Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 8063/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza collegiale del 15.1.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8063 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Marco Proto, Parte_1 elett.t so il suo studio in Caserta al Viale dei Bersaglieri n. 32, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto n. 26, notificato al ricorrente in data il 2.3.2023, il Questore della Provincia di Caserta rigettava l'istanza, presentata il 14.11.2022, di protezione speciale, su parere contrario espresso il 2.1.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso del 23.3.2023, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere arrivato in Italia nel 2015 e di avere formulato domanda di protezione internazionale, rigettata sia dalla Commissione Territoriale di Ancona, sia dal Tribunale di Ancona, sia, da ultimo, nel 2018, dalla Corte d'Appello di Ancona;
di essersi trasferito nel 2017 nel territorio di Castel Volturno, iniziando a lavorare in modo irregolare, come manovale, giardiniere e bracciante ed entrando in contatto con il Movimento Migranti e Rifugiati di Caserta e con l'Associazione
“Comitato per il Centro Sociale Odv”, partecipando alle relative attività, tesserandosi nel 2018 e nel 2023; di avere ricevuto concrete promesse di assunzione da parte di un imprenditore operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti;
il numero di anni trascorsi pagina 1 di 6
1.1 D. Lgs. 286/98 (nella formulazione introdotta dal D.L. 130/2020, applicabile al caso specie) e, per l'effetto, trasmettere gli atti alla Questura competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno ex art. 19 co.
1.2 D. Lgs. 286/98 e art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008. Il convenuto si costituiva il 2.5.2023 e chiedeva il rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 9.5.2023 il Tribunale rigettava l'istanza cautelare, stante la scarsità degli elementi offerti da cui desumere la dichiarata integrazione, e fissava l'udienza del 21.5.2024 di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento della domanda, evidenziando il prosieguo del suo percorso d'integrazione, svoltosi sul territorio nazionale, soprattutto sul piano sociale. Il convenuto chiedeva il rigetto del ricorso. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi al Collegio l'udienza del 15.1.2025 ai sensi degli art. 281terdecies e 275bis c.p.c. Il ricorrente concludeva chiedendo di riconoscergli il diritto alla protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D. Lgs. 286/98 (come modificato dal D.L. 130/2020, convertito in Legge 173/2020, applicabile al caso di specie ex art. 15 D.L. 130/2020, art. 7 co. 2 D.L. 20/2023, circolare Ministero dell'Interno – Commissione nazionale per il diritto di asilo n. 204 del 13.03.2023) e, per l'effetto, di trasmettere gli atti alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 co.
1.2 D. Lgs. 286/98 e art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008. All'udienza del 15.1.2025, presente il ricorrente, all'esito della relazione della causa e della sua discussione, il Collegio si riservava la decisione. L'impugnazione, alla luce della documentazione prodotta dall'attore nel corso del processo, dopo la pronuncia della su richiamata ordinanza collegiale, è fondata e merita di essere accolta. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale. Alla fattispecie bisogna applicare le modificazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, pagina 2 di 6 del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti pagina 3 di 6 umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, appare utile premettere che il diritto al rispetto della vita privata comprende quello di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno. L'occasione che favorisce la fioritura dei legami sociali può variare e trattarsi del lavoro, come dello svolgimento di attività culturali o sportive o anche di volontariato. Lo straniero che riesce a tessere un'apprezzabile e consistente rete di relazioni sociali nel paese ospitante ne viene a far parte integrante tanto da subire, in caso di cesura e sradicamento, che conseguono al suo rimpatrio, la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata. Secondo la giurisprudenza che si condivide (Cassazione civile, sez. I, 13/06/2023, n. 16716), In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato. Per Cassazione civile, sez. I, 24/05/2023, n. 14370, In tema di protezione speciale, la seconda parte dell' art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998 , come modificato dal d.l. n. 130 del 2020
