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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°692/2021 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 26/10/2023 tra:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rapp. e dif. dagli avv.ti LEZZI VITO e QUARANTA GIANFRANCO;
attore contro
(c.f. ) in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. DANESI DE LUCA ROBERTO e FRANCESCO M. DANESI DE LUCA;
convenuto
Oggetto: risarcimento danni ex artt.2051 e 2043 c.c..
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 26.10.2023;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
La ha evocato in giudizio il Comune di Latiano (BR) al fine di vedersi riconoscere Parte_2 il ristoro dei danni non patrimoniali quantificati in €.157.481,00 e patiti a causa della rovinosa caduta di cui rimaneva vittima in data 27.03.2017 alle ore 8,30 circa nell'abitato di e CP_1
segnatamente in via Francesco De Virgilis n.42, a causa della disconnessione – sollevamento della pavimentazione non segnalata e celata dalla presenza di carta, fogliame e da altri detriti stradali.
L'odierno attore lamentava che, a seguito della rovinosa caduta, aveva subito gravissime lesioni personali e, in particolare, la “frattura scomposta del femore sinistro trans troncanterica con distacco del piccolo troncantere” per le quali in data 29.03.2017 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato” presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale “Perrino” di Brindisi.
Secondo l'attore sussisterebbe la responsabilità nella causazione del sinistro da parte dell'
[...]
convenuto sia ex art. 2051 c.c. , quale proprietario e dunque custode della strada pubblica, e CP_2
come tale preposto alla sua corretta manutenzione ed approntare le opportune cautele al fine di evitare situazioni di pericolo, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. “atteso che il , in Controparte_1
grave violazione delle regole di comune prudenza e diligenza, non ha provveduto alla eliminazione
o comunque alla regolamentare segnalazione della buca presente sulla Via Francesco De Virgilis all'altezza del n. civico 42, mantenendo in essere l'insidiosa situazione di pericolo occulto”.
Ritualmente costituitosi, il chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto, eccependo in particolare la mancata prova del fatto e comunque la natura di caso fortuito della condotta imprudente del danneggiato in quanto da sola idonea a determinare l'evento e tenuto conto delle condizioni di ottima visibilità sul luogo del fatto risultanti anche dalle fotografie prodotte dallo stesso attore.
Il convenuto, contestava inoltre il quantum risarcitorio preteso e chiedeva il rigetto della CP_1
domanda, e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
La causa e stata istruita attraverso prove orali.
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
L'azione proposta va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. avendo l'attrice invocato la responsabilità del in quanto proprietario e custode della strada teatro del Controparte_1
sinistro, come tale tenuto alla relativa manutenzione (cfr. Cass. civ. n. 19610/2021; Cass. civ. n.
22163/2019; Cass. civ. n. 7005/2019).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'omissione del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente, il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. civile n.
20943/2009; Cass. civ. n.5741/09).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio, incombendo sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso;
diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva che valga ad elidere il nesso causale e, cioè, un fattore esterno che può essere costituito da un fatto naturale o anche da un fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, che presenti i caratteri del caso fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass. civ. n. 28811/2008).
Sempre in punto di diritto, il giudicante condivide, infatti, il più recente orientamento espresso dalla
Corte di legittimità (ex plurimis Cassazione civile sez. III 09 giugno 2016 n. 11802) che configura la responsabilità ex art. 2051 c.c. da parte degli enti proprietari e/o gestori delle cose che, come le strade pubbliche, siano destinate all'uso pubblico ed indiscriminato di una non predeterminata generalità di utenti.
Non di meno, pur tenendo conto della particolare struttura del sistema di responsabilità derivante dall'applicazione dell'art. 2051 c.c. e del conseguente regime probatorio, non può ritenersi privo di rilievo il comportamento del danneggiato ( “ il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità ” (così, da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 456 del 2021).
In particolare la S.C. in ordine al giudizio di pericolosità della cosa inerte (la buca nel manto stradale, ad esempio) afferma che è necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando “determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante”.
Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass.,
4 novembre 2003, n. 16527, in motivazione).
Ancor più di recente la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito i principi innanzi riportati, affermando che “la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza;
potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1” (in termini, Cass. civ., 28 luglio 2015, n. 15859); “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(Cassazione civile sez. VI 30 marzo 2015 n. 6425).
Alla luce dei principi innanzi richiamati, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dei come delle altre P.A. - verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade è tuttavia CP_3
altrettanto vero che vi un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, di talché la mancata diligenza del danneggiato, fa sì che venga esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza costituendo la condotta gravemente non diligente dell'utente della strada, un evento imprevedibile per l'Ente proprietario suscettibile di costituire caso fortuito e dunque di escluderne la responsabilità ex art. 2051 c.c. quale custode.
Venendo al caso in esame si rileva che l'evento – sul cui effettivo accadimento non vi è ragione di dubitare anche alla luce delle assunte prove orali – si è verificato in un contesto in cui, da quanto riportato dalla difesa dell'odierno attore e rilevabile dalla documentazione fotografica in atti, le disconnessioni che interessavano il manto stradale erano diffuse e ben visibili.
E' pur vero che i testi escussi hanno peraltro affermato che la particolare disconnessione dove è inciampato l'attore non sarebbe stata visibile al momento del sinistro a causa della presenza di giornali ed altre carte, tuttavia il giudicante non ritiene dirimente la predetta circostanza al fine di escludere la sussistenza del caso fortuito, in considerazione sia della condotta tenuta dello stesso danneggiato sia nella peculiare situazione che caratterizzava lo stato dei luoghi.
Quanto al primo aspetto, il giudicante ritiene, infatti, la condotta del danneggiato gravemente imprudente ed avventata, sulla base di una serie di circostanze e, segnatamente: il fatto che lo stesso, abitando sulla medesima via teatro del sinistro ed a pochi metri dal punto in cui avveniva la rovinosa caduta (come risulta dalla piantina stradale in atti depositata con memoria da parte attrice il 20.9.2021), è altamente improbabile che non fosse al corrente della presenza di profonde disconnessioni stradali;
l'evento si è peraltro verificato in una situazione di luminosità naturale ideale (h.8:30 di fine marzo) il che porta ad escludere che la buca potesse essere nelle condizioni date, celata alla vista dell'attore; l'età avanzata dell'attore (di anni 79 al momento del sinistro), avrebbe comunque dovuto consigliare una particolare circospezione nel percorrere una strada che si conosceva presentare disconnessioni ed a fortiori avrebbe dovuto consigliare di non calpestare carte e fogli di vario genere, che notoriamente costituiscono un pericolo, determinando un effetto di slittamento.
Quanto al secondo aspetto e, cioè, ipotizzando che effettivamente l'ampia e profonda buca per come rappresentata dai rilievi fotografici fosse al momento del sinistro effettivamente e del tutto ricoperta da carte e fogli di giornale, tanto da impedirne la percettibilità del pericolo da essa rappresentato e dunque tanto da escludere la necessaria e doverosa prudenza che prevedibilmente ci si sarebbe attesi dall'utente della strada, in tal caso l'evento eccezionale idoneo ad interrompere il nesso di causalità sarebbe costituito proprio dallo stato dei luoghi, non essendo prevedibile per l'Ente proprietario, che una buca stradale possa addirittura essere ricoperta da rifiuti – la cui copiosa ed incontrollata presenza sulla sede stradale di un centro cittadino già di per sé dovrebbe essere un evento raro – in modo tale da occultarne la vista.
Nel caso di specie, pur dovendosi riconoscere in capo al , quale ente proprietario Controparte_1
della strada teatro del sinistro, la peculiare forma di responsabilità che grava sul custode, deve tuttavia ritenersi in concreto esclusa tale responsabilità per i danni subiti dalla odierna attrice, sussistendo il caso fortuito quale fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Per gli stessi motivi ed a fortiori, deve altresì escludersi la responsabilità del Ente Convenuto ex art. 2043 c.c. dedotta da parte attrice sia pur in subordine, non potendosi ritenere integrata l'ipotesi di insidia e costituendo, in ogni caso, la condotta del danneggiato.
Per tutte le considerazioni che precedono, la domanda attorea va rigettata.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, in considerazione della serialità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_3
confronti del in persona del sindaco pro tempore, disattesa ogni Controparte_4
contraria istanza, eccezione, e deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna LA COPPA al pagamento in favore del delle Pt_2 Controparte_1
spese processuali che si liquidano in €.7.052,00 per compensi, oltre 15,00% per rimb. forf.,
CAP e IVA se dovuti.
Così deciso in Brindisi in data 15/01/2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.