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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2025, n. 15201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15201 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA IR, nato in [...], il [...] avverso l'ordinanza del 06/09/2024 del Tribunale della Libertà di Ascoli Piceno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 settembre 2024 il Tribunale della Libertà di Ascoli Piceno - cui era stata proposta richiesta di riesame avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 24 agosto 2024 nella parte relativa alla somma in contanti di euro 50,00 e ai due telefoni cellulari indicati nel Penale Sent. Sez. 3 Num. 15201 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 10/01/2025 verbale di sequestro del precedente 23 agosto 2024, lamentando la mancata indicazione dei beni oggetto di sequestro, nonché la carenza di motivazione con riferimento alle esigenze probatorie e alla pertinenzialità tra il denaro e i telefoni cellulari e il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in termini di detenzione- ha, in parziale accoglimento dell'istanza annullato il decreto limitatamente alla somma di denaro, disponendone la restituzione all'avente diritto, e confermando nel resto il decreto impugnato. 2. TA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Ascoli Piceno, affidandosi ad un unico motivo con cui deduce violazione, ex art. 606, comma 1, lett b) e c), in relazione agli artt. 253, 309, 324 e 325 cod proc pen, per mancata indicazione dei beni sequestrati nel provvedimento di convalida del sequestro probatorio, e motivazione apparente. Il decreto di convalida rinvia, quando alla individuazione dei beni, al verbale di perquisizione e sequestro, quale parte integrante, motivando la necessità del vincolo per la generica necessità di svolgere accertamenti tecnici sugli stessi. Si tratta, secondo impostazione difensiva, di mere affermazioni di stile, sguarnite di motivazione in ordine alle reali ragioni per le quali quanto sequestrato sia configurabile quale corpo del reato o cosa pertinenti al reato (pur in tal senso qualificato nell'impugnato provvedimento) e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo. Il Tribunale della Libertà, adito ex art. 324 cod proc pen, ha rigettato la censura proposta, argomentando il rigetto della «censura relativa alla mancata indicazione dei beni oggetto di sequestro dato che il decreto di convalida richiama espressamente, utilizzando altresì la scrittura in grassetto, il verbale di perquisizione e sequestro del 23.08.2024, dichiarato parte integrante del decreto di convalida». Il descritto rinvio per relationem non sarebbe efficiente allo scopo della compiuta descrizione dei beni da sequestrare e, soprattutto, alla verifica del nesso di pertinenzialità probatoria tra gli stessi e la condotta criminosa contestata e alla relativa necessità di svolgere sugli stessi accertamenti tecnici, specificati e contestualizzati solo con riferimento alla sostanza stupefacente. Il fine degli accertamenti è esplicitato dal Tribunale della Libertà - che ha chiarito il fine di estrapolazione dati della rubrica onde mettere in evidenza contatti per motivi attinenti alla disponibilità dello stupefacente in sequestro- in via di sostituzione al pubblico ministero, ciò in luogo del doveroso annullamento del di lui decreto di convalida, come invocato con istanza ex art. 324 cod proc pen. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 6 settembre 2024 il Tribunale della Libertà di Ascoli Piceno - cui era stata proposta richiesta di riesame avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 24 agosto 2024 nella parte relativa alla somma in contanti di euro 50,00 e ai due telefoni cellulari indicati nel verbale di sequestro del precedente 23 agosto 2024, lamentando la mancata indicazione dei beni oggetto di sequestro, nonché la carenza di motivazione con riferimento alle esigenze probatorie e alla pertinenzialità tra il denaro e i telefoni cellulari e il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in termini di detenzione- ha, in parziale accoglimento dell'istanza annullato il decreto limitatamente alla somma di denaro, disponendone la restituzione all'avente diritto, e confermando nel resto il decreto impugnato. 