Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 4 ottobre 1986, n. 652
Articolo 3
- Legge 4 ottobre 1986, n. 652
Articolo 4 della Legge 4 ottobre 1986, n. 652
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15 ottobre 1986
15 ottobre 1986