delle nuove circostanze fattuali dedotte nel giudizio di appello e mai allegate nel primo grado, circa la capacità reddituale di
[...]
derivante da risparmi e redditi personali diversi dalla partecipazione Parte_1
societaria che, peraltro, l'appellante vorrebbe dimostrare mediante documentazione anch'essa per la prima volta prodotta in appello, nonché la circostanza, anch'essa menzionata, per la prima volta, in appello che i redditi di erano Persona_1
“utilizzati, per la totalità, al mantenimento del suo nuovo nucleo familiare, ed ampiamente erosi per le costosissime cure cui si era sottoposto per la patologia che lo condusse a prematura morte”, circostanze di cui il giudice della separazione tra Persona_1
e non avrebbe tenuto conto in sede di sentenza di separazione. Controparte_1
24.8. A riguardo, mette conto osservare che i suddetti fatti si scontrano con il divieto dei
“nova” in appello sancito dall'art. 345 cpc, che impedisce la proposizione di nuove eccezioni, che non siano rilevabili d'ufficio. Peraltro, quand'anche gli stessi volessero considerarsi alla stregua di mere, sebbene nuove, allegazioni assertive dell'appellante, le stesse rimarrebbero sfornite di prova, perché senz'altro i modelli CUD incorrono nel divieto di produzione di nuovi documenti di cui al comma 3 della norma suddetta, non avendo il deducente dedotto e dimostrato di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad esso non imputabile.
24.9. Ciò posto, gli altri argomenti che l'appellante utilizza per superare l'iter logico- giuridico che ha condotto il tribunale a ritenere assolta la prova della inesistenza del debito riconosciuto nel testamento, appaiono mera ripetizione di difese già svolte e prese in esame nella sentenza gravata, senza che ad esse si affianchino vere e proprie considerazioni critiche idonee a sovvertire l'esito della decisione. 24.10. In ogni caso, pur volendo darvi risposta invece che considerarle inammissibili, dal rinnovato esame degli indizi valorizzati in sentenza come prova presuntiva, va confermata la correttezza della valutazione operata dal collegio di prime cure.
Ricordato che a mente dell'art. 1988 c.c., il riconoscimento di debito comporta una inversione dell'onere della prova a carico del debitore circa l'inesistenza o il successivo venir meno del debito riconosciuto, si condivide l'assunto del tribunale che detta prova sia stata fornita dalla (succeduta come erede nella posizione di debitore di CP_1
) che, a mezzo indizi gravi precisi e concordanti, ha dimostrato la Persona_1 ricorrenza di una donazione indiretta dal padre al figlio e cioè:
- la mancata restituzione dell'ingente somma nell'arco temporale dal 2003 (o dal 2004) al
2013 da figlio al padre e la mancanza di richieste in tal senso avanzate nel corso di detto lungo arco temporale;
- la capienza reddituale di , che ben avrebbe potuto far fronte Persona_1 autonomamente al pagamento dell'assegno di mantenimento, senza dover far ricorso a prestiti del padre, essendo titolare del 25% della società , sulla base dei cui CP_3
proventi, in sede di separazione, come osservato dal tribunale, era stato appunto quantificato l'importo dell'assegno di mantenimento in una misura più elevata della media, senza che, invece- si aggiunge qui- vi siano evidenze istruttorie che il de cuius avesse impiegato tutte o gran parte delle sue sostanze per mantenere la nuova famiglia, e per le cure mediche cui si era nel frattempo sottoposto;
- la vicinanza temporale tra la redazione del testamento contenente il riconoscimento del debito, la conclusione della tormentata causa di separazione e l'aggravarsi della malattia irreversibile da cui era affetto il testatore, tale da far ritenere verosimile che questi, in mancanza di tempo per ottenere il divorzio, abbia voluto ridurre la quota spettante alla moglie separata, destinata a succedergli ex lege nella quota di riserva.
A fronte di tali plurimi e significativi indizi, appare del tutto irrilevante l'argomento speso dall'appellante già in primo grado secondo cui sarebbe da escludersi la spontaneità dei pagamenti da esso effettuati per il fatto che sussisteva un rischio di azione esecutiva forzata da parte della in danno della società , in ipotesi di mancato adempimento CP_1 CP_3 da parte di : infatti, la ricorrenza di un interesse personale del Persona_1
disponente ad evitare l'aggressione del patrimonio sociale non è incompatibile con lo spirito di liberalità sotteso al pagamento del debito altrui (che ben può attuare una donazione indiretta).
Al riguardo si richiama il principio affermato dalla Corte regolatrice secondo cui “La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento” ( cfr. Cass. Ordinanza n. 23260 del 18/09/2019).
24.11. Riguardo, poi, alle contestazioni spese dall'appellante con riferimento alla condotta serbata da in sede di inventario, si osserva che nel complessivo Parte_1 contesto della sentenza impugnata trattasi di profilo non centrale dell'iter logico giuridico sotteso alla pronuncia, ma utilizzato dal collegio di prime cure per “avallare”
l'interpretazione della vicenda controversa, già risolta sulla base degli indizi gravi, precisi e concordanti sopra riportati e non dirimente ai fini della tenuta della decisione.
Pertanto, quand'anche- come opinato dall'appellante- volesse negarsi rilevanza al comportamento di in sede di inventario innanzi al notaio, Parte_1
resterebbe la ragione principale a confermare la sentenza gravata, vale a dire la prova presuntiva dell'inesistenza originaria del debito oggetto di riconoscimento nella scheda testamentaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno respinti i primi due motivi dell'appello principale.
24.12. Con il terzo mezzo, l'appellante lamenta l'errata condanna a suo carico delle spese del giudizio sull'assunto che, trattandosi di giudizio divisorio, andavano integralmente poste a carico della massa nonché l'indebita liquidazione a favore della del contributo CP_1 unificato, non corrisposto da quest'ultima ma da esso attore.
Il motivo è infondato. Lo stesso non si confronta con la ratio decidenti, fondata sul principio della soccombenza dell'attore quanto alla domanda riconvenzionale della di inesistenza del debito del CP_1 de cuius, che ha correttamente indotto il tribunale a condannare l'attore nella misura
(peraltro) della metà delle spese processuali, e a compensare per la restante metà le stesse, tenendo conto che parte dell'attività processuale si era resa necessaria per la liquidazione della quota sociale ereditaria.
Quanto al contributo unificato, diversamente da quanto sostenuto dall'impugnante, trattasi di esborso sostenuto dalla per la domanda riconvenzionale svolta in comparsa, con CP_1 cui ha impugnato la disposizione testamentaria di riconoscimento di debito;
domanda che, come detto, l'ha vista vittoriosa nei confronti di . Parte_1
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla condanna, nella misura della metà, di rimasta soccombente nei confronti della quanto alla Controparte_2 CP_1
domanda di vedersi riconosciuta anche erede legittima del de cuius.
In conclusione, l'appello principale va integralmente respinto.
25. Non migliore sorte tocca all'appello incidentale della società . CP_3
Con esso la società si è limitata a chiedere la parziale riforma del capo F) della sentenza, che individua i terreni da assegnare alla in liquidazione della rispettiva quota, CP_1
lamentando come alcuni dei terreni individuati dal giudice di prime cure siano interclusi e si debba quindi procedere ad una sostituzione degli stessi.
Ora, pur a voler considerare ammissibile il gravame anche in assenza di vera e propria soccombenza della società, non potendosi negare in capo ad essa l'interesse alla permanenza nel proprio patrimonio di alcuni terreni piuttosto che di altri, lo stesso non è fondato atteso che la situazione di interclusione delle particelle di cui è chiesta la sostituzione non emerge dall'istruttoria già svolta a mezzo di CTU ed è solo dedotta ma non provata dall'appellante, che si è limitata, al riguardo, a chiedere un supplemento di indagine consulenziale, cui non può darsi seguito perché del tutto esplorativo.
Poiché neanche vi è accordo della sulla sostituzione delle particelle nei termini CP_1 richiesti dalla società, l'appello incidentale non può trovare accoglimento. 26. Le spese del presente grado, stante il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, vanno regolate sulla base del principio della soccombenza e poste a carico di e della società , in solido, a favore di . La Parte_1 CP_3 Controparte_1
liquidazione va operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi medi di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (indeterminato alto: scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 ad euro 520.00,00) e dell'attività difensiva svolta (manca, in appello, la fase istruttoria)
27. Quanto alla posizione di considerato che la stessa non è attinta Controparte_2 dall'appello incidentale e ha, in parte, aderito alle ragioni dell'appello principale (quanto alle spese), ricorrono ragioni per compensarle integralmente nei rapporti con gli appellanti.
28. Non è luogo a provvedere sulle spese del grado rispetto agli appellati rimasti contumaci.
29. Stante il rigetto dei gravami, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico, ciascuno, di e della Parte_1 Controparte_3 dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
30. La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, decidendo sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale avanzato dalla avverso Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1425/2020, pubblicata il 15/10/2020, così definitivamente provvede
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna, in solido, e la Parte_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentate, al pagamento delle spese del presente
[...] grado in favore di , che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, Controparte_1 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico, ciascuno, di e Parte_1
della . Controparte_3
Così deciso in Napoli, li 29 ottobre 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 4144/2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 1425/2020 pubblicata il 15.10.2020 e notificata a mezzo pec il
19.10.2020, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], residente in Parte_1
ON (AV) alla Contrada Carrani, 26, (c. f. , C.F._1 elettivamente domiciliato in 80123 Napoli alla Via Posillipo, 69/4 - Villa L'Ape, nello studio dell'Avv. Maurizio Massaro (c.f.: ) che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dalla quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello, dichiarando ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni l'indirizzo pec:
e il numero di telefax 081682839 Email_1
APPELLANTE
CONTRO (C.F. ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]alla Contrada Novesoldi n. 31, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presento atto, anche in via tra loro disgiunta, dagli Avvocati Giuseppe
AC (C.F. - PEC C.F._4
, CO AR (C.F. Email_2
– PEC e Antonio Dipalma C.F._5 Email_3
(C.F. – PEC i quali C.F._6 Email_4
dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazione agli indirizzi PEC sopra indicati - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Dipalma sito in Via Roma n.
100 - 83042 Atripalda.
APPELLATA
NONCHE'
, nata il [...] a [...], Controparte_2
Germania, residente in [...]16, 65817 Eppstein (Germania), (Cod. Fisc.
[...]
), rappresentata e difesa dagli avv.ti André Castelli, (Cod. Fisc. C.F._7 [...]
del foro di Cagliari e Francoforte sul Meno, con PEC: C.F._8
e DO de LU (Cod. Fisc. , del Email_5 CodiceFiscale_9
Foro di Bari, con PEC: presso il cui studio in Via Email_6
Amendola n.104, 70126 Bari, è elettivamente domiciliata, in forza di procura depositata nel corso del primo grado di giudizio.
I nominati procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC e Email_5
ovvero al numero di fax 0049/ 69 289859 Email_6
APPELLATA
E
( c. f. e p.i. con sede Controparte_3 P.IVA_1
in Montefusco (AV) alla Località Serra, in persona di uno dei suoi legali rappresentanti p. t.,
Sig , nato a [...] il [...] c. f. Controparte_4
, domiciliato per la carica presso la sede della detta Società, C.F._10 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Andrea d'Isernia, 59 nello studio dell'Avv.
CL FA [c.f.: che la rappresenta e difende in virtù di C.F._11 procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, dichiarando, ai fini delle notificazioni e/o comunicazioni, l'indirizzo p.e.c.:
ed il numero di telefax 081.19576463 Email_7
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
nata ad [...] l'[...], e Controparte_5
, nato ad [...] il [...] Controparte_4
APPELLATI-contumaci
Oggetto: divisione ereditaria, accertamento negativo debito ereditario, impugnazione riconoscimento di paternità
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1425/2020, pubblicata il 15/10/2020, il Tribunale di Benevento: A) dichiarava aperta la successione testamentaria di , nato ad [...] il Persona_1
21.3.1967 e deceduto il 29/1/2013 in Montefusco;
B) dichiarava che la successione era regolata dal testamento per Notaio di Avellino pubblicato il 7.5.2013 ma, in Persona_2
accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da dichiarava non Controparte_1 dovuto il debito ivi riconosciuto;
C) in accoglimento dell'impugnazione ex art. 263 c.p.c. spiegata da dichiarava l'inefficacia della trascrizione nei registri di stato Controparte_1
civile del Comune di ON ( registro atti di nascita , Anno 2018, Numero 2 Parte II serie B ufficio I) del riconoscimento di avvenuto in Francoforte sul Controparte_2
Meno il 17/4/2001 per difetto di veridicità; D) dichiarava che gli eredi legittimi di erano e mentre Persona_1 Controparte_1 Parte_1 [...]
era l'erede testamentaria cui spettava tutta la quota disponibile e per Controparte_2
l'effetto, previo scioglimento della comunione ereditaria, in virtù dell'art. 544 c.c., assegnava a la metà del patrimonio ereditario e agli altri due eredi la quota Controparte_1
di 1/4 ciascuno, disponendo che in tale proporzione fossero tra loro divise le attività indicate nell'inventario redatto il 4/2/2014 ed i debiti ereditari, quest'ultimi nei termini precisati nella parte motiva, in osservanza dell'art. 2, comma 48, lg 262 del 2006; E) dichiarava che e subentravano per il titolo Parte_1 Controparte_2
ereditario, di cui era causa, nella quota pari al 6.25% ciascuno del capitale sociale della
Terredora di società semplice agricola;
F) in accoglimento della domanda di CP_4
scioglimento della quota sociale avanzata da e in virtù dell'art. 7 del Controparte_1
contratto sociale della società semplice agricola, liquidava la quota di Controparte_3 spettanza della assegnandole i beni immobili siti in Santa AO, catastalmente CP_1
identificati con le p.lle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 245, 274, 383, 384 del fg. 9, nonché con le p.lle 170, 172, 174, 175 e 414 del fg. 5, con le p.lle 224 e 284 del fg. 4, con le p.lle 51, 84,
91, 225, 226, 227, 228, 230, 233, 237, 238, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 283,
285, 296, 337, 346, 347, 349, 350, 404, 405, 482, 483, 552, 553, 554, 556, 557, 591 e 594 del fg. 7, nonché con le p.lle 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 287, 358, 361, 378, 392,
393, 394, 395, 411, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 452, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 463,
464, 465, 466, 494, 495, 496, 497, 706, 763, 765, 768, 770, 771 e 772 del fg. 6 con i relativi beni strumentali, nei termini indicati nelle note del coadiutore del CTU allegate sub 1; G) condannava e in solido, a Parte_1 Controparte_2
rimborsare in favore di la metà delle spese di lite che liquidava in Controparte_1 complessivi € 11.509,00 (pari alla metà di € 23.018,00 di cui € 518,00 per C.U., € 4.500,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la fase introduttiva, € 8.000,00 per la fase istruttoria ed €
6.500,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
H) compensava l'altra metà delle spese di lite, nonché le spese di lite con le altre parti in causa e poneva le spese relative alla CTU a carico di tutte le parti in solido;
l) poneva le spese relative alla CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti in solido;
J) ordinava l'iscrizione della sentenza presso l'Ufficio del Registro delle Società di
Avellino, nonché la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competenti per i beni assegnati.
2. Nello specifico, aveva citato in giudizio e Parte_1 Controparte_1
(quest'ultima rappresentata dalla madre SC KE, in Controparte_2 quanto minorenne all'epoca di introduzione del giudizio,) quali eredi del figlio
, deceduto nel 2013, nonché la Persona_1 Controparte_3
e i soci e , per ottenere lo
[...] Controparte_5 Controparte_4
scioglimento della comunione ereditaria, costituita essenzialmente dalla quota pari al 25% della predetta società, con diritto al subingresso in detta quota per quanto di sua spettanza, il rimborso pro quota dell'imposta di successione da lui integralmente versata nonché il riconoscimento dei propri crediti indicati nel testamento. Ed infatti, con l'atto di ultima volontà aveva lasciato l'intera quota disponibile del suo patrimonio Persona_1
alla piccola e la quota di riserva ai legittimari, riconoscendo inoltre, di Controparte_2 essere debitore verso il padre di € 312.660,91 “ rappresentato in Parte_1
parte dagli importi da lui versati per mio conto a mia moglie per assegni Controparte_1 erogabili a seguito della nostra separazione personale e in parte per competenze professionali in favore sia dei difensori di mia moglie sia dei miei difensori, relativi a giudizi e consulenze…”( come si legge nella scheda testamentaria).
