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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 61-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 61-1/2025 su ricorso depositato da (P.IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Puglianello (BN), via Torrione, P.IVA_1
loc. Cese, elettivamente domiciliata in Moiano (BN), via Roma, n. 12, presso lo studio dell'Avv.
Pasquale Moscato che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in San Felice a Cancello P.IVA_2
(CE), via XXI Giugno, n. 26; resistente contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.03.2025, la società istante, ha adito il Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere chiedendo dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società ai sensi dell'art. 49 CCII. Controparte_1
Con il ricorso depositato, la società istante ha dedotto di essere proprietaria di un immobile adibito ad opificio industriale sito in Puglianello (BN) e di aver concesso in locazione una porzione dello stesso con contratto ad uso commerciale stipulato il 22.03.2014 con in qualità di CP_2
titolare dell'omonima ditta individuale, alla quale è subentrata in data 1.05.2016 la
[...]
Controparte_1
In considerazione della morosità della società subentrante, la ricorrente ha promosso innanzi al
Tribunale di Benevento un giudizio di sfratto per morosità conclusosi con ordinanza di rilascio dell'1.07.2021 e con mutamento del rito, all'esito del quale il Tribunale con sentenza n. 950/2024 ha condannato la a corrispondere alla società odierna ricorrente la somma Controparte_1 di € 56.100,00, per canoni rimasti impagati oltre interessi legali con decorrenza dalla scadenza dei singoli canoni fino al soddisfo, oltre spese di lite.
Dunque, la ricorrente ha dedotto di aver notificato l'atto di precetto rimasto inevaso e di aver instaurato un giudizio di ATP per la quantificazione dei danni riscontrati nell'immobile locato, accertati dal nominato CTU in € 280.000,00.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza da parte della cancelleria effettuata tramite inserimento in area web ai sensi dell'art. 40 co 7 CCII, la è rimasta contumace. Controparte_1
Va preliminarmente rilevato che è stata correttamente individuata la competenza per territorio di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché, come risulta dagli atti (cfr. visura camerale acquisita presso la Camera di Commercio di Caserta), la società resistente ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in
San Felice a Cancello (CE) e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sussiste, altresì, la legittimazione ad agire da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 37 CCII che, al comma 2, contempla i soggetti creditori a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della Legge Fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del Codice della Crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo a sollecitare la dichiarazione di fallimento – rectius di liquidazione giudiziale – a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della Legge
Fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento,
l'art. 6 L.Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. Cass. Ord. n. 30827 del
28.11.2018).
Nella fattispecie in esame, sussiste certamente la legittimazione sostanziale della ricorrente fondata sulla scorta della sentenza n. 950/2024 emessa dal Tribunale di Benevento in data 14.05.2024.
Sul piano dimensionale ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 121 CCII, il quale dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
pag. 2 di 5 Da parte sua, l'art. 2 lett. d) individua i soggetti sottoponibili alla liquidazione giudiziale con esclusione delle imprese c.d. “minori”, ossia di quelle imprese che realizzino un attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori ad euro duecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e debiti non superiori ad euro cinquecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Orbene, rispetto alla sussistenza dei requisiti dimensionali ricorre una presunzione che spettava al debitore superare attraverso la produzione dei bilanci e delle scritture contabili del triennio antecedente il deposito del ricorso. In assenza della costituzione della società debitrice e in considerazione del fatto che dalla visura camerale risulta che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2022, tali requisiti devono ritenersi dimostrati.
Ciò è tanto più vero che la disposizione dell'art. 131 CCII va interpretata alla luce dell'intero impianto normativo che delinea l'istruttoria che caratterizza il procedimento unitario e, in particolare, l'istruttoria che il Tribunale deve effettuare in presenza di un ricorso per la liquidazione giudiziale.
Gli artt. 42 co 1, 367 commi 3 e 6 e 41 co 6 CCII, infatti, consentono al Tribunale di acquisire d'ufficio le informazioni presso le banche dati pubbliche, contemplando anche l'acquisizione di quelle informazioni rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'art. 2, co 1, lett. d) che, come già anticipato, devono ritenersi alla luce del mancato deposito dei bilanci relativi agli anni successivi al 2022 presso il Registro delle Imprese.
Ricorre altresì lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, co 1, lett. b) consistente nello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Come già affermato dalla giurisprudenza nella vigenza della vecchia Legge Fallimentare,
l'insolvenza consiste nella incapacità conclamata del debitore di far fronte agli impegni aziendali in maniera irreversibile che può essere dimostrata dal creditore mediante fatti esteriori sintomatici dell'incapacità dell'azienda di operare sul mercato con regolarità.
Nella fattispecie in esame, tali fatti sono rappresentati dal mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2022, dal debito contratto con la ricorrente, per l'importo complessivo di € 74.825,12, nonché dai debiti tributari e contributivi per complessivi € 119.168,35, dal fatto che la società ha subito la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile nel quale svolgeva l'attività commmerciale.
Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere esistente lo stato di insolvenza pag. 3 di 5 della società resistente – inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e, dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società.
Va pertanto dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Letto l'art. 49 CCII;
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico (P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in San Felice a Cancello (CE), via P.IVA_2
XXI Giugno, n. 26;
Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Elisabetta Bernardel;
Nomina curatrice l'Avv. Carla Pepe;
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Fissa l'udienza del 18.09.2025 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla iscrizione degli atti nel registro dei pag. 4 di 5 procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.05.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Marta Sodano
pag. 5 di 5
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 61-1/2025 su ricorso depositato da (P.IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Puglianello (BN), via Torrione, P.IVA_1
loc. Cese, elettivamente domiciliata in Moiano (BN), via Roma, n. 12, presso lo studio dell'Avv.
Pasquale Moscato che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in San Felice a Cancello P.IVA_2
(CE), via XXI Giugno, n. 26; resistente contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.03.2025, la società istante, ha adito il Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere chiedendo dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società ai sensi dell'art. 49 CCII. Controparte_1
Con il ricorso depositato, la società istante ha dedotto di essere proprietaria di un immobile adibito ad opificio industriale sito in Puglianello (BN) e di aver concesso in locazione una porzione dello stesso con contratto ad uso commerciale stipulato il 22.03.2014 con in qualità di CP_2
titolare dell'omonima ditta individuale, alla quale è subentrata in data 1.05.2016 la
[...]
Controparte_1
In considerazione della morosità della società subentrante, la ricorrente ha promosso innanzi al
Tribunale di Benevento un giudizio di sfratto per morosità conclusosi con ordinanza di rilascio dell'1.07.2021 e con mutamento del rito, all'esito del quale il Tribunale con sentenza n. 950/2024 ha condannato la a corrispondere alla società odierna ricorrente la somma Controparte_1 di € 56.100,00, per canoni rimasti impagati oltre interessi legali con decorrenza dalla scadenza dei singoli canoni fino al soddisfo, oltre spese di lite.
Dunque, la ricorrente ha dedotto di aver notificato l'atto di precetto rimasto inevaso e di aver instaurato un giudizio di ATP per la quantificazione dei danni riscontrati nell'immobile locato, accertati dal nominato CTU in € 280.000,00.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza da parte della cancelleria effettuata tramite inserimento in area web ai sensi dell'art. 40 co 7 CCII, la è rimasta contumace. Controparte_1
Va preliminarmente rilevato che è stata correttamente individuata la competenza per territorio di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché, come risulta dagli atti (cfr. visura camerale acquisita presso la Camera di Commercio di Caserta), la società resistente ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in
San Felice a Cancello (CE) e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sussiste, altresì, la legittimazione ad agire da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 37 CCII che, al comma 2, contempla i soggetti creditori a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della Legge Fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del Codice della Crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo a sollecitare la dichiarazione di fallimento – rectius di liquidazione giudiziale – a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della Legge
Fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento,
l'art. 6 L.Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. Cass. Ord. n. 30827 del
28.11.2018).
Nella fattispecie in esame, sussiste certamente la legittimazione sostanziale della ricorrente fondata sulla scorta della sentenza n. 950/2024 emessa dal Tribunale di Benevento in data 14.05.2024.
Sul piano dimensionale ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 121 CCII, il quale dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
pag. 2 di 5 Da parte sua, l'art. 2 lett. d) individua i soggetti sottoponibili alla liquidazione giudiziale con esclusione delle imprese c.d. “minori”, ossia di quelle imprese che realizzino un attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori ad euro duecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e debiti non superiori ad euro cinquecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Orbene, rispetto alla sussistenza dei requisiti dimensionali ricorre una presunzione che spettava al debitore superare attraverso la produzione dei bilanci e delle scritture contabili del triennio antecedente il deposito del ricorso. In assenza della costituzione della società debitrice e in considerazione del fatto che dalla visura camerale risulta che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2022, tali requisiti devono ritenersi dimostrati.
Ciò è tanto più vero che la disposizione dell'art. 131 CCII va interpretata alla luce dell'intero impianto normativo che delinea l'istruttoria che caratterizza il procedimento unitario e, in particolare, l'istruttoria che il Tribunale deve effettuare in presenza di un ricorso per la liquidazione giudiziale.
Gli artt. 42 co 1, 367 commi 3 e 6 e 41 co 6 CCII, infatti, consentono al Tribunale di acquisire d'ufficio le informazioni presso le banche dati pubbliche, contemplando anche l'acquisizione di quelle informazioni rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'art. 2, co 1, lett. d) che, come già anticipato, devono ritenersi alla luce del mancato deposito dei bilanci relativi agli anni successivi al 2022 presso il Registro delle Imprese.
Ricorre altresì lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, co 1, lett. b) consistente nello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Come già affermato dalla giurisprudenza nella vigenza della vecchia Legge Fallimentare,
l'insolvenza consiste nella incapacità conclamata del debitore di far fronte agli impegni aziendali in maniera irreversibile che può essere dimostrata dal creditore mediante fatti esteriori sintomatici dell'incapacità dell'azienda di operare sul mercato con regolarità.
Nella fattispecie in esame, tali fatti sono rappresentati dal mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2022, dal debito contratto con la ricorrente, per l'importo complessivo di € 74.825,12, nonché dai debiti tributari e contributivi per complessivi € 119.168,35, dal fatto che la società ha subito la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile nel quale svolgeva l'attività commmerciale.
Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere esistente lo stato di insolvenza pag. 3 di 5 della società resistente – inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e, dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società.
Va pertanto dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Letto l'art. 49 CCII;
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico (P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in San Felice a Cancello (CE), via P.IVA_2
XXI Giugno, n. 26;
Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Elisabetta Bernardel;
Nomina curatrice l'Avv. Carla Pepe;
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Fissa l'udienza del 18.09.2025 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla iscrizione degli atti nel registro dei pag. 4 di 5 procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.05.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Marta Sodano
pag. 5 di 5
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta