Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3326/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Carmela Giuffrida Presidente
dott. Francesca Ajello Giudice
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da con l'Avv. ANDREA CAVAZZINI Parte_1
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
Avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA
ricorrente in data 6 AGOSTO 2023, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
A fondamento della domanda il ricorrente ha rappresentato di essere in Italia dal
2022, allorquando aveva l'età di 45; di essere fuggito dal Kosovo a causa delle persecuzioni poste in essere da alcuni soggetti (usurai) nei suoi confronti;
di temere per la sua incolumità in caso di rientro nel Paese d'origine; di essere titolare di un'impresa individuale e, per questo, di aver rinunciato al contratto di lavoro dipendente;
di comprendere e parlare la lingua italiana, anche grazie all'aiuto di alcuni amici italiani;
di avere un domicilio a Trieste.
Evidenziando, quindi, di essersi ben integrato in Italia, ha Parte_1
insistito per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1.
del d.lgs. 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Accolta l'istanza di sospensiva con decreto dd. 07/09/2023, all'udienza del 16 aprile
2024, il ricorrente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
“Lei parla italiano?”
“Poco, lo capisco però”
“Quando è arrivato in Italia?”
“Da un anno e quattro mesi”
“Dove vive?”
“A Trieste, alla Via Beccaria n.
8. Vivo in una casa in affitto, il contratto è intestato a me per tre anni, prorogabili per altri 3.”
“Lavora?” “Si, ho una mia ditta, nell'ambito dell'edilizia. Prima ho lavorato come dipendente”
“In Italia ha parenti?”
“Si, mia moglie e due bambini. Sono arrivati qui due mesi fa. I bambini vanno a scuola”
Il Tribunale, assegnato termine all'avv. Cavazzini fino al 16 maggio 2024 per il deposito di: contratto di locazione, fatture, contratto di lavoro, buste paga e documentazione inerente alla presenza dei familiari in Italia, e al fino al 30 CP_1
maggio 2024 per il deposito di una nota di replica, ha riservato all'esito la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di
conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne
ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”. Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il richiedente, in Italia dal 2022, allorquando aveva 45 anni, risulta ormai ben inserito sul territorio nazionale, in effetti egli ha dapprima lavorato, con contratto a tempo determinato, presso la ditta individuale di Gashi Lirim, con sede in Trieste, Viale D'Annunzio n. 62 (come da buste paga in atti), ed è, ad oggi, titolare della ditta individuale “Liti di H.Z.” con sede a Trieste, in via Francesco D'Assisi n.
32 (cfr. visura camerale in atti).
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, il ricorrente in udienza liberamente interrogato, ha dimostrato di saper conversare e rispondere alle domande più
semplici.
Ad oggi, egli vive in un appartamento sito in Trieste, via Beccaria n. 9 come da contratto di locazione, a lui intestato, in atti.
Inoltre, ha documentato che a Trieste vivono anche la moglie e i due figli, giunti recentemente dal Kosovo.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in considerazione dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese, dei legami familiari in Italia, nonché della durata della permanenza sul territorio nazionale. Quanto alle spese, in considerazione del fatto che l'integrazione del ricorrente è stata comprovata da documentazione depositata anche successivamente all'instaurazione del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
- ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire il Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo
286/1998.
- Spese COMPENSATE.
SI COMUNICHI.
Trieste, 24.01.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Carmela Giuffrida