Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00856/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2025, proposto da SA SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in RN, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a - del provvedimento prot. n. 5186 del 20.03.2025, con il quale il Comune di Positano ha ritenuto che "la s.c.i.a. in oggetto, prot. n. 3694 del 20.02.2025, in quanto carente dei prescritti presupposti di legge è inammissibile e improcedibile, la stessa essendo priva di efficacia è archiviata";
b - ove e per quanto occorra, dell'ordinanza di demolizione n. 4/2019;
c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 5186 del 20.03.2025, con il quale il Comune di Positano ha ritenuto che “la s.c.i.a. in oggetto, prot. n. 3694 del 20.02.2025, in quanto carente dei prescritti presupposti di legge è inammissibile e improcedibile, la stessa essendo priva di efficacia è archiviata”.
Il ricorrente è insorto avverso il suddetto provvedimento mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso.
Non si è costituito il Comune resistente, pur ritesistente.
Nell’udienza camerale dell’11.06.2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è manifestamente fondato e perciò lo stesso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, l’atto impugnato si appalesa al Collegio illegittimo, in ragione del riscontrato vizio procedurale di omissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990.
Come profilato dalla parte ricorrente, nel primo motivo di ricorso, il Comune ha violato le garanzie partecipative, legalmente scandite nell’art. 10 bis L. 241/1990.
La giurisprudenza è chiara.
Invero, la previsione di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa (Consiglio di Stato sez. III, 28/03/2023, n.3140).
L’art. 10-bis L. n. 241 del 1990, così come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, non va interpretato, dunque, in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'omissione del preavviso di rigetto non cagiona l'automatica illegittimità del provvedimento finale solo qualora possa trovare applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, secondo cui non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato.
Detto art. 21-octies, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell'atto, mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato (T.A.R. Catania, sez. II, 13/06/2023, n.1854).
In caso di provvedimento discrezionale, invece, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato sez. III, 28/02/2023, n.2072; T.A.R. Napoli, sez. VI, 02/02/2023, n.752).
Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie, sottoposta allo scrutinio del Collegio, ne discende che il gravato provvedimento di archiviazione si appalesa illegittimo, stante l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nei termini giurisprudenzialmente profilati.
Ferme le considerazioni di cui sopra, va pure detto che la SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 – comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 risulta essere valida ,in quanto presentata in data 20.02.2025 ovvero in costanza di efficacia dell’ordinanza cautelare n. 370/2024 con la quale questo T.A.R. aveva sospeso il provvedimento di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi sopra descritti, non può che condurre all’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell’andamento generale del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO