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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
635/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 635/2025 promossa da:
(cod. fisc. e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Anna AUTIZI presso il cui studio C.F._2 sono domiciliati, in Rieti Via Marchetti 13, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione
Conclusioni congiunte:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge
2) La dimora coniugale ubicata in GI TE – RI – Via Giuseppe Felici n. 39, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra , nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente;
Parte_1
3) il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Persona_1 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di Persona_1 visita quando vorrà , compatibilmente con le proprie eSIenze lavorative e soprattutto con le eSIenze del minore .
Il SI. lavora in località distanti da GI TE ( in questo periodo a Frosinone) e solitamente può vedere e Pt_2 prendere con sè il figlio in concomitanza con il proprio giorno libero dal lavoro;
per facilitare l'incontro e la permanenza del
1 padre con il minore , i genitori concordano che in occasione del giorno settimanale di visita al figlio, il padre possa anche pernottare presso l'abitazione sita in GI TE;
5) Il SI. verserà alla SI.ra , tramite accredito in c\c od altro mezzo equipollente, entro il Parte_2 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 600,00 ( seicento ) mensili , assegno che sarà aggiornato automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6) le spese straordinarie nell'interesse del figlio, sanitarie, scolastiche e ludiche sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% , previamente concordate tra i genitori e documentalmente provate , così come da Protocollo del Tribunale di Rieti,
7) i coniugi sono entrambi autonomi economicamente, pertanto non si dispone nessun assegno di mantenimento reciproco,
8) la SI.ra è proprietaria dell'autovettura Ford Tourneo targata FJ090RT, l'autovettura viene però utilizzata Pt_1 dal SI. il SI. è proprietario dell'autovettura Citroen targata DY707FR che viene, invece, utilizzata dalla Pt_2 Pt_2 SI.ra . Pt_1
I coniugi concordano di mantenere lo stato di utilizzo attuale e di effettuare i rispettivi passaggi di proprietà per i quali ognuno affronterà le spese relative ,
9) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti,
10) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., contenenti le condizioni economiche e reddituali, le parti premesso di avere matrimonio contratto in GI CA ( RI) , in data 4 ottobre 2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 3, Parte I, dell'anno 2008) hanno chiesto la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dall'unione coniugale è nato in [...] Persona_1
06\02\2011; la dimora coniugale è condotta in locazione;
la volge il lavoro di insegnante precaria Pt_1
e percepisce un reddito mensile di circa 1400,00 euro e svolge l'attività di cuoco e percepisce Parte_2 un reddito mensile di circa 2400,00 euro;
a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni , è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a presentare ricorso congiunto per la separazione.
All'udienza dell'8 maggio 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
2 Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e : Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio a GI TE
(RI) in data 4 ottobre 2008;
- recepisce l'accordo delle parti riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di GI CA
(RI) (atto n. 3, Parte I, anno 2008);
-dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 635/2025 promossa da:
(cod. fisc. e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Anna AUTIZI presso il cui studio C.F._2 sono domiciliati, in Rieti Via Marchetti 13, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione
Conclusioni congiunte:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge
2) La dimora coniugale ubicata in GI TE – RI – Via Giuseppe Felici n. 39, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra , nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente;
Parte_1
3) il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Persona_1 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di Persona_1 visita quando vorrà , compatibilmente con le proprie eSIenze lavorative e soprattutto con le eSIenze del minore .
Il SI. lavora in località distanti da GI TE ( in questo periodo a Frosinone) e solitamente può vedere e Pt_2 prendere con sè il figlio in concomitanza con il proprio giorno libero dal lavoro;
per facilitare l'incontro e la permanenza del
1 padre con il minore , i genitori concordano che in occasione del giorno settimanale di visita al figlio, il padre possa anche pernottare presso l'abitazione sita in GI TE;
5) Il SI. verserà alla SI.ra , tramite accredito in c\c od altro mezzo equipollente, entro il Parte_2 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 600,00 ( seicento ) mensili , assegno che sarà aggiornato automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6) le spese straordinarie nell'interesse del figlio, sanitarie, scolastiche e ludiche sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% , previamente concordate tra i genitori e documentalmente provate , così come da Protocollo del Tribunale di Rieti,
7) i coniugi sono entrambi autonomi economicamente, pertanto non si dispone nessun assegno di mantenimento reciproco,
8) la SI.ra è proprietaria dell'autovettura Ford Tourneo targata FJ090RT, l'autovettura viene però utilizzata Pt_1 dal SI. il SI. è proprietario dell'autovettura Citroen targata DY707FR che viene, invece, utilizzata dalla Pt_2 Pt_2 SI.ra . Pt_1
I coniugi concordano di mantenere lo stato di utilizzo attuale e di effettuare i rispettivi passaggi di proprietà per i quali ognuno affronterà le spese relative ,
9) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti,
10) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., contenenti le condizioni economiche e reddituali, le parti premesso di avere matrimonio contratto in GI CA ( RI) , in data 4 ottobre 2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 3, Parte I, dell'anno 2008) hanno chiesto la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dall'unione coniugale è nato in [...] Persona_1
06\02\2011; la dimora coniugale è condotta in locazione;
la volge il lavoro di insegnante precaria Pt_1
e percepisce un reddito mensile di circa 1400,00 euro e svolge l'attività di cuoco e percepisce Parte_2 un reddito mensile di circa 2400,00 euro;
a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni , è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a presentare ricorso congiunto per la separazione.
All'udienza dell'8 maggio 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
2 Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e : Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio a GI TE
(RI) in data 4 ottobre 2008;
- recepisce l'accordo delle parti riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di GI CA
(RI) (atto n. 3, Parte I, anno 2008);
-dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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