, convertito con l. n. 173 del 2020 , attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia. pagina 4 di 6 (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Secondo Cassazione civile, sez. I , 23/03/2023, n. 8400, Per valutare radicamento e integrazione dello straniero extracomunitario presente in Italia non ci si può limitare a prendere in esame il fronte lavorativo;
è necessario, invece, tenere conto di altri aspetti altrettanto rilevanti, come, ad esempio, la conoscenza e l'utilizzo della lingua italiana, lo svolgimento di attività di volontariato, la prospettiva di un rapporto di lavoro - anche con contratti a tempo determinato destinati a essere rinnovati
- e, infine, l'assenza di legami con il Paese di origine. Nel caso concreto, nel corso del giudizio, dopo l'adozione dell'ordinanza del 9.5.2023, il ricorrente è riuscito a dimostrare, con plurimi indizi, l'apprezzabile consistenza della rete sociale che è riuscito a costruirsi, grazie allo svolgimento di attività di volontariato nell'associazione “Comitato per il centro sociale” e negli altri enti a quest'ultima uniti nella promozione di politiche in favore dei migranti. Il 20.5.2024, invero, egli ha depositato una relazione redatta dalla coordinatrice dell'area legale ed inclusione sociale della predetta associazione, corredata Parte_2 dalla copia del documento d'identità della medesima, in cui è detto quanto si riporta: “il Sig.
, nato in [...] il [...], C.F.: , dimorante in Castel Parte_1 C.F._1 al Viale Alfieri n. 30, frequenta l'Assoc ti e Rifugiati Caserta ODV". Dal 2018 ha iniziato a frequentare le assemblee settimanali che si tenevano il mercoledì pomeriggio nella sede del Centro Sociale e del Movimento all'Ex Canapificio in Viale Ellittico, 27. Ha contribuito, con volantinaggi e passaparola, a pubblicizzare le manifestazioni pubbliche ed eventi organizzate dalle associazioni a Napoli e Caserta nel 2018 e nel 2022. Ha supportato il lavoro dell'Area Immigrazione della di Caserta nello sportello "lavoro" per CP_2
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, dando la sua di tà come mediatore linguistico. Nell'ambito delle attività di outreaching dell Controparte_3
, ai fini di informare e sensibilizzare le
[...] in particolare sulle novità del permesso di soggiorno per protezione speciale, ha contribuito ad organizzare le persone per partecipare alle assemblee. Si è distinto per lo spirito di sacrificio ed altruismo nonostante egli stesso doveva ancora completare l'iter di riconoscimento della protezione internazionale e nonostante lavorasse tutti i giorni, cercando di dedicare il proprio tempo per gli altri nei giorni dello sportello informativo.” Il contenuto di tale documento può essere utilizzato come prova in favore del ricorrente, in quanto sostenuto dal deposito di tre tessere che attestano la sua iscrizione al Movimento migranti e rifugiati di Caserta ODV negli anni 2018, 2023 e 2024, avvalorando l'impegno sociale rappresentato nel suddetto scritto (cfr. sul valore probatorio da attribuire allo scritto proveniente da terzi, Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.792, secondo cui
“Gli scritti provenienti da un terzo, i quali, invero, pur non potendo produrre gli effetti di piena prova e non essendo soggetti al regime sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. né a quello processuale previsto dall'art. 214 c.p.c., possono solo essere liberamente apprezzati dal giudice nel loro valore meramente indiziario, ragion per cui il loro contenuto deve essere supportato da ulteriori elementi che ne confortino l'attendibilità e la verosimiglianza e, quindi, supportino la possibilità per il giudice di merito di conferire a essi il valore di prova effettivamente convincente”). pagina 5 di 6 Tali elementi, considerati unitamente alla pluriennale presenza dell'istante sul territorio nazionale ed all'assenza di legami con il paese di origine, inducono a concludere che il radicamento sul territorio nazionale lo ha reso inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. poiché il rimpatrio, lacerando i rapporti che ha intessuto nello svolgimento CP_4 dell' à di volontariato (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C. Nulla di specifico, d'altra parte, il convenuto ha opposto in contrario e provato. In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16.1.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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