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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 6094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6094 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3889/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3889/2021 promossa da:
(cf , nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 elett. dom. in Via Trieste, 19 95127 Catania ITALIA, rappr. e dif. dall'Avv. ARENA FEDERICO
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
Contro
(cf , nato a [...], il29/01/1951, ivi res. Controparte_1 C.F._3 in via Napoli 45 - contumace
( P. IVA in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata a Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 37 presso lo studio dell'Avv. Paola Strano, rappr. e dif. dall'Avv. LUIGI RAGNO (cf. ( C.F. C.F._4
) giusta procura in atti
[...]
CONVENUTI
Con provvedimento del 22.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premetteva che, in data 08.09.2019, alle ore 13.45 circa, si trovava in Parte_1
Misterbianco via Caracciolo, innanzi al civico 55, sopra una scala intenta a sistemare delle apparecchiature dopo aver effettuato dei lavori. Improvvisamente veniva investito dall'autocarro
PI PO tg EA958XB, assicurata presso la di proprietà di Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 5 e condotta da , il quale, nell'effettuare la manovra di retromarcia, non CP_1 Parte_2 accorgendosi della presenza della scala con sopra l'odierno attore, andava ad urtare la stessa. A seguito dell'urto, il cadeva a terra e riportava lesioni per le quali veniva trasportato al Pronto Parte_3
Soccorso dell'Ospedale Garibaldi di Catania ove gli veniva diagnosticato: “frattura del calcagno, chiusa, frattura pluriframmentaria calcagno sinistro”. Sicché, chiedeva accertare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro PI PO e conseguentemente condannare CP_1
e la in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti
[...] Controparte_3 dal da liquidare nella complessiva somma di euro 37.549,51 o in quella maggiore o minore Parte_1 somma accertata all'esito dell'espletamento istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo.
Si costituiva la la quale contestava la domanda avanzata in Controparte_4 quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedeva: in via preliminare dichiarare la improponibilità ex art. 145-148 C.d.S. della azione giudiziaria promossa ex adverso per le ragioni dedotte al punto D della narrativa, ossia perché l'attore si è rifiutato di sottoporsi a visita medico-legale; 2) Ancora in via preliminare rigettare la domanda risarcitoria formulata da controparte poiché del tutto priva di qualsiasi pregio e fondamento e per la presenza di seri dubbi sulla stessa genuinità dell'evento dannoso descritto in citazione;
3) Sempre in via preliminare disattendere le richieste del sig. poiché questi era in piedi su una scala sita lungo la carreggiata stradale intento Parte_1
a sistemare alcune apparecchiature e quindi deve essere considerato unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa;
4) In via subordinata dichiarare che l'evento dannoso de quo è addebitabile, quanto meno in via concorsuale, anche all'odierno attore il cui comportamento non è stato certo improntato al rispetto delle comuni norme di diligenza e prudenza e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento spettante al sig. in ragione del suo concreto grado di Parte_1 corresponsabilità pari almeno al 50%; 5) Sempre in via subordinata, andando al quantum debeatur, ridurre le pretese risarcitorie avversarie nei ristretti limiti in cui verrà fornita rigorosa prova della effettiva entità dei danni alla persona occorsi al sig. e della loro piena ed Parte_1 esclusiva riconducibilità eziologica all'incidente per cui è causa.
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva contumace nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica dell'atto di citazione.
pagina 2 di 5 La controversia, istruita documentalmente e con la prova per testi, come da ordinanza del 01.03.2022, alla quale si rinvia, con provvedimento del 22.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Ciò posto, la domanda avanzata non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, deve osservarsi, in punto di diritto, che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private (si veda, Corte di
Cassazione n. 1829 del 25.01.2018). Nella specie, pur essendo stato espressamente invitato dal G.I. con ordinanza del 01.03.2022, l'attore non ha prodotto la pec del 07.12.2020, con cui chiedeva di visionare la relazione medica del perito della compagnia assicurativa, né ha prodotto alcuna documentazione da cui si evince di ave manifestato la sua disponibilità ad essere sottoposto a visita medica, mentre la società convenuta ha prodotto lettera di convocazione a visita medica allegata alla lettera del
11.12.2020, ove si rigettava la richiesta di accesso agli atti, proprio in quanto la predetta convocazione era stata disattesa.
