Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 15.1.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2904/2024 di R.G., promossa da:
CONDOMINIO VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 75 SITO IN MILANO (C.F.:
, in persona del suo Amministratore , rappresentato e P.IVA_1 Parte_1
difeso dagli Avv.ti Fabio Codegoni e Alessandro Quercioli,
- attore in opposizione -
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Maria Penuti,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
A) l'opponente ha, in via preliminare ed in rito, chiesto dichiararsi l'incompetenza
per territorio del Tribunale di Pavia ad emettere il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione, essendo a ciò competente in via inderogabile il Tribunale di Milano, organo giudiziale al quale doveva necessariamente essere presentato il ricorso e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico n. 821/2024 – R.G. 1155/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Pavia
in data 13.05.2024, pubblicato in data 13.05.2024 e notificato all'odierna opponente in data 13.06.2024, con contestuale condanna di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite;
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riassunto dinanzi al Giudice competente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo, emesso dall'intestato Ufficio, ottenuto da contro il Condominio sito in Controparte_1
Milano, via Piero della Francesca, 75, per un credito di € 21.202,88 derivante da lavori di ristrutturazione. L'opponente ha presentato opposizione, contestando, in via pregiudiziale, la competenza territoriale del Tribunale di Pavia: in particolare, ha sostenuto che il decreto avrebbe dovuto essere emesso dal Tribunale di Milano,
in quanto luogo di residenza del "consumatore", tale ritenendo essere il condominio. L'opposta ha, in un primo momento, resistito a tale eccezione,
sostenendo, in sintesi, che il condominio non può essere considerato un consumatore, mancando del requisito della persona fisica. Successivamente, all'udienza del 15.1.2024, l'opposta ha modificato le proprie difese sul punto, dichiarando di aderire all'eccezione di incompetenza.
2. – A fronte dell'adesione della all'eccezione di cui Controparte_1 sopra, questo giudice non può decidere sulla competenza;
inoltre, competente a provvedere sulle spese è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa (così, Cass. n.
21300/2024), il che esclude anche la necessità di valutare ai fini della “soccombenza virtuale” se si giustifichi, alla luce delle incertezze sulla qualificabilità del condominio quale “consumatore”, la compensazione delle spese riguardanti l'attività svolta prima dell'adesione all'eccezione di incompetenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale nell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo competente il Tribunale di Milano, ed assegna il termine di mesi tre per la riassunzione della causa stessa dinanzi al suddetto
Ufficio.
Così deciso il 27 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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