2. Col ricorso TA deduce violazione, ex art. 606, comma 1, lett b) e c), in relazione agli artt. 253, 309, 324 e 325 cod proc pen, per mancata indicazione dei beni sequestrati nel provvedimento di convalida del sequestro probatorio, e motivazione apparente, poiché, a fronte di un decreto di convalida -che, senza puntualmente indicarli, si è riportato, quando alla individuazione dei beni in ordine ai quali convalidare il sequestro, al verbale di perquisizione e sequestro, allo stesso facendo riferimento come parte integrante del proprio decreto, senza motivare in ordine agli stessi, se non per la generica necessità di svolgere accertamenti tecnici sugli stessi- predicato di nullità da cui la richiesta formulata al Tribunale della Libertà in termini di annullamento del vincolo, il collegio del Tribunale, adito ex art. 324 cod proc pen, la ha rigettata perché «[...] il decreto di convalida richiama espressamente utilizzando altresì la scrittura in grassetto il verbale di perquisizione e sequestro del 23.08.2024, dichiarato parte integrante del decreto di convalida». Censura l'efficacia del descritto rinvio per relationem da parte del pubblico ministero, e l'avvenuta sostituzione del Tribunale della Libertà al pubblico ministero -in luogo del doveroso annullamento del di lui decreto di convalida- con l'autonoma indicazione delle finalità probatorie perseguite, esplicitando il fine di estrapolazione dati della rubrica e di mettere in evidenza contatti per motivi attinenti alla disponibilità dello stupefacente in sequestro. 3. Il ricorso non può essere accolto. Il Collegio richiama, integralmente condividendoli, i principi affermati da Sez. 3, sentenza n. 50324 del 30/11/2023, secondo cui in tema di sequestro probatorio 3 d'iniziativa della polizia giudiziaria, è ammissibile che il decreto di convalida sia motivato per relationem e sia letto in combinato disposto col verbale di polizia. La pronuncia richiamata si è diffusa nell'indicare, a partire dal decisum di Sez.U. Primavera, n. 17 del 21/06/2000, Rv 216664, i presupposti, nella specie tutti sussistenti, in virtù dei quali una siffatta tecnica redazionale risulta rispettosa del dettato normativo, formulando il seguente principio di diritto: «nel procedimento di convalida del sequestro probatorio, in caso di motivazione "per relationem", la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sarà tanto più pregnante quanto più «indiretto» sarà il collegamento tra il reato e la "res" da apprendere e quanto maggiore saranno la progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti». Nel caso che ne occupa la chiarezza dell'addebito e la chiara e piana indicazione, nel verbale di perquisizione e sequestro dei beni sottoposti, di iniziativa, a vincolo di indisponibilità, non lascia dubbi in ordine alla soddisfatta esigenza di individuazione degli stessi. Relativamente al quantum di motivazione esigibile, è fermo il principio, pure richiamato, per cui la Corte (Sez. 6, n. 10815 del 16/02/2021, Marciano, n.m.) ha ribadito che l'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. impone un onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio, senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato, così ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze IC (n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548), e AC (n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226711). In tal senso, ha progressivamente perso di significato la tradizionale distinzione (Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643 - 01; Sez. 6, n. 32 del 11/01/1991, Carollo, Rv. 187027; Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, Mastellone, Rv. 268510) secondo cui, mentre la nozione di «corpo del reato» postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale, con conseguente efficacia probatoria diretta in ordine all'avvenuta commissione del reato, indiziaria in ordine al suo autore, la locuzione «cose pertinenti al reato» esprime un concetto di più ampia portata, che include, oltre al «corpus delicti», e ai «producta sceleris», le cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni possibile legame, individuabile caso per caso, tra le cose stesse e l'accertamento dell'illecito, che sia ritenuto rilevante ai fini del processo". Trattandosi di provvedimento di sequestro probatorio, e di convalida dello stesso, in quanto «mezzo di ricerca della prova» dei fatti costituenti reato, non può - per la sua intrinseca natura - esigersi motivazione se non sul fumus del nesso del nesso di pertinenza delle cose oggetto del vincolo reale con il reato;
in altri termini, 4 ai fini della legittimità del vincolo, è sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato. Il tribunale è chiamato cioè a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria, in ciò distinguendosi nettamente il fumus richiesto ai fini del sequestro probatorio dai «gravi indizi di colpevolezza» richiesto per l'emissione di misura cautelare reale. Quanto, infine, alla concreta «finalità probatoria» perseguita con l'apposizione del vincolo reale - e secondo prospettazione difensiva pretermessa- si rileva che il decreto di sequestro probatorio deve certamente indicare «le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene "per l'accertamento dei fatti" inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 c.p.p., in funzione cioè dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore» (Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, Zamfir, Rv. 270698 - 01). Il Collegio ritiene di aderire, al proposito, all'orientamento, per così dire intermedio, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato -nella specie detenzione a fine di spaccio-, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781, cit.; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898). E che nel caso di res che presentano una relazione di immediatezza pressochè «intuitiva» o «immediata» con il reato per cui si procede (Sez. 3, n. 14735 del 12/12/2019, dep. 2020, Romersa, n.m., parla di casi in cui «sia di immediata percezione la "diretta" connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa», citando Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv. 260205), il quantum di specificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfatto mediante l'utilizzo di formule più generali. In tal senso, Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736 - 01, che parla del «caso in cui la finalizzazione 5 probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono» (ribadendo l'arresto di Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379 - 01), quali, aggiunge il Collegio, le scritture e i documenti contabili nei procedimenti per reati fiscali o di crisi di impresa. Ancora, Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130 - 01, ha affermato che il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può «insistere su beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che si accerta. Può pertanto essere affermato che sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto: sicché sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata evidenza», con la ovvia specificazione che la pregnanza della motivazione dovrà essere tanto maggiore quanto maggiore sarà il «grado di progressione» investigativa e processuale, dovendosi ritenere consentito, nella fase iniziale delle indagini preliminari l'utilizzo di motivazioni meno dettagliate. Anche sotto tale ultimo profilo, dunque, la pur sintetica motivazione resa dal pubblico ministero della convalida deve ritenersi sufficiente, in quanto resa, in coerenza con la imputazione ancor fluida, con riferimento ad una funzione probatoria di immediata evidenza. 4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso, che peraltro neppure si confronta con le argomentazioni spese dal Tribunale della Libertà nel provvedimento impugnato circa «il rapporto di strumentalità tra i telefoni in sequestro e l'ipotizzato reato in materia di stupefacenti (essendo il telefono notoriamente strumento utilizzato per i contatti con fornitori e clienti) e anche la finalità probatoria del vincolo, attesa la motivata necessità di mantenere il sequestro del telefono in funzione dell'espletamento di accertamenti tecnici sugli stessi», con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 6 inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025 La Cons. est
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 settembre 2024 il Tribunale della Libertà di Ascoli Piceno - cui era stata proposta richiesta di riesame avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 24 agosto 2024 nella parte relativa alla somma in contanti di euro 50,00 e ai due telefoni cellulari indicati nel Penale Sent. Sez. 3 Num. 15201 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 10/01/2025 verbale di sequestro del precedente 23 agosto 2024, lamentando la mancata indicazione dei beni oggetto di sequestro, nonché la carenza di motivazione con riferimento alle esigenze probatorie e alla pertinenzialità tra il denaro e i telefoni cellulari e il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in termini di detenzione- ha, in parziale accoglimento dell'istanza annullato il decreto limitatamente alla somma di denaro, disponendone la restituzione all'avente diritto, e confermando nel resto il decreto impugnato. 2. TA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Ascoli Piceno, affidandosi ad un unico motivo con cui deduce violazione, ex art. 606, comma 1, lett b) e c), in relazione agli artt. 253, 309, 324 e 325 cod proc pen, per mancata indicazione dei beni sequestrati nel provvedimento di convalida del sequestro probatorio, e motivazione apparente. Il decreto di convalida rinvia, quando alla individuazione dei beni, al verbale di perquisizione e sequestro, quale parte integrante, motivando la necessità del vincolo per la generica necessità di svolgere accertamenti tecnici sugli stessi. Si tratta, secondo impostazione difensiva, di mere affermazioni di stile, sguarnite di motivazione in ordine alle reali ragioni per le quali quanto sequestrato sia configurabile quale corpo del reato o cosa pertinenti al reato (pur in tal senso qualificato nell'impugnato provvedimento) e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo. Il Tribunale della Libertà, adito ex art. 324 cod proc pen, ha rigettato la censura proposta, argomentando il rigetto della «censura relativa alla mancata indicazione dei beni oggetto di sequestro dato che il decreto di convalida richiama espressamente, utilizzando altresì la scrittura in grassetto, il verbale di perquisizione e sequestro del 23.08.2024, dichiarato parte integrante del decreto di convalida». Il descritto rinvio per relationem non sarebbe efficiente allo scopo della compiuta descrizione dei beni da sequestrare e, soprattutto, alla verifica del nesso di pertinenzialità probatoria tra gli stessi e la condotta criminosa contestata e alla relativa necessità di svolgere sugli stessi accertamenti tecnici, specificati e contestualizzati solo con riferimento alla sostanza stupefacente. Il fine degli accertamenti è esplicitato dal Tribunale della Libertà - che ha chiarito il fine di estrapolazione dati della rubrica onde mettere in evidenza contatti per motivi attinenti alla disponibilità dello stupefacente in sequestro- in via di sostituzione al pubblico ministero, ciò in luogo del doveroso annullamento del di lui decreto di convalida, come invocato con istanza ex art. 324 cod proc pen. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 6 settembre 2024 il Tribunale della Libertà di Ascoli Piceno - cui era stata proposta richiesta di riesame avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 24 agosto 2024 nella parte relativa alla somma in contanti di euro 50,00 e ai due telefoni cellulari indicati nel verbale di sequestro del precedente 23 agosto 2024, lamentando la mancata indicazione dei beni oggetto di sequestro, nonché la carenza di motivazione con riferimento alle esigenze probatorie e alla pertinenzialità tra il denaro e i telefoni cellulari e il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in termini di detenzione- ha, in parziale accoglimento dell'istanza annullato il decreto limitatamente alla somma di denaro, disponendone la restituzione all'avente diritto, e confermando nel resto il decreto impugnato. 2. Col ricorso TA deduce violazione, ex art. 606, comma 1, lett b) e c), in relazione agli artt. 253, 309, 324 e 325 cod proc pen, per mancata indicazione dei beni sequestrati nel provvedimento di convalida del sequestro probatorio, e motivazione apparente, poiché, a fronte di un decreto di convalida -che, senza puntualmente indicarli, si è riportato, quando alla individuazione dei beni in ordine ai quali convalidare il sequestro, al verbale di perquisizione e sequestro, allo stesso facendo riferimento come parte integrante del proprio decreto, senza motivare in ordine agli stessi, se non per la generica necessità di svolgere accertamenti tecnici sugli stessi- predicato di nullità da cui la richiesta formulata al Tribunale della Libertà in termini di annullamento del vincolo, il collegio del Tribunale, adito ex art. 324 cod proc pen, la ha rigettata perché «[...] il decreto di convalida richiama espressamente utilizzando altresì la scrittura in grassetto il verbale di perquisizione e sequestro del 23.08.2024, dichiarato parte integrante del decreto di convalida». Censura l'efficacia del descritto rinvio per relationem da parte del pubblico ministero, e l'avvenuta sostituzione del Tribunale della Libertà al pubblico ministero -in luogo del doveroso annullamento del di lui decreto di convalida- con l'autonoma indicazione delle finalità probatorie perseguite, esplicitando il fine di estrapolazione dati della rubrica e di mettere in evidenza contatti per motivi attinenti alla disponibilità dello stupefacente in sequestro. 3. Il ricorso non può essere accolto. Il Collegio richiama, integralmente condividendoli, i principi affermati da Sez. 3, sentenza n. 50324 del 30/11/2023, secondo cui in tema di sequestro probatorio 3 d'iniziativa della polizia giudiziaria, è ammissibile che il decreto di convalida sia motivato per relationem e sia letto in combinato disposto col verbale di polizia. La pronuncia richiamata si è diffusa nell'indicare, a partire dal decisum di Sez.U. Primavera, n. 17 del 21/06/2000, Rv 216664, i presupposti, nella specie tutti sussistenti, in virtù dei quali una siffatta tecnica redazionale risulta rispettosa del dettato normativo, formulando il seguente principio di diritto: «nel procedimento di convalida del sequestro probatorio, in caso di motivazione "per relationem", la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sarà tanto più pregnante quanto più «indiretto» sarà il collegamento tra il reato e la "res" da apprendere e quanto maggiore saranno la progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti». Nel caso che ne occupa la chiarezza dell'addebito e la chiara e piana indicazione, nel verbale di perquisizione e sequestro dei beni sottoposti, di iniziativa, a vincolo di indisponibilità, non lascia dubbi in ordine alla soddisfatta esigenza di individuazione degli stessi. Relativamente al quantum di motivazione esigibile, è fermo il principio, pure richiamato, per cui la Corte (Sez. 6, n. 10815 del 16/02/2021, Marciano, n.m.) ha ribadito che l'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. impone un onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio, senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato, così ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze IC (n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548), e AC (n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226711). In tal senso, ha progressivamente perso di significato la tradizionale distinzione (Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643 - 01; Sez. 6, n. 32 del 11/01/1991, Carollo, Rv. 187027; Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, Mastellone, Rv. 268510) secondo cui, mentre la nozione di «corpo del reato» postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale, con conseguente efficacia probatoria diretta in ordine all'avvenuta commissione del reato, indiziaria in ordine al suo autore, la locuzione «cose pertinenti al reato» esprime un concetto di più ampia portata, che include, oltre al «corpus delicti», e ai «producta sceleris», le cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni possibile legame, individuabile caso per caso, tra le cose stesse e l'accertamento dell'illecito, che sia ritenuto rilevante ai fini del processo". Trattandosi di provvedimento di sequestro probatorio, e di convalida dello stesso, in quanto «mezzo di ricerca della prova» dei fatti costituenti reato, non può - per la sua intrinseca natura - esigersi motivazione se non sul fumus del nesso del nesso di pertinenza delle cose oggetto del vincolo reale con il reato;
in altri termini, 4 ai fini della legittimità del vincolo, è sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato. Il tribunale è chiamato cioè a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria, in ciò distinguendosi nettamente il fumus richiesto ai fini del sequestro probatorio dai «gravi indizi di colpevolezza» richiesto per l'emissione di misura cautelare reale. Quanto, infine, alla concreta «finalità probatoria» perseguita con l'apposizione del vincolo reale - e secondo prospettazione difensiva pretermessa- si rileva che il decreto di sequestro probatorio deve certamente indicare «le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene "per l'accertamento dei fatti" inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 c.p.p., in funzione cioè dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore» (Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, Zamfir, Rv. 270698 - 01). Il Collegio ritiene di aderire, al proposito, all'orientamento, per così dire intermedio, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato -nella specie detenzione a fine di spaccio-, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781, cit.; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898). E che nel caso di res che presentano una relazione di immediatezza pressochè «intuitiva» o «immediata» con il reato per cui si procede (Sez. 3, n. 14735 del 12/12/2019, dep. 2020, Romersa, n.m., parla di casi in cui «sia di immediata percezione la "diretta" connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa», citando Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv. 260205), il quantum di specificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfatto mediante l'utilizzo di formule più generali. In tal senso, Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736 - 01, che parla del «caso in cui la finalizzazione 5 probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono» (ribadendo l'arresto di Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379 - 01), quali, aggiunge il Collegio, le scritture e i documenti contabili nei procedimenti per reati fiscali o di crisi di impresa. Ancora, Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130 - 01, ha affermato che il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può «insistere su beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che si accerta. Può pertanto essere affermato che sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto: sicché sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata evidenza», con la ovvia specificazione che la pregnanza della motivazione dovrà essere tanto maggiore quanto maggiore sarà il «grado di progressione» investigativa e processuale, dovendosi ritenere consentito, nella fase iniziale delle indagini preliminari l'utilizzo di motivazioni meno dettagliate. Anche sotto tale ultimo profilo, dunque, la pur sintetica motivazione resa dal pubblico ministero della convalida deve ritenersi sufficiente, in quanto resa, in coerenza con la imputazione ancor fluida, con riferimento ad una funzione probatoria di immediata evidenza. 4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso, che peraltro neppure si confronta con le argomentazioni spese dal Tribunale della Libertà nel provvedimento impugnato circa «il rapporto di strumentalità tra i telefoni in sequestro e l'ipotizzato reato in materia di stupefacenti (essendo il telefono notoriamente strumento utilizzato per i contatti con fornitori e clienti) e anche la finalità probatoria del vincolo, attesa la motivata necessità di mantenere il sequestro del telefono in funzione dell'espletamento di accertamenti tecnici sugli stessi», con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 6 inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025 La Cons. est