A ciò si aggiunga, nel merito, che le dichiarazioni rese dal teste , appaiono Testimone_1 generiche e poco circostanziate, avendo dichiarato di: aver assistito ad un sinistro nel novembre del
2019 intorno alle 14.00, io stavo passeggiando con il mio cane e mi trovavo nella via Caracciolo difronte casa mia sul lato sinistro della strada in quanto la carreggiata è a senso unico verso corso
AR RX in discesa. Ricordo di aver visto il che era su una scala con addosso vestiti da Parte_1 muratore intento a fare dei lavori a casa sua che si trova al piano terra, non ricordo il numero civico.
Vedo un furgone parcheggiato con due ruote sulla banchina e le altre due sulla strada e questo furgone nel fare retromarcia ha urtato la scala facendo cadere il da una altezza di circa Parte_1
1,75-2,00 m. Io ho urlato, ma il furgone aveva già urtato la scala quando si è fermato. E poi, io sono accorso in aiuto e ho sentito il che si lamentava per i dolori che aveva al piede sinistro e Parte_1 alla spalla sinistra. Poi sono accorsi i familiari del ed è sopraggiunto anche il conducente Parte_1 del furgone. Ho visto che la moglie e i figli lo hanno aiutato a sedersi e poi io me ne sono andato.
Tali dichiarazioni contrastano con quanto dallo stesso riferito alla compagnia convenuta con riguardo al luogo, poiché non coincide con il civico dell'abitazione dell'attore, e poiché dichiarava che al momento del sinistro stava giocando con sua figlia, ed, inoltre, che il sinistro era accaduto nel mese di settembre pagina 3 di 5 e verso le ore 10.00. Mentre, il conducente, seppur confermava di aver urtato la scala, non vedeva l'attore cadere e dichiarava che, al momento del sinistro, non vi erano testimoni. Peraltro, anche le lesioni refertate nel verbale di pronto soccorso nulla dicono sulla spalla sinistra e si limitano ad indicare
“stradale paziente pedone” (si veda, l'accertamento investigativo allegato alla comparsa di costituzione).
A ciò si aggiunga che, con riguardo al modulo di constatazione amichevole sottoscritto dal solo conducente, in punto di diritto, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Civ., n.25570/19).
Sicchè, alla luce del quadro probatorio offerto, non è possibile ricostruire la dinamica del sinistro e non
è stata fornita la prova, con riferimento a quanto accaduto, della responsabilità del conducente dell'autocarro.
Non sono sufficienti, in tal senso, le dichiarazioni testimoniali, le quali risultano prive di riscontri esterni, anche con riferimento alla mancanza di fotografie che descrivono lo stato del mezzo coinvolto e della scala e la sussistenza di tracce relativo all'impatto.
Nel caso in esame si ritiene che non possa trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 cc. in quanto, ad avviso della giurisprudenza, “in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno. In assenza di tale prova, e in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere, non è possibile invocare automaticamente nemmeno il regime di imputazione di pagina 4 di 5 responsabilità dell'art. 2054 II° co. c.c. Difatti la condotta colposa avente efficacia causale in concreto nella produzione dello scontro/evento dannoso, deve essere interamente provata dall'attore per
l'addebito della responsabilità, anche a solo titolo concorsuale” (Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018,
n.2840). Senza considerare che, pur ammettendo la veridicità della tesi attorea, comunque sfornita di prova, non appare dimostrato che l'attore avesse adottato tutti quei dispositivi di sicurezza che se esistenti avrebbero evitato l'evento dannoso.
Ebbene, quanto fin qui esposto preclude una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova sottesa alla domanda attorea, non avendo parte attrice assolto all'onere sulla stessa incombente ex art. 2043 c.c.
Sicchè, la domanda avanzata deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte convenuta costituitasi, tenendo conto di quanto previsto dal quarto scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, decurtato della metà, avuto riguardo al valore della controversia e all'esigua attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di , ogni Controparte_1 contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate da con atto di citazione notificato il 17-19 marzo Parte_1
2021;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta costituitasi, pari ad euro 3.808,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 17.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3889/2021 promossa da:
(cf , nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 elett. dom. in Via Trieste, 19 95127 Catania ITALIA, rappr. e dif. dall'Avv. ARENA FEDERICO
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
Contro
(cf , nato a [...], il29/01/1951, ivi res. Controparte_1 C.F._3 in via Napoli 45 - contumace
( P. IVA in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata a Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 37 presso lo studio dell'Avv. Paola Strano, rappr. e dif. dall'Avv. LUIGI RAGNO (cf. ( C.F. C.F._4
) giusta procura in atti
[...]
CONVENUTI
Con provvedimento del 22.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premetteva che, in data 08.09.2019, alle ore 13.45 circa, si trovava in Parte_1
Misterbianco via Caracciolo, innanzi al civico 55, sopra una scala intenta a sistemare delle apparecchiature dopo aver effettuato dei lavori. Improvvisamente veniva investito dall'autocarro
PI PO tg EA958XB, assicurata presso la di proprietà di Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 5 e condotta da , il quale, nell'effettuare la manovra di retromarcia, non CP_1 Parte_2 accorgendosi della presenza della scala con sopra l'odierno attore, andava ad urtare la stessa. A seguito dell'urto, il cadeva a terra e riportava lesioni per le quali veniva trasportato al Pronto Parte_3
Soccorso dell'Ospedale Garibaldi di Catania ove gli veniva diagnosticato: “frattura del calcagno, chiusa, frattura pluriframmentaria calcagno sinistro”. Sicché, chiedeva accertare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro PI PO e conseguentemente condannare CP_1
e la in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti
[...] Controparte_3 dal da liquidare nella complessiva somma di euro 37.549,51 o in quella maggiore o minore Parte_1 somma accertata all'esito dell'espletamento istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo.
Si costituiva la la quale contestava la domanda avanzata in Controparte_4 quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedeva: in via preliminare dichiarare la improponibilità ex art. 145-148 C.d.S. della azione giudiziaria promossa ex adverso per le ragioni dedotte al punto D della narrativa, ossia perché l'attore si è rifiutato di sottoporsi a visita medico-legale; 2) Ancora in via preliminare rigettare la domanda risarcitoria formulata da controparte poiché del tutto priva di qualsiasi pregio e fondamento e per la presenza di seri dubbi sulla stessa genuinità dell'evento dannoso descritto in citazione;
3) Sempre in via preliminare disattendere le richieste del sig. poiché questi era in piedi su una scala sita lungo la carreggiata stradale intento Parte_1
a sistemare alcune apparecchiature e quindi deve essere considerato unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa;
4) In via subordinata dichiarare che l'evento dannoso de quo è addebitabile, quanto meno in via concorsuale, anche all'odierno attore il cui comportamento non è stato certo improntato al rispetto delle comuni norme di diligenza e prudenza e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento spettante al sig. in ragione del suo concreto grado di Parte_1 corresponsabilità pari almeno al 50%; 5) Sempre in via subordinata, andando al quantum debeatur, ridurre le pretese risarcitorie avversarie nei ristretti limiti in cui verrà fornita rigorosa prova della effettiva entità dei danni alla persona occorsi al sig. e della loro piena ed Parte_1 esclusiva riconducibilità eziologica all'incidente per cui è causa.
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva contumace nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica dell'atto di citazione.
pagina 2 di 5 La controversia, istruita documentalmente e con la prova per testi, come da ordinanza del 01.03.2022, alla quale si rinvia, con provvedimento del 22.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Ciò posto, la domanda avanzata non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, deve osservarsi, in punto di diritto, che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private (si veda, Corte di
Cassazione n. 1829 del 25.01.2018). Nella specie, pur essendo stato espressamente invitato dal G.I. con ordinanza del 01.03.2022, l'attore non ha prodotto la pec del 07.12.2020, con cui chiedeva di visionare la relazione medica del perito della compagnia assicurativa, né ha prodotto alcuna documentazione da cui si evince di ave manifestato la sua disponibilità ad essere sottoposto a visita medica, mentre la società convenuta ha prodotto lettera di convocazione a visita medica allegata alla lettera del
11.12.2020, ove si rigettava la richiesta di accesso agli atti, proprio in quanto la predetta convocazione era stata disattesa.
A ciò si aggiunga, nel merito, che le dichiarazioni rese dal teste , appaiono Testimone_1 generiche e poco circostanziate, avendo dichiarato di: aver assistito ad un sinistro nel novembre del
2019 intorno alle 14.00, io stavo passeggiando con il mio cane e mi trovavo nella via Caracciolo difronte casa mia sul lato sinistro della strada in quanto la carreggiata è a senso unico verso corso
AR RX in discesa. Ricordo di aver visto il che era su una scala con addosso vestiti da Parte_1 muratore intento a fare dei lavori a casa sua che si trova al piano terra, non ricordo il numero civico.
Vedo un furgone parcheggiato con due ruote sulla banchina e le altre due sulla strada e questo furgone nel fare retromarcia ha urtato la scala facendo cadere il da una altezza di circa Parte_1
1,75-2,00 m. Io ho urlato, ma il furgone aveva già urtato la scala quando si è fermato. E poi, io sono accorso in aiuto e ho sentito il che si lamentava per i dolori che aveva al piede sinistro e Parte_1 alla spalla sinistra. Poi sono accorsi i familiari del ed è sopraggiunto anche il conducente Parte_1 del furgone. Ho visto che la moglie e i figli lo hanno aiutato a sedersi e poi io me ne sono andato.
Tali dichiarazioni contrastano con quanto dallo stesso riferito alla compagnia convenuta con riguardo al luogo, poiché non coincide con il civico dell'abitazione dell'attore, e poiché dichiarava che al momento del sinistro stava giocando con sua figlia, ed, inoltre, che il sinistro era accaduto nel mese di settembre pagina 3 di 5 e verso le ore 10.00. Mentre, il conducente, seppur confermava di aver urtato la scala, non vedeva l'attore cadere e dichiarava che, al momento del sinistro, non vi erano testimoni. Peraltro, anche le lesioni refertate nel verbale di pronto soccorso nulla dicono sulla spalla sinistra e si limitano ad indicare
“stradale paziente pedone” (si veda, l'accertamento investigativo allegato alla comparsa di costituzione).
A ciò si aggiunga che, con riguardo al modulo di constatazione amichevole sottoscritto dal solo conducente, in punto di diritto, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Civ., n.25570/19).
Sicchè, alla luce del quadro probatorio offerto, non è possibile ricostruire la dinamica del sinistro e non
è stata fornita la prova, con riferimento a quanto accaduto, della responsabilità del conducente dell'autocarro.
Non sono sufficienti, in tal senso, le dichiarazioni testimoniali, le quali risultano prive di riscontri esterni, anche con riferimento alla mancanza di fotografie che descrivono lo stato del mezzo coinvolto e della scala e la sussistenza di tracce relativo all'impatto.
Nel caso in esame si ritiene che non possa trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 cc. in quanto, ad avviso della giurisprudenza, “in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno. In assenza di tale prova, e in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere, non è possibile invocare automaticamente nemmeno il regime di imputazione di pagina 4 di 5 responsabilità dell'art. 2054 II° co. c.c. Difatti la condotta colposa avente efficacia causale in concreto nella produzione dello scontro/evento dannoso, deve essere interamente provata dall'attore per
l'addebito della responsabilità, anche a solo titolo concorsuale” (Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018,
n.2840). Senza considerare che, pur ammettendo la veridicità della tesi attorea, comunque sfornita di prova, non appare dimostrato che l'attore avesse adottato tutti quei dispositivi di sicurezza che se esistenti avrebbero evitato l'evento dannoso.
Ebbene, quanto fin qui esposto preclude una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova sottesa alla domanda attorea, non avendo parte attrice assolto all'onere sulla stessa incombente ex art. 2043 c.c.
Sicchè, la domanda avanzata deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte convenuta costituitasi, tenendo conto di quanto previsto dal quarto scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, decurtato della metà, avuto riguardo al valore della controversia e all'esigua attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di , ogni Controparte_1 contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate da con atto di citazione notificato il 17-19 marzo Parte_1
2021;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta costituitasi, pari ad euro 3.808,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 17.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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