Ordinanza collegiale 1 luglio 2022
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 27/02/2023, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 00371/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01398/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ditta -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato di Donna, in Bari, via Cognetti, 58;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del Responsabile dell’operazione 4.1.A nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) Puglia 2014-2020, prot. n. AOO/030/PROT01/09/2020 - 0011632, ricevuta in data 2.9.2020, avente a oggetto: “Operazione 4.1.A. … Risposta alle osservazioni prodotte avverso l’esito negativo della regolarità contributiva (DURC)”, con cui la domanda della ricorrente non è stata ammessa al sostegno pubblico;
- ove occorra, del preavviso del medesimo Responsabile prot. n. AOO_030/PROT05/03/2020-0003937, avente a oggetto: “Operazione 4.1.A. … Regolarità contributiva”;
- di ogni altro atto dell’Autorità di gestione, ancorché non conosciuto, comunque illegittimo e lesivo della posizione soggettiva della ricorrente;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20.4.2021, per l’annullamento
- della determinazione dell’Autorità di gestione PSR Puglia 2014/2020, n. 19 del 13.1.2021, pubblicata il 21.1.2021, recante “Aggiornamento Graduatoria Unica Regionale Approvata con DAdG 103/2019”;
- della determinazione della medesima Autorità n. 103 del 23.2.2021 avente a oggetto “Stato dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande di sostegno e contestuale ammissione alla istruttoria tecnico amministrativa di ulteriori aziende”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ove lesivo della posizione soggettiva dei ricorrenti, come la determinazione dell’Autorità di gestione n. 25 del 19.1.2021 di ulteriore scorrimento delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2023 il difensore Domenico Damato per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con determinazione n. 249 del 25.7.2016 l’Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 approvava l’avviso pubblico per la presentazione delle domande nell’ambito dell’operazione 4.1.A: “Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”.
Alla predetta selezione prendeva parte l’impresa agricola ricorrente -OMISSIS-.
Con determinazione dell’Autorità di gestione n. 245 del 13.11.2017 veniva approvata la graduatoria unica regionale con contestuale individuazione dei progetti ammessi alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa su 3.078 domande pervenute.
Contro gli esiti della suddetta graduatoria insorgevano dinanzi a questo Tribunale numerose imprese agricole partecipanti (con ricorsi rubricati al r.g. nn. 70/2018, 150/2018, 179/2018, 201/2018, 204/2018, 679/2018, 680/2018, 682/2018, 683/2018, 684/2018, 778/2018).
A seguito delle ordinanze propulsive nn. 367, 368, 369, 370, 377, 378, 379, 380 e 381 del 27.9.2018 e delle verifiche istruttorie successivamente eseguite, l’Amministrazione con determinazione n. 47 del 15.3.2019 pubblicava la nuova graduatoria unica, poi ulteriormente modificata con la determinazione dell’Autorità di gestione n. 103 del 19.4.2019; in quest’ultima l’odierna ricorrente si collocava in posizione utile al conseguimento del finanziamento pubblico.
Successivamente con nota prot. n. AOO_001/PSR del 7.6.2019 l’Amministrazione regionale adottava la “circolare operativa”, con cui disponeva che: “… la verifica del requisito della regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del DURC, debba essere spostata ed effettuata … a partire dal momento della concessione del sostegno …”.
Avviata l’istruttoria tecnico-amministrativa sulla domanda proposta dalla ditta -OMISSIS-, la stessa si concludeva con esito favorevole alla concessione del contributo pubblico.
Tuttavia, con preavviso del 5.3.2020 l’Amministrazione regionale comunicava che, sulla scorta della menzionata “circolare operativa”, era stata disposta la verifica della posizione contributiva in capo alla ditta ricorrente, dalla quale quest’ultima era risultata irregolare, stante il DURC n. 19120734 del 3.2.2020.
A detto preavviso faceva seguito la memoria di osservazioni e chiarimenti della deducente del giorno 11.3.2020, con cui veniva attestata la regolarità contributiva, giusta DURC n. 19684362 del 7.3.2020.
