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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 908 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa EL Matalucci, in seguito all'udienza del 04.06.2020, svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.04.1982, residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. D'Ambrosio Daniele del Foro di
Teramo (C.F. ed CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliata, per il presente giudizio, presso il suo Studio in Martinsicuro (TE), alla Via Lazio 1, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._3
data 01.10.1965 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Alteo Liberati del foro di Ascoli Piceno, (c.f. CodiceFiscale_4
, con studio in Monteprandone (AP), località Centobuchi, in L.go Email_2
XXIV Maggio n. 13, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché contro
, (c.f.: ), nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._5
Benedetto del Tronto (AP), residente a [...]
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare che la ricorrente in virtù dell'attività lavorativa subordinata espletata alle dipendenze della SI.ra e/o della SI.ra Controparte_2 P_
in persona dell' per l'intero periodo di lavoro dal 01.06.2018 al
[...] CP_3 06.10.2021 ha maturato un credito complessivo pari a € 76.012,07, oltre interessi e rivalutazione monetarie e contributi INPS di € 9.815,58, per tutte le causali descritte in narrativa;
2) per l'effetto, condannare, in solido tra loro, la SI.ra e/o la SI.ra Controparte_2 [...] Cont
in persona dell' p.t., per quanto di rispettiva competenza, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 76.012,07, ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, eventualmente anche a seguito di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con contestuale condanna alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva per l'intero periodo di lavoro, ammontante per contributi ad € 9.815,58 ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia. CP_4
3) Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente per tutte le ragioni descritte in narrativa e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, la SI.ra
[...] Cont
e/o della SI.ra in persona dell' p.t., per Controparte_2 Controparte_1 quanto di rispettiva competenza, alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento a titolo risarcitorio di tutte le retribuzioni che avrebbe percepito dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione nel posto di lavoro, o nella misura che risulterà di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Parte resistente:
“1. in via principale, preliminare e pregiudiziale, in rito e nel merito, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della SI.ra nel presente giudizio, Controparte_1 rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
2. in via subordinata, nel merito, rigettare la domanda di parte ricorrente perchè infondata in fatto ed in diritto;
3. in ogni caso, condannare la ricorrente per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.;
4. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 24.05.2022, Parte_1
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del
[...]
Lavoro, e , rivendicando un Controparte_1 Controparte_2 credito complessivo pari a € 76.012,07 a titolo di differenze retributive oltre € 9.815,58 per contributi , importi maturati dal 01.06.2018 al 06.10.2021 in virtù del rapporto di lavoro, CP_4
mai regolarizzato, svolto alle dipendenze delle predette.
Impugnava, altresì il licenziamento intimatole in data 07.10.2021 in quanto nullo poiché fondato su ragioni ritorsive e comunque illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto.
A fondamento della domanda, sotto il profilo fattuale assumeva:
2 - di aver svolto, su espresso incarico della SI.ra attività Parte_2
di badante/assistente a persone non autosufficienti, ricevendo dalla stessa precise istruzioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa pur in assenza di formalizzazione del rapporto, nei seguenti periodi: dal 01.06.2018 al 29.02.2020, 7 giorni su 7 dalle ore 22.00 alle ore 11.30 in favore della di lei madre, SI.ra e della sorella SI.ra Parte_3 P_
presso la loro abitazione sita in Martinsicuro (TE) alla Via
[...]
Dante Alighieri;
dal 01.03.2020 al 25.11.2020, a favore esclusivo della
SI.ra , 7 giorni su 7 dalle ore 22.00 alle ore 11.30; Controparte_1
dal 26.11.2020 al 06.10.2021, a favore esclusivo della SI.ra P_
7 giorni su 7, 24 ore al giorno, vivendo presso l'abitazione
[...] dell'assistita;
- di aver percepito mensilmente da la somma di € Controparte_2
950,00, versata mediante il sistema di pagamento RIA (Ria Payment
Institution, EP, S.A.U);
- che l'Amministratore di sostegno della SI.ra Controparte_1
l'Avv. Alteo Liberati, nominato nell'agosto del 2021, era a conoscenza dell'attività svolta “in nero”, in quanto alla stessa, tempo prima, aveva impartito disposizioni per la gestione della posta o per i pagamenti delle utenze, ma riteneva che l'eventuale regolarizzazione del rapporto fosse una scelta della SI.ra Parte_4
- che dopo aver richiesto alle SI.re e la Parte_4 P_
regolarizzazione del rapporto di lavoro, nonché il pagamento di tutte le differenze retributive, contributive, straordinari e TFR non versati, oltre accessori di legge con raccomandata a.r. del 29.09.2021, in data 06.10.2021, la SI.ra le comunicava con messaggio WhatsApp Controparte_2
l'interruzione del rapporto di lavoro, domandando la restituzione delle chiavi e motivando la scelta dal mancato rinnovo del contratto di affitto da parte del proprietario di casa;
- che in data 07.10.2021, all'atto della riconsegna delle chiavi, alla presenza della e del suo procuratore, di e CP_5 Controparte_2
dell'amministratore di sostegno avv. Liberati, veniva redatto apposito verbale dando, altresì, atto della cessazione dell'attività lavorativa;
3 - che il licenziamento intimato veniva impugnato stragiudizialmente con raccomandata a/r del 25.11.2021 inviata a e in data Controparte_2
28.11.2021 all'Avv. Alteo Liberati, quale amministratore di sostegno della
SI.ra nonché alla stessa personalmente e alla Controparte_1
SI.ra , attraverso la quale si offriva la propria Parte_5
prestazione lavorativa, senza ricevere alcun positivo riscontro;
- che la SI.ra risultava ancora residente presso lo Controparte_1
stesso immobile sito in Martinsicuro alla Via Dante Alighieri n. 8.
Alla luce di tali premesse fattuali, in punto di diritto, rappresentava la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 01.06.2018 al 06.10.2021, richiedendo tutte le differenze retributive, contributive, straordinari e TFR non versati oltre accessori di legge, giusto conteggio elaborato dal consulente del lavoro (doc. Persona_1
12 fasc.ric).
Assumeva, inoltre la ritorsività del licenziamento intimato, quale ingiusta reazione della datrice di lavoro alla legittima richiesta di regolarizzazione del rapporto di lavoro, con conseguente nullità dello stesso ed applicabilità della tutela reintegratoria prevista dall'art. 2
Dlgs n. 23/2015.
In ogni caso rilevava l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per l'insussistenza del motivo addotto dalla datrice di lavoro, in quanto la SI.ra Controparte_1 risultava ancora residente presso l'abitazione di Martinsicuro, con conseguente riconoscimento di una indennità risarcitoria da stabilirsi sulla base dei criteri sanciti dall'art. 18 Legge 300/70, ovvero fino a 12 mensilità, oppure, in subordine, sulla base dei criteri di cui all'art.8 Legge 604/66, ovvero in una misura compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
1.2. Si costituiva in giudizio in data 02.07.2022 , Controparte_1
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa, in quanto mera beneficiaria delle prestazioni lavorative ex adverso dedotte e nel merito la legittimità del licenziamento intimato.
In particolare, ha rappresentato che, nel periodo tra il 2018 ed il 2021, P_
era stata lavata dalla SI.ra per sole tre/sei occasioni tanto che
[...] Persona_2
l'attuale badante l'aveva trovata gravata da ferite purulente e l'abitazione versava in uno stato di degrado e sporcizia al limite della incolumità della salute.
Aggiungeva che la ricorrente, dopo aver iniziato a vivere nell'appartamento di residenza della SI.ra dal 26.11.2020, senza autorizzazione, dopo la Controparte_1
4 separazione di fatto dal marito, aveva prolungato la sua permanenza insieme ai due figli minori, emettendo schiamazzi e grida a tutte le ore del giorno e della notte, tanto da far temere che il locatore dell'appartamento, SI. , non rinnovasse il contratto di Parte_6
locazione.
