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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1293/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. BARBARO FRANCESCO del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Sori (GE) in data 11/05/2003;
• hanno avuto e entrambe minorenni. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse delle figlie, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Sori Parte_1 Parte_2
(GE) l'11/05/2003, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno
2003, parte 2, serie A, atto n. 5), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. Si dànno autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio per sé e per le figlie minori;
2) Le figlie minori e saranno affidate in modo condiviso ai genitori che si Per_1 Per_2
impegnano a concordare tra di loro tutte le decisioni più importanti relativamente alla loro educazione, istruzione, salute, tenendo conto delle sue capacità ed inclinazione. Le decisioni afferenti la gestione ordinaria delle figlie minori saranno di competenza del genitore con cui le stesse si trovano;
2 3) La collocazione principale delle figlie sarà presso il padre, nell'attuale casa di abitazione familiare sita nel Principato di Monaco 31, av. che pertanto rimarrà assegnata Persona_3
al marito;
4) La madre terrà con sé le figlie minori come segue:
a) a fine settimana alterni (primo e terzo del mese), dal venerdì (uscita scolastica) al lunedì mattina (entrata scolastica), oltre che almeno due pomeriggi alla settimana;
b) alternativamente, nelle vacanze natalizie il giorno 24 dicembre o il giorno 25 dicembre nonché il giorno 31 dicembre o il giorno primo gennaio;
c) alternativamente, nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) durante le vacanze estive per almeno 7 giorni consecutivi.
5) Il marito verserà alla moglie, attualmente priva di occupazione, un contributo mensile di
€ 400 per un periodo minimo di mesi 6 per consentire alla stessa di reperire un'attività lavorativa, e comunque ove la stessa non dovesse reperire alcuna attività lavorativa fino al compimento del sessantesimo anno di età della moglie.
6) Il padre si occuperà del mantenimento delle figlie rispettivamente fino alla loro autosufficienza economica.
Sono poste a carico esclusivo del padre le seguenti spese - non coperte dall'assegno periodico di mantenimento - che si rendessero necessarie per la prole:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche, farmaci e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o private purchè per finalità non solamente estetiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero erogati con tempi di attesa non ragionevoli;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritti dallo specialista;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche per finalità esclusivamente estetiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche o psicoterapici;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o fitoterapici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, abbigliamento per lo svolgimento di attività fisica a scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dalla residenza a scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) buoni pasto;
3 - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie presso istituti pubblici dopo il
1° anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria e spese di viaggio per raggiungerla;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del collocatario;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco); d) spese per attività ludiche o ricreative (es. pittura, recitazione, boy-scout); e) spese di custodia
(baby sitter) f) viaggi e vacanze;
g) acquisto cellulare;
h) corsi di informatica;
i) spese per conseguimento patente di guida, acquisto e manutenzione di un mezzo di trasporto ( compreso bollo ed assicurazione) l) spese per mantenimento e la cura di animali domestici che restino presso il collocatario.
7) La situazione patrimoniale e reddituale è la seguente:
a) appartamento cointestato tra i ricorrenti sito a Valtournenche (AO), occasionalmente concesso in locazione turistica;
b) il marito è intestatario di Audi Q5 immatricolata nel 2017, tg MC G211;
c) la moglie è intestataria di Mini immatricolata nel 2015, tg MC C597;
c) conto corrente cointestato per le spese di famiglia.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di a Sori (GE), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 27/03/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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