Nell’ambito dei giudizi pendenti dinanzi a questo Tribunale l’ultima graduatoria unica del 15.3.2019 era annullata dalle sentenze nn. 659/2020, 759/2020, 760/2020 e 762/2020 del 27.5.2020, sul rilievo in forza del quale la verifica istruttoria andava eseguita su tutte le domande ammesse alla selezione.
Seguiva la sentenza del 4.6.2020, n. 804 cha annullava anche la predetta “circolare operativa” del 7.6.2019.
Con il censurato provvedimento del 1°.9.2020 l’Amministrazione regionale decideva di non ammettere agli aiuti la domanda di sostegno della ditta -OMISSIS-, in particolare, sui seguenti rilievi:
«… - per la rata 01/2018 la S.V. non ha fornito alcuna attestazione da parte dell’INPS a dimostrazione della mancanza di tempestività nel comunicare l’esito della compensazione richiesta;
- il pagamento delle differenze riguardo al debito INPS (riferito alla rata 01/2018) è stato effettuato dalla S.V. il 06/03/2020, ben oltre i 15 giorni indicati nell’avviso di irregolarità del 04/02/2020 …;
- la copia del DURC prot. INPS 19684362 richiesto all’INPS in data 07/03/2020 non dimostra il possesso della regolarità contributiva alla data del 03/02/2020, momento di acquisizione da parte di questa Amministrazione del DURC prot. INPS 19120734 con risultanza negativa …».
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ditta istante impugnava i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione del paragrafo 8.2 dell’avviso pubblico relativo alla misura 4.1.A; eccesso di potere per violazione della “circolare operativa” del 7.6.2019; travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e grave disparità di trattamento; violazione del principio di autovincolo dei criteri di selezione fissati dalla P.A. procedente; contraddittorietà e irragionevolezza manifeste; sviamento e malgoverno;
2) violazione e falsa applicazione del paragrafo 8.2 dell’avviso pubblico relativo alla misura 4.1.A; eccesso di potere per violazione della “circolare operativa” del 7.6.2019; travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e grave disparità di trattamento; violazione del principio di autovincolo dei criteri di selezione fissati dalla P.A. procedente; contraddittorietà e irragionevolezza manifeste; sviamento e malgoverno;
3) violazione dei principi di par condicio , legittimo affidamento, imparzialità e buon andamento; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e di disparità di trattamento; ambiguità, contraddittorietà e irragionevolezza manifeste; macroscopico sviamento del potere.
Successivamente con la determinazione n. 19 del 13.1.2021 l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/2020 approvava la nuova graduatoria unica regionale delle domande ammesse alla operazione 4.1.A., ivi precisando:
«… CONSIDERATO che è altresì necessario risolvere anche la problematicità legata al momento di verifica della regolarità contributiva (DURC) dei concorrenti al fine di definire una azione amministrativa ritenuta sino ad ora “del tutto perplessa e contraddittoria” dal TAR Puglia nella sentenza n. 804/2020.
VISTO l’art. 8.1 dell’Avviso Pubblico secondo il quale “Il richiedente dovrà possedere, alla data di presentazione della DdS e mantenere per l’intera durata dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti: … 5. Regolarità contributiva (DURC)”.
VISTO il Modello 2 allegato all’Avviso Pubblico, che imponeva al concorrente di dichiarare al momento della presentazione della DDS, nelle forme dell’autocertificazione di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 “di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC)” e di sottoscrivere l’impegno a “mantenere i Requisiti di ammissibilità di cui al Paragrafo 8 - “Condizioni di Ammissibilità” dell’Avviso per tutta la durata della concessione”.
VISTO l’art. 31 (“Semplificazione in materia di DURC”), comma 8- quater , della L. n. 98/2013, che testualmente recita: “Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
CONSIDERATO che, pertanto, l’interpretazione dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico porta ad accertare che la regolarità contributiva (DURC), trattandosi di agevolazioni e non di procedure di appalto di servizi forniture o lavori, andava posseduta al momento della presentazione dell’istanza e dal momento della concessione e conservata per l’intera durata dell’operazione finanziata, e quindi dichiarata al momento della presentazione dell’istanza come da modello 2 allegato all’avviso e successivamente accertata in data prossima all’adozione dell’atto di concessione.