Sul trattamento economico, ha specificato come la dall'inizio fino al 2020, CP_5 godeva della disponibilità di € 2.000,00 al mese, frutto delle pensioni delle SI.re
[...]
e , oltre ad € 1.000,00 quale contributo Controparte_1 Parte_5 offerto dalla SI.ra , a fronte di € 400,00 mensili per il canone di Controparte_2
locazione dell'appartamento oltre il pagamento delle utenze.
Ha sottolineato come dalla fine del 2020 al termine del rapporto di lavoro, la ricorrente percepiva comunque la somma di € 1.000,00 oltre le ricariche della propria postpay n.
5333171121275172 da parte dell'amministratore di sostegno per le sole necessità alimentari della SI.ra , Controparte_1
1.3. All'udienza del 07.12.2022, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di rinviando la causa all'udienza del Controparte_2
18.01.2023, attesa la necessità di regolarizzare la procura di in Controparte_1
quanto il difensore, nonchè amministratore di sostegno, risultava privo della necessaria autorizzazione del Giudice tutelare per la rappresentanza in giudizio.
Così radicatosi il contraddittorio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.01.2023 il Giudice, ritenuto che la resistente si era costituita in Controparte_1
giudizio in data 02/07/2022, a fronte della notifica del ricorso, avvenuta regolarmente in data
8.6.2022 (nel rispetto del termine a difesa rispetto all'udienza del 12.7.2022) ma avrebbe dovuto provvedervi in data 1/7/2022, dichiarava la tardività della costituzione di P_
, con ogni conseguenza di legge.
[...]
La causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale, escussione testimoniale e all'esito della espletata CTU contabile è stata rinviata all'udienza del 04.06.2025 per discussione, con termine per note fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
5 2. La rivendicazione formulata dalla parte ricorrente nel presente giudizio si fonda su due diversi fatti costitutivi.
Da un lato la ricorrente sostiene di aver svolto attività di assistenza a favore di persona non autosufficiente, in forza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare, rivendicando il pagamento delle differenze retributive. Dall'altro lato, sostiene di essere stata licenziata illegittimamente, ed in particolare per motivo ritorsivo, o in subordine in difetto del motivo addotto, rivendicando la reintegrazione sul posto di lavoro e la conseguente tutela indennitaria, o in subordine la sola tutela indennitaria.
Uno degli aspetti che ha, altresì, rappresentato oggetto di contesta tra le parti costituite è la legittimazione passiva delle pretese vantate dalla ricorrente, in quanto formulate nei confronti sia dell'assistita non autosufficiente (costituita per il tramite dell'amministratore di sostegno), sia nei confronti della sorella della medesima, rimasta di converso contumace.
Stante la pluralità delle domande, le stesse saranno trattate separatamente, con la precisazione che la individuazione della legittimazione passiva della pretesa vantata sarà necessariamente esaminata contestualmente all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Rapporto di lavoro subordinato
3. La ricorrente sostiene che dal 01.06.2018 al 06.10.2021, su espresso incarico di
[...]
(residente in [...]), prestava completamente “in nero” l'attività di Controparte_2
badante/assistente a persone non autosufficienti, ovvero in favore della madre e della sorella di tali SI.ra (C.F. Controparte_2 Parte_5
- nata a [...] il [...]) e SI.ra C.F._6 Controparte_1
(C.F. nata a [...] il [...]) presso la loro
[...] CodiceFiscale_3
abitazione sita in Martinsicuro (TE) alla Via Dante Alighieri 8.
Più in particolare, ritiene di aver prestato attività lavorativa di assistenza a persona non autosufficiente:
- dal 01.06.2018 al 29.02.2020, a favore della SI.ra e Parte_5
della SI.ra , 7 giorni su 7 dalle ore 22.00 alle ore 11.30; Controparte_1
- dal 01.03.2020 al 25.11.2020, a favore esclusivo della SI.ra - Controparte_1
in quanto la SI.ra veniva collocata presso una struttura Parte_3
ospedaliera - 7 giorni su 7 dalle ore 22.00 alle ore 11.30;
- dal 26.11.2020 al 06.10.2021, a favore esclusivo della SI.ra , Controparte_1
in maniera continuativa, ovvero 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, posto che la lavoratrice
6 viveva presso l'abitazione della SI.ra sita in Martinsicuro Controparte_1
(TE) alla Via Dante Alighieri 8.
La parte resistente, , non ha contestato la sussistenza del rapporto Controparte_1
di lavoro, e dunque, lo svolgimento della prestazione lavorativa, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, e deducendo le ragioni che hanno poi condotto alla cessazione del rapporto di lavoro, imputabili, a suo dire, alla negligenza della ricorrente nello svolgimento della sua prestazione lavorativa ed al fatto che permanesse nella sua abitazione, nonostante la convivenza fosse stata concessa solo per un periodo limitato.
La resistente, come sopra espresso, invece, non si costituiva in Controparte_2
giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, in punto di diritto è noto che, ai sensi dell'art.2697 Cod.Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod.Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod.Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Trasponendo tali principi al caso di specie, risulta sufficientemente dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro domestico per il periodo oggetto di causa, ed in particolare, dal 01.06.2018 al 06.10.2021, e ciò sia sulla base delle deduzioni processuali, e sia in forza delle risultanze della prova testimoniale.
Più in particolare, il fatto che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa dal 01.06.2018 al 06.10.2021, in favore della madre e della sorella della SI.ra tali Controparte_2
SI.ra e SI.ra presso la loro Parte_5 Controparte_1
7 abitazione sita in Martinsicuro (TE) alla Via Dante Alighieri 8, non è stato oggetto di contestazione neppure da parte di la cui difesa si è incentrata Controparte_1
prevalentemente sul proprio difetto di legittimazione passiva e sulle asserite inadempienze e carenze poste in essere dalla ricorrente nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Allo stesso modo, non è oggetto di contestazione la natura delle mansioni svolte, la collocazione oraria notturna della prestazione lavorativa, ed anche il fatto che le assistite non fossero autosufficienti, tanto è vero che l'allegazione di di essere Controparte_1
affetta da cerebropatia spastica in oligofrenia di grado medio da paralisi cerebrale infantile, con deficit motorio, non è stata confutata.
Anche le risultanze della prova testimoniale hanno confermato la sussistenza del rapporto di lavoro domestico, fornendo, altresì, idonea e sufficiente dimostrazione della titolarità passiva del rapporto negoziale in capo a , la quale, nonostante fosse Controparte_2
residente in altro paese, dava indicazioni e disposizioni alla ricorrente sulle mansioni da svolgere, sugli orari, occupandosi anche del compenso mensile e della determinazione finale di cessazione del rapporto.
