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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1570/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Concetta Cascino, rappresentante e difensore ricorrente
e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Biagio Maurizio La Venuta, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
5/5/2025 ed il 6/5/2025 per l'udienza del 7/5/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/2/2024, , premettendo di aver Parte_1
1 contratto matrimonio civile con in data 23/10/2008 a San IU TO Controparte_1
(PA), e che da tale unione sono nati i figli , il 19/4/2009, il 27/8/2011, e Per_1 Per_2
, il 14/2/2014, ha dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale Per_3 di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, definito con decreto di omologa del
18/4/2018, i coniugi non si sono più riconciliati ed ha chiesto: la pronuncia di divorzio;
la conferma degli accordi di separazione relativamente all'affidamento condiviso dei figli minori ed ai tempi di permanenza presso entrambi i genitori;
la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie pari ad € 100,00 mensili e la conferma del assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad € 400,00 mensili. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
contestando il ricorso quanto al resto e chiedendo di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli minori, nonché un assegno mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento personale per sé.
Sentite le parti all'udienza dell'11/6/2024 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 28/6/2024:
“dispone che le parti continuino a vivere separate alle condizioni previste dal decreto di omologa della separazione consensuale del 13-18 aprile 2018, con la seguente parziale modifica: pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente, entro il giorno 5, a Parte_1
, la somma complessiva di 585,00 euro, di cui 115,00 euro a titolo di Controparte_1 mantenimento della REDA e 470,00 euro a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli minori nato il [...], nato il [...] e nato il [...] (da Per_3 Per_2 Per_1 divedere equamente tra i figli), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat”.
Quindi, scaduto il termine del 7/5/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, entrambe le parti hanno chiesto la decisione alle condizioni di cui all'ordinanza del 28/6/2024.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorso più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 18/4/2018, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Deve, in conseguenza, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti.
Quanto al resto, preso atto della comune volontà delle parti in tal senso, deve confermarsi quanto disposto dal Giudice delegato con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 28/6/2024.
Infine, avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a San IU TO (PA) il 23/10/2008 da , nato a [...] l'[...], e da Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...];
b) conferma le condizioni previste dal decreto di omologa della separazione consensuale del 13-18 aprile 2018, con la seguente parziale modifica: pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente, entro il giorno 5, a Parte_1 Controparte_1
la somma complessiva di € 585,00, di cui € 115,00 a titolo di mantenimento della ed € CP_1
470,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli minori , e Per_3 Per_2
(da divedere equamente tra i figli), somma da rivalutarsi annualmente in base agli Per_1
indici Istat;
c) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 11, parte I, dell'anno 2008);
d) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 9 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1570/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Concetta Cascino, rappresentante e difensore ricorrente
e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Biagio Maurizio La Venuta, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
5/5/2025 ed il 6/5/2025 per l'udienza del 7/5/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/2/2024, , premettendo di aver Parte_1
1 contratto matrimonio civile con in data 23/10/2008 a San IU TO Controparte_1
(PA), e che da tale unione sono nati i figli , il 19/4/2009, il 27/8/2011, e Per_1 Per_2
, il 14/2/2014, ha dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale Per_3 di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, definito con decreto di omologa del
18/4/2018, i coniugi non si sono più riconciliati ed ha chiesto: la pronuncia di divorzio;
la conferma degli accordi di separazione relativamente all'affidamento condiviso dei figli minori ed ai tempi di permanenza presso entrambi i genitori;
la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie pari ad € 100,00 mensili e la conferma del assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad € 400,00 mensili. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
contestando il ricorso quanto al resto e chiedendo di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli minori, nonché un assegno mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento personale per sé.
Sentite le parti all'udienza dell'11/6/2024 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 28/6/2024:
“dispone che le parti continuino a vivere separate alle condizioni previste dal decreto di omologa della separazione consensuale del 13-18 aprile 2018, con la seguente parziale modifica: pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente, entro il giorno 5, a Parte_1
, la somma complessiva di 585,00 euro, di cui 115,00 euro a titolo di Controparte_1 mantenimento della REDA e 470,00 euro a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli minori nato il [...], nato il [...] e nato il [...] (da Per_3 Per_2 Per_1 divedere equamente tra i figli), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat”.
Quindi, scaduto il termine del 7/5/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, entrambe le parti hanno chiesto la decisione alle condizioni di cui all'ordinanza del 28/6/2024.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorso più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 18/4/2018, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Deve, in conseguenza, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti.
Quanto al resto, preso atto della comune volontà delle parti in tal senso, deve confermarsi quanto disposto dal Giudice delegato con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 28/6/2024.
Infine, avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a San IU TO (PA) il 23/10/2008 da , nato a [...] l'[...], e da Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...];
b) conferma le condizioni previste dal decreto di omologa della separazione consensuale del 13-18 aprile 2018, con la seguente parziale modifica: pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente, entro il giorno 5, a Parte_1 Controparte_1
la somma complessiva di € 585,00, di cui € 115,00 a titolo di mantenimento della ed € CP_1
470,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli minori , e Per_3 Per_2
(da divedere equamente tra i figli), somma da rivalutarsi annualmente in base agli Per_1
indici Istat;
c) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 11, parte I, dell'anno 2008);
d) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 9 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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