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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2256/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2256/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia C.F._2
Giammarruco, procuratrice domiciliataria;
Ricorrenti Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 01.07.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 20.05.2025 e Parte_1 Parte_2 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 09.08.1980 e che dalla loro
[...] unione nascevano tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che, con sentenza n. 235/2003 depositata il 28.01.2003, il Tribunale di Lecce pronunciava la separazione personale;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effettivi civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1 Con decreto del 06.06.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 01.07.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e Parte_1 nato a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Ostuni il 09.08.1980, è intervenuta separazione personale pronunciata dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 235/2003 depositata in data 28.01.2003.
2 Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi. Regola le spese di lite come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 20.05.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ostuni il 09.08.1980 da nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (Atto di matrimonio trascritto nel registro del
[...]
Comune di Veglie al n. 33, Parte II, Serie B, Anno 1980), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veglie per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) regola le spese di lite come da accordo. Lecce, 15.09.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2256/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia C.F._2
Giammarruco, procuratrice domiciliataria;
Ricorrenti Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 01.07.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 20.05.2025 e Parte_1 Parte_2 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 09.08.1980 e che dalla loro
[...] unione nascevano tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che, con sentenza n. 235/2003 depositata il 28.01.2003, il Tribunale di Lecce pronunciava la separazione personale;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effettivi civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1 Con decreto del 06.06.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 01.07.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e Parte_1 nato a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Ostuni il 09.08.1980, è intervenuta separazione personale pronunciata dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 235/2003 depositata in data 28.01.2003.
2 Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi. Regola le spese di lite come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 20.05.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ostuni il 09.08.1980 da nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (Atto di matrimonio trascritto nel registro del
[...]
Comune di Veglie al n. 33, Parte II, Serie B, Anno 1980), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veglie per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) regola le spese di lite come da accordo. Lecce, 15.09.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO
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