Al riguardo si richiamano le seguenti dichiarazioni testimoniali:
- ST , cugina della ricorrente: “So che al ricorrente lavorava per Testimone_1
, perché ogni tanto la accompagnavo io a lavoro, la via non la Controparte_1
ricordo bene la via. Sono andata parecchie volte ad accompagnarla la sera, per andare a fare la notte. La ricorrente non è automunita. Dal 2022 ha iniziato a convivere nella casa perché ne aveva bisogno. P_ Controparte_1
viveva da sola, non sempre poteva stare da sola, perché è caduta diverse volte, dal
2022 la ricorrente ha iniziato a vivere lì ma per poco tempo, Non ricordo bene le date, ricordo che dopo che ha litigato con il marito, , e si è separata da Persona_3
lui, nel novembre 2021, nel giorno della lotta alla violenza sulle donne, siccome il marito l'aveva picchiata, è venuta a casa mia, è stata un mese e mezzo da me, per poi andare a vivere da . Non aveva altra abitazione la ricorrente e poi P_ P_
in questo modo non stava da sola. sapeva della situazione della
[...] P_
ricorrente e ad entrambe andava bene che la ricorrente vivesse da lei. So che la ricorrente è andata a vivere a casa di perché io stesso ho accompagnato la P_
ricorrente nel vecchio appartamento, per riprendere tutte le sue cose e portarla e casa di .” P_
Ho preso delle volte il caffè a casa di e le ho ascoltate parlare di questo P_ accordo, propose allora alla ricorrente di rimanere a casa sua. “…..Si è vero, so P_
8 che ha lavorato lì, sia a favore della madre che a favore di , era P_ P_ disabile, non era autonoma, stava in carrozzina, mentre la madre non lo so, so che l'aiutava
a cucinare, non so dire bene su cosa dovesse fare per la madre. Io sono arrivata a
Martinsicuro nel settembre 2019, e quando sono arrivata lei già lavorava lì per entrambe e lo so perché l''accompagnavo ogni tanto. LA ricorrente mi ha riferito di aver iniziato a lavorare nel 2018. Vi ha lavorato fino al 2022, quando hanno fatto uscire di casa la ricorrente, mia cugina insisteva nel voler essere regolarizzata, però la SInora non voleva, quindi CP_2
sono nate discussioni che hanno poi portato alla sua estromissione dalla casa. La decisione è stata di , era lei che decideva tutto su , e sulla madre. è la sorella CP_2 P_ CP_2 di . Nel 2022 la ricorrente è andata via, non ricordo bene le date.”… Sull'orario P_ di lavoro la teste ha riferito: “La ricorrente andava la notte, oltre a cucinare a pranzo, lei andava alle 11.30 fino alle 15.00, e poi andava anche la sera a cucinare, però si alternavano lei ed il marito, all'epoca, quando ancora vivevano insieme. So che lavorava tutti i giorni, senza contratto di assunzione. La sera non ricordo l'orario perché a volte andava al ricorrente, a volte il marito. Quando ha iniziato a convivere con , stava sempre a P_ casa, ogni tanto usciva un'oretta.” Invece sul compenso ha riferito: “Si è vero, CP_2
pagava la ricorrente sulla poste pay, non so quanto versava, ma so che a volte si rivolgeva all'avv.to LIBERATI ma non so per cosa”.;
- ST , assistente sociale presso l'Ufficio Servizi sociali Testimone_2
del Comune di Martinsicuro, che ha seguito le vicende familiari della ricorrente a seguito della separazione dal marito: “Conosco la ricorrente, l'ho seguita dopo una segnalazione di presa in carico da parte dei carabinieri, per maltrattamenti in famiglia. Credo che la segnalazione sia del 2020. Dopo di che è stata investita la procura dei minorenni. Io ero solo a conoscenza del fatto che la ricorrente lavorasse come assistente famigliare con una persona disabile che aveva un amministratore di sostegno, se non erro l'amministratore doi sostegno è l'avvocato presente ed in tutte le iniziali relazioni risultava che entrambi i minori vivevano nel contesto famigliare della disabile. Questo quando ho avuto il caso.Prima di questo evento, ho conosciuto l'ex marito ci , , in quanto c'era stato un problema del trasporto Persona_4 Persona_3
scolastico, io e la dirigente avevamo convocato entrambi i genitori perché non venivano presi i bambini al rientro da scuola, ed in tale circostanza ci era stato riferito da entrambu che la ricorrente già lavorava presso la stessa disabile dove poi è andata
a vivere. Nell'abitazione della ricorrente poi c'è stato uno sfratto, questo in base a quanto riferitomi da entrambi i genitori, a seguito dello sfratto poi c'è stata le
9 denuncia di maltrattamenti e alla ricorrente le è stato permesso di sistemarsi a casa dell'assistita dove prestata attività lavorativa. Anche se io non lo ritenevo un luogo idoneo per i bambini, perché l'ex marito era a conoscenza della prestazione lavorativa della ricorrente. Da lì a poco è terminato anche il rapporto di lavoro, a dire della ricorrente anche a causa dell'intromissione dell'ex marito. Di fatto io chiedevo alla ricorrente il contratto di lavoro che non mi hai mai presentato, sapevo che il rapporto di lavoro era irregolare, non c'era un contratto e questo l'ho anche riferito al tribunale per i minorenni. Mi diceva la ricorrente che non era regolarizzato il rapporto di lavoro perché doveva attendere l'arrivo della sorella dell'invalida, se non ricordo male la sorella che viveva in Svizzera. Il rapporto di lavoro non è stato mai regolarizzato, so che riceveva un compenso, non ricordo la cifra.” Analogamente a quanto riferito dalla precedente deposizione testimoniale, anche la suddetta teste ha confermato che inizialmente la prestazione lavorativa veniva svolta dalla ricorrente alternandosi con il marito nelle ore notturne, oltre a confermare che la convivenza nella casa di era una conseguenza di una necessità ed eSIenza della Controparte_1 ricorrente e non dell'assistita: “Non conosco l'orario di lavoro, e so che da un momento in poi ha vissuto nella stessa abitazione dell'assistita. A me parlava sempre di come destinataria dell'assistenza, e se non ricordo male il rapporto di P_ lavoro era nato con la presenza del marito che si alternava con lei per l'orario notturno, ma i dettagli non li conosco. Nella fase delle problematiche del trasporto scolastico la ricorrente non viveva con l'assistita, abitavano nella casa dove poi sono stati sfrattati.”
Ebbene, alla luce di tali dichiarazioni testimoniali è possibile ritenere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico che ha avuto un'estensione temporale dal
01.06.2018 al 06.10.2021, svolto a favore di persona non autosufficiente.
Risulta, altresì, che dal 26.11.2020 al 6.10.2021 la ricorrente abbia iniziato a vivere nell'appartamento di residenza della SI.ra insieme ai due figli, in Controparte_1
ragione, però, di eSIenze legate alla situazione familiare della lavoratrice in merito alla separazione con il marito, piuttosto che da ragioni lavorative.
Quanto all'orario di lavoro ed all'impegno settimanale, è emerso dalle dichiarazioni della prova testimoniale che nel primo periodo, ovvero fino a quando la ricorrente ed il proprio coniuge non si separassero, la si alternava con il marito nel prestare assistenza a favore CP_5 sopratutto di (dall'1.3.2020 la SI.ra veniva Controparte_1 Parte_3
10 collocata presso una struttura ospedaliera), prevalentemente nelle ore notturne, indicativamente dalle 23.30 al mattino.
Sempre in ordine all'orario di lavoro, stante la non univocità delle dichiarazioni rese e considerato che nel primo periodo la ricorrente si alternava con il marito, è possibile ipotizzare un orario di lavoro a tempo pieno, come assistenza notturna;
lo stesso orario di lavoro deve essere considerato anche nel periodo di convivenza, atteso che la coabitazione è risultata sopravvenuta a seguito di eSIenze familiari della lavoratrice e non in ragione di un incremento nella prestazione lavorativa.
Nel periodo di interesse risulta, inoltre, che la ricorrente abbia ricevuto una somma mensile di € 950 nette, come risultante in parte anche dai documenti prodotti, da cui emergono forme di accredito (con causali di varia natura) provenienti da Controparte_2
La natura delle mansioni svolte, la necessità di rispettare un preciso orario di lavoro, la corresponsione di un compenso mensile e la sottoposizione alle direttive ed istruzioni di
[...]
dimostrano inequivocabilmente la natura subordinata del rapporto di Controparte_2
lavoro.
Quanto alla legittimazione passiva appare evidente che vi siano plurimi elementi per ritenere imputabile il rapporto di lavoro a e non certo a Controparte_2 P_
.
[...]
Tali elementi sono: le istruzioni e le disposizioni che impartiva alla Controparte_2 ricorrente, l'obbligazione economica di pagamento mensile che proveniva da CP_2
ma soprattutto la determinazione della cessazione del rapporto di lavoro, manifestata
[...]
per il tramite di un messaggio whatsapp trasmesso proprio da Controparte_2
A fronte di tali univoci circostanze non appare dirimente che a seguito della nomina di amministratore di sostegno a favore di quest'ultimo abbia Controparte_1
corrisposto delle somme alla ricorrente, in quanto le stesse appaiono evidentemente funzionali a garantire i beni di prima necessità all'assistita, in attesa di una diversa formale sistemazione.
In altri termini, l'amministratore di sostegno, una volta nominato, accertata la situazione fattuale esistente e non regolarizzata, non ha potuto che garantire l'assistenza minima necessaria alla disabile, nelle more delle necessarie determinazioni da assumere.
In ordine alla contrattazione collettiva applicabile, quanto meno in via parametrica ai fini della determinazione del giusto trattamento economico ex art.36 Cost, la sua individuazione non può che avvenire mediante l'identificazione della categoria professionale di appartenenza, ai fini dell'applicazione della corrispondente contrattazione collettiva (ex art. 2070 c.c.).
Nessun dubbio può pertanto sussistere in ordine alla applicabilità del contratto collettivo
11 nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico depositato in atti, sicchè il livello di inquadramento da prendere in considerazione ai fini della quantificazione delle differenze retributive è quello di badante/assistente a persone non autosufficienti, livello CS del Contratto collettivo Collaboratori familiari conviventi - Lavoro domestico.
In definitiva sintesi, deve ritenersi congruamente dimostrato che la ricorrente abbia prestato attività di lavoro domestico alle dipendenze di dal 01.06.2018 Controparte_2
al 06.10.2021, con orario di lavoro a tempo pieno (nel periodo notturno), occupandosi dell'assistenza di persona non autosufficiente, con conseguente diritto alle relative differenze retributive.
Al riguardo, il contegno processuale di che ha deciso di rimanere Controparte_2
contumace - oltre a rivelare una SInificativa indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
In ordine al quantum debeatur è stata espletata CTU contabile, nella persona del dott.
, il quale ha effettuato il calcolo delle differenze retributive a titolo Persona_5
di retribuzione ordinaria, 13° mensilità, festivo, distinguendo due periodi di lavoro:
Il primo dal 01/06/2018 al 25/11/2020 con orario di lavoro a tempo pieno concentrato nella fascia notturna, dal lunedì al sabato è stato quantificato un credito complessivo di €
12.944,41 lorde di cui € 9560,08 a titolo di differenze retributive ed € 3.384,33 a titolo di
TFR, comprensivo di interessi e rivalutazione maturati fino al 31.5.2025 (data di liquidazione indicata);
Il secondo dal 26/11/2020 al 06/10/2021 con orario di lavoro a tempo pieno concentrato nella fascia notturna, dal lunedì alla domenica è stato quantificato un credito complessivo di €
11.356,40 lorde di cui € 10.024,99 a titolo di differenze retributive ed € 1.331,41 a titolo di
TFR, comprensivo di interessi e rivalutazione maturati fino al 31.5.2025 (data di liquidazione indicata).
Orbene, si ritiene di dover condividere a pieno il conteggio elaborato dal CTU, in quanto elaborato in maniera chiara, corretta, corrispondente ai quesiti posti e privo di vizi logici o di calcolo.
12 In definiva sintesi, in accoglimento della domanda, accertato il rapporto di lavoro domestico dal 01.06.2018 al 06.10.2021 alle dipendenze di quest'ultima Controparte_2 va condannata a corrispondere alla parte ricorrente la complessiva somma lorda di €
24.300,81 a titolo di differenze retributive e da TFR, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi fino al 31.5.2025, oltre agli accessori maturati da tale momento al soddisfo.
Licenziamento
4. Per quanto riguarda il licenziamento, invece, la domanda non può trovare accoglimento.
Come è noto, nel settore del lavoro domestico, ai fini di un legittimo licenziamento, non occorre che lo stesso sia sorretto da una giusta causa, non necessitando lo stesso di alcuna motivazione (si parla infatti di licenziamento ad nutum) e dovendo unicamente rispettare il termine del preavviso.
Ed infatti, oltre al rapporto che intercorre tra il singolo/famiglia datore di lavoro e il lavoratore domestico, anche per le comunità familiari (religiose e non), per espressa previsione di cui all'art. 4 della legge n. 108/1990, le disposizioni stringenti sui licenziamenti individuali non trovano applicazione al lavoro domestico: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, le disposizioni degli artt. 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla L. 2 aprile 1958, n. 339 8lavoro domestico). La disciplina di cui all'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto ...".
Allo stesso modo non trova applicazione la disciplina di cui al D.lgs n. 23 del 2015, in quanto applicabile ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.
Non si ritengono, ad ogni modo, sussistenti i presupposti per l'asserita natura ritorsiva del licenziamento, non essendo all'uopo sufficiente la eventuale mancata dimostrazione del motivo addotto a sostegno del recesso, atteso che, come sopra esposto, nel rapporto di lavoro domestico, non è necessaria la motivazione per il licenziamento, essendo solo necessario che sia garantito il periodo di preavviso (nel caso di specie non contestato).
Dalle risultanze della prova testimoniale, peraltro, è emerso, anche se in maniera latente, che uno dei motivi della cessazione del rapporto è stato determinato dalla problematica della ricorrente con il proprio ex marito, il che rende anche verosimile la doglianza esposta da
[...]
circa la protrazione dello stato di convivenza che, invece, doveva essere Controparte_1
solo momentanea.
Ad ogni modo, come sopra esposto, nel rapporto di lavoro domestico è consentito il recesso ad nutum, non essendo necessaria la motivazione a sostegno della decisione di
13 risoluzione del rapporto, né risulta dimostrata nel caso di specie la natura ritorsiva, con la conseguenza che la domanda sul punto non può essere accolta.
5. L'accoglimento parziale della domanda giustifica una compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico della parte soccombente come da Controparte_2
dispositivo (scaglione 5.200/26.000).
Nei confronti di invece, le spese di lite vanno compensate Controparte_1
integralmente anche in ragione della mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, che ha reso evidentemente più complesso per la ricorrente individuare il soggetto legittimato passivo.
Quanto alle spese di CTU si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico solidale della parte ricorrente e di considerato che la necessità del calcolo è stata Controparte_2 anche la conseguenza dello scollamento tra l'importo della domanda e quanto riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 908/2022 così provvede:
• in accoglimento parziale della domanda, accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico dal 01.06.2018 al 06.10.2021, tra la ricorrente e
[...]
condanna a corrispondere alla parte ricorrente Controparte_2 Controparte_2 la complessiva somma lorda € 24.300,81 a titolo di differenze retributive e da TFR, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi fino al 31.5.2025, oltre agli accessori maturati da tale momento al soddisfo;
• rigetta la domanda di impugnativa di licenziamento;
• dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
• compensa le spese di lite tra la ricorrente e;
Controparte_1
• previa compensazione di un terzo, condanna a rimborsare le Controparte_2 spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 3.592,00 (già al netto della compensazione), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
• pone le spese di CTU a carico definitivo della ricorrente e di in Controparte_2 solido, nell'importo già liquidato con separato decreto.
Teramo, 4.6.2025.
Il Giudice
Dott.ssa EL Matalucci
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa EL Matalucci, in seguito all'udienza del 04.06.2020, svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.04.1982, residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. D'Ambrosio Daniele del Foro di
Teramo (C.F. ed CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliata, per il presente giudizio, presso il suo Studio in Martinsicuro (TE), alla Via Lazio 1, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._3
data 01.10.1965 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Alteo Liberati del foro di Ascoli Piceno, (c.f. CodiceFiscale_4
, con studio in Monteprandone (AP), località Centobuchi, in L.go Email_2
XXIV Maggio n. 13, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché contro
, (c.f.: ), nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._5
Benedetto del Tronto (AP), residente a [...]
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare che la ricorrente in virtù dell'attività lavorativa subordinata espletata alle dipendenze della SI.ra e/o della SI.ra Controparte_2 P_
in persona dell' per l'intero periodo di lavoro dal 01.06.2018 al
[...] CP_3 06.10.2021 ha maturato un credito complessivo pari a € 76.012,07, oltre interessi e rivalutazione monetarie e contributi INPS di € 9.815,58, per tutte le causali descritte in narrativa;
2) per l'effetto, condannare, in solido tra loro, la SI.ra e/o la SI.ra Controparte_2 [...] Cont
in persona dell' p.t., per quanto di rispettiva competenza, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 76.012,07, ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, eventualmente anche a seguito di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con contestuale condanna alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva per l'intero periodo di lavoro, ammontante per contributi ad € 9.815,58 ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia. CP_4
3) Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente per tutte le ragioni descritte in narrativa e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, la SI.ra
[...] Cont
e/o della SI.ra in persona dell' p.t., per Controparte_2 Controparte_1 quanto di rispettiva competenza, alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento a titolo risarcitorio di tutte le retribuzioni che avrebbe percepito dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione nel posto di lavoro, o nella misura che risulterà di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Parte resistente:
“1. in via principale, preliminare e pregiudiziale, in rito e nel merito, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della SI.ra nel presente giudizio, Controparte_1 rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
2. in via subordinata, nel merito, rigettare la domanda di parte ricorrente perchè infondata in fatto ed in diritto;
3. in ogni caso, condannare la ricorrente per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.;
4. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 24.05.2022, Parte_1
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del
[...]
Lavoro, e , rivendicando un Controparte_1 Controparte_2 credito complessivo pari a € 76.012,07 a titolo di differenze retributive oltre € 9.815,58 per contributi , importi maturati dal 01.06.2018 al 06.10.2021 in virtù del rapporto di lavoro, CP_4
mai regolarizzato, svolto alle dipendenze delle predette.
Impugnava, altresì il licenziamento intimatole in data 07.10.2021 in quanto nullo poiché fondato su ragioni ritorsive e comunque illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto.
A fondamento della domanda, sotto il profilo fattuale assumeva:
2 - di aver svolto, su espresso incarico della SI.ra attività Parte_2
di badante/assistente a persone non autosufficienti, ricevendo dalla stessa precise istruzioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa pur in assenza di formalizzazione del rapporto, nei seguenti periodi: dal 01.06.2018 al 29.02.2020, 7 giorni su 7 dalle ore 22.00 alle ore 11.30 in favore della di lei madre, SI.ra e della sorella SI.ra Parte_3 P_
presso la loro abitazione sita in Martinsicuro (TE) alla Via
[...]
Dante Alighieri;
dal 01.03.2020 al 25.11.2020, a favore esclusivo della
SI.ra , 7 giorni su 7 dalle ore 22.00 alle ore 11.30; Controparte_1
dal 26.11.2020 al 06.10.2021, a favore esclusivo della SI.ra P_
7 giorni su 7, 24 ore al giorno, vivendo presso l'abitazione
[...] dell'assistita;
- di aver percepito mensilmente da la somma di € Controparte_2
950,00, versata mediante il sistema di pagamento RIA (Ria Payment
Institution, EP, S.A.U);
- che l'Amministratore di sostegno della SI.ra Controparte_1
l'Avv. Alteo Liberati, nominato nell'agosto del 2021, era a conoscenza dell'attività svolta “in nero”, in quanto alla stessa, tempo prima, aveva impartito disposizioni per la gestione della posta o per i pagamenti delle utenze, ma riteneva che l'eventuale regolarizzazione del rapporto fosse una scelta della SI.ra Parte_4
- che dopo aver richiesto alle SI.re e la Parte_4 P_
regolarizzazione del rapporto di lavoro, nonché il pagamento di tutte le differenze retributive, contributive, straordinari e TFR non versati, oltre accessori di legge con raccomandata a.r. del 29.09.2021, in data 06.10.2021, la SI.ra le comunicava con messaggio WhatsApp Controparte_2
l'interruzione del rapporto di lavoro, domandando la restituzione delle chiavi e motivando la scelta dal mancato rinnovo del contratto di affitto da parte del proprietario di casa;
- che in data 07.10.2021, all'atto della riconsegna delle chiavi, alla presenza della e del suo procuratore, di e CP_5 Controparte_2
dell'amministratore di sostegno avv. Liberati, veniva redatto apposito verbale dando, altresì, atto della cessazione dell'attività lavorativa;
3 - che il licenziamento intimato veniva impugnato stragiudizialmente con raccomandata a/r del 25.11.2021 inviata a e in data Controparte_2
28.11.2021 all'Avv. Alteo Liberati, quale amministratore di sostegno della
SI.ra nonché alla stessa personalmente e alla Controparte_1
SI.ra , attraverso la quale si offriva la propria Parte_5
prestazione lavorativa, senza ricevere alcun positivo riscontro;
- che la SI.ra risultava ancora residente presso lo Controparte_1
stesso immobile sito in Martinsicuro alla Via Dante Alighieri n. 8.
Alla luce di tali premesse fattuali, in punto di diritto, rappresentava la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 01.06.2018 al 06.10.2021, richiedendo tutte le differenze retributive, contributive, straordinari e TFR non versati oltre accessori di legge, giusto conteggio elaborato dal consulente del lavoro (doc. Persona_1
12 fasc.ric).
Assumeva, inoltre la ritorsività del licenziamento intimato, quale ingiusta reazione della datrice di lavoro alla legittima richiesta di regolarizzazione del rapporto di lavoro, con conseguente nullità dello stesso ed applicabilità della tutela reintegratoria prevista dall'art. 2
Dlgs n. 23/2015.
In ogni caso rilevava l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per l'insussistenza del motivo addotto dalla datrice di lavoro, in quanto la SI.ra Controparte_1 risultava ancora residente presso l'abitazione di Martinsicuro, con conseguente riconoscimento di una indennità risarcitoria da stabilirsi sulla base dei criteri sanciti dall'art. 18 Legge 300/70, ovvero fino a 12 mensilità, oppure, in subordine, sulla base dei criteri di cui all'art.8 Legge 604/66, ovvero in una misura compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
1.2. Si costituiva in giudizio in data 02.07.2022 , Controparte_1
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa, in quanto mera beneficiaria delle prestazioni lavorative ex adverso dedotte e nel merito la legittimità del licenziamento intimato.
In particolare, ha rappresentato che, nel periodo tra il 2018 ed il 2021, P_
era stata lavata dalla SI.ra per sole tre/sei occasioni tanto che
[...] Persona_2
l'attuale badante l'aveva trovata gravata da ferite purulente e l'abitazione versava in uno stato di degrado e sporcizia al limite della incolumità della salute.
Aggiungeva che la ricorrente, dopo aver iniziato a vivere nell'appartamento di residenza della SI.ra dal 26.11.2020, senza autorizzazione, dopo la Controparte_1
4 separazione di fatto dal marito, aveva prolungato la sua permanenza insieme ai due figli minori, emettendo schiamazzi e grida a tutte le ore del giorno e della notte, tanto da far temere che il locatore dell'appartamento, SI. , non rinnovasse il contratto di Parte_6
locazione.
Sul trattamento economico, ha specificato come la dall'inizio fino al 2020, CP_5 godeva della disponibilità di € 2.000,00 al mese, frutto delle pensioni delle SI.re
[...]
e , oltre ad € 1.000,00 quale contributo Controparte_1 Parte_5 offerto dalla SI.ra , a fronte di € 400,00 mensili per il canone di Controparte_2
locazione dell'appartamento oltre il pagamento delle utenze.
Ha sottolineato come dalla fine del 2020 al termine del rapporto di lavoro, la ricorrente percepiva comunque la somma di € 1.000,00 oltre le ricariche della propria postpay n.
5333171121275172 da parte dell'amministratore di sostegno per le sole necessità alimentari della SI.ra , Controparte_1
1.3. All'udienza del 07.12.2022, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di rinviando la causa all'udienza del Controparte_2
18.01.2023, attesa la necessità di regolarizzare la procura di in Controparte_1
quanto il difensore, nonchè amministratore di sostegno, risultava privo della necessaria autorizzazione del Giudice tutelare per la rappresentanza in giudizio.
Così radicatosi il contraddittorio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.01.2023 il Giudice, ritenuto che la resistente si era costituita in Controparte_1
giudizio in data 02/07/2022, a fronte della notifica del ricorso, avvenuta regolarmente in data
8.6.2022 (nel rispetto del termine a difesa rispetto all'udienza del 12.7.2022) ma avrebbe dovuto provvedervi in data 1/7/2022, dichiarava la tardività della costituzione di P_
, con ogni conseguenza di legge.
[...]
La causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale, escussione testimoniale e all'esito della espletata CTU contabile è stata rinviata all'udienza del 04.06.2025 per discussione, con termine per note fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
5 2. La rivendicazione formulata dalla parte ricorrente nel presente giudizio si fonda su due diversi fatti costitutivi.
Da un lato la ricorrente sostiene di aver svolto attività di assistenza a favore di persona non autosufficiente, in forza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare, rivendicando il pagamento delle differenze retributive. Dall'altro lato, sostiene di essere stata licenziata illegittimamente, ed in particolare per motivo ritorsivo, o in subordine in difetto del motivo addotto, rivendicando la reintegrazione sul posto di lavoro e la conseguente tutela indennitaria, o in subordine la sola tutela indennitaria.
Uno degli aspetti che ha, altresì, rappresentato oggetto di contesta tra le parti costituite è la legittimazione passiva delle pretese vantate dalla ricorrente, in quanto formulate nei confronti sia dell'assistita non autosufficiente (costituita per il tramite dell'amministratore di sostegno), sia nei confronti della sorella della medesima, rimasta di converso contumace.
Stante la pluralità delle domande, le stesse saranno trattate separatamente, con la precisazione che la individuazione della legittimazione passiva della pretesa vantata sarà necessariamente esaminata contestualmente all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Rapporto di lavoro subordinato
3. La ricorrente sostiene che dal 01.06.2018 al 06.10.2021, su espresso incarico di
[...]
(residente in [...]), prestava completamente “in nero” l'attività di Controparte_2
badante/assistente a persone non autosufficienti, ovvero in favore della madre e della sorella di tali SI.ra (C.F. Controparte_2 Parte_5
- nata a [...] il [...]) e SI.ra C.F._6 Controparte_1
(C.F. nata a [...] il [...]) presso la loro
[...] CodiceFiscale_3
abitazione sita in Martinsicuro (TE) alla Via Dante Alighieri 8.
Più in particolare, ritiene di aver prestato attività lavorativa di assistenza a persona non autosufficiente:
- dal 01.06.2018 al 29.02.2020, a favore della SI.ra e Parte_5
della SI.ra , 7 giorni su 7 dalle ore 22.00 alle ore 11.30; Controparte_1
- dal 01.03.2020 al 25.11.2020, a favore esclusivo della SI.ra - Controparte_1
in quanto la SI.ra veniva collocata presso una struttura Parte_3
ospedaliera - 7 giorni su 7 dalle ore 22.00 alle ore 11.30;
- dal 26.11.2020 al 06.10.2021, a favore esclusivo della SI.ra , Controparte_1
in maniera continuativa, ovvero 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, posto che la lavoratrice
6 viveva presso l'abitazione della SI.ra sita in Martinsicuro Controparte_1
(TE) alla Via Dante Alighieri 8.
La parte resistente, , non ha contestato la sussistenza del rapporto Controparte_1
di lavoro, e dunque, lo svolgimento della prestazione lavorativa, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, e deducendo le ragioni che hanno poi condotto alla cessazione del rapporto di lavoro, imputabili, a suo dire, alla negligenza della ricorrente nello svolgimento della sua prestazione lavorativa ed al fatto che permanesse nella sua abitazione, nonostante la convivenza fosse stata concessa solo per un periodo limitato.
La resistente, come sopra espresso, invece, non si costituiva in Controparte_2
giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, in punto di diritto è noto che, ai sensi dell'art.2697 Cod.Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod.Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod.Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Trasponendo tali principi al caso di specie, risulta sufficientemente dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro domestico per il periodo oggetto di causa, ed in particolare, dal 01.06.2018 al 06.10.2021, e ciò sia sulla base delle deduzioni processuali, e sia in forza delle risultanze della prova testimoniale.
Più in particolare, il fatto che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa dal 01.06.2018 al 06.10.2021, in favore della madre e della sorella della SI.ra tali Controparte_2
SI.ra e SI.ra presso la loro Parte_5 Controparte_1
7 abitazione sita in Martinsicuro (TE) alla Via Dante Alighieri 8, non è stato oggetto di contestazione neppure da parte di la cui difesa si è incentrata Controparte_1
prevalentemente sul proprio difetto di legittimazione passiva e sulle asserite inadempienze e carenze poste in essere dalla ricorrente nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Allo stesso modo, non è oggetto di contestazione la natura delle mansioni svolte, la collocazione oraria notturna della prestazione lavorativa, ed anche il fatto che le assistite non fossero autosufficienti, tanto è vero che l'allegazione di di essere Controparte_1
affetta da cerebropatia spastica in oligofrenia di grado medio da paralisi cerebrale infantile, con deficit motorio, non è stata confutata.
Anche le risultanze della prova testimoniale hanno confermato la sussistenza del rapporto di lavoro domestico, fornendo, altresì, idonea e sufficiente dimostrazione della titolarità passiva del rapporto negoziale in capo a , la quale, nonostante fosse Controparte_2
residente in altro paese, dava indicazioni e disposizioni alla ricorrente sulle mansioni da svolgere, sugli orari, occupandosi anche del compenso mensile e della determinazione finale di cessazione del rapporto.
Al riguardo si richiamano le seguenti dichiarazioni testimoniali:
- ST , cugina della ricorrente: “So che al ricorrente lavorava per Testimone_1
, perché ogni tanto la accompagnavo io a lavoro, la via non la Controparte_1
ricordo bene la via. Sono andata parecchie volte ad accompagnarla la sera, per andare a fare la notte. La ricorrente non è automunita. Dal 2022 ha iniziato a convivere nella casa perché ne aveva bisogno. P_ Controparte_1
viveva da sola, non sempre poteva stare da sola, perché è caduta diverse volte, dal
2022 la ricorrente ha iniziato a vivere lì ma per poco tempo, Non ricordo bene le date, ricordo che dopo che ha litigato con il marito, , e si è separata da Persona_3
lui, nel novembre 2021, nel giorno della lotta alla violenza sulle donne, siccome il marito l'aveva picchiata, è venuta a casa mia, è stata un mese e mezzo da me, per poi andare a vivere da . Non aveva altra abitazione la ricorrente e poi P_ P_
in questo modo non stava da sola. sapeva della situazione della
[...] P_
ricorrente e ad entrambe andava bene che la ricorrente vivesse da lei. So che la ricorrente è andata a vivere a casa di perché io stesso ho accompagnato la P_
ricorrente nel vecchio appartamento, per riprendere tutte le sue cose e portarla e casa di .” P_
Ho preso delle volte il caffè a casa di e le ho ascoltate parlare di questo P_ accordo, propose allora alla ricorrente di rimanere a casa sua. “…..Si è vero, so P_
8 che ha lavorato lì, sia a favore della madre che a favore di , era P_ P_ disabile, non era autonoma, stava in carrozzina, mentre la madre non lo so, so che l'aiutava
a cucinare, non so dire bene su cosa dovesse fare per la madre. Io sono arrivata a
Martinsicuro nel settembre 2019, e quando sono arrivata lei già lavorava lì per entrambe e lo so perché l''accompagnavo ogni tanto. LA ricorrente mi ha riferito di aver iniziato a lavorare nel 2018. Vi ha lavorato fino al 2022, quando hanno fatto uscire di casa la ricorrente, mia cugina insisteva nel voler essere regolarizzata, però la SInora non voleva, quindi CP_2
sono nate discussioni che hanno poi portato alla sua estromissione dalla casa. La decisione è stata di , era lei che decideva tutto su , e sulla madre. è la sorella CP_2 P_ CP_2 di . Nel 2022 la ricorrente è andata via, non ricordo bene le date.”… Sull'orario P_ di lavoro la teste ha riferito: “La ricorrente andava la notte, oltre a cucinare a pranzo, lei andava alle 11.30 fino alle 15.00, e poi andava anche la sera a cucinare, però si alternavano lei ed il marito, all'epoca, quando ancora vivevano insieme. So che lavorava tutti i giorni, senza contratto di assunzione. La sera non ricordo l'orario perché a volte andava al ricorrente, a volte il marito. Quando ha iniziato a convivere con , stava sempre a P_ casa, ogni tanto usciva un'oretta.” Invece sul compenso ha riferito: “Si è vero, CP_2
pagava la ricorrente sulla poste pay, non so quanto versava, ma so che a volte si rivolgeva all'avv.to LIBERATI ma non so per cosa”.;
- ST , assistente sociale presso l'Ufficio Servizi sociali Testimone_2
del Comune di Martinsicuro, che ha seguito le vicende familiari della ricorrente a seguito della separazione dal marito: “Conosco la ricorrente, l'ho seguita dopo una segnalazione di presa in carico da parte dei carabinieri, per maltrattamenti in famiglia. Credo che la segnalazione sia del 2020. Dopo di che è stata investita la procura dei minorenni. Io ero solo a conoscenza del fatto che la ricorrente lavorasse come assistente famigliare con una persona disabile che aveva un amministratore di sostegno, se non erro l'amministratore doi sostegno è l'avvocato presente ed in tutte le iniziali relazioni risultava che entrambi i minori vivevano nel contesto famigliare della disabile. Questo quando ho avuto il caso.Prima di questo evento, ho conosciuto l'ex marito ci , , in quanto c'era stato un problema del trasporto Persona_4 Persona_3
scolastico, io e la dirigente avevamo convocato entrambi i genitori perché non venivano presi i bambini al rientro da scuola, ed in tale circostanza ci era stato riferito da entrambu che la ricorrente già lavorava presso la stessa disabile dove poi è andata
a vivere. Nell'abitazione della ricorrente poi c'è stato uno sfratto, questo in base a quanto riferitomi da entrambi i genitori, a seguito dello sfratto poi c'è stata le
9 denuncia di maltrattamenti e alla ricorrente le è stato permesso di sistemarsi a casa dell'assistita dove prestata attività lavorativa. Anche se io non lo ritenevo un luogo idoneo per i bambini, perché l'ex marito era a conoscenza della prestazione lavorativa della ricorrente. Da lì a poco è terminato anche il rapporto di lavoro, a dire della ricorrente anche a causa dell'intromissione dell'ex marito. Di fatto io chiedevo alla ricorrente il contratto di lavoro che non mi hai mai presentato, sapevo che il rapporto di lavoro era irregolare, non c'era un contratto e questo l'ho anche riferito al tribunale per i minorenni. Mi diceva la ricorrente che non era regolarizzato il rapporto di lavoro perché doveva attendere l'arrivo della sorella dell'invalida, se non ricordo male la sorella che viveva in Svizzera. Il rapporto di lavoro non è stato mai regolarizzato, so che riceveva un compenso, non ricordo la cifra.” Analogamente a quanto riferito dalla precedente deposizione testimoniale, anche la suddetta teste ha confermato che inizialmente la prestazione lavorativa veniva svolta dalla ricorrente alternandosi con il marito nelle ore notturne, oltre a confermare che la convivenza nella casa di era una conseguenza di una necessità ed eSIenza della Controparte_1 ricorrente e non dell'assistita: “Non conosco l'orario di lavoro, e so che da un momento in poi ha vissuto nella stessa abitazione dell'assistita. A me parlava sempre di come destinataria dell'assistenza, e se non ricordo male il rapporto di P_ lavoro era nato con la presenza del marito che si alternava con lei per l'orario notturno, ma i dettagli non li conosco. Nella fase delle problematiche del trasporto scolastico la ricorrente non viveva con l'assistita, abitavano nella casa dove poi sono stati sfrattati.”
Ebbene, alla luce di tali dichiarazioni testimoniali è possibile ritenere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico che ha avuto un'estensione temporale dal
01.06.2018 al 06.10.2021, svolto a favore di persona non autosufficiente.
Risulta, altresì, che dal 26.11.2020 al 6.10.2021 la ricorrente abbia iniziato a vivere nell'appartamento di residenza della SI.ra insieme ai due figli, in Controparte_1
ragione, però, di eSIenze legate alla situazione familiare della lavoratrice in merito alla separazione con il marito, piuttosto che da ragioni lavorative.
Quanto all'orario di lavoro ed all'impegno settimanale, è emerso dalle dichiarazioni della prova testimoniale che nel primo periodo, ovvero fino a quando la ricorrente ed il proprio coniuge non si separassero, la si alternava con il marito nel prestare assistenza a favore CP_5 sopratutto di (dall'1.3.2020 la SI.ra veniva Controparte_1 Parte_3
10 collocata presso una struttura ospedaliera), prevalentemente nelle ore notturne, indicativamente dalle 23.30 al mattino.
Sempre in ordine all'orario di lavoro, stante la non univocità delle dichiarazioni rese e considerato che nel primo periodo la ricorrente si alternava con il marito, è possibile ipotizzare un orario di lavoro a tempo pieno, come assistenza notturna;
lo stesso orario di lavoro deve essere considerato anche nel periodo di convivenza, atteso che la coabitazione è risultata sopravvenuta a seguito di eSIenze familiari della lavoratrice e non in ragione di un incremento nella prestazione lavorativa.
Nel periodo di interesse risulta, inoltre, che la ricorrente abbia ricevuto una somma mensile di € 950 nette, come risultante in parte anche dai documenti prodotti, da cui emergono forme di accredito (con causali di varia natura) provenienti da Controparte_2
La natura delle mansioni svolte, la necessità di rispettare un preciso orario di lavoro, la corresponsione di un compenso mensile e la sottoposizione alle direttive ed istruzioni di
[...]
dimostrano inequivocabilmente la natura subordinata del rapporto di Controparte_2
lavoro.
Quanto alla legittimazione passiva appare evidente che vi siano plurimi elementi per ritenere imputabile il rapporto di lavoro a e non certo a Controparte_2 P_
.
[...]
Tali elementi sono: le istruzioni e le disposizioni che impartiva alla Controparte_2 ricorrente, l'obbligazione economica di pagamento mensile che proveniva da CP_2
ma soprattutto la determinazione della cessazione del rapporto di lavoro, manifestata
[...]
per il tramite di un messaggio whatsapp trasmesso proprio da Controparte_2
A fronte di tali univoci circostanze non appare dirimente che a seguito della nomina di amministratore di sostegno a favore di quest'ultimo abbia Controparte_1
corrisposto delle somme alla ricorrente, in quanto le stesse appaiono evidentemente funzionali a garantire i beni di prima necessità all'assistita, in attesa di una diversa formale sistemazione.
In altri termini, l'amministratore di sostegno, una volta nominato, accertata la situazione fattuale esistente e non regolarizzata, non ha potuto che garantire l'assistenza minima necessaria alla disabile, nelle more delle necessarie determinazioni da assumere.
In ordine alla contrattazione collettiva applicabile, quanto meno in via parametrica ai fini della determinazione del giusto trattamento economico ex art.36 Cost, la sua individuazione non può che avvenire mediante l'identificazione della categoria professionale di appartenenza, ai fini dell'applicazione della corrispondente contrattazione collettiva (ex art. 2070 c.c.).
Nessun dubbio può pertanto sussistere in ordine alla applicabilità del contratto collettivo
11 nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico depositato in atti, sicchè il livello di inquadramento da prendere in considerazione ai fini della quantificazione delle differenze retributive è quello di badante/assistente a persone non autosufficienti, livello CS del Contratto collettivo Collaboratori familiari conviventi - Lavoro domestico.
In definitiva sintesi, deve ritenersi congruamente dimostrato che la ricorrente abbia prestato attività di lavoro domestico alle dipendenze di dal 01.06.2018 Controparte_2
al 06.10.2021, con orario di lavoro a tempo pieno (nel periodo notturno), occupandosi dell'assistenza di persona non autosufficiente, con conseguente diritto alle relative differenze retributive.
Al riguardo, il contegno processuale di che ha deciso di rimanere Controparte_2
contumace - oltre a rivelare una SInificativa indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
In ordine al quantum debeatur è stata espletata CTU contabile, nella persona del dott.
, il quale ha effettuato il calcolo delle differenze retributive a titolo Persona_5
di retribuzione ordinaria, 13° mensilità, festivo, distinguendo due periodi di lavoro:
Il primo dal 01/06/2018 al 25/11/2020 con orario di lavoro a tempo pieno concentrato nella fascia notturna, dal lunedì al sabato è stato quantificato un credito complessivo di €
12.944,41 lorde di cui € 9560,08 a titolo di differenze retributive ed € 3.384,33 a titolo di
TFR, comprensivo di interessi e rivalutazione maturati fino al 31.5.2025 (data di liquidazione indicata);
Il secondo dal 26/11/2020 al 06/10/2021 con orario di lavoro a tempo pieno concentrato nella fascia notturna, dal lunedì alla domenica è stato quantificato un credito complessivo di €
11.356,40 lorde di cui € 10.024,99 a titolo di differenze retributive ed € 1.331,41 a titolo di
TFR, comprensivo di interessi e rivalutazione maturati fino al 31.5.2025 (data di liquidazione indicata).
Orbene, si ritiene di dover condividere a pieno il conteggio elaborato dal CTU, in quanto elaborato in maniera chiara, corretta, corrispondente ai quesiti posti e privo di vizi logici o di calcolo.
12 In definiva sintesi, in accoglimento della domanda, accertato il rapporto di lavoro domestico dal 01.06.2018 al 06.10.2021 alle dipendenze di quest'ultima Controparte_2 va condannata a corrispondere alla parte ricorrente la complessiva somma lorda di €
24.300,81 a titolo di differenze retributive e da TFR, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi fino al 31.5.2025, oltre agli accessori maturati da tale momento al soddisfo.
Licenziamento
4. Per quanto riguarda il licenziamento, invece, la domanda non può trovare accoglimento.
Come è noto, nel settore del lavoro domestico, ai fini di un legittimo licenziamento, non occorre che lo stesso sia sorretto da una giusta causa, non necessitando lo stesso di alcuna motivazione (si parla infatti di licenziamento ad nutum) e dovendo unicamente rispettare il termine del preavviso.
Ed infatti, oltre al rapporto che intercorre tra il singolo/famiglia datore di lavoro e il lavoratore domestico, anche per le comunità familiari (religiose e non), per espressa previsione di cui all'art. 4 della legge n. 108/1990, le disposizioni stringenti sui licenziamenti individuali non trovano applicazione al lavoro domestico: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, le disposizioni degli artt. 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla L. 2 aprile 1958, n. 339 8lavoro domestico). La disciplina di cui all'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto ...".
Allo stesso modo non trova applicazione la disciplina di cui al D.lgs n. 23 del 2015, in quanto applicabile ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.
Non si ritengono, ad ogni modo, sussistenti i presupposti per l'asserita natura ritorsiva del licenziamento, non essendo all'uopo sufficiente la eventuale mancata dimostrazione del motivo addotto a sostegno del recesso, atteso che, come sopra esposto, nel rapporto di lavoro domestico, non è necessaria la motivazione per il licenziamento, essendo solo necessario che sia garantito il periodo di preavviso (nel caso di specie non contestato).
Dalle risultanze della prova testimoniale, peraltro, è emerso, anche se in maniera latente, che uno dei motivi della cessazione del rapporto è stato determinato dalla problematica della ricorrente con il proprio ex marito, il che rende anche verosimile la doglianza esposta da
[...]
circa la protrazione dello stato di convivenza che, invece, doveva essere Controparte_1
solo momentanea.
Ad ogni modo, come sopra esposto, nel rapporto di lavoro domestico è consentito il recesso ad nutum, non essendo necessaria la motivazione a sostegno della decisione di
13 risoluzione del rapporto, né risulta dimostrata nel caso di specie la natura ritorsiva, con la conseguenza che la domanda sul punto non può essere accolta.
5. L'accoglimento parziale della domanda giustifica una compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico della parte soccombente come da Controparte_2
dispositivo (scaglione 5.200/26.000).
Nei confronti di invece, le spese di lite vanno compensate Controparte_1
integralmente anche in ragione della mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, che ha reso evidentemente più complesso per la ricorrente individuare il soggetto legittimato passivo.
Quanto alle spese di CTU si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico solidale della parte ricorrente e di considerato che la necessità del calcolo è stata Controparte_2 anche la conseguenza dello scollamento tra l'importo della domanda e quanto riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 908/2022 così provvede:
• in accoglimento parziale della domanda, accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico dal 01.06.2018 al 06.10.2021, tra la ricorrente e
[...]
condanna a corrispondere alla parte ricorrente Controparte_2 Controparte_2 la complessiva somma lorda € 24.300,81 a titolo di differenze retributive e da TFR, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi fino al 31.5.2025, oltre agli accessori maturati da tale momento al soddisfo;
• rigetta la domanda di impugnativa di licenziamento;
• dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
• compensa le spese di lite tra la ricorrente e;
Controparte_1
• previa compensazione di un terzo, condanna a rimborsare le Controparte_2 spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 3.592,00 (già al netto della compensazione), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
• pone le spese di CTU a carico definitivo della ricorrente e di in Controparte_2 solido, nell'importo già liquidato con separato decreto.
Teramo, 4.6.2025.
Il Giudice
Dott.ssa EL Matalucci
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