CONSIDERATA la sentenza del TAR Puglia Bari, Sez. III, n. 804/2020 che ha annullato la nota dell’ADG n. AOO_001/PSR del 7.6.2019 avente ad oggetto “Verifica Regolarità contributiva - Circolare operativa” riconoscendo che la stessa ha apportato modifiche all’Avviso Pubblico.
CONSIDERATO che la regolarità del DURC al momento della presentazione della DDS risulta accertata dalla dichiarazione richiesta, e resa, dalle imprese concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000.
CONSIDERATO che la verifica della regolarità del DURC è stata effettuata dagli uffici in un momento non rilevante ai fini delle previsioni dell’Avviso Pubblico, né di quelle di cui all’art. 8- quater della L. n. 98/2013, sicché le risultanze di tale verifica non possono avere l’effetto di comportare l’esclusione dalla fase procedimentale di istruttoria tecnico/amministrativa.
CONSIDERATO che, pertanto, per le imprese di cui all’allegato B) alla presente, si procederà all’istruttoria tecnico/amministrativo, fatti comunque salvi tutti gli atti del procedimento sin qui adottati …».
La ditta ricorrente veniva collocata nella posizione n. 365 dell’allegato A della su citata determinazione n. 19/2021 e, quindi, in posizione utile in graduatoria ai fini dell’ammissione alla concessione del contributo pubblico.
Tuttavia, con la contestata determinazione n. 103 del 23.2.2021, la ditta -OMISSIS- risultava esclusa dalla graduatoria con la seguente motivazione: “esclusa con istruttoria definita negativamente e ricorso al T.a.r. pendente”.
Con il ricorso per motivi aggiunti la ditta -OMISSIS- contestava i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo censure di illegittimità derivata.
2. - Nessuno si costituiva per la Regione Puglia.
3. - Alla pubblica udienza del 1° febbraio 2023 la causa passava in decisione su richiesta delle parti.
4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, debba essere accolto in quanto fondato.
È meritevole di positivo apprezzamento la censura sub 3) sia dell’atto introduttivo, sia dei motivi aggiunti.
Invero, come condivisibilmente evidenziato dalla ditta interessata, la condizione di incerta e transitoria irregolarità in cui è incorsa la stessa ricorrente nel corso del procedimento de quo ha assunto rilievo nella fattispecie in esame unicamente in conseguenza dell’allungamento sine die dei tempi della procedura selettiva, imputabili esclusivamente alla illegittimità degli atti adottati dall’Amministrazione regionale (accertata da numerose sentenze di questo Tribunale), che hanno condotto a continui rimaneggiamenti fino al definitivo annullamento in sede giurisdizionale della graduatoria unica regionale.
È noto, infatti, che sin dal principio l’avviso pubblico per cui è causa è stato fatto oggetto di innumerevoli modifiche, aggiustamenti, integrazioni e precisazioni, tali da modificarne sensibilmente l’impianto iniziale.
Tutte le menzionate concause hanno così determinato un notevole rinvio del momento della concessione degli aiuti pubblici in favore delle imprese agricole partecipanti alla procedura.
Ne è derivata, in definitiva, una eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento del procedimento di selezione, che a distanza di molti anni dalla pubblicazione del bando, non è ancora concluso.
Sussiste, pertanto, la dedotta violazione dei principi di par condicio , parità delle armi, tutela dell’affidamento, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa che presiedono anche le procedure selettive pubbliche di riconoscimento di aiuti di stato.
Alla luce di quanto evidenziato si può affermare che la regolarità contributiva conseguita dalla ricorrente alla data del 7.3.2020 (cfr. DURC in atti) sia utile e sufficiente a farle conseguire il requisito soggettivo necessario alla futura concessione del contributo pubblico, considerato che, allo stato del procedimento non risulta che l’Amministrazione regionale abbia ancora provveduto né a concludere l’istruttoria tecnico-amministrativa, né ad approvare la graduatoria unica regionale, né ad adottare i provvedimenti di concessione degli aiuti pubblici.
5. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura dedotta dalla parte ricorrente resta assorbita.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore della ricorrente ditta -OMISSIS- delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO