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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato ad [...] il [...] Persona_1
E
, nata a [...] il [...] Persona_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Campone Luigi e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, via Cavour n.60, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 24.09.2005 in
Somma Vesuviana
- preso atto che all'udienza del 29.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 20.06.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 28.05.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Persona_2 Persona_1
trascritto al n. 124 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Somma Vesuviana per l'anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in modalità Per_3
condivisa, con collocazione prevalente e residenza presso la Madre;
2) La casa familiare sita in Dro (TN) alla via Rosmini n. 15, di proprietà esclusiva della GNa resterà definitivamente assegnata alla Per_2
medesima;
3) La minore considerata l'età raggiunta (anni sedici già Per_3
compiuti), concorderà direttamente con il Padre tempi ed orari delle visite, anche con pernottamenti, e potrà incontrarlo ogni qualvolta vorrà;
4) Il GN verserà a titolo di contributo al Persona_1
mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di € 200,00 Per_3
(duecento//00) - da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a partire dal pag. 2 di 11 mese di aprile 2026 - oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della medesima, concordemente individuate secondo quanto previsto dal vigente protocollo CNF, come di seguito trascritte:
a) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione e che, comunque, necessitano della relativa documentazione: libri scolastici;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) Spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
b.1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
prescuola e dopo scuola o ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio ovvero per l'apprendimento di lingue straniere.
b.2) Spese di nature ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di pag. 3 di 11 istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento patente presso autoscuole private.
b.3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (in caso di pagamento mensile dovrà tenersi conto dell'intero ammontare della spesa per tutta la durata del corso).
b.4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia.
b.5) Spese per ricorrenze: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per quanto non espressamente previsto nelle Linee Guida CNF, una spesa andrà considerata di natura o straordinaria secondo i seguenti criteri: A) le spese ordinarie devono intendersi quelle periodiche (requisito temporale) ovvero quelle non gravose (requisito quantitativo) ovvero quelle necessarie/utili (requisito funzionale); B) le spese straordinarie devono intendersi quelle occasionali/sporadiche (requisito temporale) ovvero gravose (requisito quantitativo) ovvero quelle voluttuarie (requisito funzionale).
Sono da considerarsi spese straordinarie da concordare previamente, secondo quanto sopra previsto, tutte quelle superiori ad € 100,00.
pag. 4 di 11 In relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata via mail o via whatsapp dall'altro con l'indicazione della spesa, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto via mail o via whatsapp, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro la fine del mese successivo alla esibizione di detta documentazione;
L'assegno unico universale e provinciale verrà percepito dalla GNa
al 100%, così come eventuali altri sussidi al nucleo di Persona_2
qualsivoglia genere e specie, sia di carattere nazionale che regionale e/o provinciale;
Le eventuali detrazioni per spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore spetteranno in misura del 50% per ciascun coniuge;
eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla minore andranno a beneficio della GNa nella misura del 100%; Persona_2
5) con riferimento ai rapporti economici tra le parti, la GNa
accetta di ricevere dal GN Persona_2 Persona_1
l'assegno divorzile in un'unica soluzione (“una tantum”), secondo le modalità appresso specificate:
a) il GN - a definizione dei reciproci rapporti Persona_1
economici e patrimoniali, niente escluso, con la GNa , Persona_2
che accetta titolo di assegno divorzile “una tantum” - cede e trasferisce alla medesima l'intera proprietà di due garage ubicati nel Comune di Dro (TN)
pag. 5 di 11 alla via Romana tavolarmente così identificati: 1) in C.C. Dro - P.T. 3641
II, p.m. 63 della p.ed. 813; 2) in C.C. Dro - P.T. 3641 II, p.m. 69 della p.ed.
813 (doc.
5 - visure tavolari);
b) i coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge n.
74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché della circolare Agenzia Entrate n. 2E del 21.02.2014;
c) i cespiti descritti alla precedente lettera a) appaiono graficamente rappresentati nelle due planimetrie (doc. 13 - planimetrie p.m. 69 e p.m. 63) depositate in Nuovo Catasto Edilizia Urbano di Riva del Garda (TN) in data 19.02.2005 a firma del tecnico incaricato Geom. che si Persona_4
allegano per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, alle quali i GNi e fanno pieno ed espresso Persona_1 Persona_2
riferimento ai fini di una esatta e completa descrizione degli immobili;
d) i due garage di cui alla precedente lettera a) sono contraddistinti come segue:
1) - P.T. 3641 II, p.m. 63 della p.ed. 813 censito in catasto Pt_1
urbano CC 140, p.ed. 813, sub 63, foglio 18, p.m. 63 Cat. C/6, Classe 1, consistenza 14 mq, superficie 16 mq., rendita Euro 42,66, valore Imis Euro
7.166,88;
2) - P.T. 3641 II, p.m. 69 della p.ed. 813 censito in catasto Pt_1
urbano CC 140, p.ed. 813, sub 69, foglio 18, p.m. 69 Cat. C/6, Classe 1, consistenza 21 mq, superficie 23 mq., rendita Euro 63,99, valore Imis Euro
10.750,32; con tutte le comproprietà, oneri e diritti.
pag. 6 di 11 e) Le intestazioni catastali, come risultanti dalla allegata visura (doc. 14
- visura catastale) delle unità succitate sono conformi alle risultanze del
Libro Fondiario.
f) Per la descrizione dei due garage si fa rinvio alle risultanze del Libro
Fondiario ed alle allegate piantine del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
g) La parte cedente dichiara e la parte cessionaria prende atto che:
- la planimetrie sopra indicate corrispondono alle ultime planimetrie depositate in catasto;
- in base alle disposizioni vigenti in materia catastale, i dati tavolari, catastali e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto dei due cespiti e che, in ogni caso, non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- per le parti comuni, consortalità, comproprietà e aree scoperte comuni di quanto oggetto del presente atto, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge
27 febbraio 1985, n. 52.
h) Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito nella piena proprietà, a corpo, come sta e giace, come sempre fu goduto, con tutti i diritti, gli usi, le servitù, le azioni, le ragioni, le accessioni, le pertinenze e dipendenze inerenti, con tutte le servitù attive e passive, con possesso e godimento immediati, con carico di imposte e tasse da oggi, con garanzia di proprietà e libera disponibilità, esenzioni da arretrati di imposte e tasse e da servitù personali, nonché comprensivo della quota proporzionale sulle pag. 7 di 11 parti comuni dell'edificio, così come determinati dalla legge, risultanti presso il competente Ufficio Tavolare ed il tutto ben noto alle parti.
i) Conseguentemente, da oggi si intende trasferito alla GNa
il pieno diritto di proprietà dei due garage ubicati alla Persona_2
via Romana del Comune di Dro (TN) tavolarmente così identificati: 1) in
C.C. Dro - P.T. 3641 II, p.m. 63 della p.ed. 813; 2) in C.C. Dro - P.T. 3641
II, p.m. 69 della p.ed. 813;
j) La parte cedente dichiara e la parte cessionaria prende atto che la predetta descrizione dei beni immobili è stata fatta a titolo esemplificativo, facendo fede quella risultante al Libro Fondiario. Il trasferimento dei beni immobili viene disposto con tutti i diritti ed aggravi previsti dal titolo d'acquisto dell'attuale cedente le cui pattuizioni si intendono qui integralmente trascritte e parti integranti del presente atto e che in ogni caso le parti dichiarano espressamente di approvare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 c.c., comma II.
k) In relazione al trasferimento dei due cespiti e relative pertinenze di cui alla precedente lettera a) ed ai termini di cui innanzi, ai sensi dell'art. 18 della Legge 28.02.1985 n. 47 e successive modifiche, il GN ER
quale parte cedente degli immobili, dichiara che:
[...]
- la costruzione di tutto quanto in oggetto è avvenuta in conformità alla concessione di edificare rilasciata dal Comune di Dro in conformità ai seguenti provvedimenti:
- autorizzazione edilizia pratica n. 202/2002 dell'11.11.2002;
- autorizzazione edilizia pratica n. 49/2003 del 24.03.2003;
- concessione di edificare pratica n. 232/2002 del 9.05.2003;
- concessione edilizia pratica n. 181/2003 del 17.12.2003;
pag. 8 di 11 -concessione edilizia pratica n. 182/2003 del 18.12.2003;
- concessione edilizia pratica n. 214/2004 dell'11.11.2004;
- concessione edilizia pratica n. 215/2004 dell'11.11.2004;
- non sono stati posti in essere interventi edilizi in assenza di licenza, concessione o permesso di costruire e gli immobili non sono oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41, l. n. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- sugli immobili sopra indicati a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere, oltre a quelle di cui sopra;
- le aree scoperte, le comproprietà e consortilità pertinenziali al fabbricato ceduto censito in N.C.E.U. sono di superficie inferiore ai 5.000 mq, non comportando dunque l'obbligo di allegare al presente atto il certificato di destinazione urbanistica;
- è stato rilasciato dal Comune di Dro il certificato di agibilità in data
13.10.2005;
- sugli immobili sopra indicati non sono stati eseguiti interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche per i quali si intende accedere agli incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura;
l) Agli effetti della Legge 19 maggio 1975 n. 151 i coniugi dichiarano di essere attualmente separati e che trasferisce alla Persona_1
GNa , che accetta quale conferimento “una tantum”, Persona_2
la piena proprietà dei due immobili e relative pertinenze di cui alla precedente lettera a) e, pertanto, ne diviene proprietaria esclusiva.
m) Il GN dichiara espressamente di rinunciare Persona_1
all'iscrizione di qualsiasi diritto di ipoteca legale ex art. 2187 c.c. sui due cespiti in oggetto nascente dal presente atto, con espresso esonero per il pag. 9 di 11 competente Conservatore del Libro Fondiario dall'iscriverla d'ufficio e da qualsiasi responsabilità al riguardo.
n) Il trasferimento “una tantum” comprende tutti i diritti, azioni e ragioni che alla parte alienante spettano su quanto con questo atto alienato, padronale, usi, comunioni, servitù attive e passive, se e come legalmente vi esistano.
o) Il GN , in relazione al trasferimento dei beni Persona_1
immobili indicati alla precedente lettera a), assume le garanzie di legge per i vizi e l'evizione, dichiarando e garantendo che, quanto ceduto, è di sua piena ed esclusiva proprietà, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, pesi, oneri, privilegi anche fiscali, ipoteche, vincoli e gravami di qualunque specie comunque spettanti a terzi ed altri vincoli di sorta p) Il GN dichiara, ai sensi dell'art. 6, comma 2 Persona_1
del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche, che gli immobili oggetto di trasferimento sono destinati a garage e, pertanto, sono esclusi dall'obbligo di certificazione energetica in quanto l'utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici;
q) Ai fini fiscali i GNi e Persona_1 Persona_2
dichiarano che il trasferimento della proprietà dei due cespiti sopra descritti viene effettuato al fine di regolarizzare le rispettive posizioni a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, non importa trasferimento di denaro.
r) I GNi e autorizzano Persona_1 Persona_2
l'intavolazione del presente atto presso il competente Ufficio Tavolare, con pag. 10 di 11 notifica del decreto tavolare presso lo studio dell'avvocato Luigi Campone per entrambi.
s) Eventuali imposte e spese del presente trasferimento sono a carico della GNa , la quale richiede le agevolazioni fiscali di Persona_2
cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come precisate nella circolare ministeriale delle Finanze in data 16 marzo 2000, n. 49 (esenzione da imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo)
t) I GNi e dichiarano e si Persona_1 Persona_2
danno reciprocamente atto che il trasferimento dei due cespiti di cui alla precedente lettera a) del punto 5), in favore della GNa Persona_2
, deve considerarsi quale corresponsione “una tantum” del
[...]
mantenimento divorzile a tacitazione di ogni passata, presente e futura pretesa economica - e, quindi, anche risarcitoria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 comma 8 della Legge 898/1970 - avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e, in ogni caso, al vincolo matrimoniale nei confronti del medesimo GN ER
[...]
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato ad [...] il [...] Persona_1
E
, nata a [...] il [...] Persona_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Campone Luigi e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, via Cavour n.60, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 24.09.2005 in
Somma Vesuviana
- preso atto che all'udienza del 29.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 20.06.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 28.05.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Persona_2 Persona_1
trascritto al n. 124 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Somma Vesuviana per l'anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in modalità Per_3
condivisa, con collocazione prevalente e residenza presso la Madre;
2) La casa familiare sita in Dro (TN) alla via Rosmini n. 15, di proprietà esclusiva della GNa resterà definitivamente assegnata alla Per_2
medesima;
3) La minore considerata l'età raggiunta (anni sedici già Per_3
compiuti), concorderà direttamente con il Padre tempi ed orari delle visite, anche con pernottamenti, e potrà incontrarlo ogni qualvolta vorrà;
4) Il GN verserà a titolo di contributo al Persona_1
mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di € 200,00 Per_3
(duecento//00) - da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a partire dal pag. 2 di 11 mese di aprile 2026 - oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della medesima, concordemente individuate secondo quanto previsto dal vigente protocollo CNF, come di seguito trascritte:
a) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione e che, comunque, necessitano della relativa documentazione: libri scolastici;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) Spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
b.1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
prescuola e dopo scuola o ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio ovvero per l'apprendimento di lingue straniere.
b.2) Spese di nature ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di pag. 3 di 11 istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento patente presso autoscuole private.
b.3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (in caso di pagamento mensile dovrà tenersi conto dell'intero ammontare della spesa per tutta la durata del corso).
b.4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia.
b.5) Spese per ricorrenze: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per quanto non espressamente previsto nelle Linee Guida CNF, una spesa andrà considerata di natura o straordinaria secondo i seguenti criteri: A) le spese ordinarie devono intendersi quelle periodiche (requisito temporale) ovvero quelle non gravose (requisito quantitativo) ovvero quelle necessarie/utili (requisito funzionale); B) le spese straordinarie devono intendersi quelle occasionali/sporadiche (requisito temporale) ovvero gravose (requisito quantitativo) ovvero quelle voluttuarie (requisito funzionale).
Sono da considerarsi spese straordinarie da concordare previamente, secondo quanto sopra previsto, tutte quelle superiori ad € 100,00.
pag. 4 di 11 In relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata via mail o via whatsapp dall'altro con l'indicazione della spesa, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto via mail o via whatsapp, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro la fine del mese successivo alla esibizione di detta documentazione;
L'assegno unico universale e provinciale verrà percepito dalla GNa
al 100%, così come eventuali altri sussidi al nucleo di Persona_2
qualsivoglia genere e specie, sia di carattere nazionale che regionale e/o provinciale;
Le eventuali detrazioni per spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore spetteranno in misura del 50% per ciascun coniuge;
eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla minore andranno a beneficio della GNa nella misura del 100%; Persona_2
5) con riferimento ai rapporti economici tra le parti, la GNa
accetta di ricevere dal GN Persona_2 Persona_1
l'assegno divorzile in un'unica soluzione (“una tantum”), secondo le modalità appresso specificate:
a) il GN - a definizione dei reciproci rapporti Persona_1
economici e patrimoniali, niente escluso, con la GNa , Persona_2
che accetta titolo di assegno divorzile “una tantum” - cede e trasferisce alla medesima l'intera proprietà di due garage ubicati nel Comune di Dro (TN)
pag. 5 di 11 alla via Romana tavolarmente così identificati: 1) in C.C. Dro - P.T. 3641
II, p.m. 63 della p.ed. 813; 2) in C.C. Dro - P.T. 3641 II, p.m. 69 della p.ed.
813 (doc.
5 - visure tavolari);
b) i coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge n.
74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché della circolare Agenzia Entrate n. 2E del 21.02.2014;
c) i cespiti descritti alla precedente lettera a) appaiono graficamente rappresentati nelle due planimetrie (doc. 13 - planimetrie p.m. 69 e p.m. 63) depositate in Nuovo Catasto Edilizia Urbano di Riva del Garda (TN) in data 19.02.2005 a firma del tecnico incaricato Geom. che si Persona_4
allegano per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, alle quali i GNi e fanno pieno ed espresso Persona_1 Persona_2
riferimento ai fini di una esatta e completa descrizione degli immobili;
d) i due garage di cui alla precedente lettera a) sono contraddistinti come segue:
1) - P.T. 3641 II, p.m. 63 della p.ed. 813 censito in catasto Pt_1
urbano CC 140, p.ed. 813, sub 63, foglio 18, p.m. 63 Cat. C/6, Classe 1, consistenza 14 mq, superficie 16 mq., rendita Euro 42,66, valore Imis Euro
7.166,88;
2) - P.T. 3641 II, p.m. 69 della p.ed. 813 censito in catasto Pt_1
urbano CC 140, p.ed. 813, sub 69, foglio 18, p.m. 69 Cat. C/6, Classe 1, consistenza 21 mq, superficie 23 mq., rendita Euro 63,99, valore Imis Euro
10.750,32; con tutte le comproprietà, oneri e diritti.
pag. 6 di 11 e) Le intestazioni catastali, come risultanti dalla allegata visura (doc. 14
- visura catastale) delle unità succitate sono conformi alle risultanze del
Libro Fondiario.
f) Per la descrizione dei due garage si fa rinvio alle risultanze del Libro
Fondiario ed alle allegate piantine del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
g) La parte cedente dichiara e la parte cessionaria prende atto che:
- la planimetrie sopra indicate corrispondono alle ultime planimetrie depositate in catasto;
- in base alle disposizioni vigenti in materia catastale, i dati tavolari, catastali e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto dei due cespiti e che, in ogni caso, non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- per le parti comuni, consortalità, comproprietà e aree scoperte comuni di quanto oggetto del presente atto, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge
27 febbraio 1985, n. 52.
h) Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito nella piena proprietà, a corpo, come sta e giace, come sempre fu goduto, con tutti i diritti, gli usi, le servitù, le azioni, le ragioni, le accessioni, le pertinenze e dipendenze inerenti, con tutte le servitù attive e passive, con possesso e godimento immediati, con carico di imposte e tasse da oggi, con garanzia di proprietà e libera disponibilità, esenzioni da arretrati di imposte e tasse e da servitù personali, nonché comprensivo della quota proporzionale sulle pag. 7 di 11 parti comuni dell'edificio, così come determinati dalla legge, risultanti presso il competente Ufficio Tavolare ed il tutto ben noto alle parti.
i) Conseguentemente, da oggi si intende trasferito alla GNa
il pieno diritto di proprietà dei due garage ubicati alla Persona_2
via Romana del Comune di Dro (TN) tavolarmente così identificati: 1) in
C.C. Dro - P.T. 3641 II, p.m. 63 della p.ed. 813; 2) in C.C. Dro - P.T. 3641
II, p.m. 69 della p.ed. 813;
j) La parte cedente dichiara e la parte cessionaria prende atto che la predetta descrizione dei beni immobili è stata fatta a titolo esemplificativo, facendo fede quella risultante al Libro Fondiario. Il trasferimento dei beni immobili viene disposto con tutti i diritti ed aggravi previsti dal titolo d'acquisto dell'attuale cedente le cui pattuizioni si intendono qui integralmente trascritte e parti integranti del presente atto e che in ogni caso le parti dichiarano espressamente di approvare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 c.c., comma II.
k) In relazione al trasferimento dei due cespiti e relative pertinenze di cui alla precedente lettera a) ed ai termini di cui innanzi, ai sensi dell'art. 18 della Legge 28.02.1985 n. 47 e successive modifiche, il GN ER
quale parte cedente degli immobili, dichiara che:
[...]
- la costruzione di tutto quanto in oggetto è avvenuta in conformità alla concessione di edificare rilasciata dal Comune di Dro in conformità ai seguenti provvedimenti:
- autorizzazione edilizia pratica n. 202/2002 dell'11.11.2002;
- autorizzazione edilizia pratica n. 49/2003 del 24.03.2003;
- concessione di edificare pratica n. 232/2002 del 9.05.2003;
- concessione edilizia pratica n. 181/2003 del 17.12.2003;
pag. 8 di 11 -concessione edilizia pratica n. 182/2003 del 18.12.2003;
- concessione edilizia pratica n. 214/2004 dell'11.11.2004;
- concessione edilizia pratica n. 215/2004 dell'11.11.2004;
- non sono stati posti in essere interventi edilizi in assenza di licenza, concessione o permesso di costruire e gli immobili non sono oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41, l. n. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- sugli immobili sopra indicati a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere, oltre a quelle di cui sopra;
- le aree scoperte, le comproprietà e consortilità pertinenziali al fabbricato ceduto censito in N.C.E.U. sono di superficie inferiore ai 5.000 mq, non comportando dunque l'obbligo di allegare al presente atto il certificato di destinazione urbanistica;
- è stato rilasciato dal Comune di Dro il certificato di agibilità in data
13.10.2005;
- sugli immobili sopra indicati non sono stati eseguiti interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche per i quali si intende accedere agli incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura;
l) Agli effetti della Legge 19 maggio 1975 n. 151 i coniugi dichiarano di essere attualmente separati e che trasferisce alla Persona_1
GNa , che accetta quale conferimento “una tantum”, Persona_2
la piena proprietà dei due immobili e relative pertinenze di cui alla precedente lettera a) e, pertanto, ne diviene proprietaria esclusiva.
m) Il GN dichiara espressamente di rinunciare Persona_1
all'iscrizione di qualsiasi diritto di ipoteca legale ex art. 2187 c.c. sui due cespiti in oggetto nascente dal presente atto, con espresso esonero per il pag. 9 di 11 competente Conservatore del Libro Fondiario dall'iscriverla d'ufficio e da qualsiasi responsabilità al riguardo.
n) Il trasferimento “una tantum” comprende tutti i diritti, azioni e ragioni che alla parte alienante spettano su quanto con questo atto alienato, padronale, usi, comunioni, servitù attive e passive, se e come legalmente vi esistano.
o) Il GN , in relazione al trasferimento dei beni Persona_1
immobili indicati alla precedente lettera a), assume le garanzie di legge per i vizi e l'evizione, dichiarando e garantendo che, quanto ceduto, è di sua piena ed esclusiva proprietà, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, pesi, oneri, privilegi anche fiscali, ipoteche, vincoli e gravami di qualunque specie comunque spettanti a terzi ed altri vincoli di sorta p) Il GN dichiara, ai sensi dell'art. 6, comma 2 Persona_1
del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche, che gli immobili oggetto di trasferimento sono destinati a garage e, pertanto, sono esclusi dall'obbligo di certificazione energetica in quanto l'utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici;
q) Ai fini fiscali i GNi e Persona_1 Persona_2
dichiarano che il trasferimento della proprietà dei due cespiti sopra descritti viene effettuato al fine di regolarizzare le rispettive posizioni a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, non importa trasferimento di denaro.
r) I GNi e autorizzano Persona_1 Persona_2
l'intavolazione del presente atto presso il competente Ufficio Tavolare, con pag. 10 di 11 notifica del decreto tavolare presso lo studio dell'avvocato Luigi Campone per entrambi.
s) Eventuali imposte e spese del presente trasferimento sono a carico della GNa , la quale richiede le agevolazioni fiscali di Persona_2
cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come precisate nella circolare ministeriale delle Finanze in data 16 marzo 2000, n. 49 (esenzione da imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo)
t) I GNi e dichiarano e si Persona_1 Persona_2
danno reciprocamente atto che il trasferimento dei due cespiti di cui alla precedente lettera a) del punto 5), in favore della GNa Persona_2
, deve considerarsi quale corresponsione “una tantum” del
[...]
mantenimento divorzile a tacitazione di ogni passata, presente e futura pretesa economica - e, quindi, anche risarcitoria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 comma 8 della Legge 898/1970 - avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e, in ogni caso, al vincolo matrimoniale nei confronti del medesimo GN ER
[...]
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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