3. coniuge separata del de cuius, pur riconoscendo i versamenti Controparte_1
effettuati da per le causali indicate nella scheda testamentaria, in Parte_1 via riconvenzionale aveva impugnato il riconoscimento di debito ivi contenuto, assumendo trattarsi di liberalità fatta dal padre a vantaggio del proprio figlio, senza obbligo di restituzione, che, infatti, non era mai avvenuta né richiesta dal 2003 al decesso (2013) del beneficiario, sostenendo che detto riconoscimento fosse finalizzato esclusivamente a ridurre indebitamente la sua quota di legittima. Sempre in via riconvenzionale, aveva domandato la liquidazione della propria quota ereditaria e il rimborso delle spese di inventario.
4. La società , nel costituirsi, aveva aderito alla domanda dell'attore Controparte_3
di subentro nella quota del de cuius, dichiarando, invece, quanto alle altre coeredi, nel caso di loro richiesta di liquidazione della quota caduta in successione, di volervi procedere mediante trasferimento dei beni facenti parte del patrimonio sociale, così come previsto dal contratto sociale, eccependo l'incompetenza del tribunale adito, essendo prevista la nomina di un arbitratore da nominarsi su ricorso al presidente del tribunale.
5. I soci e , eccepita preliminarmente la Controparte_4 Controparte_5
propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo legittimata la sola società quanto alle modalità di devoluzione della quota sociale agli eredi, nel merito avevano aderito alle difese spiegate dalla stessa.
6. Si era costituita anche KE SC, per la LI , chiedendo di CP_2
riconoscerle la qualità di erede per i due terzi in virtù del riconoscimento di paternità effettuato in Germania prima della nascita, trascritto successivamente anche in Italia.
7. A fronte di tale richiesta la aveva impugnato il riconoscimento ex art. 263 CP_1
c.c., sostenendone la falsità e producendo documentazione medica che attestava l'impotenza generandi di , oltre a richiamare un procedimento tedesco che Persona_1
avrebbe individuato come padre biologico. Per_3
8. Istruita mediante CTU, con incarico all'ausiliario di elaborare due ipotesi di divisione della quota societaria (una con la erede per 1/3 e una per 1/2, a seconda della validità CP_1 del riconoscimento di ), la causa veniva decisa con la sentenza qui impugnata. CP_2
9. A fondamento della stessa, per quanto ancor qui di interesse, il tribunale riteneva fondata la domanda di impugnazione della disposizione testamentaria relativa al riconoscimento di debito, avanzata da alla quale aveva aderito la sig.ra Controparte_1
, ritenendo provato, a mezzo presunzioni, che “aveva CP_2 Parte_1 sempre versato le somme che avrebbe dovuto versare il figlio al coniuge sin dal 2003 ( 2004 secondo parte attrice- ma poco cambia), senza che gli fosse mai stato restituito alcunché, quindi per evidente spirito di liberalità” ( cfr. pag. 16 sentenza impugnata;
la sottolineatura
è nel testo originario)..
10. In particolare, il tribunale, a conforto del carattere di liberalità del pagamento eseguito dal padre per un debito del figlio deceduto, valorizzava le seguenti circostanze fattuali:
- la capacità patrimoniale del de cuius, che “lavorava nella nota azienda familiare di cui deteneva una quota pari al 25% (pari a quella del padre- per come risulta dalla CTU)”, sulla base della quale era stato determinato un assegno di mantenimento più elevato della media, e che godeva di un tenore di vita “tale da consentirgli viaggi nelle capitali europee sedi dei parchi Disney”;
- la mancata restituzione di somme anticipate dal padre nel corso di quasi un decennio e l'assenza di impegno del de cuius in tal senso;
- il riconoscimento del debito per la prima volta solo nel testamento, redatto appena un mese prima del decesso (avvenuto il 9.1.2013) “a distanza di soli sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che chiudeva un tormentato giudizio di separazione iniziato nel 2003, allorquando la sua malattia-purtroppo- procedeva e non vi erano i termini per ottenere il divorzio (che avrebbe definitivamente escluso la sig.ra dall'eredità CP_1
)”. Parte_1
Il tribunale si persuadeva, pertanto, della fondatezza della tesi della convenuta circa la insussistenza di un debito del de cuius verso il padre, il quale aveva versato nel corso di un decennio le somme che il figlio avrebbe dovuto versare al coniuge per mero spirito di liberalità nei confronti del predetto, mentre il riconoscimento di debito era stato inserito nel testamento al solo fine di decurtare la quota ereditaria spettante al coniuge separato ex art. 585 c.c. e, soprattutto, al solo fine di ottenere almeno la metà di quanto versato nel corso di un lungo periodo di separazione.
Aggiungeva che tale interpretazione risultava avallata dal comportamento tenuto dall'attore che, al momento della redazione dell'inventario dinanzi al notaio dopo Persona_4
l'interpello ai comparenti circa altre attività o passività da dichiarare, non aveva dato atto del riconoscimento di debito in suo favore né aveva allegato il testamento, condotta che, pur non integrando rinuncia al credito riconosciuto ( mancando le forme di cui all'art. 1236 e ss c.c. per la remissione del debito) era sintomatico dell'intenzione della famiglia
“di far pesare il riconoscimento del debito solo nei confronti dell'altra Parte_1
erede necessaria (stante l'estinzione per confusione della parte di debito che dovrebbe ricadere sulla quota attorea)”. Esclusa la ricorrenza di un motivo illecito, essendo le circostanze rilevate tutte esterne al testamento, riteneva, tuttavia, che le stesse integrassero indizi gravi, precisi e concordanti che consentivano, ex art. 2729 c.c., di affermare l'inesistenza del debito. 11. In ordine alla divisione ereditaria, il collegio di prime cure, dopo aver dato atto che tutte le parti concordavano che il patrimonio ereditario era costituito essenzialmente dalla quota pari al 25% della società semplice agricola con sede in Controparte_3
Montefusco alla Località Serra, esercente la coltivazione di vigneti ed oliveti, la produzione di vini di pregio e la commercializzazione degli stessi, procedeva alla liquidazione della quota sociale di , la sola che ne aveva fatto domanda, sulla base della stima Controparte_1
e delle risultanze della CTU, con assegnazione alla predetta di beni del valore pari ad €
1.178.750,00 ( come stimati all'attualità) spettando ad essa, quale coniuge, la metà della quota di riserva ex art. 544 c.c., all'ascendete un quarto e la disponibile all'erede testamentario.
12. Indi, tra le ipotesi elaborate dall'ausiliario, poiché “nessuna delle parti indicava alcuna preferenza”, attribuiva alla “la prima quota individuata con il colore celeste CP_1
di cui alla seconda ipotesi ( pagg. 17 e ss.)” precisando che “ appare utile rilevare che alla pag. 4 le due quote sono individuate con il colore celeste e il colore rosa, ragion per cui appare evidente che i beni non colorati nella tabella non rientrano in alcuna delle quote poiché restano di proprietà della società ; in particolare la prima quota della CP_3 citata seconda tabella contiene gli immobili siti in Santa AO catastalmente identificati con le p.lle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 245, 274, 383, 384 del fg. 9, nonché con le p.lle 170,
172, 174, 175 e 414 del fg. 5, con le p.lle 224 e 284 del fg. 4, con le p.lle 51, 84, 91, 225,
226, 227, 228, 230, 233, 237, 238, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 283, 285, 296,
337, 346, 347, 349, 350, 404, 405, 482, 483, 552, 553, 554, 556, 557, 591 e 594 del fg. 7, nonché con le p.lle 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 287, 358, 361, 378, 392, 393, 394,
395, 411, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 452, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 494, 495, 496, 497, 706, 763, 765, 768, 770, 771 e 772 del fg. 6 con i relativi beni strumentali, nei termini indicati nelle note del coadiutore del CTU allegate sub 15, che qui si intendono integralmente richiamate.”
13. Circa il regolamento delle spese, stante la soccombenza di Parte_1 con riferimento all'impugnazione della disposizione testamentaria di ricognizione del debito e di rispetto alla sua domanda riconvenzionale di vedersi Controparte_2
riconosciuta anche come erede legittima del de cuius, condannava i predetti al rimborso della metà delle spese di lite in favore di compensandole per l'altra metà e Controparte_1 compensava, altresì, le spese di lite con le altre parti coinvolte, tenendo conto che il giudizio si era reso necessario per giungere ad una liquidazione della quota sociale ereditata;
poneva le spese di CTU a carico di tutte le parti coinvolte “giacchè le operazioni peritali avevano riguardo solo alla parte di giudizio per la quale si è disposta la compensazione delle spese”.
14. Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello affidato a Parte_1
tre motivi, chiedendone la riforma limitatamente alle statuizioni contenute ai capi B) e G) della stessa, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le coeredi sono debitrici di esso istante dell'importo di € 157.629,55 per quanto riguarda , e dell'importo di Controparte_1
€ 78.814,77 per quanto riguarda , in ragione del riconoscimento di debito Controparte_2 dell'importo di € 312.669,91 (rectius € 315.259,07 considerati gli ulteriori esborsi e le spese successive), operato con il testamento dal defunto;
porre le spese del Persona_1 giudizio divisionale, per entrambi i gradi, a carico della massa ereditaria.
15. Si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 5.3.2021 la società semplice agricola che, senza opporsi al gravame principale, rimettendosi alle Controparte_3
valutazioni della Corte adita, ha chiesto confermarsi il subentro di e Parte_1
di per il titolo ereditario nella quota pari al 6.25% ciascuno del capitale Controparte_2 sociale stessa;
quanto alla liquidazione della quota di partecipazione nella stessa s.s.a. dell'appellata fermi i valori determinati dal C.T.U. di primo grado e fatti Controparte_1 propri dalla sentenza del Tribunale di Benevento, ha avanzato appello incidentale, chiedendo, in parziale riforma del capo F) del dispositivo della sentenza di primo grado,
l'attribuzione in proprietà a delle particelle 353, 364, 476, 478, 480, 481, Controparte_1
486, 487, 488 e 489 del foglio 6, di proprietà di , in luogo di quelle contraddistinte CP_3
dalle particelle nn. 358, 706 e 768 del foglio 6, nn. 237, 238, 282, 337 e 594 del foglio 7, che , a suo dire, dovrebbero rimanere nella titolarità di . Ha, altresì, domandato in CP_3
via istruttoria, per il caso di opposizione della all'appello incidentale, l'espletamento CP_1 di consulenza tecnica di ufficio, assegnando all'Ausiliario il mandato, ferma la valutazione della quota di recesso, di individuare il fondo da attribuire alla in tenimento Controparte_1 di Santa AO con particelle che evitino zone intercluse, sia per la che per CP_1
. CP_3 16. Si è costituita che ha chiesto: in via preliminare, dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex adverso promosso, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, rigettarsi il gravame per totale infondatezza;
con la vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
17. Si è costituita in giudizio instando per il rigetto Controparte_2
dell'appello proposto da in relazione al capo B) del dispositivo Parte_1 della sentenza di primo grado e, invece, l'accoglimento dello stesso avverso il capo G) della stessa sentenza, ponendo le spese del giudizio divisionale, per entrambi i gradi, a carico della massa ereditaria.
18. Non si sono costituiti e , cui risulta Controparte_5 Controparte_4
regolarmente notificato sia l'appello principale che l'appello incidentale;
degli stessi ne va, quindi, dichiarata la contumacia.
19. Nel presente grado è stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
20. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza depositata il 27.3.2025, in esito all'udienza del 26.3.2025 di precisazione delle conclusioni, celebrata ex art. 127 ter cpc in forma cartolare.
21. Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione sia principale che incidentale.
22. Ed invero, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza n. 1425/2020, è stata pubblicata il 15/10/2020 e notificata il 19/10/2020 e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 17/11/2020. Ne deriva che è stato rispettato il termine di gg. 30 previsto dall'art. 325 cpc.
23. Anche l'appello incidentale risulta tempestivo in quanto proposto nella comparsa di risposta depositata il 5.3.2021, nel rispetto del termine decadenziale ex art. 343 cpc di venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 26.3.2021 fissata nell'atto di citazione.
24. Passando al merito, l'appello principale e quello incidentale sono infondati 24.1. Con i primi due motivi del gravame principale, da esaminare insieme in quanto strettamente connessi, l'appellante protesta, in sintesi, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere probatorio gravante ex art. 1988 c.c. a carico della CP_1
(nonché della valorizzando esclusivamente le circostanze in fatto da quest'ultima CP_2 addotte, sia pure come indizi atti a fondare un convincimento presuntivo, senza invece, esaminare le argomentazioni dedotte ed eccepite ex adverso da esso attore. In particolare, circa l'asserita liberalità, nel dolersi della falsa applicazione del “metodo presuntivo ex art. 2729 c.c.” ribadisce, ritrascrivendole nell'atto di appello (v. pagg. da 18 a 21, qui da intendersi richiamate), le argomentazioni già svolte nella memoria di replica del primo grado (a sua volta ripetitiva delle difese contenute nella terza memoria ex art. 183 comma 6 cpc), insistendo, in particolare su due aspetti: che il pagamento era avvenuto da parte di esso appellante per il figlio nonché della società in favore del socio con il precipuo intento di evitare azioni esecutive ( preannunciate con atto di precetto dalla nei confronti della CP_1 società la quale ultima non disponeva della liquidità necessaria per fronteggiare il debito personale di;
che esso istante , a differenza dei figli, disponeva di Persona_1
redditi propri , essendo titolare di una pensione derivante dalla sua attività ultraquarantennale di agente di commercio di primarie case vinicole nazionali e godendo dei risparmi accumulati nella sua attività professionale, senza che avesse rilevanza la
“fuorviante” deduzione operata dal tribunale ai fini indiziari che e avessero la Per_1 Pt_1
stessa quota di partecipazione societaria. Offre di provare tali circostanze mediante i modelli
CUD che chiede di essere autorizzato a produrre ex art. 345 comma 3 cpc.
24.2. Quanto, poi, alla capacità reddituale e al tenore di vita del de cuius, contesta le argomentazioni utilizzate dal tribunale rilevando come l'importo dell'assegno di mantenimento- che il tribunale aveva valorizzato per desumere l'agiatezza economica del de cuius- era stato in più riprese ridotto dal tribunale di Avellino da € 3.000,0 fino ad €
1.800,00 , come pure evidenziato in prime cure, e i viaggi, cui si riferivano le foto estratte dal profilo Facebook del de cuius si riferivano a trasferte di lavoro dello stesso come delegato ai rapporti commerciali con l'estero della società . Aggiunge, inoltre, che CP_3
nello stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento, il giudice della separazione non aveva tenuto conto che i redditi dell'obbligato erano utilizzati, per la quasi totalità, al mantenimento del suo nuovo nucleo familiare ed ampiamente erosi per le costosissime cure cui si era sottoposto per la patologia che lo aveva condotto alla morte.
24.3. Assume, ancora, che la mancanza di un documento sottoscritto da padre e figlio non escludeva, di per sé, che il figlio non fosse consapevole del proprio debito nei confronti del padre, consapevolezza che si era manifestata in tutta la sua drammaticità proprio quando il de cuius, avvicinandosi l'esito infausto della malattia, aveva voluto inserire nel testamento il riconoscimento de quo.
24.4. Quanto alla mancata contestazione dell'inclusione del credito nel passivo ereditario durante le operazioni di inventario, l'appellante si riporta alle difese già svolte in primo grado, che ritrascrive nell'appello (v. pagg. 24-26), per contestare che possa valere quale ulteriore indizio della inesistenza del debito riconosciuto nel testamento. Ribadisce, in particolare, che la mancata allegazione della scheda testamentaria al verbale di inventario non implica la scomparsa della ricognizione di debito contenuta nella stessa atteso che il testamento, seppure non allegato, risultava espressamente richiamato nel detto verbale di inventario (cfr. fine prima pagina e inizio seconda) e il suo contenuto era da considerarsi noto a tutte le parti presenti all'inventario o, quantomeno, ai chiamati all'eredità. Ergo, il debito di cui alla ricognizione, seppure non espressamente indicato in inventario quale passività, era già di per sé parte del passivo ereditario, senza necessità di un suo richiamo esplicito nell'inventario stesso;
anche la circostanza che le parti, in sede di inventario, invitate dal notaio a riferire dell'esistenza di altre passività, nulla avevano dichiarato, non potrebbe essere interpretato nel senso che le passività già esistenti e be note ai chiamati all'eredità non continuassero ad appartenere all'asse ereditario, costituendo la massa passiva. Ciò anche alla luce della considerazione che nell'inventario è sufficiente indicare le attività, la cui descrizione se fatta nei termini di legge, rende compiuto l'inventario e dà luogo all'acquisto della qualità di erede beneficiato, anche laddove le passività non siano indicate o vengano aggiunte dopo la scadenza del termine. Infine, l'inventario non poteva essere compreso tra i mezzi di prova, dato che l'attività dell'ufficiale procedente aveva valore puramente descrittivo della situazione patrimoniale del de cuius a prescindere dall'accertamento dell'esistenza delle passività. 24.5. Infine, sarebbe erronea anche la considerazione svolta dal tribunale, secondo cui il riconoscimento contenuto nel testamento avrebbe avuto lo scopo di far ricadere il debito esclusivamente sulla atteso che, invece, il debito grava pro quota su tutti gli eredi, CP_1
sia quelli beneficiati sia esso appellante, che aveva accettato puramente e semplicemente.
24.6. Nessuna delle argomentazioni esposte dall'appellante appare idonea a sovvertire le ragioni poste a fondamento della decisione.
24.7. Preliminarmente, come condivisibilmente rilevato dalla difesa dell'appellata CP_1
deve affermarsi l'inammissibilità delle nuove circostanze fattuali dedotte nel giudizio di appello e mai allegate nel primo grado, circa la capacità reddituale di
[...]
derivante da risparmi e redditi personali diversi dalla partecipazione Parte_1
societaria che, peraltro, l'appellante vorrebbe dimostrare mediante documentazione anch'essa per la prima volta prodotta in appello, nonché la circostanza, anch'essa menzionata, per la prima volta, in appello che i redditi di erano Persona_1
“utilizzati, per la totalità, al mantenimento del suo nuovo nucleo familiare, ed ampiamente erosi per le costosissime cure cui si era sottoposto per la patologia che lo condusse a prematura morte”, circostanze di cui il giudice della separazione tra Persona_1
e non avrebbe tenuto conto in sede di sentenza di separazione. Controparte_1
24.8. A riguardo, mette conto osservare che i suddetti fatti si scontrano con il divieto dei
“nova” in appello sancito dall'art. 345 cpc, che impedisce la proposizione di nuove eccezioni, che non siano rilevabili d'ufficio. Peraltro, quand'anche gli stessi volessero considerarsi alla stregua di mere, sebbene nuove, allegazioni assertive dell'appellante, le stesse rimarrebbero sfornite di prova, perché senz'altro i modelli CUD incorrono nel divieto di produzione di nuovi documenti di cui al comma 3 della norma suddetta, non avendo il deducente dedotto e dimostrato di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad esso non imputabile.
24.9. Ciò posto, gli altri argomenti che l'appellante utilizza per superare l'iter logico- giuridico che ha condotto il tribunale a ritenere assolta la prova della inesistenza del debito riconosciuto nel testamento, appaiono mera ripetizione di difese già svolte e prese in esame nella sentenza gravata, senza che ad esse si affianchino vere e proprie considerazioni critiche idonee a sovvertire l'esito della decisione. 24.10. In ogni caso, pur volendo darvi risposta invece che considerarle inammissibili, dal rinnovato esame degli indizi valorizzati in sentenza come prova presuntiva, va confermata la correttezza della valutazione operata dal collegio di prime cure.
Ricordato che a mente dell'art. 1988 c.c., il riconoscimento di debito comporta una inversione dell'onere della prova a carico del debitore circa l'inesistenza o il successivo venir meno del debito riconosciuto, si condivide l'assunto del tribunale che detta prova sia stata fornita dalla (succeduta come erede nella posizione di debitore di CP_1
) che, a mezzo indizi gravi precisi e concordanti, ha dimostrato la Persona_1 ricorrenza di una donazione indiretta dal padre al figlio e cioè:
- la mancata restituzione dell'ingente somma nell'arco temporale dal 2003 (o dal 2004) al
2013 da figlio al padre e la mancanza di richieste in tal senso avanzate nel corso di detto lungo arco temporale;
- la capienza reddituale di , che ben avrebbe potuto far fronte Persona_1 autonomamente al pagamento dell'assegno di mantenimento, senza dover far ricorso a prestiti del padre, essendo titolare del 25% della società , sulla base dei cui CP_3
proventi, in sede di separazione, come osservato dal tribunale, era stato appunto quantificato l'importo dell'assegno di mantenimento in una misura più elevata della media, senza che, invece- si aggiunge qui- vi siano evidenze istruttorie che il de cuius avesse impiegato tutte o gran parte delle sue sostanze per mantenere la nuova famiglia, e per le cure mediche cui si era nel frattempo sottoposto;
- la vicinanza temporale tra la redazione del testamento contenente il riconoscimento del debito, la conclusione della tormentata causa di separazione e l'aggravarsi della malattia irreversibile da cui era affetto il testatore, tale da far ritenere verosimile che questi, in mancanza di tempo per ottenere il divorzio, abbia voluto ridurre la quota spettante alla moglie separata, destinata a succedergli ex lege nella quota di riserva.
A fronte di tali plurimi e significativi indizi, appare del tutto irrilevante l'argomento speso dall'appellante già in primo grado secondo cui sarebbe da escludersi la spontaneità dei pagamenti da esso effettuati per il fatto che sussisteva un rischio di azione esecutiva forzata da parte della in danno della società , in ipotesi di mancato adempimento CP_1 CP_3 da parte di : infatti, la ricorrenza di un interesse personale del Persona_1
disponente ad evitare l'aggressione del patrimonio sociale non è incompatibile con lo spirito di liberalità sotteso al pagamento del debito altrui (che ben può attuare una donazione indiretta).
Al riguardo si richiama il principio affermato dalla Corte regolatrice secondo cui “La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento” ( cfr. Cass. Ordinanza n. 23260 del 18/09/2019).
24.11. Riguardo, poi, alle contestazioni spese dall'appellante con riferimento alla condotta serbata da in sede di inventario, si osserva che nel complessivo Parte_1 contesto della sentenza impugnata trattasi di profilo non centrale dell'iter logico giuridico sotteso alla pronuncia, ma utilizzato dal collegio di prime cure per “avallare”
l'interpretazione della vicenda controversa, già risolta sulla base degli indizi gravi, precisi e concordanti sopra riportati e non dirimente ai fini della tenuta della decisione.
Pertanto, quand'anche- come opinato dall'appellante- volesse negarsi rilevanza al comportamento di in sede di inventario innanzi al notaio, Parte_1
resterebbe la ragione principale a confermare la sentenza gravata, vale a dire la prova presuntiva dell'inesistenza originaria del debito oggetto di riconoscimento nella scheda testamentaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno respinti i primi due motivi dell'appello principale.
24.12. Con il terzo mezzo, l'appellante lamenta l'errata condanna a suo carico delle spese del giudizio sull'assunto che, trattandosi di giudizio divisorio, andavano integralmente poste a carico della massa nonché l'indebita liquidazione a favore della del contributo CP_1 unificato, non corrisposto da quest'ultima ma da esso attore.
Il motivo è infondato. Lo stesso non si confronta con la ratio decidenti, fondata sul principio della soccombenza dell'attore quanto alla domanda riconvenzionale della di inesistenza del debito del CP_1 de cuius, che ha correttamente indotto il tribunale a condannare l'attore nella misura
(peraltro) della metà delle spese processuali, e a compensare per la restante metà le stesse, tenendo conto che parte dell'attività processuale si era resa necessaria per la liquidazione della quota sociale ereditaria.
Quanto al contributo unificato, diversamente da quanto sostenuto dall'impugnante, trattasi di esborso sostenuto dalla per la domanda riconvenzionale svolta in comparsa, con CP_1 cui ha impugnato la disposizione testamentaria di riconoscimento di debito;
domanda che, come detto, l'ha vista vittoriosa nei confronti di . Parte_1
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla condanna, nella misura della metà, di rimasta soccombente nei confronti della quanto alla Controparte_2 CP_1
domanda di vedersi riconosciuta anche erede legittima del de cuius.
In conclusione, l'appello principale va integralmente respinto.
25. Non migliore sorte tocca all'appello incidentale della società . CP_3
Con esso la società si è limitata a chiedere la parziale riforma del capo F) della sentenza, che individua i terreni da assegnare alla in liquidazione della rispettiva quota, CP_1
lamentando come alcuni dei terreni individuati dal giudice di prime cure siano interclusi e si debba quindi procedere ad una sostituzione degli stessi.
Ora, pur a voler considerare ammissibile il gravame anche in assenza di vera e propria soccombenza della società, non potendosi negare in capo ad essa l'interesse alla permanenza nel proprio patrimonio di alcuni terreni piuttosto che di altri, lo stesso non è fondato atteso che la situazione di interclusione delle particelle di cui è chiesta la sostituzione non emerge dall'istruttoria già svolta a mezzo di CTU ed è solo dedotta ma non provata dall'appellante, che si è limitata, al riguardo, a chiedere un supplemento di indagine consulenziale, cui non può darsi seguito perché del tutto esplorativo.
Poiché neanche vi è accordo della sulla sostituzione delle particelle nei termini CP_1 richiesti dalla società, l'appello incidentale non può trovare accoglimento. 26. Le spese del presente grado, stante il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, vanno regolate sulla base del principio della soccombenza e poste a carico di e della società , in solido, a favore di . La Parte_1 CP_3 Controparte_1
liquidazione va operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi medi di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (indeterminato alto: scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 ad euro 520.00,00) e dell'attività difensiva svolta (manca, in appello, la fase istruttoria)
27. Quanto alla posizione di considerato che la stessa non è attinta Controparte_2 dall'appello incidentale e ha, in parte, aderito alle ragioni dell'appello principale (quanto alle spese), ricorrono ragioni per compensarle integralmente nei rapporti con gli appellanti.
28. Non è luogo a provvedere sulle spese del grado rispetto agli appellati rimasti contumaci.
29. Stante il rigetto dei gravami, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico, ciascuno, di e della Parte_1 Controparte_3 dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
30. La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, decidendo sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale avanzato dalla avverso Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1425/2020, pubblicata il 15/10/2020, così definitivamente provvede
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna, in solido, e la Parte_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentate, al pagamento delle spese del presente
[...] grado in favore di , che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, Controparte_1 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico, ciascuno, di e Parte_1
della . Controparte_3
Così deciso in Napoli, li 29 ottobre 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello